Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 dicembre 2023
Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione italiana;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e j);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che definisce i compiti e le funzioni dell'Osservatorio permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, provvedendo all'acquisizione periodica e sistematica, dei dati di cui al comma 8, lettere a), b) e c);
Visti gli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, con i quali, rispettivamente, vengono definite le attribuzioni del Ministero della sanita' e viene istituito il Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope presso il Ministero della sanita' per lo svolgimento dei compiti di indirizzo e coordinamento in materia e per la raccolta e l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni che, all'art. 3-septies, comma 2, definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 118;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 47-bis e 47-ter;
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125, che all'art. 8 dispone che il Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione annuale sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto l'art. 2-sexies del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, il quale:
al comma 1, prevede che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del predetto regolamento UE, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento ovvero da atti amministrativi generali, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
al comma 2, stabilisce che si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, tra l'altro nelle materie di cui alle lettere u), v), aa) limitatamente alle dipendenze e assistenza, e cc), limitatamente ai trattamenti effettuati per fini di ricerca scientifica nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'Amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e, in particolare l'art. 1, comma 4, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga;
Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha tra l'altro modificato la denominazione del «Servizio pubblico per le tossicodipendenze» in «Servizio pubblico per le dipendenze» (Ser.D);
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1, comma 133, dispone il trasferimento al Ministero della salute dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per gli affari sociali 30 novembre 1990, n. 444, recante il regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unita' sanitarie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 30 gennaio 1991, n. 25;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 settembre 1996, recante «Rilevazione di attivita' nel settore dell'alcoldipendenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 22 ottobre 1996, n. 248;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 6 giugno 2001, n. 129, in attuazione dell'art. 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che:
per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi e' organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;
la regione emana indirizzi e protocolli volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2010, n. 160, recante «Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze» (SIND);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 11 dicembre 2012, n. 288, e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto di organizzazione del Dipartimento politiche antidroga del 20 novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 18 marzo 2017, n. 65, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che dispone, per le persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanza:
all'art. 28, nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie e appropriate;
all'art. 35, nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale, previa valutazione multidimensionale, la definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi, con programmi differenziati per intensita', complessita' e durata i trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi;
Visto l'Accordo quadro del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della sanita', le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (rep. atti n. 1158/CSR), che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271), la quale dispone all'art. 3 che:
la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;
il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277 concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"», volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;
Rilevato, in particolare, che l'allegato C01 del citato decreto del Ministro della salute n. 277 del 2007 prevede il trattamento di dati sensibili per finalita' di «Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)», senza elementi identificativi diretti;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (rep. atti n. 82/CSR), concernente il Patto per la salute 2014-2016 e, in particolare, l'art. 15, comma 1, secondo cui il Patto per la sanita' digitale rappresenta un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e a evitare realizzazioni parziali e non conformi alle esigenze della sanita' pubblica, e comma 3, secondo cui il Piano di evoluzione dei flussi NSIS (PEF-NSIS) e' predisposto dalla Cabina di regia del NSIS, che provvede annualmente al relativo aggiornamento;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015, che istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ai sensi dell'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, determinandone la composizione e i compiti, tra i quali il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intrapresi;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (rep. atti n. 116/CSR), per l'evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le funzioni e la composizione della Cabina di regia NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, concernente il «regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 8 febbraio 2017, n. 32;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2017, di riadeguamento dei compiti, delle funzioni e delle modalita' di funzionamento della Cabina di regia del NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 maggio 2019 con il quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio 2017 e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS;
Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, adottate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018, pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2018, nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 14 gennaio 2019, e riportate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 196 del 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017, che ha ricostituito presso il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze;
Ritenuto necessario acquisire un nuovo concetto di «dipendenza» coerente con gli attuali progressi scientifici e idoneo ad inglobare la condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante dall'interazione tra un organismo, una sostanza e/o uno specifico comportamento, caratterizzata da risposte psicofisiche che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza e/o di mettere in atto un determinato comportamento disfunzionale in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e di evitare il malessere conseguente alla sua privazione;
Ritenuto, pertanto, necessario sostituire il Sistema informativo nazionale per le dipendenze istituito con il menzionato decreto ministeriale 11 giugno 2010 con un Nuovo sistema per renderlo applicabile a tutti gli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'assistenza rivolta alle persone con dipendenza o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze, nonche' per adeguarlo alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
Considerata, in particolare, la necessita' di acquisire dati per le seguenti finalita':
monitoraggio dell'attivita' dei servizi sanitari, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento anche con riguardo, e ferme restando le competenze in materia delle altre Autorita' di Governo, al contesto penitenziario e alle misure alternative alla detenzione;
supporto alle attivita' gestionali dei servizi sanitari, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e degli altri rapporti epidemiologici esclusivamente composti da dati aggregati derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio europeo, delle Nazioni unite - Annual report questionnaire;
adeguamento della raccolta di informazioni rispetto alle linee guida dell'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze;
redazione della relazione annuale al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125;
redazione di relazioni e/o report comunque denominati, richiesti dal Parlamento, da Organismi europei e internazionali;
trasmissione di dati su richiesta all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso il Ministero della salute, che, tra gli altri compiti, monitora la dipendenza dal gioco d'azzardo, verifica l'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, valuta le misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;
trasmissione di dati su richiesta all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze istituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 successive modificazioni ed integrazioni, successivamente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2017 presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisito il parere della Cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) in data 30 luglio 2019;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 10 novembre 2020;
Vista la nota 0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSI SS-UFF03-P, con la quale il Ministero della salute ha fornito all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali le motivazioni tecnico-scientifiche correlate all'individuazione del periodo di conservazione dei dati personali trattati nell'ambito dei sistemi informativi NSIS interconnettibili;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 471 del 12 ottobre 2023;
Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2023 (rep. atti n. 306/CSR);

Adotta
il presente decreto:

Art. 1

Finalita' del Sistema informativo nazionale per le dipendenze

1. Il Sistema informativo nazionale per le dipendenze (di seguito denominato SIND), istituito nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (di seguito denominato NSIS), persegue le seguenti finalita':
a) monitoraggio dell'attivita' dei Servizi per le dipendenze, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
b) supporto alle attivita' gestionali dei Servizi per le dipendenze, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
c) supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
d) monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
e) produzione dei dati da inviare in forma aggregata all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze - successivamente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017 presso il Dipartimento per le politiche antidroga - per la redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
f) produzione dei dati aggregati per la redazione degli altri rapporti epidemiologici derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio europeo, delle Nazioni unite - Annual report questionnaire;
g) supporto alla programmazione delle strategie governative, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 12, in relazione al ruolo di coordinamento generale svolto dal Dipartimento per le politiche antidroga con la messa a disposizione di dati in forma aggregata;
h) redazione della relazione annuale al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125 con la messa a disposizione di dati in forma aggregata;
i) redazione di relazioni e/o report comunque denominati, richiesti dal Parlamento, da Organismi europei ed internazionali con la messa a disposizione di dati in forma aggregata;
j) produzione di analisi statistiche e indicatori statistici sul fenomeno dell'assistenza sanitaria a persone con dipendenze o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze a cura dell'Ufficio di statistica del Ministero della salute.
 
Allegato

Sistema informativo nazionale per le dipendenze

Allegato

Disciplinare tecnico

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'assistenza rivolta alle persone con dipendenze o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze.
2. Ai fini di cui al presente decreto, per «dipendenza» si intende la condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante dall'interazione tra un organismo, una sostanza e/o uno specifico comportamento, caratterizzata da risposte psicofisiche che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza e/o di mettere in atto un determinato comportamento disfunzionale in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e di evitare il malessere conseguente alla sua privazione.
 
Art. 3
Caratteristiche generali del sistema informativo e tipologia dei
flussi

1. Il SIND e' il sistema di supporto al conseguimento delle finalita' definite nell'art. 1 e offre:
a) servizi per la trasmissione di dati dal livello regionale a quello nazionale;
b) servizi volti a restituire informazioni analitiche sulla qualita' dei dati inviati rispetto ai valori di dominio attesi al fine di consentire alla regione l'individuazione di valori errati o anomali e facilitare l'eventuale correzione;
c) strumenti espressamente dedicati all'analisi dei dati resi disponibili a livello nazionale e regionale;
d) la trasmissione dei dati aggregati a organismi europei e internazionali.
2. L'insieme dei dati del SIND e' costituito da dati personali non direttamente identificativi, trattati ai sensi e in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e relativi alle attivita' svolte dai servizi per le dipendenze patologiche, raccolti a livello regionale, nonche' da dati aggregati e pubblicati a livello nazionale.
3. Lo sviluppo evolutivo e la gestione operativa del SIND sono effettuati dal Ministero della salute - Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistemi informativi sanitari e statistica - sulla base degli indirizzi strategici e delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche antidroga, in relazione al ruolo di coordinamento generale svolto dal Dipartimento relativamente a tali politiche e che riguarda anche il sistema SIND, ai fini del supporto alla programmazione delle strategie governative, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
4. Le caratteristiche tecniche del SIND sono riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
5. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del NSIS, presso il Ministero della salute, le informazioni riportate nel disciplinare tecnico di cui al comma 4. I flussi informativi rilevano le informazioni relative a strutture e attivita'.
6. Al SIND si applicano le procedure per l'interconnessione dei sistemi informativi nell'ambito del NSIS, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
 
Art. 4

Modalita' per la messa a disposizione delle informazioni

1. Le informazioni sono messe a disposizione del NSIS attraverso l'utilizzo delle funzionalita' previste dal SIND.
2. Il sistema e' predisposto per permettere:
a) alle unita' organizzative delle regioni e province autonome individuate come competenti da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare la base dati centrale in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria per le dipendenze, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 1;
b) alle unita' organizzative della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistemi informativi sanitari e statistica del Ministero della salute, individuate come competenti dal regolamento di organizzazione, e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso il Ministero della salute, di consultare i dati presenti sulla base dati centrale in forma aggregata, per le finalita' indicate nell'art. 1;
c) alle unita' organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, competenti in materia individuate dal decreto di organizzazione, di consultare i dati relativi alle dipendenze in forma aggregata, presenti sulla base dati centrale nelle forme previste dalla normativa vigente, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 1, lettere e) e f).
3. Le modalita' di alimentazione del sistema informativo nazionale dipendenze sono specificate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 3, comma 4.
4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Eventuali adeguamenti delle modalita' delle variabili rilevate nei flussi informativi, delle regole di acquisizione e di controllo, delle modalita' e delle tempistiche di trasmissione, cosi' come indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 3, comma 4, sono rese disponibili con le medesime modalita' previste al comma 4, previa approvazione della Cabina di regia del NSIS.
 
Art. 5

Termini per la messa a disposizione delle informazioni

1. La trasmissione delle informazioni ha cadenza annuale.
2. I termini dell'invio sono i seguenti:
a) i dati relativi al flusso informativo «strutture» devono essere messi a disposizione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione;
b) i dati relativi al flusso informativo «attivita'» devono essere messi a disposizione entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di rilevazione.
3. Qualsiasi variazione riguardante le modalita' di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi 1 e 2, e' pubblicata sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
Art. 6

Ritardi e inadempienze

1. Le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualita', in base agli indicatori specificamente individuati dalle competenti Direzioni generali del Ministero della salute.
2. Il conferimento dei dati relativi alle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome il 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR).
3. Il conferimento dei dati relativi alle alcoldipendenze e al gioco d'azzardo patologico prende avvio dal 1° gennaio 2025 con riferimento alle attivita' del 2024; il conferimento dei dati relativi alle alcoldipendenze e al gioco d'azzardo patologico e' ricompreso, dal 1° gennaio 2026 con riferimento alle attivita' del 2025, fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, per l'accesso al finanziamento integrativo ai sensi della citata Intesa del 23 marzo 2005.
 
Art. 7

Trattamento dei dati e accesso ai dati

1. Nel SIND sono raccolti, trattati e conservati solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalita' del presente decreto, con modalita' e logiche di elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata e anonima dei dati:
a) alle unita' organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali;
b) alle competenti unita' organizzative della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, dei sistemi informativi sanitari e della statistica e della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
c) all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso il Ministero della salute;
d) alle unita' organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, competenti in materia, come individuate dal decreto di organizzazione;
nonche' per le finalita' e secondo le modalita' di cui alle disposizioni del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel SIND e' il Ministero della salute.
3. L'integrita' e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del SIND, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il diritto all'anonimato dell'assistito, anche in conformita' all'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, vengono garantiti mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'art. 3, comma 4, dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.
4. Ad ogni soggetto e' assegnato un codice univoco non invertibile («CUNI»), di cui alle disposizioni del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
5. I dati inviati dalle regioni e province autonome, gia' privi degli elementi identificativi diretti, sono archiviati previa separazione dei dati relativi alla salute dagli altri dati. I dati relativi alla salute sono trattati con tecniche crittografiche.
6. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico di cui all'art. 3, comma 4, avviene in conformita' alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ai fini di cui al primo periodo, si utilizza un protocollo sicuro e si fa ricorso alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorita' di certificazione ufficiale.
7. Ai fini della cooperazione applicativa le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute garantiscono la conformita' delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettivita' (SPC).
 
Art. 8

Periodo di conservazione

1. I dati personali presenti nel SIND sono cancellati trascorsi trent'anni dal decesso dell'interessato.
 
Art. 9

Invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della predetta pubblicazione.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 12 luglio 2010, n. 160, recante «Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze» (SIND), e' abrogato e sostituito a ogni effetto dal presente decreto.
3. I modelli ALC.01, ALC.02. ALC.03, ALC.04, ALC.05 e ALC.06 di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 22 ottobre 1996, n. 248, recante «Rilevazione di attivita' nel settore dell'alcoldipendenza», non sono piu' utilizzabili a partire dalla rilevazione riferita all'attivita' del 2024.
Roma, 29 dicembre 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 279