Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 6 dicembre 2023 |
Organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 159). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che istituisce il «Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici», e il comma 3, che dispone che al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale «su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento [...]»; Visti gli articoli 2 e 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e in particolare: l'art. 2, comma 2, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 50, comma 1, recante le disposizioni in ordine alla struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario e alle misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali, il quale prevede, al primo capoverso, che «il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza», ed inoltre che «Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore»; Visto, altresi', l'art. 50, comma 7, lettera b), primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «b) [...] ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, [...]»; Considerato che detta disposizione risulta prorogata dalla legge n. 234 del 2021 unitamente alla proroga della gestione straordinaria; Visti gli articoli 26, 27, e 28 del C.C.N.L. 17 maggio 2004, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003», che risultano tuttora vigenti, in quanto non abrogati da norme contrattuali successive, che prevedono l'istituzione di incarichi di posizione organizzativa nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra le quali, con l'autonomia riconosciuta dalle norme, si colloca anche il Commissario straordinario per il sisma 2016; Vista l'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», ed in particolare l'art. 5, comma 9, che dispone «Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge, con i successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell'ambito dei servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unita' organizzative di livello sub dirigenziale, in relazione alle specificita' funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unita' organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilita' dei dirigenti dei servizi, possono essere preposte unita' di personale, da individuare tra quelle dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la struttura commissariale, in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell'area o della unita' organizzativa. Il Commissario straordinario, con proprio decreto, nell'ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti, puo' attribuire ai soggetti preposti alle aree ed unita' organizzative di livello sub dirigenziale una specifica indennita' di responsabilita'»; Ritenuto necessario procedere ad una revisione dell'ordinanza n. 115/2021, in ragione della necessita' di adeguare l'organizzazione della struttura commissariale alle nuove e mutate esigenze funzionali conseguenti non solo alle innovate competenze del Commissario straordinario introdotte dal legislatore con il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, ma, altresi', all'attuazione ed al completamento degli interventi del Fondo complementare sisma, per i quali la struttura commissariale riveste la qualita' di amministrazione titolare e soggetto attuatore; Considerato, con particolare riferimento alle nuove ed ulteriori competenze della struttura commissariale del decreto-legge n. 3/2023, che pongono in capo al Commissario attribuzioni strettamente connesse anche allo sviluppo economico e di rigenerazione economica e sociale dei territori colpiti dagli eventi sismici, e non di esclusiva ricostruzione fisica degli immobili distrutti o danneggiati, pertanto, si rende necessario rafforzare il presidio riguardante le attivita' dei servizi, in ragione delle dimensioni e della complessita' organizzativa che la struttura commissariale ha assunto, istituendo un numero adeguato di unita' organizzative, non superiore a sette, all'interno degli uffici di livello dirigenziale della struttura, la cui individuazione ed articolazione nell'ambito degli uffici dirigenziali e' demandata ad un successivo decreto commissariale, con riferimento ai settori e ai processi di maggiore complessita' e delicatezza, in modo da garantire un concreto supporto ai dirigenti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento, impulso e controllo, nonche' una maggiore fluidita' dell'azione amministrativa, valorizzando il ruolo dei funzionari ed assegnando loro funzioni di responsabilita' procedimentale e decisionale; Rilevato altresi', che con riferimento alla normativa di disciplina del Fondo complementare sisma di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di cui, in particolare: art. 14, comma 1 e comma 1-ter, comma 14-bis, comma 2, e decreto ministeriale 15 luglio 2021, si rende pertanto necessario strutturare e rafforzare un ufficio a cui affidare sia le funzioni di monitoraggio degli interventi della ricostruzione pubblica che l'attuazione del PNC, di diretta collaborazione del Commissario straordinario, preposto esclusivamente a presidio di tale funzione strategica; Considerato che la peculiare natura straordinaria e transitoria della struttura commissariale e la composizione e natura di sola cassa della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono indistintamente gli stanziamenti per la ricostruzione, per il funzionamento della struttura commissariale e degli uffici speciali per la ricostruzione regionali e per il personale, non consentono la costituzione del Fondo unico per il trattamento accessorio del personale e la relativa negoziazione con le OO.SS., come previsto dai C.C.N.L. dei comparti pubblici; Considerato altresi', che la natura straordinaria e transitoria della struttura commissariale, rinnovata di anno in anno unitamente allo stato di emergenza ed alla gestione straordinaria affidata ad un Commissario del Governo, non consente di disciplinare attraverso i normali istituti contrattuali collettivi ed il confronto con le OO.SS.; Ravvisato che il legislatore, nella consapevolezza della indicata peculiarita' e straordinarieta', ha regolato direttamente nel decreto-legge n. 189 del 2016 gli istituti del trattamento economico dei dipendenti della struttura commissariale, tra i quali vi e' anche la disciplina economica degli incarichi di posizione organizzativa nella struttura commissariale, con la citata previsione dell'art. 50, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, che fa riferimento alla «retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti» di provenienza del personale in servizio presso la struttura commissariale, incrementata, dal 1° gennaio 2017, di una percentuale pari al 20 per cento; Considerato che l'individuazione delle unita' organizzative costituisce una modalita' di riorganizzazione del lavoro e del personale all'interno degli uffici dirigenziali esistenti e altresi' che con successivo decreto il Commissario straordinario provvedera' alla individuazione delle unita' organizzative nell'ambito degli uffici dirigenziali, alle modalita' di conferimento e alla determinazione della relativa indennita' di posizione che, per i funzionari che verranno incaricati sara' da individuare «nell'ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti», ai sensi del citato art. 5, comma 9, dell'ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, ed in particolare l'art. 4; Considerato che la ricostruzione dei territori particolarmente danneggiati dal sisma e con un alto livello di distruzione delle abitazioni e delle infrastrutture, ha comportato la necessita', di intesa con le regioni interessate, di porre in essere misure normative specifiche, mediante l'approvazione di ordinanze in deroga ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, per garantire la semplificazione e velocizzazione delle procedure di concessione del contributo per la ricostruzione privata nonche' per accelerare le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche indispensabili al rilancio della vita sociale ed economica dei territori; Rilevato che i risultati attesi in relazione alla produzione normativa in deroga ed al costante impegno delle istituzioni interessate per dare concreta attuazione ai citati provvedimenti, pur avendo condotto ad evidenti miglioramenti in termini di accelerazione dei processi tecnici e amministrativi, non si sono rivelate sufficienti a garantire uniformita' di risultati su tutti i territori interessati e che molte delle amministrazioni comunali del cratere del Centro Italia risultano investite da complesse ed onerose funzioni ed attivita', non sempre bilanciate da un'adeguata dotazione di risorse umane, con la conseguenza che per alcuni territori non si registra un soddisfacente ritorno in termini di cantieri per la ricostruzione ad oggi avviati e conclusi; Preso atto che tali circostanze richiedono la necessita' di fornire un ulteriore supporto ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, esigenza che puo' essere soddisfatta con il rafforzamento delle strutture organizzative a supporto del lavoro dei sub-commissari, mediante l'acquisizione di professionalita' che possano agire sul territorio in stretta sinergia e collegamento con le funzioni attribuite, dalle ordinanze speciali, ai medesimi enti locali e ferme restando le funzioni attribuite agli uffici regionali per la ricostruzione, con particolare riferimento, per questi ultimi, a quelle relative al coordinamento della ricostruzione privata; Ritenuto, pertanto, opportuno rafforzare la struttura tecnica di supporto ai sub commissari mediante l'individuazione di risorse professionali che, operando direttamente sul territorio dei comuni maggiormente colpiti, svolgano ogni necessaria attivita' di raccordo tra le stesse strutture comunali, i professionisti che operano sul territorio, ed i cittadini, supportando i medesimi enti locali in tutte le funzioni tecniche ed amministrative agli stessi attribuite finalizzate a coniugare il programma della ricostruzione privata e gli interventi di ricostruzione pubblica, nonche' accelerare ogni procedura tecnica finalizzata all'apertura dei cantieri; Considerato che tale supporto tecnico ulteriore puo' essere individuato nell'ambito dei collaboratori ed esperti gia' impiegati dalla struttura commissariale, che possano affiancare i sub-commissari ed i comuni per il superamento delle criticita' di ordine tecnico o giuridico-amministrativo che dovessero emergere nell'attuazione degli interventi oggetto delle ordinanze speciali, nonche' garantire la corretta applicazione della normativa prevista per la ricostruzione privata e pubblica e l'omogeneizzazione dei connessi procedimenti amministrativi; Sentiti i dirigenti della struttura commissariale; Dato atto che la presente ordinanza non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il finanziamento dei provvedimenti in essa contenuti e' reperito nell'ambito delle risorse stanziate per le spese di personale e il funzionamento della struttura commissariale, imputate alla contabilita' speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario, che presenta la necessaria capienza; Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 23 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina l'organizzazione degli uffici della struttura commissariale post sisma 2016. |
| Art. 2
Organizzazione della struttura commissariale
1. Il Commissario straordinario e' l'organo di vertice della struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento. Quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile anche in relazione all'organizzazione interna delle risorse umane e alla promozione e allo sviluppo di nuove professionalita'. 2. La struttura commissariale, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, e' articolata in uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, e' articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale. 3. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e le funzioni di cui all'art. 4. Al fine di assicurare l'ottimizzazione dell'azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia, economicita' e legalita', ed altresi' rilevata la necessita' di riconoscere e valorizzare la professionalita' delle risorse umane esistenti all'interno della struttura commissariale, nell'ambito degli uffici dirigenziali sono istituite unita' organizzative, alle quali sono preposti, i titolari di posizione organizzative. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' il rispetto dei termini procedimentali, il dirigente preposto al servizio affari generali, personale, risorse e contabilita', che assume la veste di funzionario delegato, puo' essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente e' altresi' autorizzato all'impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 4. Il Commissario straordinario, nell'ambito dell'attivita' di gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui e' soggetto attuatore, puo' delegare ai dirigenti la stipula dei contratti di affidamento dei lavori e le successive attivita' di gestione degli stessi. 5. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario e gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono nominati con provvedimento del medesimo Commissario. 6. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario. Gli incarichi dirigenziali hanno durata sino al 31 dicembre di ogni anno. Gli incarichi, alla scadenza, con provvedimento motivato del Commissario straordinario, possono essere rinnovati su base annuale. I rinnovi annuali sono subordinati alla proroga della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, e' definito dall'art. 50, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016. 7. Per gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, e' stabilito con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto commissariale. 8. Fermo restando il contingente numerico degli esperti previsto all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il Commissario straordinario puo' altresi' conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il relativo trattamento economico e' stabilito con il provvedimento di nomina nel limite dello stanziamento massimo da stabilirsi con apposito decreto del Commissario straordinario. 9. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il Commissario straordinario puo' istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalita' di cui ai precedenti commi 5 e 8 del presente articolo. Con il provvedimento istitutivo sono stabiliti eventuali compensi e rimborsi spese da attribuire ai componenti dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti per lo svolgimento delle attivita' affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della struttura. |
| Art. 3 Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120.
1. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 11, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, puo' nominare fino a due sub Commissari ai fini di quanto previsto dal medesimo comma 2. 2. Il Commissario straordinario, con il provvedimento di nomina dei sub Commissari, ne stabilisce altresi' il relativo compenso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120. 3. I sub Commissari operano in stretto raccordo con il Commissario e secondo le direttive da questo impartite, nonche' provvedono, su richiesta del medesimo Commissario, a relazionare in maniera dettagliata sulle attivita' svolte in ragione di quanto previsto dal predetto art. 11, comma 2, e sui risultati raggiunti. 4. Nell'ambito della struttura e' istituita un'unita' organizzativa di livello dirigenziale non generale, posta a supporto delle attivita' dei sub Commissari, denominata «Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali». 5. Alla suddetta unita' e' preposto un dirigente e, con successivo provvedimento, sono assegnate le unita' di personale tecnico e/o amministrativo nell'ambito del contingente di cui all'art. 50, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016. 6. I sub Commissari nell'espletamento delle attivita' agli stessi assegnate, possono avvalersi degli esperti e consulenti di cui all'art. 2 e degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 4 della presente ordinanza. |
| Art. 4
Uffici di diretta collaborazione
1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario. 2. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attivita' di supporto al Commissario straordinario, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge, nonche' a ogni attivita' funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto. 3. Al personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, puo' essere assegnata un'indennita' di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, determinata con decreto del Commissario straordinario. 4. Sono uffici di diretta collaborazione: a) ufficio segreteria tecnica del Commissario; b) ufficio del consigliere giuridico; c) ufficio stampa e comunicazione istituzionale; d) ufficio relazioni istituzionali; e) ufficio programmazione; f) Direzione generale. 5. Con provvedimento del Commissario straordinario e' stabilito il contingente di personale, anche in posizione di comando, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, nonche' gli esperti e consulenti che li compongono. 6. Il Commissario straordinario puo', altresi', conferire incarichi di diretta collaborazione ad uno o piu' degli esperti e dei consulenti o dei componenti dei gruppi di lavoro o nuclei indicati all'art. 2. a) Ufficio segreteria tecnica del Commissario. 1. La segreteria opera alle dirette dipendenze del Commissario ed e' diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Commissario in tutte le sue attivita' e negli organismi a cui partecipa. 2. La segreteria: assicura il supporto al Commissario per l'elaborazione delle determinazioni commissariali, sia nella fase di programmazione e individuazione degli obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e nella valutazione della loro successiva attuazione. Assicura, altresi', il raccordo con gli altri uffici di staff e tra le funzioni del Commissario e le attivita' della Direzione generale e delle Direzioni della struttura, in attuazione delle direttive del Commissario; verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del Commissario straordinario e l'attivita' degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell'efficace perseguimento delle attivita' istituzionali e dell'unitarieta' dell'azione della struttura commissariale; acquisisce le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura e le sottopone al Commissario; assicura il supporto al Commissario per il raccordo con gli uffici speciali per la ricostruzione; cura l'attivita' di monitoraggio degli interventi in materia di ricostruzione pubblica e privata; in raccordo con il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione pubblica, gli esperti informatici della struttura commissariale e gli uffici speciali per la ricostruzione, nella verifica e monitoraggio dello stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata, utilizzando a tal fine piattaforme informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati; cura l'agenda, la corrispondenza e i rapporti del Commissario con soggetti e organizzazioni pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale, la predisposizione ed elaborazione degli elementi utili per le sue attivita' e per la partecipazione ad incontri e convegni di studio. b) Ufficio del consigliere giuridico. 1. L'ufficio ha il compito di rendere pareri al Commissario su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposta dal Commissario. 2. L'ufficio del consigliere giuridico cura, in coordinamento con gli altri uffici di diretta collaborazione e nel rispetto delle competenze della Direzione generale, l'attivita' di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilita', lo snellimento e la semplificazione normativa, il coordinamento delle disposizioni. 3. Coadiuva il Commissario, i sub Commissari e la Direzione generale, su richiesta della medesima, nella risoluzione delle problematiche interpretative ed applicative delle ordinanze e provvedimenti. 4. Supporta il Commissario per le attivita' connesse ai protocolli di legalita' e nei rapporti con la struttura di missione Antimafia Sisma 2016 del Ministero dell'interno, di cui all'art. 30 del decreto-legge, e con l'ANAC. 5. In raccordo con la segreteria e l'ufficio relazioni istituzionali, esprime parere sui provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e sulle proposte normative nelle materie di competenza del Commissario. 6. L'ufficio del consigliere giuridico puo' essere consultato riguardo alle procedure di gara d'appalto bandite dalla struttura commissariale e riguardo ai contratti che quest'ultima e' chiamata a stipulare. 7. All'ufficio del consigliere giuridico e' preposto il responsabile dell'ufficio nominato, con decreto del Commissario straordinario, anche tra il personale in comando in servizio presso la struttura commissariale. 8. Al responsabile dell'ufficio del consigliere giuridico e' attribuita, in aggiunta al trattamento economico erogato dall'amministrazione di appartenenza, un'indennita' di diretta collaborazione. 9. L'ufficio altresi' si avvale di esperti nominati con apposito decreto del Commissario straordinario. c) Ufficio stampa e comunicazione istituzionale. 1. Programma iniziative di informazione e formazione rivolte ai cittadini, agli uffici, e ai soggetti istituzionali competenti per la ricostruzione, nonche' alle professioni tecniche e ad ogni altro soggetto comunque coinvolto nel processo di ricostruzione. 2. Realizza i contenuti e cura il layout del sito istituzionale e dei canali social della struttura. Cura, su istruttoria degli uffici della struttura o di staff, le relazioni con gli utenti dei suddetti canali. 3. Cura, sulla base delle direttive impartite dal Commissario, la comunicazione istituzionale e le relazioni con gli organi di informazione, e la diffusione degli atti e notizie attinenti all'attivita' istituzionale del Commissario e della struttura, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle informazioni. 4. Coordina, in raccordo con la segreteria tecnica, la realizzazione di iniziative editoriali, di informazione istituzionale, e incontri di approfondimento e convegni, nelle materie di competenza del Commissario e comunque afferenti al processo di ricostruzione. d) Ufficio per le relazioni istituzionali. 1. Cura la preparazione degli incontri istituzionali e delle missioni, il protocollo e la rappresentanza. In stretto raccordo con il Commissario straordinario, cura le relazioni di carattere politico, interne ed internazionali. e) Ufficio programmazione. All'ufficio programmazione, sulla base degli indirizzi del Commissario, sono affidati le seguenti attivita': 1. coadiuva il Commissario nell'elaborazione delle strategie e delle misure intese a sostenere lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo di beni e di servizi, anche in riferimento al PNRR, al contratto istituzionale di sviluppo e ad ogni altro strumento di programmazione disposto dalla normativa vigente; 2. cura la programmazione degli strumenti e delle misure di incentivazione previsti dalla legge nei territori colpiti dal sisma, attraverso la definizione, in raccordo con le regioni e gli enti locali, degli opportuni strumenti di intervento nei settori produttivo, artigianale, agricolo, turistico, culturale e della promozione dell'innovazione e della ricerca; cura altresi' la promozione delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e servizi complementari e connessi al processo di ricostruzione; 3. coadiuva il Commissario nelle funzioni di coordinamento, supervisione ed erogazione delle risorse, nella elaborazione delle strategie e delle misure intese a stimolare processi di economia circolare, ad applicare protocolli energetico-ambientali e di certificazione dell'edilizia sostenibile, anche in edifici storici, in ambito privato e pubblico; nella verifica della filiera dei rifiuti e riuso delle macerie e relativi sistemi di tracciabilita'; nella pianificazione di processi di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle peculiarita' ambientali, economiche e sociali, delle aree interne e dei piccoli comuni e borghi, anche mediante l'ausilio di processi di progettazione partecipata; 4. assicura il necessario supporto al Commissario straordinario, per l'attuazione degli interventi del PNC. Cura il monitoraggio degli interventi del PNC ed il relativo coordinamento delle attivita' degli USR. f) Direzione generale. 1. A capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' preposto il dirigente generale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento puo' designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di livello dirigenziale non generale. 2. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge funzioni di coordinamento delle funzioni dei dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissi dal Commissario straordinario. Alla Direzione generale, con apposito provvedimento del Commissario straordinario, possono essere attribuite le funzioni dirigenziali degli uffici di livello dirigenziale non generale resesi vacanti. 3. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento procede alla delega delle funzioni in base al combinato disposto di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 81/2008. 4. Il direttore generale assicura le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti. 5. Il direttore generale e' individuato quale responsabile del trattamento dei dati, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 6. Cura il riscontro preventivo di regolarita' amministrativo-contabile sugli atti di spesa. 7. In caso di vacanza dei ruoli dirigenziali svolge le funzioni dirigenziali per il tempo necessario all'individuazione degli stessi da parte del Commissario straordinario. |
| Art. 5
Servizi di livello dirigenziale non generale
La struttura commissariale e' altresi' articolata in e' tre servizi di livello dirigenziale non generale: il servizio affari generali, personale, risorse e contabilita', il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, il servizio per il supporto ai sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali, la cui articolazione e' indicata con successivi provvedimenti del Commissario straordinario. I dirigenti dei servizi di livello dirigenziale non generale sono nominati dal Commissario, con apposito provvedimento. Il servizio affari generali, personale, risorse e contabilita' in particolare: cura, in collaborazione con gli esperti all'uopo nominati dal Commissario straordinario ai sensi all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, le proposte in favore del Commissario straordinario in materia di micro-organizzazione della struttura commissariale; cura la gestione degli affari generali provvedendo alle attivita' istruttorie e al coordinamento dei procedimenti amministrativi, anche fornendo il necessario supporto agli uffici di diretta collaborazione, per la definizione di protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti con altre amministrazioni pubbliche ed enti in materie di interesse del Commissario straordinario, per la realizzazione dei compiti affidati dalla legge; sovrintende alla convocazione della Cabina di coordinamento sisma 2016 e della Cabina di coordinamento integrata di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77/2021 per l'adozione delle rispettive ordinanze commissariali, cura la verbalizzazione delle relative riunioni, provvedendo alla definitiva stesura delle ordinanze in relazione a quanto deciso dalla Cabina di coordinamento; provvede all'inoltro delle ordinanze alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita'; cura il riscontro ai rilievi pervenuti dalla Corte dei conti, cura e verifica l'attuazione delle ordinanze, provvedendo al monitoraggio degli adempimenti da esse derivanti; cura l'adozione degli atti e delle procedure per l'attivazione dell'istituto del comando del personale presso la struttura commissariale, nonche' l'adozione degli atti e dei provvedimenti per il reperimento delle risorse da contrattualizzare per il tramite delle societa' Invitalia e Fintecna; cura la gestione del personale che opera presso la struttura, nonche' del contingente di esperti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, del contingente di esperti di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, del contingente di esperti di cui all'art. 13-ter del decreto-legge n. 228/2021, dei consulenti di cui all'art. 2, comma 8, della presente ordinanza, nonche' il coordinamento degli aspetti amministrativi ed economici relativi al personale assegnato agli uffici speciali; coadiuva la Direzione generale per la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario; rilascia i pareri di regolarita' amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa; cura la gestione della corrispondenza, vigilando sulla correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della struttura commissariale; assicura la programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attivita' della struttura; cura la pubblicazione delle ordinanze e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza. Il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione in particolare: cura le attivita' di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica; assicura la gestione delle attivita' di realizzazione delle opere pubbliche di cui il Commissario straordinario e' soggetto attuatore e rilascia i pareri di regolarita' tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa; coordina il servizio assistenza sisma rivolto ai professionisti, imprese e cittadini al fine di assicurare un costante supporto tecnico e/o informativo in relazione agli interventi di ricostruzione, raccordandosi con l'ufficio del consigliere giuridico e con l'ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale, anche al fine di implementare un apposito spazio sul sito istituzionale commissariale; gestisce l'elenco dei professionisti provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati e all'allineamento della piattaforma informatica alle previsioni normative, anche sopravvenute; coadiuva l'ufficio del consigliere giuridico, per le materie di competenza, per l'attivita' di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali. Il servizio per il supporto ai sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali in particolare: coadiuva i sub Commissari nell'attuazione delle attivita' a questi demandate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, curando la predisposizione degli atti di loro diretta competenza e garantendo l'attivita' di supporto nella fase di predisposizione delle ordinanze speciali, che restano nella sfera di competenza del Commissario straordinario; assicura il coordinamento con il direttore generale e i dirigenti dei servizi per l'adozione dei provvedimenti da sottoporre ai sub Commissari; assicura il supporto ai sub Commissari per l'attivita' di programmazione e gestione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', individuati dal Commissario straordinario con i poteri di ordinanza esercitabili in deroga ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76; coadiuva i sub Commissari nel coordinamento delle azioni volte all'attuazione delle procedure individuate nelle ordinanze in deroga e nell'attivita' di affiancamento del soggetto attuatore finalizzata al: controllo delle fasi procedimentali, anche attraverso il supporto al RUP; supporto nella predisposizione di bandi e capitolati; supporto nell'espletamento delle procedure di gara; gestione e controllo nella fase di esecuzione del contratto; cura l'indizione e la gestione delle conferenze di servizi di cui all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 per l'approvazione dei progetti con effetto, ove ricorra, di variante agli strumenti urbanistici vigenti; provvede alla predisposizione degli atti di erogazione dei finanziamenti e alla loro sottoposizione al Commissario straordinario, rilasciando, altresi', il relativo parere di regolarita' tecnica e amministrativa, al fine della liquidazione del contributo dovuto a fronte degli interventi oggetto delle ordinanze in deroga. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai Dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 6 Criteri per la istituzione delle unita' organizzative posizioni organizzative e per l'attribuzione delle indennita' di responsabilita'.
1. In applicazione delle previsioni di cui agli articoli 26 e 27 del C.C.N.L. 17 maggio 2004 del comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituite nell'ambito degli uffici dirigenziali della struttura commissariale unita' organizzative, alle quali sono preposti, quali titolari di posizione organizzative, funzionari in servizio presso la struttura commissariale, in posizione di comando, appartenenti alla categoria A dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e posizioni e categorie equiparate del comparto di provenienza del personale incaricato. 2. Le unita' organizzative sono individuate con decreto del Commissario straordinario, come sub articolazioni degli uffici di livello dirigenziale esistenti, nel numero massimo complessivo di sette. 3. Gli incarichi di posizione organizzativa sono affidati dal Commissario straordinario in esito a procedura comparativa per titoli, tenendo altresi' conto delle competenze professionali e specifiche attitudini acquisite in pregresse esperienze lavorative. Ai funzionari incaricati sono conferite funzioni di coordinamento delle unita' organizzative sub dirigenziali e funzioni decisionali nell'ambito del settore assegnato, tenuto conto delle direttive ed indirizzi della dirigenza e, di norma, assurge al ruolo di responsabile del procedimento ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990; 4. Con proprio decreto il Commissario straordinario determina le indennita' di posizione organizzativa, eventualmente graduandole in ragione della complessita', responsabilita', rilevanza esterna e carico di lavoro di ciascuna unita' organizzativa. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, i titolari della posizione organizzativa percepiranno la retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, incrementata del 20 per cento. 5. Il Commissario straordinario, nell'ambito dei propri poteri e nei limiti normativi e contrattuali vigenti, nonche' finanziari, collegati al funzionamento della struttura commissariale governativa, individua anche ulteriori aree organizzative in relazione ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione della struttura commissariale. Le aree organizzative possono essere costituite sia nell'ambito sub dirigenziale che nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione. Il Commissario straordinario determina le indennita' di responsabilita', eventualmente graduandole in ragione della complessita', responsabilita', rilevanza esterna e carico di lavoro di ciascuna delle aree organizzative di cui in precedenza. |
| Art. 7
Durata dell'assegnazione degli uffici di diretta collaborazione
1. Gli atti di nomina, di conferimento incarichi, di attribuzione di funzioni e quelli relativi al personale chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione, si intendono rinnovati con la proroga della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione e' utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza. |
| Art. 8
Disposizioni finali
1. Fatti salvi i rapporti sorti e i provvedimenti adottati ratione temporis dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate l'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020 e l'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 recanti «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», nonche' ogni altra disposizione in materia organizzativa contenuta in precedenti ordinanze che risulti incompatibile. |
| Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario. 2. Con provvedimento del Commissario, si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della struttura, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme. |
| Art. 10
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente alla riorganizzazione amministrativa della struttura commissariale, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 6 dicembre 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3367 |
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