Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2024 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 21 dicembre 2023, n. 200
Testo del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 febbraio 2024, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed
equipaggiamenti militari

1. E' prorogata, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti
sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2022, n. 87:
«Art. 2-bis (Cessione di mezzi, materiali ed
equipaggiamenti militari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022,
previo atto di indirizzo delle Camere, e' autorizzata la
cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in
favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in deroga
alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e alle connesse disposizioni attuative.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi,
materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della
cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di
realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico
contabile.
3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza
almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione
della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto
dai commi 1 e 2 del presente articolo».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.