Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
DECRETO RETTORALE 6 febbraio 2024
Emanazione dello statuto.


IL RETTORE

Visto:
la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 6 - Autonomia delle Universita';
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
lo statuto di Ateneo, emanato con d.r. del 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 26 settembre 2020, n. 239;
la proposta di modifica prodotta dalla commissione istruttoria per la modifica dello statuto di Ateneo, nominata con delibera del senato accademico n. 39/2023 - prot. 57567/2023;
il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, con delibera n. 226/2023, prot. 242249, del 19 settembre 2023;
la delibera del senato accademico n. 219/2023, prot n. 272903, del 23 ottobre 2023, con cui si approvava il testo dello statuto revisionato;
la nota prot. n. 276031 del 27 ottobre 2023, con la quale lo statuto modificato e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
le osservazioni pervenute dal Ministero dell'universita' e della ricerca, con nota ns prot. n. 96 del 2 gennaio 2024;
la delibera del 22 gennaio 2024, n. 1/2024, prot. n. 21739, con la quale il senato accademico, sulla base della suddetta commissione istruttoria, ha recepito le osservazioni predette e approvato il testo finale dello statuto;
la delibera del 23 gennaio 2024, n. 1/2024, prot. n. 21783, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole al testo finale dello statuto;
la nota prot. n. 24545 del 25 gennaio 2024, con la quale lo statuto approvato e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca;
la nota prot. n. 38290 del 5 febbraio 2024, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca comunica «che non si hanno ulteriori osservazioni da formulare»;

Decreta:

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate:
1) e' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia nel testo allegato al presente decreto, di cui e' parte integrante e sostanziale;
2) il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
3) a decorrere dalla data di cui al punto 2, e' abrogato il vigente statuto emanato con d.r. del 14 settembre 2020, n. 616.
Brescia, 6 febbraio 2024

Il rettore: Castelli
 
Allegato

STATUTO

Art. 1.

Principi

1. Lo satuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Brescia, in attuazione dei principi costituzionali, secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato e dalla normativa europea, in armonia con i valori promossi dalla Magna Charta Universitatum. L'Universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri i principi e gli strumenti.
2. L'Universita' degli studi di Brescia, nel seguito denominata Universita' o Ateneo, e' un'istituzione pubblica di alta cultura, indipendente, laica e pluralista, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.
3. L'Universita' e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico nonche' di capacita' di agire di diritto privato nei limiti del presente statuto e dell'ordinamento universitario.
4. L'Universita' e' una comunita' composta dal corpo studentesco, dal personale docente, dal personale ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo, che realizza i propri fini istituzionali nel rispetto della dignita' e dei diritti fondamentali della persona, valorizzando il merito e promuovendo azioni di contrasto alle diseguaglianze e di prevenzione di ogni forma di discriminazione.
5. L'Universita' garantisce la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare la valorizzazione e il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica della comunita', assicurando il benessere lavorativo, impegnandosi per il superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili e promuovendo attivita' culturali, sociali, sportive e ricreative.
6. L'Universita' si impegna al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle loro dimensioni sociali, economiche e ambientali, in un'ottica di cooperazione, di benessere e di pace.
7. L'Universita' agisce nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita', trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e pari opportunita'.
8. L'Universita' tutela e valorizza i beni culturali, naturalistici e le raccolte artistiche, bibliografiche, storiche e scientifiche del suo patrimonio.
9. L'Universita' persegue, attraverso il sistema di assicurazione della qualita', l'obiettivo del miglioramento continuo delle proprie attivita' istituzionali.

 
Art. 2.

Didattica, ricerca, impegno sociale, internazionalizzazione

1. Le funzioni primarie e inscindibili dell'Universita' - didattica, ricerca e impegno sociale - sono volte al perseguimento di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della liberta' dell'insegnamento e della scienza.
2. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, per la preparazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. L'Universita' attiva corsi di alta formazione post lauream, alla conclusione dei quali e' rilasciato titolo di dottore o dottoressa di ricerca, diploma di specializzazione, di master universitario di primo e di secondo livello.
4. L'Universita' organizza corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua, partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le molteplici componenti del territorio.
5. L'Ateneo, in conformita' con i principi della «Carta europea dei ricercatori», garantisce autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e fornisce gli strumenti necessari per le suddette attivita'.
6. L'Universita' assicura e regola la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, promuove la condivisione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, contribuisce allo sviluppo culturale, economico e sociale del Paese.
7. L'Universita' attua servizi di orientamento, anche con il coinvolgimento della propria componente studentesca e in collaborazione con le scuole secondarie superiori nonche' con altri enti pubblici e privati, al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali.
8. L'Universita' organizza attivita' di tutorato, al fine di agevolare e sostenere ogni studente lungo il percorso di studi e fornisce supporto a coloro che conseguono il titolo di laurea presso l'Ateneo per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.
9. L'Universita' promuove attivita' culturali, sociali, sportive e ricreative anche attraverso apposite forme di collaborazione, in accordo con enti pubblici e privati nonche' con associazioni operanti in tali ambiti.
10. L'Universita' adotta il metodo della programmazione e controllo, monitora e valuta le attivita' didattiche, scientifiche e di impegno sociale delle proprie strutture, promuovendone il miglioramento.
11. L'Universita' instaura rapporti con soggetti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; istituisce e partecipa a consorzi, centri interuniversitari, societa' consortili di ricerca, fondazioni e associazioni di diritto privato; collabora con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
12. Al fine di realizzare, promuovere e rafforzare l'internazionalizzazione e la cooperazione internazionale allo sviluppo, l'Universita':
a) promuove, anche con interventi di natura economica, la mobilita' internazionale del corpo studentesco, del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
b) prevede curricula formativi in lingue diverse dall'italiano;
c) sviluppa politiche per l'attrazione di studenti, personale docente e ricercatore provenienti da altri Paesi;
d) promuove attivita' didattiche, scientifiche e di impegno sociale con universita' e istituzioni straniere e internazionali, anche mediante il riconoscimento di titoli congiunti o doppi;
e) aderisce a programmi di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale;
f) predispone strutture per l'ospitalita' di studenti, personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, anche in collaborazione con enti terzi;
g) promuove l'organizzazione di eventi e di convegni scientifici e formativi a carattere internazionale.

 
Art. 3.

Diritto allo studio e attivita' studentesche

1. L'Universita', in attuazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, promuove la crescita culturale di ogni studente, con particolare attenzione a coloro che sono capaci e meritevoli, anche se svantaggiati economicamente o socialmente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, l'Ateneo concede forme di esonero totale o parziale da tasse e contributi, e agevola la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie, attraverso la possibilita' di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione.
2. L'Universita' realizza gli interventi necessari per consentire ad ogni studente pari opportunita' nello studio e nella partecipazione alla vita universitaria.
3. L'Universita' realizza attivita' di servizio al corpo studentesco per facilitare la partecipazione alla vita universitaria e la costruzione della comunita'.
4. L'Universita' individua nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione alla vita universitaria e un valore primario nel processo educativo, formativo e di valorizzazione del merito.
5. L'Universita' si impegna, anche in collaborazione con la regione e altri enti pubblici e privati, a dare la massima attuazione alla propria carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti.
 
Art. 4.

Organi di Ateneo

1. Sono organi di Ateneo: il rettore o la rettrice, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il direttore o la direttrice generale, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione.
2. Nella composizione degli organi e' rispettato il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

 
Art. 5.

Il rettore o la rettrice

1. Al rettore o alla rettrice sono attribuite la rappresentanza legale dell'Universita' e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. Il rettore o la rettrice:
a) e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo, secondo il criterio della qualita' e della valorizzazione del merito, nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e trasparenza;
b) sottopone al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo, il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato;
c) propone al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, la nomina del direttore o della direttrice generale, nonche', previo parere del nucleo di valutazione, la valutazione dei risultati dell'attivita' del direttore o della direttrice generale;
d) ha il potere di iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti di docenti e ricercatori.
3. Il rettore o la rettrice svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo statuto ad altri Organi di Ateneo.
4. In caso di comprovata necessita' e urgenza il rettore o la rettrice puo' adottare, con adeguata motivazione, decreti immediatamente esecutivi per provvedimenti di competenza del senato accademico e/o del consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono tempestivamente presentati per la ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti conseguenti adottati, salva diversa valutazione dell'organo competente.
5. Il rettore o la rettrice e' da eleggersi tra il personale docente di I fascia in servizio presso l'Ateneo o presso altra universita' italiana. In quest'ultimo caso, l'elezione si configura quale chiamata e contestuale inserimento nell'organico del personale docente dell'Ateneo, con conseguente trasferimento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.
6. L'elezione del rettore o della rettrice e' indetta dal decano o dalla decana, da intendersi quale docente di I fascia con maggiore anzianita' in ruolo nell'Universita' degli studi di Brescia; a parita' di anzianita' in ruolo, prevale l'eta' anagrafica. Il decano o la decana fissa le date di convocazione del corpo elettorale nell'arco temporale compreso tra il centocinquantesimo e il novantesimo giorno precedente la conclusione del mandato del Rettore o della Rettrice in carica. Entro i novanta giorni antecedenti la data della prima convocazione del corpo elettorale, il decano o la decana emana un avviso per la presentazione delle candidature, che devono pervenire sessanta giorni prima della data delle elezioni, unitamente al curriculum e al programma elettorale.
Il regolamento elettorale di Ateneo prevede le modalita' di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale.
Il decano o la decana, fino alla nomina del nuovo rettore o rettrice, svolge le funzioni di ordinaria amministrazione.
7. Il corpo elettorale per l'elezione del rettore o della rettrice e' composto dal personale docente di I e II fascia, dal personale ricercatore di ruolo, dal personale ricercatore a tempo determinato, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato; il corpo studentesco partecipa alla votazione tramite la propria rappresentanza nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione e nelle commissioni paritetiche docenti-studenti.
8. Per l'elezione del rettore o della rettrice i voti espressi dal corpo elettorale sono ponderati secondo il seguente criterio:
a) il voto espresso da un componente del personale docente di I e II fascia, del personale ricercatore a tempo indeterminato e dal personale ricercatore a tempo determinato vale 1;
b) il voto espresso da un componente del personale dirigente e tecnico-amministrativo vale 0,20;
c) il voto espresso da ciascun rappresentante della componente studentesca nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel nucleo di valutazione vale 2;
d) il voto espresso da ciascun rappresentante della componente studentesca nelle commissioni paritetiche docenti-studenti vale 0,6.
9. E' eletta o eletto rettrice o rettore chi consegue la maggioranza assoluta dei voti. Se, dopo due turni di votazione, nessun candidato o nessuna candidata ha conseguito la maggioranza richiesta, si procede ad un turno di ballottaggio tra le due candidature che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletta o eletto rettrice o rettore chi ottiene il maggior numero dei voti validi. In caso di parita', e' eletta o eletto chi ha maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', chi ha minore anzianita' anagrafica.
10. Il rettore o la rettrice e' proclamato o proclamata dal decano o dalla decana e il ministro o la ministra competente procede alla nomina con proprio decreto.
11. Il rettore o la rettrice dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
12. Il rettore o la rettrice designa il prorettore vicario o la prorettrice vicaria, scegliendo fra il personale docente di I fascia. Il prorettore vicario o la prorettrice vicaria sostituisce il rettore o la rettrice in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento temporaneo ed esercita altresi' le funzioni delegategli con decreto rettorale.
13. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore o la rettrice puo' avvalersi di prorettori, prorettrici, delegati e delegate che sceglie personalmente fra il personale docente nonche', sentito il direttore o la direttrice generale, tra il personale dirigente e tecnico amministrativo con specifiche competenze. La nomina avviene con decreto che ne specifica le attribuzioni.
14. L'anticipata cessazione dalla carica di rettore o rettrice e' disciplinata dalle disposizioni di cui al sesto comma del presente articolo fatto salvo per la data di convocazione, che deve ricadere entro il centoventesimo giorno dall'avvenuta cessazione dell'incarico. Fino alla nomina del nuovo rettore o della nuova rettrice, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal decano o dalla decana.
15. Allorche' il senato accademico proponga una mozione di sfiducia nei confronti del rettore o della rettrice, il decano o la decana convoca il corpo elettorale di cui all'art. 5, comma 7, del presente statuto, entro trenta giorni dalla data di presentazione della mozione. Se questa ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il decano o la decana indice nuove elezioni nei termini e con le modalita' previste nei casi di cessazione anticipata dalla carica di rettore o rettrice, di cui al precedente comma.

 
Art. 6.

Il senato accademico

1. Il senato accademico:
a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo;
b) formula le proposte e i pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi al corpo studentesco, nonche' riguardo all'attivazione, alla modifica o alla soppressione dei Dipartimenti, delle facolta', dei corsi di studio e di eventuali loro sedi decentrate;
c) esprime parere obbligatorio sul bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico di previsione triennale, sul bilancio unico d'esercizio e sul bilancio consolidato;
d) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
e) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento didattico di Ateneo;
f) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, anche quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di coordinamento, in materia di didattica, di servizi al corpo studentesco e di ricerca, nonche' il codice etico;
g) svolge funzioni di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di coordinamento;
h) propone, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale la mozione di sfiducia al rettore o alla rettrice, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
i) esprime parere sulle proposte di costituzione o partecipazione dell'Universita' a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni o associazioni;
j) esprime parere, e nel caso in cui non siano previsti oneri, approva contratti e convenzioni inerenti l'attivita' didattica, scientifica e di impegno sociale;
k) puo' istituire commissioni su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunita' accademica;
l) delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche al presente statuto, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione;
m) determina i criteri di individuazione del profilo di coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del consiglio di amministrazione;
n) definisce i criteri per l'assegnazione degli spazi ai Dipartimenti;
o) delibera sulla sanzione disciplinare ovvero sull'archiviazione del procedimento a carico di un membro del corpo studentesco in tutti i casi in cui possa essere comminata la sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo;
p) esercita ogni altra competenza prevista dalla legislazione nazionale vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il senato accademico e' presieduto dal rettore o dalla rettrice, dura in carica quattro anni, ed e' composto da:
massimo otto direttori e direttrici di Dipartimento;
due rappresentanti del personale docente di I fascia, elette o eletti da tutto il personale docente di I fascia, costituito in unico corpo elettorale;
tre rappresentanti del personale docente di II fascia, elette o eletti da tutto il personale docente di II fascia dell'Ateneo, costituito in unico corpo elettorale;
due rappresentanti del personale ricercatore, elette o eletti da tutto il personale ricercatore dell'Ateneo, costituito in un unico corpo elettorale;
due rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo, costituito in un unico corpo elettorale;
quattro rappresentanti del corpo studentesco, elette o eletti dal corpo studentesco dell'Ateneo, costituito in un unico corpo elettorale.
3. Il mandato dei senatori e delle senatrici e' rinnovabile una sola volta.
4. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente o della Presidente.
5. Alle sedute del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario o la prorettrice vicaria e il direttore o la direttrice generale, quest'ultimo o ultima con funzioni di segretario o segretaria verbalizzante.
6. Il senato accademico e' convocato dal rettore o dalla rettrice almeno ogni due mesi o quando un terzo dei suoi membri ne presenti richiesta motivata.

 
Art. 7.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
a) esercita le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' le funzioni di vigilanza rispetto alla sostenibilita' finanziaria delle attivita' e alla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita';
b) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione o la soppressione dei corsi di studio e delle relative sedi;
c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti e previo parere del senato accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilita' ed il regolamento tasse e contributi a carico degli studenti;
d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e previo parere favorevole del senato accademico, ogni altro regolamento, ad eccezione di quelli in materia di didattica, di servizi al corpo studentesco e di ricerca;
e) approva, su proposta del rettore o della rettrice e previo parere del senato accademico, il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico di esercizio e il bilancio consolidato;
f) approva, su proposta del rettore o della rettrice e previo parere del senato accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo;
g) conferisce l'incarico di direttore o direttrice generale e lo puo' revocare, anche su proposta del rettore o della rettrice, con atto motivato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, secondo le modalita' e nei casi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per reiterata inosservanza degli indirizzi espressi dagli organi di Governo;
h) dispone sulla sanzione disciplinare ovvero sull'archiviazione del procedimento a carico di un membro del corpo docente o ricercatore, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, in tutti i casi in cui possa essere comminata una sanzione superiore alla censura;
i) approva la proposta di chiamata di docenti e personale ricercatore universitario formulata dai Dipartimenti;
j) delibera sull'assegnazione degli spazi di Ateneo nel rispetto dei criteri generali fissati dal senato accademico;
k) esercita ogni altra competenza prevista dalla normativa nazionale vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal rettore o dalla rettrice ed e' composto da:
a) due rappresentanti del corpo studentesco, elette o eletti da tutto il corpo studentesco costituito in unico corpo elettorale, il cui mandato dura due anni;
b) sei componenti, selezionate e selezionati tramite avviso pubblico, il cui mandato dura quattro anni.
3. I candidati e le candidate di cui al comma 2, lettera b), devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, non devono trovarsi in condizioni di reale o potenziale conflitto di interessi con l'Universita' e devono presentare un profilo coerente con almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver maturato un'esperienza di alta professionalita', ricoprendo significativi incarichi presso istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, di ricerca e di sviluppo e/o formazione;
b) aver ricoperto ruoli gestionali in enti o aziende, pubblici o privati, di rilevanza nazionale e/o internazionale;
c) aver maturato una significativa professionalita' come dirigente in istituzioni italiane o straniere in settori particolarmente avanzati e/o innovativi;
d) aver maturato una esperienza e conoscenza del sistema universitario, del suo ordinamento giuridico e del suo funzionamento.
4. Il rettore o la rettrice, sentito il senato accademico, nomina una commissione per la verifica dei requisiti dei candidati e delle candidate. La commissione e' composta da tre tra esperte ed esperti in possesso di adeguate competenze, scelte e scelti fra personalita' che hanno ricoperto o che ricoprono ruoli pubblici o privati di particolare rilievo.
5. Tra i candidati idonei e le candidate idonee, il rettore o la rettrice designa quattro tra consigliere e consiglieri e il senato accademico ne designa due. Almeno tre, tra consigliere e consiglieri, fra le sei designate e i designati, non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata dell'incarico. I restanti consiglieri e consigliere possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo nel rispetto, ove possibile, delle diverse componenti del personale docente e tecnico-amministrativo.
6. Il mandato di ciascun consigliere e di ciascuna consigliera e' rinnovabile una sola volta.
7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario o la prorettrice vicaria e il direttore o la direttrice generale, quest'ultimo o ultima con funzioni di segretario o segretaria verbalizzante.
8. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore o dalla rettrice almeno ogni due mesi, oppure quando ne presenti richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

 
Art. 8.

Il direttore o la direttrice generale

1. Il direttore o la direttrice generale e' titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. L'individuazione del direttore o della direttrice generale e' effettuata tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di direttore o direttrice generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore o della rettrice, sentito il senato accademico.
4. L'incarico di direttore o direttrice generale e' disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, anche per un periodo inferiore, con atto analogo a quello di nomina.
5. Il direttore o la direttrice generale puo' essere revocato dall'incarico con delibera motivata del consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi.
6. Il trattamento economico spettante al direttore o alla direttrice generale e' definito contrattualmente in conformita' con i criteri e con i parametri normativamente indicati.
7. Il direttore o la direttrice generale designa un vicario o una vicaria, scegliendolo fra i dirigenti e le dirigenti in servizio presso l'Ateneo.
8. Il direttore o la direttrice generale dirige la delegazione di parte datoriale per la contrattazione decentrata, la cui composizione e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore o direttrice generale.

 
Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' preposto alla verifica della corretta tenuta delle scritture contabili e alla vigilanza sul regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi e contabili, le magistrate amministrative e contabili e gli avvocati e le avvocate dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero competente tra dirigenti e funzionari e funzionarie del Ministero stesso.
3. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale.
4. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l'incarico e' rinnovabile per una sola volta.
5. L'incarico di revisore dei conti non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.
6. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritte e iscritti al registro dei revisori contabili.

 
Art. 10.

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' titolare delle funzioni:
a) di verifica della qualita' ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti;
c) di verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
d) di attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'Anvur, delle funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.
2. Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni; l'incarico e' rinnovabile una sola volta.
3. Il nucleo di valutazione e' costituito da sette componenti, di cui due interni appartenenti al ruolo di docente di I fascia, come di seguito specificato:
a) sei di elevata qualificazione professionale, dei quali almeno quattro esperte o esperti in materia di valutazione anche non accademica;
b) un componente del corpo studentesco.
4. Il senato accademico designa i professori e le professoresse di ruolo interni e interne; il rettore o la rettrice designa i componenti esterni. Il rettore o la rettrice nomina tra i componenti di cui al comma 3, lett. a) il coordinatore o la coordinatrice del nucleo di valutazione.
5. Il corpo studentesco elegge, in un unico corpo elettorale, il proprio o la propria rappresentante.
6. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del rettore o della rettrice.
7. Il curriculum dei componenti e' pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

 
Art. 11.

Rappresentanza studentesca

1. La rappresentanza elettiva del corpo studentesco e' garantita nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel presidio di qualita' dell'Ateneo, nel Comitato per lo sport universitario, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle facolta', nei consigli di corso di studio e nei consigli di Dipartimento.
2. I regolamenti prevedono misure a tutela dello svolgimento dei compiti della rappresentanza studentesca, anche in ordine al diritto di accesso alla documentazione utile e necessaria all'esercizio di tali funzioni.
3. L'elettorato passivo e' attribuito alle iscritte e agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.
4. I mandati elettivi della componente studentesca, per ogni organo, hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta.
5. La mancata designazione ovvero la cessazione anticipata delle rappresentanze studentesche negli organi e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 12.

Prerogative, incompatibilita' e decadenza dei titolari di carica

1. E' fatto divieto ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione:
a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore o la Rettrice limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori o le direttrici di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico. A tal fine per cariche accademiche si devono intendere quelle di rettore o rettrice, di direttore o direttrice di Dipartimento, di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
b) di essere componente di altri organi di Ateneo, salvo che del consiglio di Dipartimento;
c) di ricoprire il ruolo di direttore o direttrice delle Scuole di specializzazione;
d) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica;
e) di ricoprire la carica di rettore o rettrice o far parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, no n statali ovvero telematiche;
f) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, alla valutazione delle attivita' universitarie presso il Ministero dell'universita' e della ricerca e presso l'Anvur.
2. E fatto divieto ai componenti del Nucleo di valutazione di far parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione o delle commissioni paritetiche docenti-studenti; nonche' di ricoprire la carica di direttore o direttrice di Dipartimento o di Presidente di corso di studio.
3. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita', secondo le norme dettate dal regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa diffida, da parte del rettore o della rettrice.
4. I membri del personale docente e ricercatore che ricoprono le cariche accademiche devono essere in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.
 
Art. 13.

Organi ausiliari di Ateneo

1. Gli organi ausiliari dell'Ateneo sono: il collegio di disciplina, il presidio di qualita' di Ateneo, il comitato unico di garanzia, il garante degli e delle studenti, il comitato per lo sport universitario, il comitato partecipativo studentesco e il comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo. La partecipazione a tali organi non da' luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento, indennita' e rimborso spese.

 
Art. 14.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
2. Il collegio di disciplina e' composto da nove componenti effettivi, di cui tre docenti di I fascia (due di afferenza interna e una o uno di afferenza esterna all'Ateneo), tre docenti di II fascia (due di afferenza interna e una o uno di afferenza esterna all'Ateneo) e tre componenti del personale ricercatore (due di afferenza interna e una o uno di afferenza esterna all'Ateneo) in regime di tempo pieno, nonche' da tre componenti supplenti, di cui un o una docente di I fascia, un o una docente di II fascia e un componente del personale ricercatore in regime di tempo pieno, interni all'Ateneo. Sei componenti effettivi e tre supplenti del collegio di disciplina vengono designati dal Senato accademico, su proposta del rettore o della rettrice; tre componenti effettivi interni (un o una docente di I fascia, un o una docente di II fascia e un componente del personale ricercatore sono eletti secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo attribuendo l'elettorato attivo, rispettivamente, al personale docente di I fascia, al personale docente di II fascia e al personale ricercatore.
3. La durata del mandato del collegio termina alla scadenza di quello del senato accademico.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore o alla rettrice che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il collegio di disciplina, dopo aver udito il rettore o la rettrice ovvero un suo delegato o una sua delegata, nonche' il componente del personale docente o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore o una difensora di fiducia, entro trenta giorni esprime, parere sulla proposta avanzata dal rettore o dalla rettrice in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti. Il procedimento avanti al collegio e' disciplinato dalla normativa e dalla regolamentazione vigente.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza studentesca, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina, ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore o la rettrice deve dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio di disciplina.
8. La titolarita' del potere disciplinare, nei casi di illeciti contestati al rettore o alla rettrice, e' in capo al decano o alla decana dell'Ateneo.
9. L'Universita' adotta un codice etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprieta' intellettuale.
10. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina e in merito alla irrogazione al contravventore dell'ammonizione orale o scritta, decide, su proposta del rettore o della rettrice, il senato accademico. Per le violazioni del codice etico, che integrano un illecito disciplinare, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010.

 
Art. 15.

Presidio di qualita' di Ateneo

1. Il presidio di qualita' di Ateneo, coadiuvato dai presidi di qualita' dei Dipartimenti di cui all'art. 23, comma 12, del presente statuto, sovrintende al corretto funzionamento del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita', come disciplinato dall'Anvur.
2. La composizione, la durata e le modalita' di funzionamento del presidio sono definite nel regolamento del medesimo organo.

 
Art. 16.

Comitato unico di garanzia

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e' istituito con decreto rettorale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Favorisce l'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Le modalita' di funzionamento del comitato sono definite nel Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle linee guida nazionali.

 
Art. 17.

Garante degli e delle studenti

1. Il senato accademico nomina, con votazione a scrutinio segreto, un o una garante, per fornire consulenza e assistenza gratuite ad ogni studente nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro l'imparzialita', la correttezza e la tempestivita' dell'azione amministrativa. Il regolamento generale d'Ateneo ne disciplina la durata in carica e le funzioni. Il o la garante presenta annualmente al senato accademico una dettagliata relazione sull'attivita' che ha svolto.

 
Art. 18.

Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attivita' sportiva; predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
2. La nomina dei componenti e le modalita' di funzionamento sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 19.

Comitato partecipativo studentesco

1. Il rettore o la rettrice nomina con proprio decreto il comitato partecipativo studentesco per favorire il confronto sulle problematiche riguardanti i servizi al corpo studentesco, il diritto allo studio e l'offerta didattica dell'Ateneo.
2. Il comitato e' composto dalla rappresentanza studentesca nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nonche' da un componente di ciascuna commissione paritetica docenti-studenti salvaguardando la presenza delle liste maggiormente rappresentative della componente studentesca; il comitato si riunisce almeno ogni due mesi.
3. Il comitato si esprime con parere non vincolante sul bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio e sul bilancio unico di previsione triennale, per quanto attiene le voci relative alla componente studentesca.
4. Il funzionamento del comitato e' disciplinato da apposito regolamento.

 
Art. 20.

Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo elegge il comitato partecipativo per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del personale stesso, compresa la presentazione di eventuali proposte al direttore o alla direttrice generale. Il comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni.
2. Il comitato e' composto da nove dipendenti la cui selezione avviene tramite elezione, cui si aggiungono i e le due rappresentanti del personale in senato accademico. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo, quello attivo anche al personale a tempo determinato.
 
Art. 21.

Fondazioni

1. L'Universita' puo' costituire o aderire a fondazioni, anche di natura non riconducibile alle fondazioni universitarie, in particolare per l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato; per lo svolgimento di attivita' strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca, all'impegno sociale e all'internazionalizzazione; per la collaborazione con altre istituzioni e realta' pubbliche e private.
2. La fondazione e' disciplinata da apposito statuto, approvato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

 
Art. 22.
Comitato dei sostenitori dei sostenitori e delle sostenitrici
(Advisory board)

1. Il rettore o la rettrice puo' istituire, con proprio decreto, un comitato dei sostenitori e delle sostenitrici. A tale comitato possono partecipare persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private, del panorama nazionale e internazionale, che si impegnino a favorire l'attivita' istituzionale dell'Universita' anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
La partecipazione al comitato non da' luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento e indennita'.
 
Art. 23.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. La proposta di istituzione di un Dipartimento, presentata da almeno trentacinque tra docenti e personale ricercatore, deve essere corredata da un progetto didattico-scientifico e dagli elementi necessari per valutare la sostenibilita' della nuova struttura; la proposta viene approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
3. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di trentacinque docenti, personale ricercatore di ruolo e personale ricercatore a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari o ad aree scientifiche, possibilmente omogenei. Nel caso in cui il numero di afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il consiglio di amministrazione ne delibera la soppressione, previo parere del senato accademico, oppure concede una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) i Dipartimenti:
a) promuovono e coordinano le attivita' di ricerca istituzionali;
b) valorizzano le ricerche individuali del personale docente e ricercatore;
c) svolgono attivita' di ricerca e di consulenza in base a convenzioni nonche' prestazioni conto terzi;
d) promuovono, coordinano e organizzano, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli l'attivita' didattica dei corsi di studio incardinati;
e) assicurano la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio secondo le modalita' definite nel regolamento didattico e nel regolamento sulla definizione dei criteri e modalita' di attribuzione dei compiti didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori e ricercatrici;
f) promuovono la collocazione strategica nel territorio di riferimento, tutte le attivita' di trasferimento tecnologico, le attivita' culturali, le attivita' di public engagement, le attivita' pubblicistiche e divulgative;
g) formulano, nell'ambito della programmazione triennale dell'Ateneo e del budget assegnato, motivate richieste di posti di personale docente e ricercatore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca;
h) formulano al consiglio di amministrazione la proposta di chiamata di nuovi professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici.
Per la chiamata di docenti di I fascia, la proposta e' approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del personale docente di I fascia appartenente al Dipartimento; per la chiamata di docenti di II fascia e di ricercatori e ricercatrici con la maggioranza assoluta dei componenti del personale docente di I e II fascia appartenenti al Dipartimento.
5. Le responsabilita' amministrativo-contabili in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilita'.
6. Sono organi di Dipartimento:
il consiglio;
il direttore;
la giunta.
7. Il consiglio di Dipartimento e' composto dal personale docente di ruolo, dal personale ricercatore afferenti al Dipartimento, da un o una rappresentante del corpo studentesco e, ove previsti, da un o una rappresentante di dottorande e dottorandi nonche' da un o una rappresentante di specializzande e specializzandi. E' previsto, altresi', un o una rappresentante del personale tecnico-amministrativo; l'elettorato attivo e passivo e' riservato ai e alle dipendenti a tempo indeterminato che prestano servizio presso le rispettive strutture dipartimentali. La rappresentanza studentesca e del personale tecnico-amministrativo ha diritto di voto solo sugli argomenti di loro interesse, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.
8. Il direttore o la direttrice e' un o una docente di ruolo di I fascia, la cui elezione spetta ai componenti del consiglio di Dipartimento e la cui nomina avviene con decreto del rettore o della rettrice; resta in carica quattro anni per non piu' di due mandati. Il direttore o la direttrice designa tra i componenti del personale docente di I fascia del Dipartimento un Vicedirettore o una vicedirettrice. Qualora il direttore o la direttrice presenti al rettore o alla rettrice le dimissioni dalla carica e quest'ultimo o ultima le accolga, il decano o la decana indice, entro due mesi, le elezioni e svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo direttore o direttrice.
9. Il direttore o la direttrice designa un coordinatore o una coordinatrice delle attivita' di ricerca, un coordinatore o una coordinatrice della didattica e un coordinatore o una coordinatrice delle attivita' di impegno sociale. I tre coordinatori e coordinatrici svolgono i rispettivi ruoli, comprese le attribuzioni correlate al sistema di assicurazione della qualita' di Ateneo, secondo la disciplina prevista nel regolamento generale di Ateneo.
10. Il regolamento di Dipartimento prevede e disciplina il funzionamento di una Giunta, presieduta dal direttore o dalla direttrice e costituita da un massimo di 10 componenti tra docenti di I fascia, di II fascia e componenti del personale ricercatore, in modo che sia garantito lo stesso numero di docenti per ogni categoria.
11. Presso ciascun Dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti competente:
a) a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio alla comunita' studentesca da parte del personale docente e ricercatore;
b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
La partecipazione alla commissione paritetica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
La commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del consiglio di Dipartimento e secondo le modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo; la base elettorale della componente studentesca per individuare i membri delle commissioni paritetiche docenti - studenti e' unica fra tutto il corpo studentesco iscritto ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
12. E' istituito un Presidio di qualita' di Dipartimento, che sovraintende al corretto funzionamento del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita' nella struttura e coadiuva il Presidio di qualita' di Ateneo.
 
Art. 24.

Centri di ricerca e di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire centri di ricerca e centri di servizio. La proposta puo' essere presentata dal senato accademico o dai consigli di Dipartimento.
2. I regolamenti di tali centri devono conformarsi ai principi contenuti nel regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere:
a) un consiglio direttivo, nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro;
b) un direttore o una direttrice da eleggersi tra i membri della componente universitaria del consiglio.
I predetti regolamenti sono emanati dal rettore o dalla rettrice.

 
Art. 25.

Facolta'

1. E' possibile istituire tra piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, facolta' con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.
2. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e coordinamento delle attivita' della facolta' ed e' composto:
a) dai direttori e dalle direttrici di Dipartimento afferenti;
b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei consigli di Dipartimento afferenti, in carica per tre anni, cosi' individuati:
un o una docente per ciascuna giunta, eletto all'interno della stessa;
un rappresentante dei e delle responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste, da eleggersi tra tutte e tutti i responsabili di tale attivita';
i restanti componenti sono eletti dai consigli di Dipartimento tra i e le presidenti/coordinatori e coordinatrici di corsi di studio, di dottorato e di scuola di specializzazione;
c) da rappresentanti della componente studentesca, in carica per due anni, pari ad almeno il 15% dei componenti del consiglio della facolta' secondo quanto previsto nel regolamento generale di Ateneo.
La partecipazione all'organo non da' luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento, indennita' e rimborso spese.
3. Il o la Presidente della facolta' e' eletto o eletta dal consiglio tra i componenti del personale docente di I fascia che ne fanno parte, che non siano direttori o direttrici di Dipartimento o presidenti di corso di laurea e di laurea magistrale e resta in carica per la durata del mandato di cui al comma 2, lett. b). La carica e' rinnovabile una sola volta.
4. La Facolta' di medicina e chirurgia, oltre a quanto previsto al comma 1, assume i compiti correlati alle attivita' assistenziali secondo le modalita' e i limiti concertati con la Regione Lombardia, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali del corpo docente di materie cliniche da quelle didattiche e di ricerca.
5. La disponibilita' delle strutture assistenziali e' assicurata dall'Universita' mediante appositi accordi con le amministrazioni statali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.

 
Art. 26.

Corsi di studio

1. I corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono inseriti nel regolamento didattico di Ateneo e afferiscono ad un Dipartimento, fatti salvi i corsi interdipartimentali.
Al consiglio di corso di studio compete la progettazione e la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo nel rispetto della normativa vigente nazionale e secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento didattico di Ateneo.
2. I consigli di corso di studio sono composti da tutti i docenti e le docenti ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati - ivi compresi i ricercatori e le ricercatrici titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori e le professoresse a contratto - nonche' da una rappresentanza del corpo studentesco nella misura minima del 15% dei componenti del consiglio stesso.
3. I e le Presidenti dei consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti ed elette dai rispettivi Consigli di corso di studio tra i componenti del personale docente di I e II fascia.
4. I consigli di corso di studio hanno, in particolare, il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali e alla determinazione delle modalita' di verifica del profitto del corpo studentesco e della prova finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei principi fissati dal regolamento didattico di Ateneo. Essi, inoltre, formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di Dipartimento.
5. Il Senato accademico puo' disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che piu' corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico consiglio.

 
Art. 27.

Dottorato di ricerca

1. Il consiglio di amministrazione istituisce, su proposta di uno o piu' Dipartimenti e previo parere obbligatorio del senato accademico, corsi e scuole di dottorato, anche in consorzio con altre universita' o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.
2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le relative attivita' sono affidate ai Dipartimenti di afferenza.

 
Art. 28.

Scuole e corsi di specializzazione

1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Universita'. Per la realizzazione di questo fine l'Universita' puo' istituire anche scuole e corsi di specializzazione.
2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti della singola Scuola.
3. Sono Organi di Governo e gestione delle scuole e dei corsi di specializzazione il direttore o la direttrice e il consiglio. Le modalita' di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 2.
4. Le scuole e i corsi di specializzazione afferiscono a un Dipartimento.

 
Art. 29.

Scuola di Management e Alta formazione
School of Management and Advanced education, SMAE

1. Le attivita' di formazione previste dall'art. 2, commi 3 e 4, del presente statuto, possono essere organizzate nell'ambito dell'attivita' della Scuola di Management e Alta formazione - School of Management and Advanced education, SMAE.
2. La Scuola opera valorizzando le competenze dei Dipartimenti, con particolare riguardo alle iniziative interdipartimentali.
3. L'istituzione, l'organizzazione e le attivita' della scuola sono stabilite con appositi regolamenti nei quali puo' essere prevista, ove normativamente compatibile, la collaborazione con soggetti esterni.

 
Art. 30.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo e' l'insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale.
2. Il sistema bibliotecario e' strumento per sostenere le esigenze didattiche, scientifiche e istituzionali dell'Ateneo.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del sistema bibliotecario, nonche' le modalita' con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo, sono disciplinate da apposito regolamento.

 
Art. 31.

Centro linguistico di Ateneo

1. Il centro linguistico di Ateneo assicura il perseguimento degli obiettivi di apprendimento linguistico stabiliti dagli organi di Ateneo.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del centro linguistico sono disciplinati da apposito regolamento.
 
Art. 32.

Principi di organizzazione

1. L'Universita' adegua il suo ordinamento al principio generale di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e di gestione.
2. Le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile spettano al direttore o alla direttrice generale e ai e alle dirigenti, secondo quanto di rispettiva competenza, nonche' alle unita' organizzative, nel rispetto del Piano strategico di Ateneo.
3. L'organizzazione dell'Universita' risponde ai principi di imparzialita', trasparenza, efficienza, efficacia, sostenibilita' economica e benessere lavorativo.
4. L'organizzazione dell'Universita' garantisce che i servizi siano erogati nel rispetto di standard di qualita' prefissati. L'Universita' valorizza il merito, mediante l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale cui sono correlati meccanismi premiali incentivanti.

 
Art. 33.

Indennita' dei titolari di carica

1. Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, determina l'entita' dell'indennita' di carica del rettore o della rettrice, del protrettore vicario o della prorettrice vicaria, nonche' gli emolumenti da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione, con le medesime modalita', puo' deliberare la corresponsione di un'indennita' di carica anche per il Nucleo di valutazione, i prorettori e le prorettrici, i delegati e le delegate del rettore o della rettrice e i direttori o le direttrici di Dipartimento. Puo', altresi', essere deliberata l'attribuzione di un gettone di presenza ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
 
Art. 34.

Norme comuni

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ferma restando la possibilita' del senato accademico di deliberare una diversa data di inizio e di termine delle attivita' didattiche.
2. La disciplina degli atti sub-regolamentari (linee guida, manuali, protocolli e altri atti assimilabili) e' demandata al regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 35.

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto e' emanato con decreto del rettore o della rettrice ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Universita' e' tenuta ad adeguare la propria regolamentazione entro l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo all'entrata in vigore dello statuto. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, deliberano le eventuali norme transitorie che si rendano necessarie nel caso in cui una disposizione regolamentare di Ateneo in vigore, nelle more del suo emendamento, risulti inapplicabile per contrasto con lo statuto stesso.
2. Nel caso di sopravvenute modifiche legislative, fino alla data di entrata in vigore dei necessari adeguamenti del presente statuto restano applicabili le disposizioni vigenti, salvo diverse indicazioni normative.