Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2023, n. 229 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374, recante «Regolamento recante disciplina delle modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4; Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, esclusivamente ai seguenti soggetti:»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonche' al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, e' in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori e' inferiore a cinque, e' comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attivita' richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1-bis. L'autorizzazione ha validita' annuale e non e' rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validita'.»; 4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali e' stata rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.»; 5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»; 6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La titolarita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' personale e non e' cedibile. L'autorizzazione puo' essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocita' tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di societa' controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.»; b) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Quando la targa di prova e' collocata su un veicolo gia' immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.». c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa). - 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della medesima denuncia. 2. Il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta. 3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata unitamente alla relativa targa. 4. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta. 5. In caso di deterioramento della targa, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa deteriorata e della relativa autorizzazione. 6. La targa deteriorata e quella relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l'autorizzazione deteriorata e quella relativa alla targa smarrita, sottratta distrutta o deteriorata, sono restituite all'Ufficio Motorizzazione Civile o ad uno dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per la relativa distruzione. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 2 e 4, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua restituzione all'Ufficio Motorizzazione Civile o al soggetto esercente l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal ministero competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti (35) per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275. - La legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2002, n. 25. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374, concernente il regolamento recante disciplina delle modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale14 gennaio 2004, n. 10. - Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156: «3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, puo' essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli gia' muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilita' civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e del numero di addetti.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Autorizzazione alla circolazione di prova). - 1. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, esclusivamente ai seguenti soggetti: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attivita' di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonche' gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. 1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonche' al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, e' in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori e' inferiore a cinque, e' comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati. 2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attivita' richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1-bis. L'autorizzazione ha validita' annuale e non e' rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validita'. 2-bis. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali e' stata rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata. 3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. La titolarita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' personale e non e' cedibile. L'autorizzazione puo' essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocita' tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di societa' controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione. 5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» Art. 2 (Targhe di prova). - 1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa e' applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. E' consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione. 2-bis. Quando la targa di prova e' collocata su un veicolo gia' immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse. 3. La targa e' composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera «P» e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei caratteri e della lettera «P» e' nero. I caratteri alfanumerici e la lettera «P» sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. 4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello e' depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264». |
| Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 289 |
|
|
|