Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 6 febbraio 2024
Autorizzazione al trattenimento in servizio dei dirigenti apicali funzionali per le esigenze correlate alla realizzazione degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, nella citta' di Roma. (Ordinanza n. 6).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della chiesa cattolica 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:
al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;
al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;
al comma 425 dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427 [ndr Societa' Giubileo Spa], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Visti
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, di cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot. n. RM/2022/242;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato»). Visti
l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;
l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lett. a) del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]». Viste
la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate Convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario») articolata in tre direzioni, come integrata e modificata, da ultimo, con disposizione commissariale n. 26 del 22 agosto 2023. Dato atto che
ai fini del supporto al Commissario straordinario nello svolgimento dei compiti e funzioni di cui e' titolare, con ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023, e' stato costituito nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025» (di seguito «Ufficio di raccordo»), con il compito di operare il raccordo tra la struttura commissariale e le strutture capitoline avvalse, per il tramite del supporto operativo del personale in servizio presso l'Ufficio di scopo medesimo, da assegnare temporaneamente all'Ufficio di supporto al Commissario, reperito per il tramite della procedura attivata da Roma Capitale - Dipartimento organizzazione e risorse Umane competente ratione materiae con nota prot. n. GB/2023/12986, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/289.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sucessive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024 - 2026 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con disposizione commissariale n. 2 del 31 gennaio 2024. Visto
il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, ed in particolare l'art. 11 che, al comma 1, dispone che «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli gia' collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza». Richiamati
la richiesta di parere all'Avvocatura generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. RM/2024/315, in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con particolare riferimento, per quel che qui rileva, all'adozione delle necessarie disposizioni, anche derogatorie, per la funzionalita' delle strutture amministrative e del relativo personale, delle amministrazioni o degli enti in avvalimento, nonche' della stessa struttura commissariale;
il riscontro fornito dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, laddove e' dato leggere «... potrebbe, dunque, dirsi astrattamente ammissibile che la facolta' derogatoria [ndr di cui all'art. 1, comma 425 della legge n. 234/2021] si estenda anche all'adozione di misure che attengano alla funzionalita' delle strutture e del personale delle amministrazioni e degli enti di cui il Commissari si avvale (e che constano essere la societa' Giubileo 2025, in virtu' del comma 426 dell'articolo 1 della legge n. 234/201, e gli uffici di Roma Capitale, in virtu' del comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022». Rilevato che
il su predetto parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiama la necessita' che le deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe (nel caso del richiamato comma 425, la finalizzazione all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 421, e la limitazione agli interventi urgenti di particolare criticita') e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]». Ritenuto che
in relazione ad esigenze di celerita' ed efficienza in vista dell'approssimarsi dell'evento giubilare, il Commissario straordinario, al fine di garantire, nel breve lasso di tempo mancante, la realizzazione degli interventi funzionali alla celebrazione del Giubileo nella citta' di Roma debba poter continuare ad avvalersi della professionalita' e delle conoscenze dell'Amministrazione capitolina maturate dai dirigenti apicali di Roma Capitale impegnati ad prevalentemente nelle attivita' funzionali alla realizzazione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 stante la strategicita' delle azioni da intraprendere, unita alla straordinaria rilevanza storica e politica, oltre che internazionale e mediatica, dell'evento in parola;
alla luce del predetto parere dell'Avvocatura, per ragioni organizzative e funzionali derivanti dall'esigenza di assicurare il tempestivo ed efficiente svolgimento dell'evento giubilare, tra i poteri derogatori commissariali di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possa rientrare il conferimento dell'autorizzazione all'Amministrazione di Roma Capitale al trattenimento in servizio dei dirigenti apicali incaricati di assicurare l'attuazione degli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di Governo di Roma Capitale e l'unitarieta' della funzione di direzione complessiva dell'Ente, nonche' dei dirigenti apicali impegnati a garantire, in relazione all'attivita' gestionale svolta, anche in ragione della propria funzione di coordinamento, la continuita' amministrativa al fine di consentire la puntuale realizzazione delle attivita' pianificate dall'Amministrazione per la realizzazione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 onde evitare situazioni di criticita' conseguente alla cessazione dal servizio per limiti di eta'; Richiamati
il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]»;
il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023;
per quanto espresso in premessa e nei considerata,

Dispone

1) sulla base di quanto previsto dal comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che l'Amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, in relazione alle complesse attivita' finalizzate alla realizzazione degli interventi di natura infrastrutturale, di accoglienza e di assistenza disposti in via normativa e amministrativa di competenza della stessa Ammininistrazione, da svolgere sotto il coordinamento e le direttive del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, e' autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti amministrativi per il trattenimento in servizio dei propri dirigenti apicali funzionali al compimento delle predette attivita' sino al 31 dicembre 2025, nei limiti delle facolta' assunzionali previste, con esclusione dei dirigenti gia' collocati in quiescenza;
2) che l'Amministrazione di Roma Capitale provvede con proprio motivato atto deliberativo adottato dalla Giunta ad individuare i dirigenti apicali che possano assicurare l'attuazione degli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente e l'unitarieta' della funzione di direzione complessiva dell'Ente e, in relazione all'attivita' gestionale svolta, anche in ragione della propria funzione di coordinamento, garantire la continuita' amministrativa delle attivita' giubilari onde evitare situazioni di criticita' conseguente alla cessazione dal servizio per limiti di eta';
3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrrazioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 6 febbraio 2024

Il Commissario straordinario
di Governo
Gualtieri