Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2023, n. 229
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374, recante «Regolamento recante disciplina delle modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
2001, n. 474

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, esclusivamente ai seguenti soggetti:»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonche' al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, e' in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori e' inferiore a cinque, e' comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attivita' richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1-bis. L'autorizzazione ha validita' annuale e non e' rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validita'.»;
4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali e' stata rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.»;
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
6) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La titolarita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' personale e non e' cedibile. L'autorizzazione puo' essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocita' tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di societa' controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando la targa di prova e' collocata su un veicolo gia' immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.».
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa). - 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della medesima denuncia.
2. Il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata unitamente alla relativa targa.
4. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta.
5. In caso di deterioramento della targa, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa deteriorata e della relativa autorizzazione.
6. La targa deteriorata e quella relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l'autorizzazione deteriorata e quella relativa alla targa smarrita, sottratta distrutta o deteriorata, sono restituite all'Ufficio Motorizzazione Civile o ad uno dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per la relativa distruzione. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 2 e 4, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua restituzione all'Ufficio Motorizzazione Civile o al soggetto esercente l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal
ministero competente per materia ai sensi dell'articolo 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti (35) per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante:
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n.
275.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 2001, n. 474, recante: «Regolamento di
semplificazione del procedimento di autorizzazione alla
circolazione di prova dei veicoli» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2002, n. 25.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 novembre 2003, n. 374, concernente il
regolamento recante disciplina delle modalita' per il
rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla
circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo
1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 2001, n. 474, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale14 gennaio 2004, n. 10.
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156:
«3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, puo' essere utilizzata
per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati
e di quelli gia' muniti della carta di circolazione di cui
agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di
cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche
in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli
circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche,
sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti,
anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini
della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque
fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del
titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di
responsabilita' civile verso terzi. Dei danni cagionati dal
veicolo in circolazione di prova, anche se munito della
carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne
ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione
alla circolazione di prova.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di
stabilire le condizioni e il numero massimo di
autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad
ogni titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e
del numero di addetti.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,
n. 474, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Autorizzazione alla circolazione di prova).
- 1. L'autorizzazione alla circolazione di prova e'
rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze
previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e
di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari,
commissionari e agenti di vendita, i commercianti
autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che
esercitano attivita' di trasferimento su strada di veicoli
non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e
per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonche' gli
istituti universitari e gli enti pubblici e privati di
ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di
pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o
dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di
rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o
dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta
di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i
commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali
sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di
trasformazione, anche per proprio conto.
1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla
circolazione di prova che possono essere rilasciate,
commisurato al numero di dipendenti occupati nonche' al
numero di collaboratori che partecipano stabilmente
all'attivita' di impresa sulla base di un contratto di
agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, e' in
rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e
collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale
complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il
numero di dipendenti e collaboratori e' inferiore a cinque,
e' comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli
istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che
conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il
rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a
prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori
impiegati.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e'
rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il
tramite dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo
dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a comprovare
l'effettivo esercizio dell'attivita' richiesta, a norma del
comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il
numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori
che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa,
secondo quanto stabilito al comma 1-bis. L'autorizzazione
ha validita' annuale e non e' rinnovabile decorsi sei mesi
dalla sua scadenza. Il titolare restituisce
l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal
termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i
quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata
restituzione ai competenti organi di polizia stradale per
il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e'
consentita la circolazione su strada con autorizzazione
alla circolazione di prova scaduta di validita'.
2-bis. L'autorizzazione alla circolazione di prova e'
sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando
vengono meno i presupposti in base ai quali e' stata
rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la
relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del
provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali
l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata
restituzione ai competenti organi di polizia stradale per
il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e'
consentita la circolazione su strada con autorizzazione
alla circolazione di prova revocata.
3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca
dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti
esclusivamente in via telematica, secondo le modalita'
stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di
trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
4. La titolarita' dell'autorizzazione alla
circolazione di prova e' personale e non e' cedibile.
L'autorizzazione puo' essere utilizzata esclusivamente per
la circolazione su strada nell'ambito del territorio
italiano, salvo accordi di reciprocita' tra lo Stato
italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed e'
tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il
titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei
soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega,
o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di
societa' controllata o collegata, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, che abbia un rapporto di
collaborazione funzionale con il titolare
dell'autorizzazione.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di
prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.»
Art. 2 (Targhe di prova). - 1. Il veicolo che circola
su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo
1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una
targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la
relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri
alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione
medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa e'
applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di
omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la
distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne
facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti
dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti provvede alla omologazione delle
apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. E'
consentito un unico esemplare della targa per ogni
autorizzazione.
2-bis. Quando la targa di prova e' collocata su un
veicolo gia' immatricolato, deve essere posizionata nella
parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da
non oscurare o rendere illeggibile la targa di
immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice
che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non
possono essere rimosse.
3. La targa e' composta, nell'ordine, da due caratteri
alfanumerici, dalla lettera «P» e da cinque caratteri
alfanumerici. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei
caratteri e della lettera «P» e' nero. I caratteri
alfanumerici e la lettera «P» sono realizzati mediante
imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto
metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di
1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola
retroriflettente autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi
caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al
presente regolamento. Il modello e' depositato presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
determina con decreto l'importo della maggiorazione
prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la
targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 289