Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI»
DECRETO RETTORALE 1 febbraio 2024
Emanazione dello statuto.



IL RETTORE

Visto lo statuto della libera Universita' commerciale «Luigi Bocconi», emanato con decreto rettorale n. 44 dell'8 maggio 2012 e successive modifiche;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
Considerata la proposta di modifiche al vigente statuto deliberata dal consiglio accademico dell'Ateneo in data 3 ottobre 2023;
Considerato altresi' il successivo pronunciamento del collegio dei docenti dell'Ateneo in data 10 ottobre 2023;
Richiamata la delibera di approvazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 23 novembre 2023 e successivamente trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'ex art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168 per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca - Segretariato generale - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore - prot. n. 1479 del 30 gennaio 2024 con la quale e' stato comunicato di non avere osservazioni da formulare con riferimento alle proposte di modifiche statutarie;
Considerato che le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo, nonche' sulla numerazione e organizzazione sistematica dell'articolato, cosicche' si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato, con conseguente nuova numerazione dell'articolato;

Decreta:

E' emanato lo statuto dell'Universita' commerciale «Luigi Bocconi», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Lo statuto e' trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Lo statuto e' pubblicato inoltre sul sito web dell'Ateneo.
Milano, 1° febbraio 2024

Il rettore: Billari
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

SOMMARIO

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
TITOLO I DEFINIZIONI E DIRITTO APPLICABILE
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Sistema delle fonti interne)
TITOLO II NATURA E CAPACITA' GIURIDICA
Art. 3 (Autonomia universitaria)
Art. 4 (Personalita' giuridica e scopo non lucrativo di utilita' sociale)
Art. 5 (Capacita' giuridica)
TITOLO III FINALITA' ISTITUZIONALI E ATTIVITA' SVOLTE
Art. 6 (Finalita' e valori istituzionali)
Art. 7 (Tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali. Divieto di discriminazioni)
Art. 8 (Comunita' universitaria)
Art. 9 (Attivita' istituzionali)
Art. 10 (Corsi di studio e altri programmi formativi)
Art. 11 (Rapporti con la comunita' degli alumni Bocconi)
TITOLO IV PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
Art. 12 (Patrimonio)
Art. 13 (Mezzi finanziari)
PARTE SECONDA STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
TITOLO I ORGANI DI GOVERNO
Art. 14 (Individuazione)
CAPO I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 15 (Funzioni)
Art. 16 (Composizione)
Art. 17 (Durata della carica)
Art. 18 (Segretario)
Art. 19 (Modalita' di convocazione, di partecipazione e di voto)
Art. 20 (Quorum costitutivo e deliberativo)
Art. 21 (Competenze)
CAPO II COMITATO ESECUTIVO
Art. 22 (Funzioni)
Art. 23 (Composizione)
Art. 24 (Segretario)
Art. 25 (Modalita' di convocazione, di partecipazione e di voto; quorum costitutivo e deliberativo)
CAPO III PRESIDENTE DELL'UNIVERSITA'
Art. 26 (Funzioni e competenze)
CAPO IV VICEPRESIDENTE DELL'UNIVERSITA'
Art. 27 (Funzioni e competenze)
CAPO V RETTORE
Art. 28 (Funzioni)
Art. 29 (Nomina; durata della carica)
Art. 30 (Competenze)
Art. 31 (Ausiliari e prorettori)
CAPO VI CONSIGLIERE DELEGATO
Art. 32 (Funzioni e competenze)
Art. 33 (Nomina; durata della carica)
CAPO VII CONSIGLIO ACCADEMICO
Art. 34 (Funzioni)
Art. 35 (Composizione)
Art. 36 (Modalita' di convocazione, di partecipazione e di voto; quorum costitutivo e deliberativo)
Art. 37 (Competenze)
TITOLO II ORGANI ASSEMBLEARI E CONSULTIVI
Art. 38 (Individuazione)
CAPO I COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 39 (Funzioni)
Art. 40 (Composizione)
Art. 41 (Competenze)
CAPO II CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Art. 42 (Funzioni)
Art. 43 (Composizione)
Art. 44 (Competenze)
CAPO III COMITATO FACULTY
Art. 45 (Funzioni e competenze)
TITOLO III STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 46 (Individuazione)
CAPO I SCUOLE
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 47 (Funzioni)
SEZIONE II ORGANI
Art. 48 (Individuazione)
Art. 49 (Direttore)
Art. 50 (Consiglio)
Art. 51 (Comitati dei corsi di laurea e laurea magistrale e loro Direttori; Collegio docenti di dottorato)
CAPO II SDA BOCCONI
Art. 52 (Funzioni)
Art. 53 (Regolamento)
Art. 54 (Individuazione degli organi interni)
CAPO III DIPARTIMENTI
Art. 55 (Funzioni)
Art. 56 (Organi)
CAPO IV CENTRI DI RICERCA
Art. 57 (Funzioni)
Art. 58 (Istituzione e coordinamento)
Art. 59 (Direttore)
TITOLO IV ORGANI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO
Art. 60 (Individuazione)
CAPO I NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
Art. 61 (Funzioni)
Art. 62 (Composizione)
CAPO II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 63 (Composizione e nomina; durata della carica)
Art. 64 (Presidente)
TITOLO V STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO
Art. 65 (Individuazione)
Art. 66 (Direttore generale)
PARTE TERZA COMPONENTI DELLA COMUNITA' UNIVERSITARIA
TITOLO I
PROFESSORI, ALTRI DOCENTI, RICERCATORI
Art. 67 (Svolgimento dell'attivita' didattica, di ricerca e di terza missione)
Art. 68 (Professori di ruolo e Assistant Professor; altri docenti a tempo indeterminato)
Art. 69 (Professori, altri docenti e ricercatori a contratto a tempo determinato)
Art. 70 (Incarichi per lo svolgimento di attivita' integrativa di insegnamento o di ricerca)
Art. 71 (Collegio di disciplina per i docenti e i ricercatori)
TITOLO II STUDENTI
Art. 72 (Ammissione)
Art. 73 (Attivita' di orientamento e tutorato)
Art. 74 (Diritto allo studio)
Art. 76 (Attivita' sportive)
Art. 77 (Collaborazione degli studenti alle attivita' universitarie)
Art. 78 (Commissione disciplinare per gli studenti)
TITOLO III PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Art. 79 (Organizzazione e nomina dei dirigenti)
Art. 80 (Rapporto di lavoro)
PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 81 (Ultrattivita' dei regolamenti)
Art. 82 (Devoluzione del patrimonio)
Art. 83 (Entrata in vigore)

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

TITOLO I
DEFINIZIONI E DIRITTO APPLICABILE

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente statuto si intende per:
a) «Universita' Bocconi»: la libera Universita' Commerciale «Luigi Bocconi», fondata a Milano da Ferdinando Bocconi e istituita con statuto approvato mediante il R.D. 29 settembre 1902;
b) «Istituto Javotte Bocconi»: l'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione «Amici della Bocconi», riconosciuto mediante il D.P.R. 9 novembre 1955, n. 1395;
c) «SDA Bocconi»: la Scuola di Direzione Aziendale-School of Management dell'Universita' Bocconi.
2. I termini di genere maschile contenuti nel presente statuto devono ritersi neutri sotto il profilo del genere e sono pertanto da riferirsi a tutte le persone potenzialmente incluse o interessate.
 
Art. 2.
Sistema delle fonti interne

1. L'Universita' Bocconi esercita la propria autonomia nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto dell'Unione europea e della Repubblica italiana. La sua organizzazione e le sue attivita' sono disciplinate dalle disposizioni legislative in materia universitaria, in quanto applicabili.
2. Sono altresi' fonti normative dell'Universita' Bocconi:
a) il presente statuto e il regolamento generale di Ateneo, il quale vi da' attuazione;
b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', il regolamento didattico e gli altri regolamenti di Ateneo;
c) i regolamenti che disciplinano i corsi di studio e gli altri programmi formativi nonche' l'organizzazione e il funzionamento degli organi assembleari e consultivi, delle strutture didattiche e di ricerca, degli organi di valutazione e di controllo e delle strutture amministrative e di servizio;
d) il Codice etico della comunita' universitaria Bocconi, il quale e' costituito dall'insieme del Codice deontologico dell'Universita' Bocconi, del Codice di comportamento dei professori e ricercatori dell'Universita' Bocconi, del Codice di comportamento dei docenti e dei ricercatori di SDA Bocconi e del Codice di comportamento degli studenti dell'Universita' Bocconi.
3. Nel caso in cui uno dei regolamenti previsti alla lett. c) del comma precedente non sia stato emanato, l'organizzazione e il funzionamento dell'organo o della struttura restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento generale e del regolamento didattico.
4. In caso di incompatibilita', le disposizioni dello statuto e del regolamento generale di Ateneo prevalgono su quelle di altre fonti normative dell'Universita' Bocconi.
5. Il regolamento che disciplina SDA Bocconi e' emanato secondo le apposite disposizioni del presente statuto.
 
Art. 3.
Autonomia universitaria

1. L'Universita' Bocconi e' un'universita' non statale legalmente riconosciuta.
2. Essa gode dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile garantita dall'Art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e dalle sue leggi sul sistema universitario.
 
Art. 4.
Personalita' giuridica e scopo
non lucrativo di utilita' sociale

1. L'Universita' Bocconi e' una persona giuridica senza scopo di lucro, la quale agisce per finalita' esclusive di utilita' sociale.
2. Essa e' finanziata in prevalenza con i proventi che derivano dall'attivita' svolta ed e' governata da un Consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati in maggioranza da soggetti privati.
3. Per tutta la sua esistenza e durante ogni sua attivita', e' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale in favore di suoi amministratori, dipendenti o collaboratori, a meno che tale destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali alla realizzazione dello scopo non lucrativo di utilita' sociale per il quale l'Universita' Bocconi e' stata istituita.
 
Art. 5.
Capacita' giuridica

1. Nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' Bocconi intrattiene rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. Puo' stipulare contratti e convenzioni aventi a oggetto attivita' didattica e di ricerca, di consulenza e di prestazione di altri servizi.
3. Puo' costituire fondazioni, associazioni e societa' di capitali, di cui puo' inoltre acquistare azioni e quote, anche di controllo.
4. Puo' altresi' costituire strutture interdipartimentali e interuniversitarie, nonche' consorzi con altre universita' o soggetti pubblici e privati, ovvero entrare a farne parte.
 
Art. 6.
Finalita' e valori istituzionali

1. L'Universita' Bocconi opera per il progresso scientifico, culturale, civile ed economico ed e' a tal fine sede di libera ricerca e di libera formazione, finalizzate all'apprendimento, all'elaborazione critica e alla divulgazione delle conoscenze a livello nazionale e internazionale.
2. Essa si basa su valori istituzionali di indipendenza, integrita', rispetto, apertura, pluralismo, inclusione, merito, equita' e responsabilita'.
 
Art. 7.
Tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali.
Divieto di discriminazioni

1. L'Universita' Bocconi e' fondata sulla liberta' di insegnamento e di ricerca di professori, docenti e ricercatori.
2. Essa riconosce altresi' e tutela i diritti e le liberta' fondamentali che sono garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Costituzione della Repubblica italiana.
3. E' fatto divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul genere, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' o l'orientamento sessuale. E' fatto altresi' divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni contenute nei Trattati istitutivi dell'Unione europea e nella Costituzione della Repubblica italiana.
 
Art. 8.
Comunita' universitaria

1. Professori, ricercatori, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al perseguimento delle finalita' istituzionali e all'osservanza dei principi generali dell'Universita' Bocconi.
2. Essi rispettano i diritti e le liberta' fondamentali riconosciuti dal presente statuto. Si obbligano altresi' a rispettare il Codice etico della comunita' universitaria Bocconi.
 
Art. 9.
Attivita' istituzionali

1. L'Universita' Bocconi svolge attivita' di:
a) didattica e istruzione universitaria a tutti i livelli;
b) ricerca scientifica di base e applicata;
c) terza missione, ossia divulgazione e trasferimento delle conoscenze, dei saperi e delle tecnologie agli stakeholder esterni, con l'obiettivo di generare un significativo impatto sociale, culturale ed economico a livello locale, nazionale e globale.
2. Essa svolge inoltre attivita' di formazione e aggiornamento professionale, di sostegno e diffusione della cultura economica, giuridica e sociale, di promozione dell'innovazione tecnologica, organizzativa e imprenditoriale.
3. Puo' a tal fine intraprendere iniziative di sostegno alla nascita, crescita e consolidamento di start-up innovative fondate da studenti e laureati.
4. Con le medesime finalita' puo' altresi' intraprendere iniziative editoriali.
 
Art. 10.
Corsi di studio e altri programmi formativi

1. L'Universita' Bocconi rilascia i seguenti titoli:
a) laurea;
b) laurea magistrale;
c) diploma di specializzazione;
d) dottorato di ricerca.
2. Rilascia altresi':
a) master universitari di primo e di secondo livello;
b) attestati relativi ad altri corsi di perfezionamento scientifico e di alta specializzazione.
 
Art. 11.
Rapporti con la comunita' degli alumni Bocconi

L'Universita' Bocconi mantiene rapporti istituzionali con la comunita' dei propri laureati e di coloro che abbiano partecipato a corsi di studio o ad altri programmi formativi, anche coordinando le attivita' di una o piu' associazioni.
 
Art. 12.
Patrimonio

Nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' Bocconi utilizza i beni di cui e' proprietaria o di cui ha comunque la disponibilita' giuridica.
 
Art. 13.
Mezzi finanziari

Nel perseguimento delle proprie finalita', l'Universita' Bocconi utilizza i seguenti mezzi finanziari:
a) i proventi derivanti dal conferimento del fondatore, Ferdinando Bocconi, e dal patrimonio dell'Universita' Bocconi;
b) il sostegno finanziario dell'Istituto Javotte Bocconi;
c) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;
d) le donazioni di soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione dello scopo non lucrativo di utilita' sociale previsto dal presente statuto;
e) i contributi concessi dallo Stato o da altri enti;
f) i proventi dalle altre attivita' dell'Universita' Bocconi.
 
Art. 14.
Individuazione

Sono organi di governo dell'Universita' Bocconi:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente dell'Universita';
d) il Vicepresidente dell'Universita';
e) il Rettore;
f) il Consigliere delegato;
g) il Consiglio accademico.
 
Art. 15.
Funzioni

Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Universita' Bocconi.
 
Art. 16.
Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da diciannove membri e precisamente:
a) il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Javotte Bocconi;
b) il Rettore;
c) un componente nominato dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
d) un componente nominato dalla Regione Lombardia;
e) un componente nominato dal Comune di Milano;
f) un componente nominato dalla Citta' metropolitana di Milano;
g) un componente nominato dalla Fondazione Cariplo;
h) tre componenti nominati dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
i) nove componenti nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Javotte Bocconi, almeno tre dei quali devono essere laureati dell'Universita' Bocconi.
2. Non puo' essere nominato chi abbia compiuto l'ottantesimo anno d'eta'.
3. Il Consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito e puo' svolgere le proprie funzioni quando almeno undici dei suoi componenti siano in carica.
 
Art. 17.
Durata della carica

1. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per quattro anni e possono essere confermati. In ogni caso, decadono automaticamente al compimento dell'ottantesimo anno d'eta'.
2.Il Rettore resta in carica per la durata del suo mandato.
3.Qualora un componente del Consiglio di amministrazione cessi dalla carica, l'ente che lo aveva nominato provvede a designare un sostituto, il quale resta in carica per il tempo rimasto al suo predecessore.
 
Art. 18.
Segretario

Il Segretario del Consiglio di amministrazione puo' essere da quest'ultimo scelto anche tra coloro che non ne facciano parte.
 
Art. 19.
Modalita' di convocazione, di partecipazione e di voto

1. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente; in caso di sua assenza, e' convocato dal Vicepresidente ovvero, se quest'ultimo non e' stato nominato, dal Consigliere delegato.
2. Il Presidente puo' consentire che alle adunanze del Consiglio di amministrazione i suoi componenti partecipino mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto.
3. E' altresi' ammesso il voto per corrispondenza, secondo le modalita' stabilite mediante delibera del Consiglio di amministrazione.
4. Oltre al Segretario, alle adunanze partecipa senza diritto di voto anche il Direttore Generale, se nominato, e chi sia di volta in volta proposto dal Presidente, con l'approvazione del Consiglio.
5. Le adunanze si considerano avvenute nel luogo in cui e' stato presente il Segretario o chi altrimenti le abbia verbalizzate.
 
Art. 20.
Quorum costitutivo e deliberativo

1. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. A meno che il presente statuto non preveda una maggioranza diversa, per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
 
Art. 21.
Competenze

1. Il Consiglio di amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. In particolare, al Consiglio di amministrazione compete di:
a) determinare l'indirizzo generale e il programma di sviluppo dell'Universita' Bocconi, anche mediante l'approvazione di un piano strategico;
b) deliberare lo statuto e il regolamento generale di Ateneo, sentito il Collegio dei docenti per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico;
c) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e gli altri regolamenti che il presente statuto ovvero il regolamento generale di Ateneo non attribuiscano alla competenza di organi diversi;
d) deliberare il Codice etico della comunita' universitaria Bocconi, sentiti il Consiglio accademico e il Collegio dei docenti.
3. Al Consiglio di amministrazione compete inoltre di:
a) deliberare l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo, in tal caso stabilendo le competenze a esso delegate e il numero dei suoi componenti, nonche' provvedendo alla loro nomina, secondo i criteri stabiliti dal presente statuto;
b) approvare il bilancio e il bilancio di previsione dell'Universita';
c) nominare il Rettore;
d) nominare il Consigliere delegato, su proposta del Presidente;
e) nominare il Direttore di SDA Bocconi, su proposta del Rettore;
f) nominare il Direttore generale, su proposta del Presidente, sentito il Consigliere delegato;
g) nominare i componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo, sentito il Consiglio accademico per la componente di professori dell'Universita' Bocconi;
h) nominare il Presidente del Nucleo di valutazione di Ateneo, su proposta del Rettore;
i) nominare i componenti del Comitato di programmazione e raccordo, stabilirne le modalita' di funzionamento e la sua durata;
l) deliberare l'istituzione e la soppressione di strutture didattiche e di ricerca, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti;
m) deliberare l'istituzione e la soppressione di corsi di studio e altri programmi formativi, su proposta del Collegio dei docenti;
n) deliberare annualmente l'attivazione dei corsi di studio e degli altri programmi formativi gia' istituiti, su proposta del Consiglio accademico;
o) deliberare l'istituzione, il rinnovo e la soppressione di Centri di ricerca, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti;
p) deliberare l'istituzione e la soppressione di strutture amministrative e di servizio;
q) nominare i direttori delle strutture di servizio, ove richiesto dai regolamenti che rispettivamente le disciplinano;
r) deliberare l'assunzione e la nomina dei dirigenti amministrativi;
s) deliberare gli organici di professori e altri docenti a tempo indeterminato.
4. Nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo, compete altresi' al Consiglio di amministrazione di:
a) deliberare la chiamata di professori ordinari e associati, su proposta del Dipartimento competente e acquisito il pronunciamento del Collegio dei docenti;
b) deliberare la chiamata di altri professori e docenti a tempo indeterminato, su proposta del Dipartimento competente o di SDA Bocconi;
c) deliberare la chiamata degli Assistant Professor (ricercatori a tempo determinato in tenure track), in base all'esito della procedura di valutazione e acquisito il parere del Dipartimento competente;
d) deliberare la stipulazione di contratti con professori, con docenti o con ricercatori di altra universita' ovvero con esperti della materia, aventi a oggetto lo svolgimento di attivita' di insegnamento o di ricerca a tempo determinato, su proposta del Dipartimento o Centro di ricerca competente o di SDA Bocconi;
e) conferire a neolaureati o dottori di ricerca incarichi di attivita' integrativa di insegnamento, di servizio agli studenti o di ricerca a tempo determinato, su proposta del Dipartimento competente.
5. Al Consiglio di amministrazione compete inoltre di:
a) deliberare le modalita' di ammissione e il numero massimo degli studenti ammessi al primo anno di ciascun corso o altro programma formativo, su proposta del Consiglio accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
b) determinare gli importi e le modalita' di pagamento di tasse e contributi a carico degli studenti e delle loro famiglie;
c) determinare, in base al sistema premiante previsto dal regolamento generale di Ateneo, il trattamento economico dei professori e degli altri docenti a tempo indeterminato, nonche' dei ricercatori di ruolo;
d) determinare le indennita' di carica del Rettore e di coloro che svolgono altri incarichi istituzionali;
e) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti di professori, altri docenti e ricercatori, su proposta del Collegio di disciplina;
f) deliberare l'assunzione di personale amministrativo e la stipula dei relativi contratti;
g) deliberare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo, ivi compresi quelli disciplinari;
h) determinare le risorse da destinare a borse di studio e di perfezionamento o altre agevolazioni economiche per studenti e laureati, nonche' i criteri di selezione dei loro beneficiari.
6. Al Consiglio di amministrazione compete altresi' di:
a) prendere decisioni relative a controversie dell'Universita' e la loro eventuale transazione;
b) accettare o rifiutare donazioni, eredita' e legati;
c) assumere o dismettere partecipazioni societarie o finanziarie;
d) affidare a terzi la gestione del patrimonio dell'Universita';
e) deliberare operazioni e progetti immobiliari, attivi e passivi (come, ad esempio, compravendite, locazioni e ristrutturazioni).
7. Compete infine al Consiglio di amministrazione ogni materia di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia attribuita alla competenza di altri organi secondo il presente statuto.
 
Art. 22.
Funzioni

1. Il Comitato esecutivo, se costituito dal Consiglio di amministrazione, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da quest'ultimo delegatigli. Le delibere del Comitato esecutivo sono portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.
2. In casi di necessita' e d'urgenza, il Comitato esecutivo puo' deliberare nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, a eccezione di quelle per cui cio' sia stato tassativamente escluso dal Consiglio stesso. Tali delibere del Comitato esecutivo sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta utile.
 
Art. 23.
Composizione

1. Sono componenti di diritto del Comitato esecutivo:
a) il Presidente dell'Universita';
b) il Vicepresidente dell'Universita', se in carica;
c) il Rettore;
d) il Consigliere delegato.
2. Altri componenti del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione in modo che il numero complessivo di coloro che ne fanno parte non sia inferiore a cinque, ne' superiore a sette.
 
Art. 24.
Segretario

Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.
 
Art. 25. Modalita' di convocazione, di partecipazione e di voto; quorum
costitutivo e deliberativo

1. Alle modalita' di convocazione, di partecipazione e di voto si applicano le previsioni del presente statuto che riguardano il Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.
2. Le delibere del Comitato esecutivo sono adottate con le stesse maggioranze che sono richieste dal presente statuto a proposito del Consiglio di amministrazione.
 
Art. 26.
Funzioni e competenze

1. Il Presidente dell'Universita' convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e, ove costituito, del Comitato esecutivo.
2. In particolare, al Presidente dell'Universita' compete di:
a) garantire il rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi generali previsti dal presente statuto;
b) esercitare la rappresentanza legale dell'Universita' Bocconi nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione;
c) assicurare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Consigliere delegato e del Direttore generale.
3. Qualora non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, il Presidente dell'Universita' puo' adottare i provvedimenti necessari e urgenti che rientrino nelle competenze dei suddetti organi collegiali ovvero delegarne l'adozione al Consigliere delegato. I provvedimenti di necessita' e d'urgenza che siano cosi' adottati devono essere comunque sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella sua prima adunanza utile.
 
Art. 27.
Funzioni e competenze

Il Vicepresidente dell'Universita', se nominato dal Consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
 
Art. 28.
Funzioni

1. Il Rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, ferme restando le competenze del Consiglio di amministrazione e del Presidente dell'Universita'.
2. Il Rettore ha la rappresentanza accademica dell'Universita' Bocconi nei contesti nazionali e internazionali, ivi compresa la legittimazione a stipulare i relativi accordi, ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli impegni economici che ne conseguano.
3. Per la durata del suo mandato, il Rettore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione e, ove costituito, del Comitato esecutivo.
4. Convoca e presiede il Consiglio accademico, assicurandone il coordinamento con il Consiglio di amministrazione.
5. Convoca e presiede il Collegio dei docenti.
 
Art. 29.
Nomina; durata della carica

1. Il Rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori ordinari di ruolo dell'Universita' Bocconi.
2. Dura in carica per tre anni e puo' essere confermato.
 
Art. 30.
Competenze

1. Al Rettore compete di:
a) conferire i titoli di studio;
b) assicurare l'osservanza delle norme giuridiche che costituiscono l'ordinamento universitario e vigilare sull'espletamento dell'attivita' scientifica e didattica;
c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore di SDA Bocconi;
d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Presidente del Nucleo di valutazione;
e) nominare i Direttori delle altre Scuole;
f) nominare i Direttori dei Dipartimenti, su proposta del rispettivo Consiglio e previa informazione al Consiglio di amministrazione;
g) nominare i Direttori dei Centri di ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca e acquisito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento;
h) assicurare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; formulare proposte e riferire al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica;
i) impartire direttive organizzative generali al fine di assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e di ricerca;
l) approvare il programma triennale di attivita' dei Dipartimenti, nonche' il rendiconto annuale della sua attuazione e la proposta di eventuali azioni correttive;
m) esercitare la potesta' disciplinare nei confronti di professori, altri docenti e ricercatori, sentito il parere del Collegio di disciplina per i professori e ricercatori dell'Universita' Bocconi;
n) esercitare la potesta' disciplinare nei confronti degli studenti, acquisito il parere della Commissione disciplinare per gli studenti dell'Universita' Bocconi;
o) qualora non sia possibile la tempestiva convocazione del Collegio dei docenti o, limitatamente alle materie scientifiche e didattiche, del Consiglio accademico, adottare i provvedimenti necessari e urgenti che rientrino nelle competenze di tali organi, sottoponendoli alla ratifica nella prima seduta utile.
2. Compete infine al Rettore ogni altra materia che gli sia attribuita dal presente statuto, nonche' da norme giuridiche di fonte legislativa o regolamentare.
 
Art. 31.
Ausiliari e prorettori

1. Il Rettore puo' conferire a uno o piu' professori o altri docenti l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' che rientrino tra le sue competenze. Puo' inoltre costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie che rientrino tra le sue competenze.
2. Puo' altresi' conferire a professori ordinari la qualifica di Prorettore.
3. In caso di assenza o impedimento, il Rettore puo' farsi sostituire con delega da un Prorettore o da altro professore ordinario nell'espletamento delle sue funzioni.
 
Art. 32.
Funzioni e competenze

1. Il Consigliere delegato svolge le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente dell'Universita'. Quando non sia nominato un Vicepresidente dell'Universita', sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Nei limiti delle deleghe che gli sono conferite dal Consiglio di amministrazione, il Consigliere delegato ha il potere di agire come legale rappresentante dell'Universita' Bocconi.
 
Art. 33.
Nomina; durata della carica

1. Il Consigliere delegato e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.
2. Resta in carica per quattro anni, coincidenti con la consiliatura di nomina. Alla scadenza del mandato, puo' essere riconfermato.
 
Art. 34.
Funzioni

1. Il Consiglio accademico svolge, sotto la guida del Rettore e nell'ambito delle competenze a questi conferite dal presente statuto, funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e controllo del settore accademico.
2. Il Consiglio accademico opera sulla base delle finalita' e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 35.
Composizione

1. Il Consiglio accademico e' composto dal Rettore, dai Prorettori o delegati rettorali, dai Direttori delle Scuole, dai Direttori di Dipartimento.
2. E' presieduto dal Rettore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore delegato o, in mancanza, dal Prorettore con maggiore anzianita' nel ruolo accademico dell'Universita' Bocconi.
 
Art. 36.
Modalita' di convocazione, di partecipazione
e di voto; quorum costitutivo e deliberativo

1. Alle modalita' di convocazione, di partecipazione e di voto si applicano le previsioni del presente statuto che riguardano il Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.
2. Le delibere del Consiglio accademico sono adottate con le stesse maggioranze che sono richieste dal presente statuto a proposito del Consiglio di amministrazione.
3. Alle adunanze del Consiglio accademico partecipano senza diritto di voto anche il Consigliere delegato e, se nominato, il Direttore generale. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, partecipano senza diritto di voto tre dei loro rappresentanti, eletti secondo l'apposito regolamento.
 
Art. 37.
Competenze

1. Al Consiglio accademico compete di:
a) assicurare il coordinamento tra le strutture didattiche e di ricerca ed esaminare i loro programmi annuali e piani pluriennali, verificandone l'attuazione;
b) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita';
c) nominare, su proposta del Direttore della Scuola di competenza, i Direttori dei corsi di studio, sentiti i rispettivi Comitati, nonche' i Direttori degli altri programmi formativi;
d) proporre al Consiglio di amministrazione le modalita' di ammissione degli studenti;
e) proporre al Consiglio di amministrazione modifiche del regolamento generale di Ateneo e degli altri regolamenti di Ateneo, nonche' dello statuto per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico;
f) proporre al Collegio dei docenti l'istituzione o la soppressione di strutture didattiche o di ricerca, l'istituzione o la disattivazione di corsi di studio e di altri programmi formativi;
g) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonche' sovrintendere all'organizzazione delle attivita' didattiche;
h) stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
i) formulare proposte al Consiglio di amministrazione in ordine agli organici di professori e altri docenti a tempo indeterminato;
l) adottare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico di professori, altri docenti e ricercatori, a eccezione della loro chiamata;
m) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca di professori e altri docenti;
n) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura, acquisito il parere della Commissione disciplinare per gli studenti dell'Universita' Bocconi.
2. Fatte salve le competenze del Consiglio di amministrazione, compete al Consiglio accademico deliberare su ogni altra questione inerente alla didattica ovvero alla ricerca, nonche' allo stato giuridico di professori, altri docenti e ricercatori, purche' non sia attribuita alla competenza di altri organi dell'Universita' o strutture didattiche e di ricerca secondo il presente statuto.
3. Il Consiglio accademico puo' istituire al suo interno uno o piu' comitati ristretti, delegando agli stessi specifici compiti nell'ambito delle sue competenze.
 
Art. 38.
Individuazione

1. Sono organi assembleari dell'Universita' Bocconi:
a) il Collegio dei docenti;
b) il Consiglio degli studenti.
2. Sono altresi' organi consultivi dell'Universita' Bocconi:
a) il Comitato pari opportunita', il quale prende iniziative di analisi e di proposta sui temi dell'uguaglianza, delle pari opportunita' e del benessere di chi lavora;
b) il Comitato Faculty, il quale, a proposito della chiamata di professori ordinari e associati e di altri docenti a tempo indeterminato, svolge funzioni consultive e ausiliarie del Collegio dei docenti e degli organi di governo;
c) il Comitato ricerca, il quale esprime pareri e formula proposte inerenti alla valutazione, al sostegno e all'incentivazione dell'attivita' di ricerca.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' istituire altri comitati, di cui possono far parte anche esponenti del mondo economico e culturale, affinche' svolgano attivita' consultiva e ausiliaria degli organi di governo e di quelli assembleari.
 
Art. 39.
Funzioni

1. Il Collegio dei docenti e' l'organo di discussione dei temi piu' rilevanti della vita accademica, in particolare per quanto riguarda la chiamata di professori di ruolo e altri professori e docenti a tempo indeterminato, l'istituzione e la disattivazione di corsi di studio e altri programmi formativi, l'istituzione e la soppressione di strutture didattiche e di ricerca.
2. Esso dev'essere regolarmente informato delle novita' piu' significative che riguardano l'Universita' Bocconi, il suo indirizzo generale e il suo piano di sviluppo.
 
Art. 40.
Composizione

1. Il Collegio dei docenti si compone di:
a) professori di ruolo e altri professori e docenti a tempo indeterminato;
b) Assistant Professor (ricercatori a tempo determinato in tenure track);
c) ricercatori di ruolo.
2. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, alle adunanze partecipano cinque rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e un rappresentante degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, eletti secondo l'apposito regolamento. Essi non hanno diritto di voto e non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni.
 
Art. 41.
Competenze

Al Collegio dei docenti compete di:
a) proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione e la disattivazione di corsi di studio e altri programmi formativi, su richiesta del Consiglio accademico;
b) pronunciarsi sulla proposta di chiamata di professori di ruolo e altri professori e docenti a tempo indeterminato fatta dal Dipartimento competente al Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Comitato Faculty;
c) proporre modifiche ai regolamenti che disciplinano i criteri di valutazione per il reclutamento, la progressione in carriera e il sistema premiante di professori, altri docenti e ricercatori;
d) designare i componenti del Comitato Faculty, secondo i criteri stabiliti dal presente statuto;
e) esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sull'istituzione e la soppressione di strutture didattiche e di ricerca.
 
Art. 42.
Funzioni

Il Consiglio degli studenti e' organo consultivo e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti dell'Universita' Bocconi.
 
Art. 43.
Composizione

E' composto dai rappresentanti degli studenti che sono eletti negli organi collegiali dell'Universita', secondo l'apposito regolamento.
 
Art. 44.
Competenze

Al Consiglio degli studenti compete di:
a) formulare proposte ed esprimere pareri su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
b) esprimere pareri sull'organizzazione dell'attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio che puo' essere occasionalmente prestata dagli studenti.
 
Art. 45.
Funzioni e competenze

1. Il Comitato Faculty e' organo consultivo e istruttorio in tema di selezione, reclutamento e progressione di carriera di professori, altri docenti e ricercatori dell'Universita' Bocconi.
2. In particolare, a esso compete di istruire e valutare, sulla base dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, le proposte di chiamata di professori ordinari e associati e di altri professori e docenti a tempo indeterminato.
3. I componenti del Comitato Faculty rappresentano l'intera componente accademica dell'Universita' Bocconi e agiscono senza vincolo di mandato per il perseguimento dell'eccellenza nella didattica, nella ricerca e nel servizio istituzionale, tenendo altresi' conto degli obiettivi di internazionalizzazione da essa perseguiti.
 
Art. 46.
Individuazione

Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' Bocconi:
a) le Scuole;
b) i Dipartimenti;
c) i Centri e gli Organismi di ricerca;
d) le altre strutture didattiche e di ricerca istituite dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 47.
Funzioni

Le Scuole sovrintendono all'organizzazione e alla gestione delle attivita' didattiche, tenendo conto delle finalita' e degli indirizzi stabiliti con il coordinamento del Consiglio accademico.
 
Art. 48.
Individuazione

1. Sono organi di Scuola:
a) il Direttore (anche denominato Dean);
b) il Consiglio;
c) i Comitati e i Direttori dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola.
2. Oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo, tali organi svolgono i compiti che sono loro attribuiti dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Ove non sia diversamente stabilito dal presente statuto, alla durata delle cariche e all'eventuale rinnovo o revoca dei rispettivi mandati si applicano le disposizioni del regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 49.
Direttore

1. Il Direttore di Scuola e' nominato dal Rettore e resta in carica per tre anni. Eventuali rinnovi e revoche del mandato sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.
2. Al Direttore di Scuola compete di:
a) proporre al Consiglio accademico la nomina dei Direttori dei corsi di studio, acquisito il parere del Comitato di corso di studio competente, e degli altri programmi formativi della Scuola;
b) approvare l'allocazione del corpo docente ai corsi di studio e agli altri programmi formativi della Scuola, su proposta dei Direttori dei Dipartimenti interessati.
 
Art. 50.
Consiglio

1. Il Consiglio di Scuola e' costituito dal Direttore di Scuola e dai Direttori dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola.
2. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, alle adunanze del Consiglio partecipano i rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea o di dottorato di ricerca della Scuola che sono eletti secondo l'apposito regolamento. Essi non hanno diritto di voto e non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni.
3. Al Consiglio di Scuola compete di:
a) deliberare l'organizzazione e la gestione dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto;
b) analizzare i dati oggettivi riguardanti l'andamento dell'attivita' didattica, in particolare esaminando i risultati dei questionari e degli altri strumenti di valutazione degli insegnamenti e di chi li impartisce;
c) promuovere azioni per migliorare l'efficacia e la qualita' della didattica e le modalita' del suo svolgimento;
d) approvare il regolamento didattico dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola;
e) svolgere funzioni propositive e istruttorie nei confronti del Consiglio accademico.
 
Art. 51. Comitati dei corsi di laurea e laurea magistrale e loro Direttori;
Collegio docenti di dottorato

1. Nei corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti i Comitati dei relativi corsi di studio.
2. I Direttori dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominati dal Consiglio accademico, su proposta del Direttore di Scuola competente e acquisito il parere del rispettivo Comitato.
3. Qualora in una Scuola siano complessivamente attivati meno di tre corsi di laurea e di laurea magistrale, i loro Comitati si riuniscono congiuntamente al Consiglio di Scuola.
4. E' inoltre istituito il Collegio docenti di dottorato per ciascun corso di dottorato.
 
Art. 52.
Funzioni

SDA Bocconi organizza, gestisce e promuove le attivita' didattiche, di formazione post-esperienza e di ricerca applicata, nonche' di applicazione, valorizzazione, divulgazione, trasferimento delle conoscenze, dei saperi e delle tecnologie agli stakeholder esterni, che sono a essa attribuite dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 53.
Regolamento

SDA Bocconi opera con le modalita' previste dal regolamento che la disciplina, approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore di Scuola e acquisito il parere del Comitato di direzione di SDA Bocconi e del Consiglio accademico.
 
Art. 54.
Individuazione degli organi interni

1. Sono organi di SDA Bocconi:
a) il Direttore (anche denominato Dean);
b) il Comitato di direzione.
2. Il Direttore di Scuola e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore.
3. La composizione, le competenze e le modalita' di funzionamento di tali organi sono disciplinate nel regolamento di SDA Bocconi.
 
Art. 55.
Funzioni

1. I Dipartimenti coordinano e sviluppano l'offerta interna di risorse e competenze per la didattica e la ricerca e promuovono l'orientamento dell'attivita' di ricerca nelle diverse aree disciplinari di loro competenza.
2. L'afferenza di ciascun professore, docente o ricercatore e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 56.
Organi

1. Sono organi di ciascun Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.
2. Oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo, tali organi svolgono i compiti che sono loro attribuiti dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Ove non sia diversamente stabilito dal presente statuto, alla durata delle cariche e all'eventuale rinnovo o revoca dei rispettivi mandati si applicano le disposizioni del regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 57.
Funzioni

I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca in uno specifico ambito disciplinare, sul quale convergono competenze presenti in uno o piu' Dipartimenti. Sono costitutivamente finalizzati a potenziare l'efficacia dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti stessi.
 
Art. 58.
Istituzione e coordinamento

1. L'istituzione, il rinnovo e la soppressione dei Centri di ricerca sono disposte dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti.
2. Mediante la stipula di apposite convenzioni, l'Universita' puo' istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
3. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico, puo' istituire appositi organi per il coordinamento dell'attivita' dei Centri di ricerca.
 
Art. 59.
Direttore

1. I Centri di ricerca sono posti sotto la responsabilita' di un Direttore.
2. Il Direttore e' nominato dal Rettore su proposta del Prorettore alla ricerca e acquisito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento, a meno che non sia diversamente previsto dagli accordi con altri enti pubblici o privati che hanno concorso all'istituzione del Centro di ricerca.
 
Art. 60.
Individuazione

Sono organi di valutazione e di controllo dell'Universita' Bocconi:
a) il Nucleo di valutazione di Ateneo;
b) il Collegio dei Revisori dei conti.
 
Art. 61.
Funzioni

1. Il Nucleo di valutazione e' organo di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, della ricerca e terza missione, nonche' dell'efficacia ed efficienza dei servizi di supporto.
2. Il Nucleo di valutazione opera in autonomia esercitando le funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Le sue competenze specifiche e le modalita' di funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento del Nucleo di valutazione.
 
Art. 62.
Composizione

1. E' composto da:
a) almeno due professori dell'Universita' Bocconi;
b) due dirigenti amministrativi;
c) un rappresentante degli studenti, eletto secondo l'apposito regolamento;
d) almeno due esperti esterni.
2. I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico per la componente di professori dell'Universita' Bocconi.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, su proposta del Rettore.
 
Art. 63.
Composizione e nomina; durata della carica

1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
2. Due membri effettivi e un membro supplente sono designati dall'Istituto Javotte Bocconi.
3. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dalla comunita' degli alumni e partecipanti ai programmi formativi previste dal presente statuto.
4. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per quattro anni e possono essere confermati.
 
Art. 64.
Presidente

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e' nominato dall'Istituto Javotte Bocconi tra i componenti effettivi.
 
Art. 65.
Individuazione

1. Le strutture amministrative e di servizio sono istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione.
2. Rientrano tra tali strutture:
a) la Biblioteca;
b) i centri per l'innovazione e lo sviluppo della didattica;
d) il Centro per il diritto allo studio universitario ISU Bocconi;
e) il Comitato per lo sport universitario, il quale ha il compito di promuovere e coordinare le attivita' sportive nell'ambito universitario, a livello amatoriale e agonistico.
 
Art. 66.
Direttore generale

Il Direttore generale, se nominato, opera sulla base delle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione e risponde al Consigliere delegato.
 
Art. 67. Svolgimento dell'attivita' didattica, di ricerca e di terza missione

L'attivita' didattica, di ricerca e di terza missione dell'Universita' Bocconi e' svolta dai suoi professori, altri docenti e ricercatori.
 
Art. 68. Professori di ruolo e altri docenti a tempo indeterminato; Assistant
Professor

1. I professori di ruolo e gli Assistant Professor (ricercatori a tempo determinato in tenure track) sono chiamati dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal presente statuto e nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.
2. Essi hanno lo stesso stato giuridico delle Universita' statali e usufruiscono di un trattamento non inferiore dal punto di vista economico, della previdenza e della quiescenza. Lo stesso vale per i ricercatori di ruolo.
3. Possono essere altresi' chiamati dal Consiglio di amministrazione professori e altri docenti a contratto a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente statuto e nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.
 
Art. 69. Professori, altri docenti e ricercatori a contratto a tempo
determinato

1. Per lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca possono essere stipulati contratti a tempo determinato con professori, altri docenti e ricercatori universitari ovvero esperti della materia, secondo quanto previsto dal presente statuto e nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.
2. Tali contratti sono disciplinati dal diritto privato e sono rinnovabili.
3. Se non e' diversamente stabilito, essi non creano rapporti di lavoro subordinato e non obbligano al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti. Non attribuiscono inoltre, ne' implicano alcun diritto di chiamata o comunque di accesso ai ruoli dell'Universita'.
 
Art. 70. Incarichi per lo svolgimento di attivita' integrativa di insegnamento
o di ricerca

1. Per lo svolgimento di attivita' integrativa di insegnamento, di servizio agli studenti o di ricerca, possono essere stipulati contratti a tempo determinato con neolaureati o dottori di ricerca, secondo quanto previsto dal presente statuto e nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.
2. Tali contratti sono disciplinati dal diritto privato, sono rinnovabili e possono anche essere di lavoro subordinato, se ne sussistano i presupposti.
 
Art. 71.
Collegio di disciplina per i docenti e i ricercatori

1. Il Collegio di disciplina per i docenti e i ricercatori dell'Universita' Bocconi e' nominato dal Rettore ed e' costituito da:
a) due professori ordinari scelti dal Rettore, il quale individua anche chi di loro svolga le funzioni di Presidente;
b) un professore ordinario designato dal Collegio dei docenti.
2. Tutti i componenti restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati.
3. Su segnalazione del Rettore, il Collegio di disciplina cura l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e ricercatori, rispettando i principi di tutela della riservatezza e del contraddittorio e seguendo le procedure previste dal Codice di comportamento dei docenti e dei ricercatori.
4. Se e' proposta la sanzione della censura, il Collegio di disciplina trasmette al Rettore il proprio parere, affinche' assuma le determinazioni conseguenti. Se la sanzione proposta e' piu' grave della censura, il Collegio di disciplina trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione, affinche' assuma le determinazioni conseguenti.
 
Art. 72.
Ammissione

Su proposta del Consiglio accademico e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature scientifiche, didattiche e logistiche, il Consiglio di amministrazione determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di ciascun corso e altro programma formativo, nonche' le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.
 
Art. 73.
Attivita' di orientamento e tutorato

L'Universita' Bocconi promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato, anche con la collaborazione di studenti.
 
Art. 74.
Diritto allo studio

Nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, l'Universita' Bocconi adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio.
 
Art. 75.
Servizi agli studenti e career service

L'Universita' Bocconi s'impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale, la loro esposizione internazionale e la loro esperienza on campus, inclusi i servizi di alloggio e ristorazione (questi ultimi anche avvalendosi di strutture esterne).
L'Universita' Bocconi s'impegna altresi' a favorire l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, attraverso le attivita' di orientamento e inserimento professionale (career service).
 
Art. 76.
Attivita' sportive

1. L'Universita' Bocconi promuove e sostiene le attivita' sportive dei componenti della propria comunita', favorendo l'associazionismo e stipulando contratti di appalto con soggetti privati e convenzioni con enti locali e nazionali preposti per legge all'attuazione dello sport in ambito universitario. Per perseguire tali obiettivi provvede con fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca, con contributi volontari di docenti e ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo o con altri fondi dell'Universita' o di terzi.
2. A tal fine opera la societa' sportiva dilettantistica dell'Universita', la quale organizza le attivita' sportive per la comunita' accademica Bocconi, a livello sia amatoriale, sia agonistico.
 
Art. 77.
Collaborazione degli studenti alle attivita' universitarie

1. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.
2. Le modalita' e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento, avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato.
 
Art. 78.
Commissione disciplinare per gli studenti

1. La Commissione disciplinare per gli studenti dell'Universita' Bocconi e' nominata dal Rettore ed e' costituita da:
a) i Direttori delle Scuole, tra i quali il Rettore individua chi svolga le funzioni di presidente;
b) due rappresentati degli studenti, eletti secondo l'apposito regolamento;
c) fino a cinque componenti del personale tecnico-amministrativo, dei quali fino a due dell'ufficio legale dell'Universita'.
2. Tutti i componenti restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati.
3. Su segnalazione di professori, altri docenti e ricercatori, del personale tecnico-amministrativo o dei suoi fornitori, la Commissione cura l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, rispettando i principi di tutela della riservatezza e del contraddittorio e seguendo le procedure previste dal Codice di comportamento degli studenti dell'Universita' Bocconi.
4. La Commissione trasmette al Rettore il proprio parere, affinche' assuma le determinazioni conseguenti. Se la sanzione proposta e' piu' grave dell'ammonizione orale, il Rettore trasmette il parere della Commissione al Consiglio accademico, affinche' assuma le determinazioni conseguenti.
 
Art. 79.
Organizzazione e nomina dei dirigenti

L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di amministrazione, il quale provvede anche alla nomina dei dirigenti.
 
Art. 80.
Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo i e' disciplinato dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.
 
Art. 81.
Ultrattivita' dei regolamenti

Dall'entrata in vigore del presente statuto e fino alla revisione dei regolamenti che esso prevede, continuano ad applicarsi quelli gia' vigenti, in quanto compatibili.
 
Art. 82.
Devoluzione del patrimonio

Qualora l'attivita' svolta dall'Universita' Bocconi cessi ovvero essa sia privata della personalita' giuridica ovvero dell'autonomia prevista dal presente statuto, il suo patrimonio sara' devoluto all'Istituto Javotte Bocconi.
 
Art. 83.
Componenti in carica del Consiglio di amministrazione

L'art. 17 del presente statuto si applica anche ai componenti del Consiglio di amministrazione che sono in carica alla data della sua entrata in vigore.
 
Art. 84.
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.