Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 9 gennaio 2024
Rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni. (Ordinanza n. 17/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visti il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» e il decreto-legge 24 gennaio 2023, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»;
Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Testo unico dell'ambiente» e la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23, con cui la Regione Emilia-Romagna ha istituito l'ente di gestione dell'ambito per il servizio di gestione integrata dei servizi idrici e dei rifiuti dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ATERSIR, quale Ente di governo ottimale dell'ambito territoriale e che la predetta Agenzia, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, provvede all'affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica finalizzati alla gestione dei servizi pubblici ambientali;
Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi descritti in premessa, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono gli stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 8 maggio 2023, n. 992, che disciplina i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi, alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Vista l'ordinanza n. 1/2023 in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Tenuto conto delle attribuzioni del sub-commissario di cui all'ordinanza n. 1/2023, in data 31 luglio 2023, segnatamente al punto 3 e alle lettere c) e d) del punto 4, per cui egli: coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento della ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, previa approvazione del Commissario straordinario; assicura la corretta applicazione delle misure di protezione ambientale di cui al Capo I-Quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e della normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; predispone il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, da sottoporre successivamente all'approvazione del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista l'ordinanza n. 4/2023 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto l'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito e' stabilito che il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'art. 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la comunicazione del 7 agosto 2023 con la quale il Commissario straordinario ravvisa massima urgenza nella predisposizione del piano di cui all'art. 20-decies comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Preso atto dei riscontri forniti dal sub-commissario con la comunicazione del 13 agosto 2023, nel merito delle esigenze necessarie alla predisposizione del citato documento;
Ravvisate la complessita' di predisporre un piano per la gestione dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; l'urgenza di dover comunque procedere, ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica e privata, alla predisposizione di un piano stralcio per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e stoccati presso i siti di primo raggruppamento di cui all'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, al fine della loro piu' celere rimozione, in linea di continuita' con gli interventi gia' avviati e gia' realizzati ai sensi dell'art. 25 del codice della protezione civile, di cui, al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e disciplinati dalla richiamata dall'ordinanza n. 992 dell'8 maggio 2023 del Dipartimento della protezione civile e dalle discendenti ordinanze del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023, n. 123 del 27 luglio 2023, n. 125 del 28 luglio 2023; l'opportunita' di aggiornare il citato piano stralcio anche alla gestione della successiva fase di ricostruzione, con ulteriori integrazioni, previo utile e costruttivo confronto con la Regione Emilia-Romagna, da svilupparsi in seno ad opportuni tavoli tecnici;
Vista la comunicazione del 29 agosto 2023, con la quale il Commissario straordinario fornisce doverosi chiarimenti al sub-commissario nel merito di quanto ravvisato;
Vista la comunicazione del 28 settembre 2023, con la quale il Commissario straordinario dispone di aggiornare la mappatura dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e stoccati presso i siti di primo raggruppamento e di comunicare le risorse finanziarie occorrenti e gli strumenti tecnico-operativi disponibili e prontamente impiegabili per dar seguito alla loro piu' celere rimozione, prevedendo anche attivita' di caratterizzazione necessarie alla destinazione finale dei materiali ed alla messa in sicurezza dei richiamati siti;
Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito e' stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita, d'intesa con le regioni interessate;
Tenuto conto del protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Tenuto conto della comunicazione del 20 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha avviato la ricognizione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista la comunicazione pervenuta in data 28 luglio 2023, mediante la quale, a seguito della ricognizione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato il proprio quadro esigenziale, nel quale sono incluse le attivita' di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, con indicazione dei soggetti attuatori da finanziare per la loro esecuzione;
Ravvisata la necessita' di avviare delle ulteriori verifiche al citato quadro esigenziale, a cura della Regione Emilia-Romagna, degli enti regolatori e delle autorita' territorialmente competenti, al fine di assicurare all'esecuzione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' un'adeguata cornice di mitigazione del rischio, in ragione della complessita' dei nuovi fattori impattanti sotto il profilo climatico ed idrogeologico, tanto sul reticolo idraulico quanto sui versanti collinari e montuosi;
Tenuto conto degli esiti della riunione all'uopo convocata in data 24 agosto 2023, trasmessi con nota di sintesi in data 1° settembre 2023, n. 121, alla Regione Emilia-Romagna, agli Enti regolatori ed alle Autorita' territorialmente competenti degli interventi in questione;
Preso atto della comunicazione in data 8 settembre 2023 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato le risultanze delle verifiche effettuate, provvedendo ad aggiornare il quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', nel quale sono incluse le attivita' di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, con indicazione dei soggetti attuatori da finanziare per la loro esecuzione;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita' con la produzione di un quantitativo straordinario di materiali che non puo' essere gestito attraverso le ordinarie modalita' di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti;
Ravvisata l'assoluta necessita' di procedere, ai fini dell' incolumita' pubblica e privata, con la predisposizione e l'attuazione di un piano per la piu' celere rimozione dei richiamati materiali e con il ripristino dei danni arrecati dai richiamati fenomeni meteorologici al servizio idrico integrato ed al servizio gestione rifiuti urbani dei territori colpiti, affinche' sia assicurato il ritorno ai livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione all'eccezionalita' e gravita' della situazione in atto ed ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei richiamati materiali ed all'attuazione dei richiamati interventi di ripristino;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Tenuto conto della nota dell'Autorita' nazionale anticorruzione in data 6 dicembre 2023, resa nell'ambito dell'attivita' prevista dall'art. 8, comma 4, del richiamato protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' per la piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni, ai sensi dell'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ed in continuita' con quanto disposto dall'ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023 del Dipartimento della protezione civile e dalle discendenti ordinanze del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023 e n. 125 del 28 luglio 2023, i cui contenuti sono integralmente confermati.
2. Con la presente, ordinanza sono inoltre disciplinate le modalita' per l'attuazione dei lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023.
 
Art. 2

Principi generali e tipologia di interventi

1. Il piano da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, di cui al precedente art. 1, il cui valore complessivo e' stimato in euro 38.625.000,00, di cui euro 22.070.000,00 per le attivita' connesse alla piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni ed euro 16.555.000,00 per i lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, e' costituito dall'insieme degli interventi riepilogati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel piano devono:
a) presentare il nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumita'.
2. In considerazione della tipologia di interventi in oggetto, il piano potra' essere oggetto di successive integrazioni e rimodulazioni, nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 12 della presente ordinanza, nonche' delle eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito, ovvero al fine di disciplinare le future fasi di gestione dei materiali connesse con il processo di ricostruzione. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e alle quali e' assicurata idonea copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato sara' allegato a una specifica determina del Commissario straordinario e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).
 
Art. 3

Deroghe

1. In considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la realizzazione degli interventi di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumita', i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei, vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere, in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, ,14-quater,14-quinquies, 16, 17, 19 e 20, al fine di assicurare le piu' snelle modalita' collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessita' degli interventi in argomento. Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:
a) 15, comma 2 e allegato 1.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero per effetto dell'incremento delle esigenze di natura tecnicoprogettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve emergere da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori. In tal caso la nomina di RUP deve essere comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario indicando l'ente pubblico di appartenenza del prefato personale ed acquisendone il preventivo parere di assenso;
b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di affidamento;
c) 37 e allegato 1.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
d) 41, 50, 52 e 1.13, allo scopo di:
1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' stabilite dalla presente ordinanza;
e) 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in ogni caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario;
f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50, e consentita e riferita ai seguenti casi:
1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalita', idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;
2) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 500.000,00,. I.V.A. esclusa, fino ad euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;
3) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, fino ad euro 2.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;
4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di piu' operatori economici.
La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi in trattazione;
g) 41, comma 4 e Allegato 1.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo, in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
k) 76, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumita' pubblica e privata, gli interventi di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessario, potra' essere utilizzata anche per l' individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'allegato 1.7, art. 34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
1) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a 5 giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta;
m) 116, comma 6, lettera b, limitatamente alla possibilita' di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purche' in servizio;
n) 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;
o) 120, allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dell'art. 5, comma 11, dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
p) 34, comma 2, dell'allegato 1.7, consentendo la possibilita' di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a 2.500.000,00 di euro I.V.A. esclusa.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con il carattere di urgente necessita' degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
4. Per la rimozione dei materiali e dei rifiuti di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti attuatori possono procedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:
a) Codice civile, art. 941, limitatamente ai casi previsti al successivo art. 6, al fine di garantire le piu' celeri modalita' per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua;
b) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con riferimento agli articoli 181, 182, 183, 184, 184-ter, 185, 185-bis e 188, 188-bis, 190, 193, 208, 209, 213 e 216, sottoelencati dal punto 1) al punto 7), evidenziando che tali deroghe sono gia' ricomprese nel piu' vasto impianto derogatorio di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023 del Dipartimento della protezione civile, sulla base della quale, ai sensi dell'art. 191 del richiamato decreto legislativo, con ordinanze contingibili e urgenti del. Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023 e n. 125 del 28 luglio 2023, la regione ha disciplinato ed avviato un temporaneo sistema di gestione, per far fronte allo straordinario accumulo di materiali e rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, che si intende, con la presente ordinanza, portare a termine, assicurando continuita' con gli interventi gia' realizzati e celerita' delle operazioni, ai fini della pubblica e privata incolumita', come nelle previsioni dell'art. 20-decies, art. 1, comma I e 2, punto 2), lettera b) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
1) 181 «preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti» e 182 «smaltimento dei rifiuti», limitando le operazioni di preparazione e pretrattamento ai fini del riutilizzo, del, recupero ovvero dello smaltimento dei rifiuti, alle sole attivita' di caratterizzazione e di cessazione della qualita' di rifiuto, disciplinate ai successivi articoli 4, 5 e 8 della presente ordinanza, salvaguardando anche il principio di massimizzare il riutilizzo dei materiali e ridurre i costi di gestione, di cui all'art. 20-decies, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Tali deroghe si rendono necessarie per scongiurare la permanenza della straordinaria quantita' di materiali e rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali presso i siti di primo raggruppamento, con potenziali rischi per l'ambiente e per l'incolumita' privata e pubblica, garantendo il carattere di celerita' delle operazioni di rimozione di cui al richiamato art. 20-decies, comma 2, lettera b) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
2) 183 «definizioni», 184 «classificazione», 185 «esclusione dall'ambito di applicazione» e 185-bis «deposito temporaneo prima della raccolta», confermando la classificazione di rifiuto urbano di cui all'ordinanza del Presidente della giunta regionale, n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1), che comprende «...rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi - OMISSIS - nonche' dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, .ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge ...», ai fine di procedere celermente alla loro raccolta e trasporto ai siti di primo raggruppamento e le speciali modalita' di gestione disciplinate dalla richiamata ordinanza al punto 5), al fine di scongiurare la permanenza della straordinaria quantita' di materiali e di rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali nei punti di raccolta, in prossimita' dei centri urbani, delle aree urbanizzate e delle attivita' produttive, con potenziali rischi all'incolumita' pubblica e privata;
3) 184-ter, «cessazione della qualifica di rifiuto», confermando le modalita' peculiari di cessazione della qualifica di rifiuto gia' disciplinate alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 4), e prevedendo, in sostituzione di operazioni di ispezione visiva, lo specifico protocollo di caratterizzazione elaborato dalla Regione Emilia-Romagna d'intesa con ARPAE, di cui al successivo art. 4, comma 2 della presente ordinanza, al fine di rafforzare ogni predisposizione utile in chiave di prevenzione e protezione ambientale;
4) 188, «responsabilita' della gestione dei rifiuti», attribuendo ai comuni di origine dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini dei relativi adempimenti amministrativi, la responsabilita' di produttori, confermando quanto gia' disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna; n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1). Tale deroga garantisce necessaria continuita' agli adempimenti amministrativi posti in essere dai comuni nelle fasi iniziali dell'emergenza, scongiurando ogni altra diversa soluzione che possa inficiare la celere rimozione dei richiamati materiali e rifiuti;
5) 188-bis, «sistema di tracciabilita' dei rifiuti», 190 «registro cronologico di carico e scarico» e 193 «trasporto dei rifiuti», consentendo alla Regione Emilia-Romagna di adottare un sistema di tracciabilita' dedicato, come specificato al successivo art. 7, in continuita' con gli adempimenti amministrativi gia' posti in essere nelle fasi iniziali dell'emergenza e disciplinati alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 7), ad esclusione delle attivita' di trattamento in impianto dei rifiuti che dovranno essere effettuate nel rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilita';
6) 208, «autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 209 «rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale», 213 «autorizzazioni integrate ambientali», 214 «determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure» e 216 «operazioni di recupero», consentendo ai titolari degli impianti presenti sul territorio regionale, gia' autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti, l'aumento, in deroga ai titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dei predetti articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della capacita' annua di stoccaggio, nonche' di quella istantanea, al solo fine di accogliere i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali ed anche ubicati presso i siti di primo raggruppamento, assicurandone la corretta gestione, come disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 66, punto 8);
c) legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 13, comma 1, al fine di contenere i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e destinati a discarica, in continuita' con quanto disposto dall'ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023 del Dipartimento della protezione civile e dalla discendente ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 125 del 28 luglio 2023 i cui contenuti sono integralmente confermati;
d) legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 «Disciplina delle attivita' estrattive», articoli 11, 12 e 13, al fine di consentire l'impiego dei materiali di cui alla presente ordinanza e caratterizzati ai sensi del successivo art. 4, comma 2 della presente ordinanza, per la sistemazione finale delle cave, come specificato al successivo art. 8;
e) decreto ministeriale 26 maggio 2016 «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani», al fine di ricomprendere i rifiuti derivanti dall'alluvione nelle frazioni neutre per la determinazione della produzione di rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata, come precisato al successivo art. 7, comma 2.
 
Art. 4

Quadro conoscitivo dei materiali accentrati
presso i siti di primo raggruppamento

1. Al fine di definire puntualmente i quantitativi e l'ubicazione dei materiali oggetto della presente ordinanza, il sub-commissario completa la ricognizione del materiale raccolto (fanghi, limi e terre), non classificato ab origine come rifiuto, redigendone il quadro complessivo. Nella ricognizione sono individuati anche i materiali che i comuni hanno gia' riutilizzato, ovvero per i quali abbiano gia' individuato una destinazione finale.
2. Allo scopo di assicurare la tutela dell'ambiente e della salute, sul materiale oggetto della ricognizione, ad eccezione di quello gia' riutilizzato o per il quale sia gia' stato previsto un riutilizzo finale entro sessanta giorni dalla ricognizione, e effettuata un'apposita caratterizzazione secondo il protocollo stabilito da ARPAE, in allegato «B» alla presente ordinanza, finalizzata a favorire il reimpiego dello stesso. In esito alla ricognizione di cui al comma 1, la regione, sentita ARPAE, potra' definire una soglia volumetrica al di sotto della quale non si procedera' alla caratterizzazione.
3. La caratterizzazione e svolta da un soggetto individuato dall'Ente di governo dell'ambito territoriale (ATERSIR) che, a tal fine, e soggetto attuatore ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con le procedure piu' idonee per assicurare la massima celerita' del procedimento. La presente ordinanza costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte di ATERSIR, delle procedure di attuazione dell'attivita' di cui al presente comma, ivi compresa l'assunzione del corrispondente impegno di spesa nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 12.
 
Art. 5

Utilizzo dei materiali e gestione dei rifiuti

1. Dell'esito della caratterizzazione, da eseguire secondo il richiamato protocollo di ARPAE, e data tempestiva comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, al sub-commissario, al comune, e ad ARPAE. Il comune, qualora sia confermata l'idoneita' dei materiali al riutilizzo, ne provvede alla destinazione finale in qualita' di soggetto attuatore.
2. In caso di comprovata impossibilita' da parte del comune di individuare la destinazione finale per tali materiali, lo stesso ne informa la regione che lo supporta in tale attivita'. Ove anche la regione non sia in grado di individuare, nell'ambito degli strumenti tecnico-operativi disponibili, la destinazione finale per tali materiali, la stessa ne da' comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario che interessera' gli organi competenti per l'individuazione di idonee soluzioni.
3. Qualora il materiale, all'esito della caratterizzazione, non risulti idoneo per il riutilizzo, e' classificato come rifiuto urbano e alla sua gestione si provvede in ossequio all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'art. 25, comma 4, del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.
4. Nel caso in cui detta inidoneita' sia dovuta esclusivamente alla presenza di frazioni estranee, superiori ai valori previsti alla Tabella b) del richiamato protocollo stabilito da ARPAE, il materiale sara' sottoposto alle operazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto e, in esito alle stesse, previa ulteriore verifica dei soli predetti valori, avviato ai possibili utilizzi, corredato da apposita dichiarazione di conformita'.
5. Per i fanghi, limi e terre classificati ab origine come rifiuti, la caratterizzazione di cui al richiamato protocollo stabilito da ARPAE e effettuata in esito alle operazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto; anche avvalendosi di un soggetto all'uopo individuato.
 
Art. 6

Disposizioni speciali per i materiali
dell'alluvione derivanti dai corsi d'acqua

1. I materiali derivanti dagli eventi alluvionali a seguito del crollo delle arginature o trasportati dalle acque depositatisi anche su fondi privati, ove ritenuto necessario da parte dell'Autorita' idraulica, saranno utilizzati per gli interventi di ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua. A tal fine l'Autorita' idraulica ne da' comunicazione ai proprietari interessati, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emanazione della presente ordinanza.
2. Rientra tra le buone pratiche richiamate al punto 6) della richiamata ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 78 del 1° giugno 2023, il riutilizzo dei materiali dell'alluvione derivanti da corsi d'acqua per i soli interventi di cui al comma 1, anche attraverso la valorizzazione in compensazione, nel caso di eccedenza degli stessi.
 
Art. 7

Tracciabilita' dei materiali e dei rifiuti
derivanti dagli eventi alluvionali

1. Al fine di mantenere la completa tracciabilita' dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali in tutte le fasi gestionali e l'ammissione al pagamento degli oneri sostenuti, i comuni e i concessionari del servizio pubblico, per quanto di competenza, sono tenuti a fornire le informazioni richieste sulla base di specifico documento tecnico elaborato dalla regione, in collaborazione con ARPAE, fermo restando che le attivita' di trattamento in impianto dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilita'.
2. I rifiuti urbani derivanti dall'evento calamitoso sono da considerarsi frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata di cui al decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani».
 
Art. 8

Disposizioni straordinarie per l'utilizzo dei materiali

1. Il materiale oggetto della presente ordinanza, in esito alle attivita' di caratterizzazione, e utilizzato nei lavori di cui all'ordinanza del Presidente della giunta regione dell'Emilia-Romagna, n. 67 del 20 maggio 2023, comma 4), lettera b), tra cui la sistemazione finale delle cave, in deroga agli atti di autorizzazione all'attivita' estrattiva.
 
Art. 9

Procedura per l'erogazione dei finanziamenti

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori, assumendone piena responsabilita', dovranno assicurare, nell'ambito delle specifiche attivita', la predisposizione e l'invio, attraverso posta elettronica certificata (da inviare all'indirizzo pec: commissarioricostruzione@pec.governo.it), di apposita istanza (format in allegato «C-1» per l'acconto del 40% e in allegato «C-2» per il saldo del 60%, ivi inclusa la documentazione elencata in ciascuno di essi) alla struttura di supporto al Commissario straordinario, ove si attestano:
a) l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura e dei lavori di ripristino dei danni alla rete ed alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza, segnalati dalla Regione Emilia Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023 (compresi nel citato allegato «A»);
b) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto delle prestazioni affidate, affinche' sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e gli interventi eseguiti confermando, altresi', che essi non sono stati ricompresi:
1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;
2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
3) nell'elenco degli interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza n. 8/2023, riferita alla sola Regione Emilia-Romagna, nonche' nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di cui all'ordinanza 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, riferita alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
c) la regolarita' amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati;
d) l'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative e delle verifiche di congruita' tecnico-economica dei servizi di cui alla presente ordinanza, relativamente alle spese connesse con la gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali;
e) il rispetto delle norme ambientali con le eventuali deroghe di cui alla presente ordinanza;
f) i codici identificativi gara e i codici unici di progetto oltre che, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario;
g) il rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilita' di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
2. La struttura di supporto al Commissario straordinario, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 e la relativa documentazione probatoria da parte dei soggetti attuatori, verificata la completezza della documentazione trasmessa, procedera' al trasferimento delle risorse richieste sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi, in coerenza con quanto indicato nella presente ordinanza.
3. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovra' trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
 
Art. 10

Modalita' di rendicontazione dei finanziamenti
ricevuti ed attivita' di controllo e verifica

1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza ed in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, ai pagamenti delle prestazioni oggetto di intervento.
2. A seguito delle operazioni di cui al precedente comma, con cadenza mensile, ciascun soggetto attuatore sara' tenuto a comunicare alla struttura di supporto al Commissario straordinario, il resoconto completo di tutti i pagamenti effettuati, comprensivo dei relativi mandati di pagamento, debitamente quietanzati.
3. Non e autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, o ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalita' rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo.
4. Gli interventi finanziati con le modalita' previste dalla presente ordinanza non escludono:
a) la responsabilita' del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore;
b) i controlli previsti dalla normativa regionale e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione - anche successivamente al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori - da parte di personale tecnico della struttura di supporto al Commissario straordinario, ovvero dagli organi di vigilanza competenti in materia.
6. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore, che provvede alle necessarie azioni di rettifica, informando il Commissario straordinario nel merito delle azioni correttive intraprese, sino al superamento delle criticita' rilevate. Al termine di tali azioni, i soggetti attuatori ne danno sollecita informazione al Commissario straordinario che si riserva la facolta' di verificare gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa.
 
Art. 11

Tempi di completamento degli interventi
e riconoscimento degli oneri

1. Non potranno essere riconosciuti a carico della gestione commissariale oneri connessi ai materiali non indicati nel quadro complessivo di cui all'art. 4, comma 1, ad esclusione di quelli derivanti dalle operazioni di cessazione della qualifica di rifiuto.
2. Non saranno riconosciuti a carico della gestione commissariale oneri per il riutilizzo dei materiali successivamente alla data del 30 giugno 2024.
3. Dalla gestione commissariale non potra' essere riconosciuto alcun onere per la raccolta dei rifiuti dalle strade e dalle aree pubbliche derivanti dagli eventi alluvionali dopo la data del 15 febbraio 2024.
4. La gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali deve essere completata entro il 30 giugno 2024.
 
Art. 12

Risorse finanziarie

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza per la piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o comunque nei luoghi allo scopo individuati da comuni nonche' per i lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione del 8 settembre 2023 (citato allegato «A»), pari a complessivi euro 38.625.000,00 nell'E.F. 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
 
Art. 13

Vigilanza

1. ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto delle modalita' di attuazione del piano di gestione dei materiali e dei rifiuti di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 14

Efficacia e obblighi di pubblicita'

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.
Allegati:
Allegato «A»: Servizi per la piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o comunque nei luoghi allo scopo individuati dai comuni e interventi per il ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con nota dell'8 settembre 2023;
Allegato «B»: Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualita' ambientali dei materiali secondo protocollo ARPAE;
Allegato «C-1»: Istanza di erogazione del finanziamento (acconto del 40%) per i servizi connessi alla gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dall'alluvione e per i lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023 ed attivita' di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali;
Allegato «C-2»: Istanza di erogazione del finanziamento (saldo del 60%) per i servizi connessi alla gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dall'alluvione e per i lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023 ed attivita' di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali.
Roma, 9 gennaio 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 290

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Avvertenza:
La versione integrale della ordinanza sara' consultabile al seguente link:
https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ord inanze/ .