Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2024 (vai al sommario) |
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ERRATA-CORRIGE |
Comunicato relativo al decreto 1° febbraio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, recante: «Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Falerio"». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2024). |
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Nell'allegato A al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 3, prima colonna, all'art. 2 Base ampelografica, sono inseriti i seguenti periodi: «Il vino a denominazione di origine controllata "Falerio" Pecorino deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Pecorino: minimo 85%. Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.». |
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