Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 15 dicembre 2023
Disciplina concernente il funzionamento dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 6 marzo 2023, n. 55;
Visto l'art. 4-bis, comma 2, del citato decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, in base al quale «Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato, le modalita' di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, n. 60, «Regolamento recante la determinazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 novembre 2016, recante «Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2021;
Vista la propria direttiva in data 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalita' amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale;
Considerato di dover dare attuazione alle disposizioni del sopra menzionato art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, i poteri del Presidente del Comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al Comitato dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, le modalita' di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a. il «decreto legislativo n. 270/1999»: il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modifiche e integrazioni;
b. il «decreto-legge n. 347/2003»: il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modifiche e integrazioni;
c. la «amministrazione straordinaria»: la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 270/1999 e al decreto-legge n. 347/2003;
d. il «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
e. il «Comitato di sorveglianza»: il Comitato di sorveglianza delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;
f. l'«Organo commissariale»: il collegio commissariale deputato alla gestione delle procedure di amministrazione straordinaria.
 
Art. 3

Poteri del Presidente del Comitato di sorveglianza

1. Il Comitato di sorveglianza e' presieduto dal Presidente. In caso di assenza o impedimento, al fine di non pregiudicare l'operativita' del Comitato di sorveglianza, il Presidente e' sostituito nell'esercizio delle sue funzioni, eccezionalmente e temporaneamente, da un componente esperto dallo stesso designato, sotto la propria responsabilita', senza maggiorazione di compenso.
2. Il Presidente convoca la riunione di sua iniziativa, su richiesta dell'organo commissariale e in tutti casi previsti dalla legge. Salvo casi di particolare e motivata urgenza, la riunione e' convocata almeno sette giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso, inviato ai membri del Comitato di sorveglianza tramite posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonche' gli argomenti posti all'ordine del giorno. La riunione puo' essere svolta anche da remoto.
3. Se alla riunione del Comitato di sorveglianza e' richiesta la partecipazione dell'organo commissariale, il Presidente invia l'avviso di cui al precedente comma 2 anche ai componenti dell'organo commissariale, specificando gli argomenti sui quali l'organo commissariale e' chiamato a rendere chiarimenti.
4. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno e, in caso di motivata urgenza, dispone l'integrazione degli argomenti da discutere su proposta di uno o piu' componenti del Comitato di sorveglianza, dell'organo commissariale ovvero su richiesta del Ministero.
5. I documenti per i quali e' richiesto l'esame da parte del Comitato di sorveglianza sono trasmessi per posta elettronica o altrimenti resi disponibili, almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di motivata urgenza, i documenti sono messi a disposizione in sede di riunione.
6. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Comitato di sorveglianza, puo' rinviare a una seduta successiva l'adozione delle delibere dell'organo su uno o piu' punti posti all'ordine del giorno qualora, nel corso della riunione, sorga l'esigenza di ulteriori approfondimenti.
7. Il Presidente invia tempestivamente e, in ogni caso entro quindici giorni, il verbale all'organo commissariale e al Ministero, specificando i presenti, l'ordine dei lavori e le deliberazioni adottate. Il verbale e' firmato, anche digitalmente, da tutti i presenti.
8. Il Presidente provvede all'apertura dell'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato di sorveglianza e lo comunica al Ministero, all'organo commissariale e ai componenti del Comitato. Il Presidente ha diritto al rimborso della relativa spesa ai sensi dell'art. 15 comma 4 del decreto ministeriale dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016.
 
Art. 4

Esercizio delle funzioni del Comitato di sorveglianza
e dei suoi componenti

1. I creditori chirografari costituiti in forma societaria designano il proprio rappresentante e, in caso di suo impedimento, il supplente, comunicando i nominativi al Ministero, all'organo commissariale ed al Presidente del Comitato di sorveglianza, unitamente alla dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse e di incompatibilita' con lo svolgimento dell'incarico.
2. Il decreto di nomina del Comitato di sorveglianza e' comunicato al Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, alla regione e al comune in cui l'impresa ha la sede principale. I nominativi dei componenti sono altresi' pubblicati sul sito internet dell'amministrazione straordinaria.
3. Il Ministro, anche su segnalazione degli organi dell'amministrazione straordinaria, puo' modificare la composizione del Comitato di sorveglianza per documentate sopravvenienze di diritto o di fatto ovvero, quanto ai creditori chirografari, per intervenuta cessione del credito.
4. I componenti del Comitato di sorveglianza che, anche individualmente, abbiano compiuto, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, atti di ispezione delle scritture contabili e dei documenti della procedura e chiesto chiarimenti all'organo commissariale o all'imprenditore insolvente, devono riferirne tempestivamente al Presidente che convochera' un'adunanza del Comitato di sorveglianza per il relativo esame e per eventuale deliberazione.
 
Art. 5

Modalita' di svolgimento delle adunanze
e adozione delle delibere

1. Il Comitato di sorveglianza e' convocato dal Presidente, almeno trimestralmente in fase di esercizio d'impresa e almeno semestralmente in fase liquidatoria, in occasione delle relazioni periodiche obbligatorie e in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. Il Comitato di sorveglianza e' regolarmente costituito quando partecipa ai lavori la maggioranza dei propri componenti.
3. Il Comitato di sorveglianza adotta le deliberazioni a maggioranza dei voti dei propri componenti. A parita' di voti, prevale quello del Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate dal Comitato di sorveglianza entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta da parte dell'organo commissariale. Nel caso in cui il Comitato di sorveglianza chieda chiarimenti o integrazioni all'organo commissariale, il termine di dieci giorni decorre dal momento in cui tali informazioni vengono rese. Per motivate ragioni di urgenza, il Comitato di sorveglianza puo' essere invitato a pronunciarsi entro un termine piu' breve, non inferiore a tre giorni.
5. Il Comitato di sorveglianza delibera anche mediante consultazioni telematiche, purche' sia possibile conservare la prova della relativa manifestazione di volonta'.
6. Ogni componente del Comitato di sorveglianza, in caso di opinione dissenziente, ne richiede al Presidente la trascrizione nel verbale dell'adunanza, evidenziandone le ragioni.
7. Le deliberazioni e il verbale delle riunioni del Comitato di sorveglianza si intendono condivisi e approvati da tutti i partecipanti se non risultano posizioni dissenzienti.
8. Il Comitato di sorveglianza delibera esprimendo parere favorevole, contrario o con osservazioni ovvero rilasciando la propria autorizzazione nei casi previsti dalla legge.
9. Qualora, con riferimento ai punti all'ordine del giorno, i componenti del Comitato di sorveglianza rilevino motivi di conflitto di interesse, anche potenziale, sono tenuti a comunicarlo preventivamente al Presidente, astenendosi dalle relative discussioni e decisioni. In ogni caso, il Presidente e' tenuto ad escludere dalla discussione ogni componente che si trovi in situazioni di conflitto di interesse.
 
Art. 6

Scambio di informazioni
con l'Autorita' di vigilanza

1. Il Ministero, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza, puo' chiedere informazioni e chiarimenti al Comitato di sorveglianza inviando la relativa richiesta al Presidente tramite posta elettronica certificata.
2. Il Presidente, nell'esercizio dei suoi compiti di impulso e di coordinamento della funzione consultiva e ispettiva del Comitato di sorveglianza, puo' chiedere al Ministero la convocazione di una riunione con l'organo commissariale, nel caso in cui i chiarimenti e le informazioni richieste a quest'ultimo non siano state ritenute esaurienti. Il Presidente e' tenuto a motivare le ragioni della riunione e rimane nella discrezionalita' del Ministero la relativa convocazione.
 
Art. 7
Informazioni da trasmettere periodicamente al Ministero delle imprese
e del made in Italy: modalita' di presentazione, tempistiche e
contenuti delle dichiarazioni periodiche

1. Al presidente e ai membri del Comitato di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettere a), b) e d) e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 del richiamato decreto del 10 aprile 2013, n. 60 e l'assenza di situazioni impeditive di cui all'art. 4 del medesimo decreto, sono auto-certificati dall'interessato, all'atto della nomina, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualita' personale, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti e l'applicazione di provvedimenti di cui all'art. 5 dello stesso decreto, e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicita' delle dichiarazioni da parte del Ministero.
3. Il soggetto nominato e' tenuto a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati.
4. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non veritiere costituisce grave inadempimento, da valutarsi ai fini della revoca dall'incarico.
5. La dichiarazione del Presidente e dei componenti del Comitato di sorveglianza e' resa su apposito modello predisposto dal Ministero.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 6 e 7 trovano applicazione anche nei confronti del Presidente e dei componenti del Comitato in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Ministro: Urso