Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 30 gennaio 2024 |
Modifica del decreto 20 maggio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/ CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli atti delegati o di esecuzione adottati conformemente a tale regolamento riguardanti la produzione biologica; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 che prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011; Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, convertito con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Luigi D'Eramo, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, e' previsto che al medesimo Sottosegretario e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; Considerata la richiesta della Regione Abruzzo di cui alla nota prot. Masaf n. 0385840 del 21 luglio 2023 con cui, al fine di evitare un ingiustificato aggravio agli agricoltori biologici, colpiti da una situazione di eccezionale avversita' atmosferica, si chiede la possibilita' di concedere una deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 12 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, sino al 2025; Considerato l'acutizzarsi dell'intensita' e delle ripercussioni negative sulla produzione agricola degli eventi climatici avversi e catastrofici; Considerate le maggiori difficolta' riscontrate dagli agricoltori biologici a far fronte a taluni eventi climatici avversi e catastrofici; Ritenuto opportuno non penalizzare gli agricoltori biologici italiani per adozione di norme nazionali piu' stringenti; Ritenuto opportuno concedere alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilita' di derogare, in casi eccezionali, in modo efficace ed efficiente, a specifiche norme nazionali introdotte con il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771; Sentito il tavolo tecnico per l'agricoltura biologica nella riunione dell'8 novembre 2023; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2023;
Decreta:
Art. 1 Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771
1. All'art. 9, del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «di cui al presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «concesse ai sensi del presente articolo e dell'art. 10»; e dopo le parole «trasmettono queste informazioni su richiesta dell'autorita' competente», sono aggiunte le seguenti «che ne faccia richiesta». |
| Art. 2 Modifiche all'art. 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771
1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 e' inserito il seguente comma 3-bis: «3-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono adottare ulteriori specifiche deroghe alle norme previste dal presente decreto in caso di circostanza calamitosa, cosi' come definita al comma 1, per periodi e aree definiti e previo parere di conformita' alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero». |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. Le modifiche apportate al decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 dai precedenti articoli non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 30 gennaio 2024
Per delega Il Sottosegretario di Stato D'Eramo |
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