Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 22 dicembre 2023
Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare, l'art. 4, comma 2-bis, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante «Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, in particolare, l'art. 10, comma 1-bis;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della missione 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Vista la milestone UE M4C1-10 che prevede l'entrata in vigore delle disposizioni attuative per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;
Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di adozione di «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, avente a oggetto «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e, in particolare, l'art. 5, recante «Scuola secondaria di I grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, di adozione del «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente a oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, di adozione del «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, di adozione del «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, riguardante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II grado;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, concernente «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con il quale sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2007, recante «Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle universita', dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», e in particolare l'allegato 2, recante «Corrispondenza tra Classi di laurea relative al decreto ministeriale n. 270/2004 e Classi di laurea relative al decreto ministeriale n. 509/1999»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 12 giugno 2020, n. 33, recante «Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112»;
Visto la sentenza del T.A.R. Lazio - Sezione Terza Bis, n. 6539/2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 2021, emesso in conformita' al parere del Consiglio di Stato - Sezione prima, n. 1460/2021, relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato n. affare legale 1657/2017;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 ottobre 2023;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con parere reso nella seduta plenaria n. 115 del 23 novembre 2023, che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:
1) con riferimento alla classe di concorso A-01, l'osservazione relativa all'aggiunta di requisiti alle note (1) e (4) e alla LS-103, in quanto adottate in accoglimento di precedenti richieste del Consiglio universitario nazionale;
2) le osservazioni relative alla classe di concorso A-12, la quale, risultante dall'accorpamento della ex A-12 e della ex A-22, deve prevedere i requisiti necessari all'insegnamento delle discipline letterarie nella scuola secondaria di I e di II grado;
3) con riferimento alle classi di concorso ex A-70, ex A-71, ex A-72 ed ex A-73, relative alle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingui del Friuli-Venezia Giulia, la contestata previsione di taluni CFU, poiche' gli stessi consentono di garantire che la base culturale dell'insegnamento in tali scuole sia comune;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Con il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono revisionate e aggiornate le classi di concorso di cui alla tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' e la multidisciplinarita' dei profili professionali innovativi.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) CFU: crediti formativi universitari;
b) CFA: crediti formativi accademici;
c) SSD: settori scientifico-disciplinari;
d) SAD: settori artistico-disciplinari.
 
Tabella A

CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE,
TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI
Note:
Di norma le note apposte accanto ai titoli d'accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD). Nel caso in cui le note prevedano, in relazione ad un numero totale di crediti, diversi settori, e' possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell'ambito di tutti i settori elencati purche' la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o piu' settori. Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU e' a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.
Si evidenzia quanto previsto dall'art. 5, comma 1, che si riporta integralmente: «Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze».
Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate. I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:
a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.
I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte.
Laddove presente, la dizione «Istituti professionali - vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA A/1
OMOGENEITA' DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO DEI TITOLI DI VECCHIO ORDINAMENTO PER L'ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO LIMITATAMENTE AI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA "A" NELLA COLONNA DEI
TITOLI PREVISTI DAL D.M. 39/1998

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Classi di concorso

1. La tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi, i titoli necessari per l'accesso alle suddette classi di concorso. Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l'attribuzione delle supplenze.
2. La tabella A/1, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.
 
Art. 3

Requisiti di accesso

1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
2. Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualita' richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall'Autorita' accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale e' sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.
 
Art. 4

Equiparazione tra titoli di studio

1. Quando nella tabella A, nella colonna rubricata «Titoli di accesso Lauree magistrali», e' indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
2. Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con piu' classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sara' compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale e' equiparato il titolo di studio posseduto.
 
Art. 5

Norme transitorie e finali

1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' le disposizioni contrattuali sulla mobilita' del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarita', mantengono le attuali sedi e cattedre finche' permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica. I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilita', siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarita'.
3. Relativamente alle procedure concorsuali di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo n. 59/2017 e a quelle abilitanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, si applicano i requisiti di cui al comma 1.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 142