Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 19 dicembre 2023 |
Procedure di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche' modalita' di valutazione e revisione dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione» e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e i suoi relativi annessi e protocolli, anch'essi ratificati; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689 «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare», con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modifiche il cui art. 3 sancisce la dipendenza funzionale delle Capitanerie di porto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale», tra l'altro istitutiva, all'art. 20, del Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale» e successive modifiche. Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», cosi' come emendato; Vista la risoluzione IMO A.1070(28) adottata il 4 dicembre 2013, «Codice di implementazione degli strumenti dell'Organizzazione marittima internazionale» (CODE III); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 2, ha attribuito all'allora Ministero della transizione ecologica tutti i compiti e le funzioni, in parte gia' spettanti al medesimo Dicastero e al Ministero dello sviluppo economico, relativamente a piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici, finanza climatica e sostenibile e risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 4, ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e, all'art. 5, ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in «Ministero della infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 115, relativo al «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili», cosi' come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115; Tenuto conto che, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, all'art. 4, comma 9 stabilisce che «Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalita' di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche' le modalita' di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante.»; Ritenuto di demandare alle autorita' marittime nella cui giurisdizione ricadono gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi la funzione di verificarne l'adeguatezza, in virtu' della dipendenza funzionale delle Capitanerie di porto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le previsioni normative in precedenza citate. Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» che all'art. 20. (Istituzione del reparto ambientale marino) al comma 1, Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto definisce la procedura di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi, nonche' le modalita' di valutazione e revisione dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 nonche' le seguenti: a) «Autorita' marittima»: le articolazioni territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto di cui all'art. 2, comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come emendata; b) «punto di contatto nazionale ("National focal point")»: il soggetto individuato dall'Autorita' competente nazionale quale referente del database del GISIS per quanto attiene alle funzioni di Stato di approdo ("Port state") e di Stato di bandiera ("Flag state"); c) «Stato di bandiera ("Flag State")»: lo Stato che attribuisce la propria nazionalita' a una nave e rilascia i pertinenti certificati secondo le convenzioni internazionali applicabili, designando un criterio di collegamento tra il proprio ordinamento giuridico e la nave stessa, nei confronti della quale esercita la propria giurisdizione; d) «Stato di approdo ("Port State")»: lo Stato che riconosce ed esercita le attivita' di port state control nei confronti delle navi che scalano i suoi porti o terminali, indipendentemente dalla loro bandiera, al fine di verificare la sussistenza di standard adeguati alla salvaguardia della vita umana in mare, la tutela ambientale e le condizioni di vita a bordo, sulla base delle vigenti Convenzioni internazionali laddove ratificate dallo stesso Stato di approdo; e) «Stato costiero ("Coastal State")»: lo Stato che esercita la propria giurisdizione nelle acque territoriali e nelle zone contigue; f) «inadeguatezza»: una deviazione sostanziale e documentabile rispetto alle previsioni della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata e del decreto legislativo n. 197/2021 che ha recepito la direttiva unionale n. 883/2019 sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi che scalano i porti comunitari; g) «Autorita' competente nazionale ("National Competent Authority")»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale patrimonio naturalistico e mare; h) «IMO»: l'Organizzazione marittima internazionale, quale agenzia specialistica delle Nazioni unite; i) «Societa'»: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave, cosi' come definito dal regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunita' del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (ISM Code), inserito nel capitolo IX «Gestione della sicurezza delle navi» della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS). |
| Art. 3 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le navi iscritte in Italia che scalano i porti nazionali, comunitari ed esteri che devono segnalare eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta e a tutti gli impianti portuali di raccolta, ricadenti nel territorio nazionale. |
| Art. 4
Procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta
1. La procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta, cosi' come individuata ai successivi articoli 5 e 6, e' l'insieme delle misure atte a monitorare l'efficienza qualitativa e quantitativa dei medesimi, al fine di attuare e di implementare la normativa vigente in materia di raccolta dei rifiuti in ambito marittimo e portuale. 2. L'autorita' competente nazionale attua tale procedura per tutti gli impianti di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi attraverso le autorita' marittime, in virtu' della loro dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'autorita' competente nazionale, sulla base delle risultanze dell'applicazione di tale procedura, laddove ritenuto necessario ne propone la revisione. |
| Art. 5 Modalita' di segnalazione all'IMO e allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta.
1. La nave battente bandiera italiana che in occasione di uno scalo presso uno Stato comunitario o estero, ove abbia richiesto preventiva disponibilita' al conferimento dei rifiuti prodotti a bordo, riscontri l'assenza, l'indisponibilita', ovvero la presunta inadeguatezza di impianti portuali di raccolta rifiuti, deve: a) informare con immediatezza l'autorita' competente nazionale, laddove da tale disservizio dovessero derivare potenziali rischi per l'ambiente marino ovvero la necessita' di ricorrere, previa valutazione espressa della medesima autorita', a provvedimenti autorizzativi o derogatori dei Certificati statutari rilasciati ai sensi della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata; b) avviare la procedura di segnalazione di presunta inadeguatezza mediante la compilazione e la successiva trasmissione del modulo di cui all'Allegato 1 al presente decreto; c) custodire a bordo la documentazione relativa alle segnalazioni inviate per un periodo non inferiore a tre anni. Copia delle medesime segnalazioni deve essere, altresi', disponibile per analogo periodo di tempo presso la societa' della nave stessa. 2. Il Punto di contatto nazionale, ricevuta la segnalazione, provvede ad inserirla all'interno del portale GISIS nonche' ad effettuare le comunicazioni previste presso l'IMO e lo Stato di approdo, richiedendo, laddove necessario, ulteriori elementi di informazione alla societa' della nave che ha effettuato la segnalazione; 3. Il Punto di contatto nazionale monitora il seguito di ogni singolo procedimento, corrispondendo, se del caso, con gli Stati del porto di approdo oggetto di segnalazione e con l'Organizzazione marittima internazionale. |
| Art. 6 Modalita' di indagine sui casi segnalati di presunta inadeguatezza degli impianti portuali di raccolta nazionali e notifica dell'esito dell'indagine alle parti interessate.
1. Alla ricezione di una segnalazione di presunta inadeguatezza relativa ad un impianto portuale di raccolta rifiuti ricadente sul territorio nazionale, da parte dell'IMO e/o di uno Stato di bandiera estera, il Punto di contatto nazionale: a) avvia la discendente procedura di verifica, attivando all'uopo le competenti Autorita' marittime che riferiscono, senza ritardo, gli esiti degli accertamenti effettuati, anche alla luce delle attivita' di polizia marittima e delle ulteriori verifiche esperibili presso l'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, presso l'ente titolare della funzione concessoria nel cui ambito di giurisdizione ricade l'impianto oggetto di segnalazione; b) laddove emergano problematiche di natura infrastrutturale degli impianti, per il tramite dell'Autorita' competente nazionale, segnala l'inadeguatezza alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinche' la competente Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia corso alle incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti; c) laddove per la singola fattispecie ne ravvisasse la necessita', convoca il tavolo tecnico di cui al successivo articolo, all'uopo eventualmente integrato con una rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale interessata; d) predispone l'inserimento sul portale GISIS delle proprie conclusioni circa la segnalazione di presunta inadeguatezza, notificando analoga informazione allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato la segnalazione. |
| Art. 7
Monitoraggio, valutazione e revisione degli impianti portuali di raccolta
1. Al fine di dare completa attuazione alla procedura di cui al precedente art. 4, l'autorita' competente nazionale si avvale della Direzione generale economia circolare (DG-EC) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il monitoraggio e la valutazione sull'adeguatezza della capacita' operativa dell'impianto con riferimento alle categorie di rifiuti conferibili, con il supporto del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche' delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), per eventuali attivita' di verifica sul territorio; 2. L'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 consiste nell'analisi delle presunte inadeguatezze emerse dalle segnalazioni nonche' nella definizione delle conseguenti misure correttive e nell'analisi comparata dei dati aggiornati degli impianti portuali di raccolta sul territorio nazionale, di cui al comma 3; 3. L'autorita' competente nazionale procede altresi' - con cadenza almeno annuale - alla valutazione sistematica degli impianti in relazione alle capacita' operative dei medesimi e alle categorie di rifiuti ad essi conferibili, in funzione della mole di traffico registrato e delle segnalazioni ricevute. 4. Laddove emergano problematiche di natura infrastrutturale degli impianti di raccolta rifiuti, l'autorita' nazionale competente segnala l'inadeguatezza alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinche' l'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia corso alle incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti; 5. E' istituito un tavolo tecnico per la valutazione e il monitoraggio degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, composto da: un rappresentante della DG-PNM con funzioni di coordinatore; un rappresentante della DG-EC; un rappresentante di ISPRA/SSNPA; un rappresentante del RAM. Il tavolo tecnico si riunisce con cadenza annuale e al termine della seduta viene redatto un verbale da trasmettere alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero della infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 8 Disposizioni finali
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2023
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini |
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