Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 2 febbraio 2024, n. 11 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 febbraio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2023. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 76. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181
All'articolo 1: al comma 1, le parole: «in autoproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'autoproduzione»; al comma 2: alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «le imprese medesime sottoscrivono» sono inserite le seguenti: «, anche indirettamente,»; alla lettera b): al numero 1), le parole: «pari a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200 kW ciascuno»; al numero 2), le parole: «pari ad almeno 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari almeno a 200 kW»; alla lettera f), le parole: «Gestore del mercato elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici»; alla lettera g), le parole: «ogni singola» sono sostituite dalla seguente: «ciascuna»; al comma 3, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto Electricity release), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facolta' di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso gia' esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; alla rubrica, le parole: «a rischio delocalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti al rischio di delocalizzazione». All'articolo 2: al comma 1, capoverso Art. 16: al comma 1, dopo le parole: «di seguito» e' inserita la seguente: «denominati:»; al comma 2, dopo le parole: «delle aree idonee» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 3: all'alinea, dopo le parole: «legge 9 gennaio 1991, n. 9» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «il 45° parallelo» e' inserita la seguente: «Nord»; alla lettera b), dopo le parole: «sulle linee di costa» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 4, lettera a), le parole: «una soglia di» sono soppresse; al comma 7, primo periodo, le parole: «il costo a MWh» sono sostituite dalle seguenti: «il costo per MWh»; al comma 8: all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 7» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»; alla lettera c); al numero 1.2), dopo le parole: «rispetto all'energia elettrica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al numero 2), le parole: «i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale»; al comma 9, primo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e dopo le parole: «dal Gruppo GSE» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,». al comma 10: alla lettera a), le parole: «al PSV» sono sostituite dalle seguenti: «all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.» alla lettera b), le parole: «per differenza rispetto al PSV» sono sostituite dalle seguenti: «per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.»; al comma 11, le parole: «del contratto di cui al comma 10, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b)»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' sostituito dal seguente: "8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo e' destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unita' di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo e' destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo e' affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente". 2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantita' di energia non risparmiata per singola annualita', tenuto conto del momento di effettiva disponibilita', da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo e' altresi' versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalita' per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226"». All'articolo 3: al comma 1: alla lettera a) sono premesse le seguenti: «0a) all'articolo 1: 1) al comma 3-bis.2, le parole: "trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei risultati sperimentali"; 2) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. E' consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo"; 0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca"; 0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione"»; alla lettera a), numero 1), la parola: «infine» e' sostituita dalle seguenti: «in fine»; alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, al secondo periodo, le parole: «rimborso spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborso di spese» e, al terzo periodo, le parole: «delle relative tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi tempi»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' prorogato al 31 dicembre 2027». All'articolo 4: al comma 1, le parole: «e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete»; il comma 2 e' soppresso; al comma 3: al primo periodo, le parole: «delle misure di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure di cui al presente articolo»; al secondo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito» e le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse; al terzo periodo, le parole: «sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «sulle risorse di cui al comma 1»; al comma 4, primo periodo, le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata», le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1», dopo le parole: «di potenza installata» e' inserita la seguente: «, determinati» e le parole: «impianti di cui al comma 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al»; il comma 5 e' soppresso; alla rubrica, le parole: «impianti a fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili». Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis (Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale). - 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente decreto," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,". Art. 4-ter (Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il GSE svolge un'attivita' di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantita' di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti"; b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: "La somma trattenuta," sono inserite le seguenti: "pari al doppio di quella". 2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "previsti esclusivamente dal". 3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) e' agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parita' della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva"; b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) e' abrogata; c) all'articolo 42, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento". 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalita' per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi: a) priorita' di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorita' della data di entrata in esercizio, nonche' di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime; b) applicazione delle modalita' di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. 5. Al fine di garantire maggiore prevedibilita' e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti. 6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalita' di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio. 7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Art. 4-quater (Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata). - 1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di trenta mesi"; b) alle lettere a) e b), le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2024". Art. 4-quinquies (Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016). - 1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi. 3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo. Art. 4-sexies (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS). - 1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacita' operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, la parola: "cinquanta" e' sostituita dalla seguente: "settanta"; 2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalita' la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; b) al comma 5, le parole da: ", in misura complessivamente" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificita' dei compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessita' di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo". Art. 4-septies (Modalita' innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla promozione di investimenti in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri: a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili; b) e' prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h); c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi: 1) il prezzo di riferimento e' definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti; 2) il prezzo di esercizio e' definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h); 3) e' previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio; 4) e' previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio; 5) e' prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o piu' profili contrattuali standard. La quantita' di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento e' coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1; 6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia degli obblighi e dei diritti di cui ai numeri 3) e 4) e' definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d); d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore e' tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e); e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa; f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), e' possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi; g) la quota percentuale di cui alla lettera d) e' definita anche tenendo conto della capacita' di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresi' segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio elettrico; i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard; l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h): 1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia; 2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale; 3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilita', nei diversi periodi futuri, di predefinite quantita' di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilita' attesa di risorse di flessibilita' e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente; n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalita' disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma; o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato e' tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra: 1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti; 2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)". Art. 4-octies (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti). - 1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: "e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale," sono sostituite dalle seguenti: ", di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,"». All'articolo 5: al comma 1: al secondo periodo, dopo le parole: «dell'energia primaria,» sono inserite le seguenti: «delle esigenze di continuita' di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione,»; al terzo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e le parole: «di Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' Terna Spa»; al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; al comma 3: alla lettera a), le parole: «ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,»; alla lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse. 3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime. 3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma e' di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione. 2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis". 3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserito il seguente: "5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere altresi' le attivita' di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da essa svolte"». Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Misure volte a garantire la piena operativita' degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione). - 1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non puo' essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed e' oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti". 2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, e' utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto. 3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilita' del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonche' i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorita' e degli enti di controllo. I medesimi principi si applicano anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022». All'articolo 6: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «condensazione ad aria» sono inserite le seguenti: «o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione»; al comma 3, dopo le parole: «culturali e del paesaggio» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 4, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare». All'articolo 7: al comma 1: alla lettera a), alinea, le parole: «lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»; alla lettera b): al numero 1), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»; al numero 2), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:» e le parole: «sono inseritele» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le»; al numero 3), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»; al numero 4), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»; alla lettera c), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»; alla lettera d): all'alinea, le parole: «l'articolo 11,» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 11»; al capoverso Art. 11-bis: al comma 8, alinea, le parole: «dall'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione»; al comma 10, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto»; al comma 11, le parole: «e le finalita'» sono sostituite dalle seguenti: «e l'indicazione delle finalita'»; al capoverso Art. 11-ter: al comma 1, le parole: «ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; al comma 3, le parole: «conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»; al comma 4, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi»; al comma 7, le parole: «programma lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programma dei lavori» e le parole: «programmi lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dei lavori»; alla lettera e), numero 1), alinea, le parole: «comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; alla lettera g): al numero 1), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»; al numero 2), capoverso 8, le parole: «programma lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programma dei lavori» e le parole: «programmi lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dei lavori»; alla lettera h): all'alinea, le parole: «comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; al capoverso 2-bis, le parole: «Nelle more della data di entrata in vigore del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'entrata in vigore del decreto»; alla lettera i), capoverso 2-bis, le parole: «Nelle more dell'efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'entrata in vigore»; alla lettera l), numero 1), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»; al comma 3: alla lettera b), le parole: «stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: «stoccaggio di CO2 »; alla lettera c), le parole: «sorveglianza delle reti di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto» e le parole: «trasporto della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: «trasporto di CO2 »; alla lettera e), le parole: «stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: «stoccaggio di CO2 »; alla lettera f), le parole: «filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: «filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 »; al comma 4, le parole: «del 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «del 2011»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, e' adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonche' per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale»; al comma 5, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto» e le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:». All'articolo 8: al comma 1: al primo periodo, le parole: «in due porti del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno due porti del Mezzogiorno», dopo le parole: «Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono inserite le seguenti: «o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone,» e le parole: «destinate, nel rispetto degli strumenti» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare, attraverso gli strumenti»; al secondo periodo, dopo le parole: «Autorita' di sistema portuale,» sono inserite le seguenti: «anche congiuntamente,»; al comma 2, le parole: «delle tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per l'attivita' di regolamentazione dei movimenti delle unita' in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. 2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' sostituito dal seguente: "6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo"». All'articolo 9: al comma 1, all'alinea, le parole: «Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la societa' Terna Spa» e, alla lettera b), le parole: «da Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' Terna Spa»; al comma 2, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e le parole: «nonche' le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo»; al comma 3, le parole: «a Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa' Terna Spa»; al comma 4, le parole: «di Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' Terna Spa» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2»; al comma 6: al secondo periodo, le parole: «il non contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenza di contrasto» e le parole: «ai regolamenti edilizi» sono sostituite dalle seguenti: «la conformita' delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui la DIL e' corredata di una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilita' che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle gia' impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non e' richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico»; al comma 8, le parole: «articolo 47 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto» e le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi»; dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione. 9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilita' a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonche' delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale. 9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione e' rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformita' al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha altresi' effetto di variante urbanistica. 9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "e fino al 30 giugno 2024" sono inserite le seguenti: "ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento". 9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "20 MW e 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "25 MW e 12 MW". 9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 2-bis: 1) all'alinea, le parole: "di autorizzazione" sono soppresse; 2) alla lettera b), le parole: "fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 12 MW"; 3) alla lettera c), le parole: "superiore a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 12 MW"; b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza fino a 12 MW". 9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e 9-septies si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199". 9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". 9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformita' tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che e' comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale». All'articolo 10: al comma 1, le parole: «di euro per l'anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno»; al comma 2, le parole: «dell'articolo 44 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto». All'articolo 11: al comma 1: alla lettera a), numero 2), le parole: «la parola» sono sostituite dalle seguenti: «la parola:»; alla lettera b), al numero 1.2), le parole: «lettera e-bis),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)», al numero 2), alinea, le parole: «comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: «n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «n. 190"»; alla lettera c): al numero 2): all'alinea, le parole: «comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; al capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e, al secondo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»; al capoverso 5-ter, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco Tecnologico»; al numero 4), alinea, le parole: «comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»; al numero 5.2), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»; al numero 6), le parole: «le parole "e dalla Regione",» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "e dalla Regione"»; alla lettera d), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole:». All'articolo 12: al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: «Al fine di predisporre una piu' completa mappatura dei prodotti europei di qualita' in favore di imprese e utenti finali,» e le parole: «, di seguito anche ENEA,» sono sostituite dalla seguente: «(ENEA)»; al comma 2, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»; al comma 3, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet». Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: «Art. 12-bis (Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici). - 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1"; b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici". 2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalita' di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust. Art. 12-ter (Individuazione della societa' Sogesid Spa quale societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato). - 1. La societa' Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' individuata quale societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La societa' Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attivita' tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari. 2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». All'articolo 14: al comma 1, le parole: «fermo quanto» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto» e le parole: «di Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' Acquirente unico Spa,»; al comma 2, le parole: «n. 80» sono sostituite dalle seguenti: «n. 80,»; al comma 3: alla lettera a), capoverso 2, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti», le parole: «Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La societa' Acquirente unico Spa» e le parole: «da Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' Acquirente unico Spa»; alla lettera b): al capoverso 2-bis: alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis)»; dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volonta' di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalita', anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181; e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volonta' di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volonta' prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa»; al capoverso 2-ter, le parole: «Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la societa' Acquirente unico Spa»; al comma 4, capoverso 1, le parole: «modalita' di» sono sostituite dalle seguenti: «modalita' di cui»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal comma 3 del presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalita' per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico»; al comma 5: al primo periodo, le parole: «o dall'esercente il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o da parte dell'esercente il servizio», le parole: «sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «sui conti di pagamento o su strumenti», le parole: «da parte del cliente domestico» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal cliente domestico», le parole: «a intermediari finanziari» sono soppresse e la parola: «rilasciata» e' sostituita dalla seguente: «rinnovata»; al secondo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti»; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilita' ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilita' informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»; al comma 7, primo periodo, le parole: «Acquirente Unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la societa' Acquirente unico Spa», le parole: «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e» sono soppresse e le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestivita' nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole: "sono tenuti a trasmettere" e' inserita la seguente: "tempestivamente"; b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico"; c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Il comitato e' convocato senza indugio dall'Autorita' su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti"». Nel capo I, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti: «Art. 14-bis (Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). - 1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 5milioni di euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui all'articolo 7,comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonche' le modalita' di erogazione. Art. 14-ter (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"; b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: "11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilita' e' competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis. 11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza e' conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorita' competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Puo' essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 puo' applicarsi, in quanto rispondenti a finalita' imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992". 2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue". Art. 14-quater (Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana). - 1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformita' a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana e' nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di due anni e puo' essere prorogata o rinnovata. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico; b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente. 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante. 4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 5. L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 6. La Regione siciliana puo' dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresi', su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e puo' essere rinnovato. 7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9. 9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilita'. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente da' evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilita' annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi. Art. 14-quinquies (Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC). - 1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: "La Commissione puo' essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, e' definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni"». All'articolo 15: al comma 1: alla lettera a), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»; alla lettera b), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:». All'articolo 17: al comma 1, le parole: «Regione Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «regione Toscana» e le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»; al comma 2, le parole: «Regione Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «regione Toscana» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore». All'articolo 18: al comma 1: al primo periodo, le parole: «sulla Gazzetta» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta», dopo le parole: «del 13 novembre 2023,» sono inserite le seguenti: «e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023,» e le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023»; al secondo periodo, le parole: «Regione Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «regione Toscana»; alla rubrica, le parole: «2 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «29 ottobre 2023». Nel capo II, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: «Art. 18-bis (Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023). - 1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 e n. 148 del 27 giugno 2023"». Alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023». All'articolo 19: dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' abrogato. 4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale"; b) il comma 2 e' abrogato». |
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