Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 15 novembre 2023
Definizione dei criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o piu' aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e, in particolare, gli articoli 3, commi 1 e 5; 7, commi 1 e 2; 14, commi 1, 2 e 6;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6;
Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e eicerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, di definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 109 dell'8 agosto 2023;
Ritenuto di accogliere il rilievo del Consiglio superiore della pubblica istruzione finalizzato all'accompagnamento della parola «provincia» con la parola «citta' metropolitana»;
Considerata l'opportunita' di non accogliere la proposta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di stabilire nel decreto una soglia massima di accreditamenti da concedere in deroga all'art. 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022, con riferimento al criterio relativo al numero dei residenti rispettivamente in ambito provinciale o di citta' metropolitana e in ambito regionale, sul presupposto che cio', al di la' della competenza esclusiva delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, potrebbe introdurre, in violazione del generale principio di uguaglianza, delle difformita' di trattamento nei confronti delle Fondazioni ITS Academy presenti sul medesimo territorio di riferimento, e che, in ogni caso, per la concessione di eventuali deroghe occorre pur sempre, rispettivamente, la contestuale sussistenza di uno o piu' requisiti oltre quello demografico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonche' dei presupposti e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
Preso atto che con riguardo al sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, con note rispettivamente acquisite dal Ministero dell'istruzione e del merito con prot. n. 119632 del 9 ottobre 2023 e n. 34121 del 16 ottobre 2023, l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento e la Corte dei conti ne ha poi comunicato l'avvenuta registrazione il 16 ottobre 2023, con n. 2638;
Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 19 ottobre 2023, rep. atti n. 250/CSR;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, recante le disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali;
Preso atto che con riguardo al sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, con note rispettivamente acquisite dal Ministero dell'istruzione e del merito con prot. n. 35798 del 2 novembre 2023 e n. 37009 del 14 novembre 2023, l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento e la Corte dei conti ne ha poi comunicato l'avvenuta registrazione il 13 novembre 2023, con n. 2797;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, il presente decreto definisce i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o nella medesima citta' metropolitana, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, il presente decreto definisce altresi' i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.
3. Le intese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno carattere permanente.
 
Art. 2
Condizioni per consentire la presenza nella medesima provincia o
nella medesima citta' metropolitana di piu' ITS Academy che operano
nella stessa area tecnologica

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale. Gli ITS Academy possono fare riferimento ad un'area tecnologica a condizione che, nella medesima provincia o nella medesima citta' metropolitana, non siano gia' presenti ITS Academy operanti nella medesima area.
2. In deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, gli ITS Academy possono essere autorizzati a fare riferimento a una delle aree tecnologiche definite a livello nazionale anche se nella medesima provincia o nella medesima citta' metropolitana sono gia' presenti altri ITS Academy operanti nella medesima area in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:
a) popolazione residente nel territorio provinciale o della citta' metropolitana non inferiore a ottocentomila abitanti;
b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'ITS Academy, emerse in sede di istruttoria regionale.
 
Art. 3
Condizioni per consentire l'operativita' di un ITS Academy in piu'
aree tecnologiche anche se nelle medesime aree operano altri ITS
Academy situati nella medesima regione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, gli ITS Academy possono fare riferimento anche a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella stessa regione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 99/2022, in deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, gli ITS Academy, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, possono essere autorizzati a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono gia' presenti altri ITS Academy operanti nella stessa area tecnologica in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:
a) elevato fabbisogno occupazionale di determinate figure di tecnici superiori che emerga dalle principali indagini ufficiali relative al mercato del lavoro, ivi compresi i bollettini del Sistema informativo Excelsior, realizzati da Unioncamere e dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), le analisi elaborate sulla base delle statistiche prodotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) attraverso la rilevazione continua sulle forze di lavoro, le ricerche svolte da enti di ricerca pubblici e privati di rilevanza regionale, oppure concrete possibilita' di investimenti produttivi da parte di determinate aziende per specifiche filiere produttive;
b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'ITS Academy, emerse in sede di istruttoria regionale;
c) impegno a incrementare prima dell'accreditamento la consistenza patrimoniale della Fondazione ITS Academy per ogni area tecnologica ulteriore rispetto a quella primaria di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto 17 maggio 2023, n. 89, relativo allo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy, e dall'art. 6 del decreto 4 ottobre 2023, n. 191.
 
Art. 4

Modalita' e procedure di deroga per l'afferenza di un
ITS Academy ad una o piu' aree tecnologiche

1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, l'ITS Academy interessato presenta richiesta alla regione di riferimento, allegando le rispettive documentazioni a supporto. La regione, previa istruttoria e valutazione positiva della domanda, la trasmette al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. La relazione istruttoria della regione dimostra la contestuale sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, evidenziando, in particolare, con riferimento alle esigenze della filiera produttiva dell'ITS Academy e ai rapporti con l'offerta formativa regionale:
a) la struttura e la dimensione dell'ITS Academy richiedente nell'ambito dell'area primaria di riferimento e delle altre eventuali aree in cui opera, rappresentata in termini di un congruo numero di percorsi, iscritti e diplomati nell'ultimo triennio formativo;
b) che le esigenze della filiera produttiva non possano essere efficacemente soddisfatte dagli ITS Academy gia' operanti nelle aree tecnologiche interessate, nemmeno attraverso l'apertura di nuove sedi distaccate.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'esame della richiesta dell'ITS Academy e della relazione istruttoria regionale, trasmettendo, nei trenta giorni successivi alla ricezione, l'eventuale atto di assenso, che sancisce il raggiungimento dell'intesa. Nelle eventuali ipotesi di dissenso, il Ministero fornisce adeguata motivazione del provvedimento di diniego dell'intesa, valutando la piena sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, e tenuto conto delle evidenze emerse dalla relazione istruttoria regionale.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, per le fondazioni che, all'entrata in vigore del presente decreto, operano su un'area tecnologica cui facciano riferimento anche altre fondazioni operanti nella medesima provincia o nella medesima citta' metropolitana, e le fondazioni che operano su piu' di un'area tecnologica rispetto a quella di riferimento primaria, si applica quanto previsto dal presente decreto, fatti salvi il completamento dei percorsi formativi gia' avviati e/o dei percorsi formativi per i quali siano gia' stati pubblicati bandi e avvisi di finanziamento da parte delle Regioni competenti. Per le fondazioni di cui al precedente periodo, nell'ambito della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai fini del raggiungimento dell'intesa si tiene altresi' conto:
a) degli investimenti effettuati dalle fondazioni con le risorse ricevute nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
b) dei risultati positivi conseguiti dalle medesime fondazioni nel triennio precedente nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi erogati dalle fondazioni interessate di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022.
5. Ad integrazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per le fondazioni ITS Academy che nell'ultimo triennio formativo abbiano operato negli ambiti di articolazione dell'area tecnologica Nuove tecnologie per il made in Italy, confluenti, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, nelle nuove aree tecnologiche come ivi definite, le richieste di operare su piu' aree tecnologiche in deroga alla condizione di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, sono trattate in via prioritaria rispetto a quelle delle altre fondazioni.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
del provvedimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, ai fini della stipula di intese che producono effetti dall'anno formativo 2024-2025.
2. In combinato disposto con quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le fondazioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, che si trovano al di fuori delle condizioni previste in via generale dalla predetta legge per l'operativita' su un'area tecnologica a livello provinciale e/o su piu' aree tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate a continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191. Decorso tale termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le fondazioni di cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla propria area o su piu' aree tecnologiche previo raggiungimento dell'intesa, secondo quanto previsto dal presente decreto.
3. Le intese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno come riferimento le aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203.
 
Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 7

Clausola finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2023

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3049