Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 gennaio 2024
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Basilicata. Proroga della vigenza delle contabilita' speciali n. 6076 e n. 6082. (Ordinanza n. 1063).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata, nonche' le delibere del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 e del 24 luglio 2018 con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata», nonche' l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 508 del 23 febbraio 2018 con cui e' stato disposto il trasferimento delle risorse regionali, pari ad euro 2.000.000,00, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 572 del 30 gennaio 2019 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata» con cui si e' provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 865 del 24 febbraio 2022 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel territorio della Regione Basilicata interessato dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6076»;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato per ulteriori dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 507 del 16 febbraio 2018, recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 609 del 16 ottobre 2019 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera», con cui si e' provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 864 del 24 febbraio 2022 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel territorio della Regione Basilicata interessato dall'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6082»;
Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed e' stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:
il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);
relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualita', fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-ter);
gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita' di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);
con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);
la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);
gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);
Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale e' stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuita', la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresi', che alle risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;
Viste le note della Regione Basilicata del 21 dicembre 2023, con cui e' stata rappresentata l'esigenza di una proroga delle contabilita' speciali aperte per la gestione delle emergenze sopra indicate e del 18 gennaio 2024, con cui si e' dato conto della verifica effettuata su BDAP, alla data del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuita' la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
D'intesa con la Regione Basilicata;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Proroga della vigenza
della contabilita' speciale n. 6076

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuita' il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilita' speciale n. 6076, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017, gia' prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 865 del 24 febbraio 2022, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.
 
Art. 2

Proroga della vigenza
della contabilita' speciale n. 6082

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuita' il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilita' speciale n. 6084, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 507 del 16 febbraio 2018, gia' prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 864 del 24 febbraio 2022, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: Curcio