Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxycontin»


Estratto determina n. 42/2024 del 29 gennaio 2024

Medicinale: e' autorizzata l'importazione parallela dal Belgio del medicinale OXYCONTIN «80 mg comprimes a' liberation prolongee, 30 comprimes», codice di autorizzazione BE253303, intestato alla societa' Mundipharma BV Kardinaal Mercierplein 2 - 2800 Mechelen, Belgio e prodotto da Fidelio Healthcare Limburg GmbH, Mundipharmastrasse 2-6, 65549 Limburg/Lahn, Germania e da Mundipharma DC B.V., Leusderend 16, 3832 RC Leusden, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.
Importatore:
BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - 21017 - Samarate (VA).
Confezione:
OXYCONTIN «80 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050470044 (in base 10) - 1J474W (in base 32).
Forma farmaceutica:
compressa a rilascio prolungato.
Composizione:
principio attivo:
ossicodone cloridrato;
eccipienti:
lattosio monoidrato, povidone K30, ammoniometacrilato copolimero in dispersione, acido sorbico (E200), triacetina, alcool stearilico, talco, magnesio stearato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), macrogol 400;
inoltre il rivestimento delle compresse contiene:
80 mg - idrossipropilcellulosa, ossido di ferro giallo (E172) e indaco carminio (E132).
Officine di confezionamento secondario:
Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI);
GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 (Loc. Caleppio) - 20049 - Settala (MI);
Pricetag AD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione:
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 34,48;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 56,91.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OXYCONTIN «80 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL, A.I.C. n. 050470044 (in base 10) - 1J474W (in base 32) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.
Il foglio illustrativo dovra' riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.
L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo.
La societa' titolare dell'AIP e' tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validita' del lotto. L'omessa comunicazione puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia puo' comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.
I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla societa' titolare dell'AIP e non puo' essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.