Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 dicembre 2023 |
Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale - annualita' 2020-2021. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri; Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; Visto, altresi', il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020; Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna; Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore; Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali; Visto l'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 con cui si e' proceduto al riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonche' al riparto dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato; Considerato che per il riparto delle risorse residue, il comma 3 dell'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 rimanda ad un successivo provvedimento da adottare in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute. Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla data del 31 dicembre 2022, come comunicata dal Ministero dell'interno; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2023 (rep. 288/CSR del 6 dicembre 2023) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;
Decreta:
Art. 1
1. Il riparto dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, e' indicato nella colonna A della tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il riparto dell'importo di euro 127.497.000,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, e' indicato nella colonna B della tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Al riparto delle risorse residue si provvedera' con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute. 4. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2023
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 240 |
| Tabella 1 - Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione 2022
Parte di provvedimento in formato grafico |
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