Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 febbraio 2024
Determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il quale prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede, all'art. 7 e nell'allegato A, i termini di trasmissione dei dati al Sistema TS;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, al comma 4, prevede che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi, tra l'altro, alle spese veterinarie e' effettuata entro il termine del 16 marzo;
Vista la nota n. 25214 del 1° febbraio 2024, dell'Agenzia delle entrate, recante la determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto l'art. 4-quinquies, comma 3, del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha soppresso il secondo periodo del comma 6-quater dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, eliminando, pertanto, l'obbligatorieta', a decorrere dal 1° gennaio 2024, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria attraverso gli strumenti di cui al comma 3 del predetto art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
Considerato che risulta necessario modificare il citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'art. 12 del citato decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, nonche' dal citato art. 4-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.
 
Art. 2

Semestralizzazione dei termini di invio
dei dati delle spese sanitarie

1. All'art. 6 del decreto 19 ottobre 2020 e' eliminato il comma 2.
2. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «La trasmissione dei dati», sono aggiunte le parole «delle spese sanitarie»;
b) la lettera h) del comma 1 e' eliminata;
c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Per le spese sanitarie di cui all'art. 2 sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati e' effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:
a) entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
b) entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.
1-ter. La trasmissione delle spese veterinarie, di cui all'art. 2 del presente decreto, e' effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.».
d) al comma 2-ter:
dopo le parole «Per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati» sono aggiunte le parole «delle spese sanitarie e veterinarie,»;
le parole «presente decreto» sono sostituite dalle parole «presente decreto,»;
dopo le parole «il termine e' fissato al 1° marzo 2023.» sono aggiunte le parole «Il calendario dei termini per la trasmissione delle eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie gia' trasmessi al Sistema TS ai sensi del presente articolo, e' pubblicato per ciascun anno, sul portale del Sistema TS www.sistemats.it.»
3 . Al paragrafo 4.7 dell'allegato A del decreto 19 ottobre 2020, dopo le parole «di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.» sono eliminati i periodi: «In ogni caso, la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall' assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2024

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta