Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 19 dicembre 2023
Disposizioni sui raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'articolo 8, comma 2;
Visto l'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'articolo 17;
Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visibilita' degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico sicurezza sul lavoro)»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» (pubblicato in S.O. n. 170 Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 266 del 12 novembre 2004);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 dicembre 2017, n. 60, «Modifiche ai requisiti di accreditamento ai corsi universitari»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 30 settembre 2009, n. 123 recante «Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle accademie di belle arti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 17, recante «Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli istituti superiori per le industrie artistiche»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare l'articolo 45, avente ad oggetto «Apprendistato di alta formazione e di ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 recante «Definizione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, delle classi dei corsi di laurea a orientamento professionale»;
Vista la legge 9 novembre 2021, n. 163 recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»;
Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, n. 682, n. 683 e n. 684, attuativi dell'articolo 2 della predetta legge n. 163/2021, mediante i quali sono stati resi abilitanti gli ordinamenti didattici delle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02 e L-P03 di cui al decreto ministeriale n. 446/2020;
Visto il decreto del Ministro e dell'istruzione e del merito n. 89 del 17 maggio 2023, di definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;
Visto il decreto del Ministro e dell'istruzione e del merito n. 88 del 17 maggio 2023, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalita' per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonche' ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191 del 4 ottobre 2023, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonche' dei presupposti e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 230 del 20 ottobre 2023 recante «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;
Considerata la necessita' di procedere all'attuazione della succitata legge n. 99 del 2022, al fine di consentire agli istituti tecnologici superiori di organizzare il piano di programmazione dei percorsi formativi, nell'ambito dell'offerta formativa regionale, e di favorire l'aumento del numero degli iscritti e garantire sempre piu' alti standard di formazione;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 114 del 16 novembre 2023 che, in particolare, ha rappresentato l'importanza che le modalita' di riconoscimento reciproco dei crediti stabiliti nell'ambito del presente decreto abbiano una valenza riconosciuta per l'intero sistema nazionale e non diano adito a interpretazioni difformi, esigenza per la quale, emanato il decreto, si riunira' un apposito gruppo di lavoro interministeriale con la partecipazione delle regioni;
Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 2264 del 13 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 novembre 2023 (rep. atti n. 282/CSR);
Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente dalla VII Commissione del Senato il 13 dicembre, dalla V Commissione della Camera e dalla VII Commissione della Camera il 14 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «credito formativo»: acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, conoscenze e abilita' che possono essere riconosciute in fase di accesso a un percorso formativo al fine di ridurre il numero di crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo;
b) «credito formativo universitario - CFU»: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a venticinque ore medie di carico di lavoro, ivi compreso lo studio e le attivita' di tipo individuale, e viene attribuito per prestazioni di studio verificate; la quantita' media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente e' convenzionalmente fissata in 60 crediti;
c) «credito formativo accademico - CFA»: strumento di misura dell'impegno per l'apprendimento per le istituzioni AFAM. Un CFA corrisponde a venticinque ore di impegno per studente e la quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti;
d) «riconoscimento crediti»: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi, di cui al precedente comma 1, opera:
a) al momento dell'accesso ai percorsi;
b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 99/2022;
c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
 
Allegato 1

SCHEMA DI PATTO FEDERATIVO di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Il giorno ..., presso la sede..., si stipula il presente patto federativo di adesione tra:
ITS Academy...
e
Universita' degli Studi ...
d'ora innanzi denominati «parti»

Premesso che

L'ITS Academy ... si propone nel proprio Statuto di ...
L'Universita' degli Studi di ... si propone nel proprio Statuto di ...
Le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dei rispettivi Statuti e delle situazioni organizzative.
Le parti, ritengono, preliminarmente, di stipulare il presente accordo che si sostanzia in un patto federativo attraverso il quale le stesse si prefiggono rispettivamente di realizzare gli scopi istituzionali che le caratterizzano e, in particolare:
incrementare le opportunita' di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
promuovere percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori;
sostenere la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca;
individuare soluzioni e strumenti volti alla riduzione dei tassi di abbandono e allo sviluppo socioeconomico del territorio di riferimento;
orientare i giovani verso le professioni tecniche;
promuovere i passaggi tra l'offerta formativa universitaria e l'offerta formativa dell'ITS Academy attraverso il riconoscimento di crediti;
garantire piu' alti standard dei percorsi formativi collegati alle professioni tecniche.
Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue.
Con la stipula del presente accordo, l'ITS Academy e l'Universita' aderiscono al patto federativo, impegnandosi a condividerne le finalita' programmatiche e ad accettarne il regolamento federale.
La durata del rapporto federativo di adesione e' .... e decorre dalla data della sottoscrizione del presente accordo.
Le parti, comunque, attesa la somiglianza dei principi e delle finalita' che caratterizzano la propria mission, danno atto di:
reciproca autonomia nella impostazione, conduzione, gestione e indirizzo delle proprie strutturazioni organizzative;
reciproca autonomia nella ricerca di partners al fine di accrescere la possibilita' di rappresentanza, rappresentativita', incidenza nello scenario economico e produttivo sia a livello territoriale, sia a livello nazionale, sia in quello comunitario/internazionale;
ricercare comunque nell'estrinsecazione delle suddette rispettive autonomie la possibilita' di rafforzare i significati del presente accordo.

ITS Academy... Universita' degli Studi ...

 
Allegato 2
Tabella standard minimi organizzativi per la condivisione delle
risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le
fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e
gli enti di ricerca
A) Standard strutturali e tecnologici
===================================================================== | Standard | Livelli | | | | strutturali e | fondamentali di | | | | tecnologici | accettabilita' |Sedi| Modalita' di verifica | +=================+===================+====+========================+ | | | |Esame documentale | |Locali |Segreteria- sala | |Eventuale accertamento | |amministrativi |riunioni | |diretto | +-----------------+-------------------+----+------------------------+ | |Aule ordinarie e | | | | |aule per | |Esame documentale | | |esercitazioni | |Eventuale accertamento | |Aule |tecnico-pratiche | |diretto | +-----------------+-------------------+----+------------------------+ | |Laboratori | | | | |didattici e/o di | |Esame documentale | | |ricerca e | |Eventuale accertamento | |Laboratori |innovazione | |diretto | +-----------------+-------------------+----+------------------------+ | |Computer per | | | | |studenti | | | | |Collegamento a | | | | |internet e | | | | |possibilita' di | | | |Attrezzature e |accesso a banche | | | |strumenti |dati | |Esame documentale | |didattici e |Schermo e | |Eventuale accertamento | |tecnologici |videoproiettore | |diretto | +-----------------+-------------------+----+------------------------+
B) Standard organizzativi e professionali
===================================================================== | Standard | | | | | organizzativi e | Livelli fondamentali di | | Modalita' di | | professionali | accettabilita' |Sedi | verifica | +=================+============================+=====+==============+ | |Tutti i soggetti del patto | | | | |federativo devono disporre | | | | |di un documento comune che | | | | |descriva: | | | | |l'assetto organizzativo e i | | | | |diversi ruoli professionali | | | | |coinvolti; processi per la | | | | |documentazione, la raccolta,| | | | |la condivisione e la | | | | |diffusione di prassi | | | | |didattiche significative | | | | |connesse alle materie | | | | |afferenti alle nuove | | | | |tecnologie; le attivita' | | | | |specifiche di formazione in | | | | |aula, nei laboratori e, ove | | | | |previste, nei siti | | | | |produttivi; le attivita' di | | | | |orientamento degli studenti,| | | | |a partire dalla scuola | | | | |secondaria di primo grado, | | | |Presenza di un |verso le materie legate allo| | | |assetto |sviluppo tecnologico, | | | |organizzativo |all'innovazione e alla | |Esame | |definito |ricerca scientifica | |documentale | +-----------------+----------------------------+-----+--------------+ | |Responsabile della gestione | | | | |economico-finanziaria, degli| | | | |adempimenti amministrativi | | | |Risorse |Responsabile del | | | |professionali |coordinamento dell'attivita'| |Esame | |gestionali |didattica | |documentale | +-----------------+----------------------------+-----+--------------+

 
Art. 2

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto definisce:
a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate, gli enti di ricerca delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
b) i criteri generali e le modalita' per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;
c) i criteri generali per il riconoscimento della validita' dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonche' ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
d) le modalita' per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.
 
Art. 3
Raccordi organici tra ITS Academy e sistema universitario e delle
istituzioni AFAM

1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nel rispetto della loro reciproca autonomia, al fine di rendere organici i loro raccordi, possono stipulare patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso lo schema di accordo allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante (allegato 1).
 
Art. 4

Criteri e standard per la condivisione delle risorse

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca sono richiesti standard minimi relativi alla capacita' strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi di cui all'articolo 3.
2. Gli standard minimi di cui al comma 1, declinati nella tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto, riguardano i seguenti criteri:
a) possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attivita' didattiche e laboratoriali previste;
b) possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attivita' previste;
c) previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attivita' previste;
d) possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attivita' previste.
 
Art. 5
Riconoscimento crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS
Academy e corsi di laurea a orientamento professionale

1. Il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS Academy e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, avviene nel rispetto di modalita' e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto, nonche' delle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 ed e' declinato, eventualmente, nell'ambito dei patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso modalita' di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa tra gli ITS Academy e le universita', che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinita' e concordanze reciproche.
2. A coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 crediti formativi universitari (CFU), corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 90 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attivita' formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attivita' formative caratterizzanti.
3. A coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 CFU corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 120 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attivita' formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attivita' formative caratterizzanti.
4. Le disposizioni per i passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS Academy sono definite all'articolo 8 del presente decreto.
 
Art. 6
Riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per l'accesso
all'esame di Stato di alcune professioni e per l'esame finale
relativo al conseguimento delle lauree abilitanti

1. Il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato per specifiche professioni, di cui al comma 3 del presente articolo, avviene nel rispetto delle procedure e delle modalita' definite dai rispettivi albi degli ordini e dei collegi interessati.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti, di cui al comma 4 del presente articolo, avviene nel rispetto di modalita' e procedure di cui agli articoli 9 e 10, nonche' di quelle previste nei regolamenti didattici delle universita' di destinazione.
3. In attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge 15 luglio 2022, n. 99, coloro che abbiano conseguito il diploma di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, purche' il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, nonche' comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dai rispettivi albi cui si ha titolo ad accedere.
4. Ai fini dell'ammissione all'esame finale per il conseguimento delle lauree di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163, le ore di tirocinio previste nei percorsi ITS Academy, coerenti con i corsi di laurea a orientamento professionale, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 se svolte secondo quanto previsto nei decreti attuativi del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia n. 682, n. 683 e n. 684 del 24 maggio 2023, sono riconosciute quale attivita' di tirocinio pratico/valutativo di cui alla legge n. 163/2021, nell'ambito delle classi in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03.
 
Art. 7
Riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra
ITS Academy e corsi di laurea e corsi di studio per il
conseguimento del diploma accademico nelle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM

1. Il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i percorsi ITS Academy e i corsi di laurea avviene nel rispetto di modalita' e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto delle relative tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022.
2. Gli allievi iscritti a un percorso ITS Academy che vogliano passare a un corso di laurea o a un corso di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza nazionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 per i crediti maturati nei predetti corsi possono ottenere il relativo riconoscimento solo se hanno frequentato l'ultima annualita' del percorso e fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attivita' formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attivita' formative caratterizzanti.
3. A coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attivita' formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attivita' formative caratterizzanti.
4. A coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi accademici (CFA).
 
Art. 8
Riconoscimento crediti formativi nei passaggi tra corsi di laurea e
corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica -
AFAM e ITS Academy

1. Il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i corsi di laurea, ivi compresi quelli a orientamento professionalizzante di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, e i percorsi ITS Academy avviene nel rispetto di modalita' e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto, e in coerenza con le relative tabelle nazionali di corrispondenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022.
2. Gli allievi iscritti a un corso di laurea che vogliano passare a un percorso ITS Academy, possono ottenere il riconoscimento dei crediti fino a un massimo del 60% delle attivita' formative previste nell'intera durata del percorso.
3. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale a orientamento professionale di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 accedono all'ultima annualita' del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 70% fino a un massimo dell'90% delle attivita' formative previste nell'intera durata del percorso.
4. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale, che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 accedono all'ultima annualita' del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 40% fino a un massimo del 75% delle attivita' formative previste nell'intera durata del percorso.
5. Coloro che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale e che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all'ultima annualita' del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo dell'90% delle attivita' formative previste nella intera durata del percorso.
6. Coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di primo livello del sistema AFAM che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 accedono all'ultima annualita' del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo del 75% dell'intera durata del percorso.
7. Coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di secondo livello del sistema AFAM che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all'ultima annualita' del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo dell'90% delle attivita' formative previste nell'intera durata del percorso.
 
Art. 9

Modalita' di riconoscimento dei crediti formativi

1. Il riconoscimento dei crediti formativi e' garantito per tutti gli allievi che dopo essere stati iscritti a un percorso universitario vogliano iscriversi a un percorso ITS Academy e viceversa, nonche' anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene sulla base delle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. Il trasferimento da un percorso a un altro con il riconoscimento dei crediti gia' maturati e' effettuato esclusivamente su istanza della studentessa o dello studente nei limiti delle disponibilita' di posti nelle classi di riferimento degli ITS Academy, delle universita' e degli istituti del sistema AFAM interessati.
4. Il riconoscimento dei crediti valorizza le conoscenze e abilita' professionali certificate in base alla normativa vigente e tiene conto dei risultati di apprendimento, in rapporto alle caratteristiche del percorso al quale si chiede di accedere, maturati anche attraverso esercitazioni pratiche e laboratoriali, tirocini e stage.
5. La determinazione dell'annualita' di inserimento per i percorsi ITS Academy e delle propedeuticita' per i percorsi universitari e del sistema AFAM sono basate sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello a cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, considerando le sue effettive potenzialita' di prosecuzione del percorso di destinazione.
 
Art. 10

Procedure per il riconoscimento dei crediti

1. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato da parte dell'ITS Academy nell'ambito di specifiche commissioni costituite da docenti nonche' - in casi specifici - di esperti del mondo del lavoro e/o di tutor aziendali, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso. L'Universita' e le istituzioni AFAM assicurano il riconoscimento dei crediti formativi gia' maturati secondo le procedure e modalita' previste dal presente decreto e dal regolamento didattico del corso di laurea e accademico di destinazione.
2. Le Fondazioni ITS Academy, le universita' e le istituzioni AFAM garantiscono la progettazione e l'attuazione di modalita' di accompagnamento e di sostegno della studentessa o dello studente, nonche' la possibilita' di inserimento graduale nel nuovo percorso.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2023

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 24