Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181
Testo del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei
settori energivori ((soggetti al rischio di delocalizzazione))
attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai
clienti finali energivori

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti ((per l'autoproduzione)) di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformita' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di piu' istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacita' di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la nuova capacita' di generazione e' realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono((, anche indirettamente)), contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacita' di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);
b) la nuova capacita' di generazione e' realizzata mediante:
1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima ((pari a 200 kW ciascuno));
2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza ((pari almeno a 200 kW));
c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operativita' degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacita' di generazione, sempreche' il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;
d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacita' di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facolta' di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantita' di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera e' definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
e) la quantita' di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), e' pari all'energia nella disponibilita' del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;
f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal ((Gestore dei mercati energetici)) - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;
g) per ((ciascuna)) impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantita' di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non puo' essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;
h) la quantita' di energia elettrica di cui alla lettera e) e' assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantita' richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantita' nella disponibilita' del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantita' in base alle richieste di anticipazione presentate;
i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:
1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicita' di impianti, dei contratti e' tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE e' determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;
2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione e' pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. E' fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
3) la durata del periodo di restituzione e' pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;
4) la produzione attesa e' resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;
5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature;
l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;
m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) puo' essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia puo' essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d);
n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, e' promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3. L'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti, stabilisce le modalita' per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilita' del GSE, nonche' le modalita' di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facolta' di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la societa' Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
((4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto Electricity release), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facolta' di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso gia' esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»:
«Art. 12 (Misure di semplificazione). - (omissis).
2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi
superfici di proprieta' per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel
rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche ai siti militari e alle aree militari in
conformita' con quanto previsto dall'articolo 355 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'», pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.:
«Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico). - 1. Fermo restando l'obbligo di
utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel
dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema
elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta
da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA
alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella
prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili
di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico
secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole
di dispacciamento definite dal Gestore della rete in
attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi
2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui
al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di
tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387:
«Art. 6 (Disposizioni specifiche per gli impianti di
potenza non superiore a 20 kW). - 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1,
l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a
condizioni economiche di mercato per la parte immessa in
rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto
per il consumo dell'energia.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni
altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli
impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete
elettrica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazz.
Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O.:
«Art. 28 (Accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME
S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio
graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia
rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo
di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente
interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei
contratti che risultano necessari a garantire la massima
diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini
della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
2.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei
contratti di lungo termine, della liquidita' della domanda
e dell'offerta, nonche' di specifici rapporti di
monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della
transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
affinche' sia sviluppata una piattaforma di mercato
organizzato, a partecipazione volontaria, per la
negoziazione di lungo termine di energia da fonti
rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato e'
approvata con decreto del Ministro della transizione
ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto
2019, e' abrogato.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Concessionaria Servizi
Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di seguito: Consip)
definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla
Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per
la compravendita di energia elettrica di lungo termine.
L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo
si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di
energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip,
nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti
verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da
fonti rinnovabili.
5. Al fine di garantire l'aggregazione di piu'
clienti finali e la partecipazione attiva dei consumatori,
domestici e non domestici, connessi in bassa e media
tensione, nell'acquisto di energia elettrica a lungo
termine prodotta da impianti a fonti rinnovabili, l'ARERA,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, integra le linee guida in materia di
gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124,
in modo da promuovere, fra le diverse modalita', anche
l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine,
anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e
prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata
assistenza informativa per l'adesione alla piattaforma di
cui al comma 1.
5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie
possono stipulare accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche
tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 «Misure
urgenti in materia di energia», pubblicato nella Gazz. Uff.
9 luglio 2010, n. 158:
«Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2022, n. 50:
«Art. 16-bis (Integrazione stabile delle fonti
rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle
efficienze risultanti ai clienti finali). - 1. Al fine di
garantire la piena integrazione e remunerazione di medio
termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato
elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti
al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta
integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di
acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta
da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la
stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari
ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio
bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai
sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a
quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma
1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione
predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi
del comma 2 del presente articolo, valorizzando
opportunamente i differenti profili di produzione degli
impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di
investimento standard delle singole tecnologie e della
redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con i
valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere
l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a
fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe
onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo
termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia
di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul
posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima
energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali,
alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori
e che partecipino al servizio di interrompibilita' e
riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione
dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia
di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla
lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali
con priorita' per i clienti finali energivori, con
attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di
cui al comma 1 del presente articolo con le procedure
previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 2
Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti
di gas naturale e la relativa flessibilita'

1. L'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli) - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate (di seguito ((denominati)): «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.
3. E' consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo ((Nord)) e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:
a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:
a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi;
b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1.
5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:
a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;
b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente e' messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.
6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonche' le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita' istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, e' svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e' condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a).
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((il costo per MWh)) della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo e' asseverata da una primaria societa' di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.
8. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:
a) i diritti sono offerti per quantita' distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;
b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti e' pari al costo di cui al comma 7;
c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o piu' aste che prevedono:
1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantita' pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra
1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensita' di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;
1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;
2) ((l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale)) ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantita' comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantita' ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantita' di diritti richiedibili dai clienti
4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;
d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.
9. L'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE e' destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entita' della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantita' offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.
10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:
a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto ((all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.,)) di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;
b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario ((per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.,)) per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma.
11. La quantita' di diritti oggetto ((dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b),)) e' rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.
12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. E' fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.
13. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b).».
2. In considerazione della necessita' di incrementare la flessibilita' delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonche' le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
((2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' sostituito dal seguente:
«8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo e' destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unita' di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo e' destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo e' affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente».))

((2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantita' di energia non risparmiata per singola annualita', tenuto conto del momento di effettiva disponibilita', da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo e' altresi' versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalita' per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 8, del
citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni per la realizzazione di nuova
capacita' di rigassificazione). - (omissis)
8. Al fine di rafforzare la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire
al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione
della di pendenza dai combustibili fossili provenienti dal
territorio della Federazione russa mediante la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse
di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con
la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2043. Il fondo e' destinato a coprire i ricavi
per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le
unita' di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per
l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra
richiamati, prioritariamente per la quota eccedente
l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista
dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di
rigassificazione del gas naturale liquefatto definita
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente.
L'eventuale importo residuo del fondo e' destinato a
finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio
di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione
tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I
criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina
europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo
e' affidata alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, che verifica gli importi da attribuire e
dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei
criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo,
provvedendovi con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di un apposito
conto corrente.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma, della
legge 5 agosto 2022, n. 118 «Legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021» pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto
2022, n. 188, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Concessioni di distribuzione del gas
naturale). - 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le
reti di distribuzione del gas di proprieta' degli enti
locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della
distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le
procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di
distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione
territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge si applicano
le seguenti disposizioni:
a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si
applicano anche ai casi di trasferimento di proprieta' di
impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante
all'atto della gara di affidamento del servizio di
distribuzione;
b) qualora un ente locale o una societa'
patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di
affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale,
intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e
di misura di sua titolarita', detti reti e impianti sono
valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in
base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4,
comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
c) nei casi di cui alla lettera b) si applica
l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti
del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della
pubblicazione del bando di gara e alle eventuali
osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore
aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza
tra il valore di rimborso e il valore delle
immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
di localita';
d) in sede di gara per l'affidamento del servizio
di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente
offre condizioni economiche che prevedono anche
l'effettuazione di interventi di efficienza energetica,
realizzabili nell'ambito territoriale minimo di
riferimento, atti a conseguire risparmi di energia
addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai
sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo
periodo non conseguano la quota di risparmio energetico
oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di
gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali
appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il
contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto
previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con
l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale,
commisurata alla quantita' di energia non risparmiata per
singola annualita', tenuto conto del momento di effettiva
disponibilita', da parte del gestore stesso, dei beni su
cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo
tariffario di cui al secondo periodo e' altresi' versato
agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di
riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi
di cui al primo periodo, nelle more della definizione di
apposite procedure operative per la valutazione e la
certificazione dei risparmi associati agli interventi
medesimi. Le modalita' per la definizione delle procedure
operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di
aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione
territoriale 12 novembre 2011, n. 226.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 «Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144», pubblicato nella Gazz.
Uff. 20 giugno 2000, n. 142:
«Art. 16 (Obblighi delle imprese di distribuzione). -
(omissis)
4. Le imprese di distribuzione perseguono il
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza
con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i
principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di cui al comma 4
dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di
distribuzione, sono determinati con provvedimenti di
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi
di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza
unificata e' verificata annualmente la coerenza degli
obiettivi regionali con quelli nazionali.
Omissis.».
 
Art. 3

Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1:
1) al comma 3-bis.2, le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dei risultati sperimentali»;
2) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. E' consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo»;))

((0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca»;
0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione»;))

a) all'articolo 16:
1) al comma 10 e' aggiunto((, in fine)), il seguente periodo: «Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.»;
2) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti) - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorita' competente puo' chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorita' medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
c) interventi per la sostenibilita' ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;
d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attivita' minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;
e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.
2. L'autorita' competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalita' dello stesso in rapporto alle finalita' di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilita' tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorita' competente ha la facolta' di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorita' competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.
3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorita' competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorita' medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o ((rimborso di spese)) per le attivita' connesse alla predisposizione della proposta. L'autorita' competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalita' disciplinate dall'autorita' medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo ((dei relativi tempi,)) avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.».
((1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' prorogato al 31 dicembre 2027.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 «Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28,
della legge 23 luglio 2009, n. 99», pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 febbraio 2010, n. 45, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione della legge e
competenze). - (omissis)
3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati
ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, tenuto conto dei
risultati sperimentali, nell'ambito della successiva
richiesta della concessione possono presentare
contestualmente istanza di potenziamento con una variazione
del programma dei lavori e agli stessi non si applica il
limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai
commi 3-bis e 3-bis.1, nonche' il limite di 40.000 MWh
annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al
medesimo comma 3-bis.1.
(omissis)
8-bis. E' consentita la coltivazione delle risorse
geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree
termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca
e della concessione per la coltivazione delle risorse
geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti
dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri
l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica
tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi
formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque
geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle
acque nel sottosuolo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Assegnazione del permesso di ricerca). -
(omissis)
6. In caso di domande concorrenti, determinate nei
modi di cui al comma 7, l'autorita' competente effettua una
selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei
principi di trasparenza e parita' di trattamento, sulla
base di una preventiva ponderazione:
a) sull'interesse, fondatezza e novita' degli
obiettivi minerari;
b) sulle conoscenze delle problematiche
geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta;
c) sulla completezza e razionalita' del programma
dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento
agli studi geologici, alle indagini geochimiche e
geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi
programmati e con riferimento anche alla sua eventuale
complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti;
d) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con
particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di
mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale,
nonche' all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione
al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o
assicurativa;
e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per
competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del
programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi
programmati.
e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al
soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori
interessati dal permesso di ricerca.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Assegnazione di una concessione di
coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca).
- (omissis)
5. Per l'assegnazione della concessione di
coltivazione in caso di concorrenza, l'autorita'
competente, acquisito l'esito positivo della procedura di
valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto,
effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in
base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di una
preventiva ponderazione:
a) sulla completezza e razionalita' del programma
dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi
geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilita' di
lungo periodo;
b) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con
particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di
mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale,
nonche' al ripristino dei luoghi, in relazione al quale
deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite
anche fideiussione assicurativa o bancaria;
c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per
competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del
programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi
programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti
esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda,
competenze tecniche specifiche.
c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al
soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori
interessati dalla concessione di coltivazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del citato
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Canoni e contributi). - (omissis)
10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai
commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera
c) dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo
riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono
fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti tra regioni ed
operatori, per i quali i contributi di riferimento restano
quelli gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli
accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di
coltivazione, riferite ad impianti per produzione di
energia elettrica, sono allineate al 2024. Per le
concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per
l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1,
e' stabilito in due anni prima della scadenza delle
concessioni medesime. Per le concessioni oggetto del terzo
periodo, il termine per l'indizione della gara previsto
dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in due anni prima
della scadenza delle concessioni medesime.
10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di
coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi
del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, e' prorogato
per il tempo strettamente necessario al completamento del
riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2026. Una quota non superiore al 5 per cento
degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno
corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come
prorogata dal presente comma, puo' essere destinata
dall'autorita' competente alla copertura degli oneri
derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorita'
medesima, delle attivita' previste dal capo III del
presente decreto.
Omissis.».
 
Art. 4
Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare ((impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili))


1. Per finalita' di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e' destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione((, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.))
2. (((soppresso)))
3. Le attivita' necessarie all'operativita' ((delle misure di cui al presente articolo)) sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica ((nel proprio sito)) internet istituzionale i flussi informativi che la societa' Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI'), e' tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione. Alla copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere ((sulle risorse di cui al comma 1.))
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((previa intesa in sede di Conferenza unificata)) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalita' e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ((al comma 1,)) tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, ((determinati)) ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonche' dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli ((impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al)) presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalita' di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.
5. (((soppresso)))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato», pubblicato nella
Gazz. Uff. 10 giugno 2020, n. 146:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5,
nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di
euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da
societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini
dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
comma;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
«Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo
periodo, del presente articolo si intendono riferite, con
riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste
maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a
15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e
del made in Italy per ciascuna delle suddette annualita'.
Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente
articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino
all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire
dall'anno 2025, e' destinata, nel limite di 500 milioni di
euro annui, a specifiche misure di politica industriale
relative alla sostenibilita' ambientale dei processi
produttivi individuate con deliberazione del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica
e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del
medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del
comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
di accumulo, che non comportino una variazione dell'area
occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale
di cui al primo periodo non si applica per gli impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter),
numero 1);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei
sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo
142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di
cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del
Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli
progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo
quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del
traffico limitando le possibili interferenze, le societa'
concessionarie autostradali affidano la concessione delle
aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo
condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato
rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata
massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se
si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma
2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le societa' concessionarie possono
affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle
interferenze. Le societa' controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di
cui al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita
utile degli impianti e degli investimenti necessari per la
realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere
superiore alla durata della concessione autostradale, salva
la possibilita' per il concessionario che subentra nella
gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati.».
 
Art. 4 bis
((Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di
impatto ambientale))


((1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 6, lettera
b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in
materia ambientale», pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis)
b) le modifiche o le estensioni dei progetti
elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte
seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi
di modifica, anche sostanziale, per rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di
produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui
realizzazione potenzialmente possa produrre impatti
ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle
modifiche o estensioni che risultino conformi agli
eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II
e III;
Omissis.».
 
Art. 4 ter
((Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili))


((1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il GSE svolge un'attivita' di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantita' di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti»;
b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,» sono inserite le parole: «pari al doppio di quella».
2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «previsti esclusivamente dal».
3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) e' agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parita' della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva»;
b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) e' abrogata;
c) all'articolo 42, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
«18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento».
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalita' per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:
a) priorita' di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorita' della data di entrata in esercizio, nonche' di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;
b) applicazione delle modalita' di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.
5. Al fine di garantire maggiore prevedibilita' e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalita' di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.
7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, comma 1,
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 marzo 2014, n. 73, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni
per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di
immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli
strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori
per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici
incentivati posti in essere prima della entrata in vigore
del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da
AEE di fotovoltaico, incentivate e installate
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti
del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il
trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni
di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In
alternativa, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base
agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
i citati sistemi collettivi. Per gli impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in
esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali e' gia'
stato avviato il processo di trattenimento delle quote a
garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili
possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema
collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonche'
inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di
adesione e' fissato al 30 giugno 2024. I soggetti
responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati
decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011
e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la
completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici
all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in
attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto.
Il GSE definisce le modalita' operative entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione ed e' autorizzato a richiedere agli stessi
responsabili degli impianti fotovoltaici idonea
documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative
provvede alle eventuali variazioni che si rendessero
necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per
le AEE di fotovoltaico incentivate. Nei casi di
ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti
fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni
caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui
all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici
sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti
responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria
nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli
importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili
degli impianti solo dopo una puntuale verifica della
documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione
del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o
dismessi. Il GSE svolge un'attivita' di monitoraggio
relativa alle adesioni ai consorzi e ai si stemi
collettivi, alle quantita' di pannelli gestiti ovvero
smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonche' ai
costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei
RAEE riconosciuti;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 3, del
citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis)
3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti
derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e
professionali non incentivati immessi sul mercato prima
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
avviene secondo le modalita' definite agli articoli 23,
comma 1, e 24, comma 1. Limitatamente ai pannelli
fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, per uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione
del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di
cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso
sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e
un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di
quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel
disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012,
recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi
o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli
fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole
applicative per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per
la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici
che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi
decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il
finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto,
trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente
compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli
fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene
dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di
diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la
copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La
somma trattenuta, pari al doppio di quella determinata
sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai
costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei
RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i
meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia,
viene restituita al detentore, laddove sia accertato
l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente
decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi
pannelli, la responsabilita' ricada sul produttore. In caso
contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli
importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del
Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo
di calcolo della quota da trattenere e le relative
modalita' operative a garanzia della totale gestione dei
rifiuti da pannelli fotovoltaici.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1, del
decreto-legge 24 marzo 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).
- 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati
a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli
incentivi statali previsti esclusivamente dal decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazz.
Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Caratteristiche generali dei meccanismi di
incentivazione). - (Omissis)
5. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione
di cui al presente articolo si applicano, inoltre, i
seguenti criteri specifici:
a) e' promosso l'abbinamento delle fonti
rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da
consentire una maggiore programmabilita' delle fonti, anche
in coordinamento con i meccanismi di sviluppo della
capacita' di stoccaggio centralizzata;
b) nell'ambito dei meccanismi di cui ai commi 2 e
3, lettera b) e' stabilito un accesso prioritario per gli
impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a
parita' di offerta economica;
c) sono stabilite le condizioni di cumulabilita'
con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione
degli impianti e dei sistemi di accumulo nonche' con altri
regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al
Capo IV, tenendo conto delle diverse caratteristiche
soggettive e degli impianti, mantenendo il principio
secondo cui e' garantita complessivamente un'equa
remunerazione degli interventi;
d) non e' consentito l'artato frazionamento delle
iniziative al fine di incrementare i profitti economici
oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera
a), ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi
incentivanti;
e) e' agevolata la partecipazione agli incentivi a
chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di
partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta
la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato
sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente
confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare
una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
per la sostituzione dell'amianto;
e-bis) e' agevolata, in via prioritaria, la
partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di
rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati
in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi
impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente
misurabili, sulla medesima area e a parita' della
superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con
incremento della potenza complessiva;
f) sono introdotte misure per l'utilizzo energetico
di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale
sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve e
di biomasse residuali industriali, in coerenza con le
previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare
sui principi di sostenibilita', uso efficiente delle
risorse, circolarita' in tutti i flussi e in ogni fase e
sussidiarieta';
g) possono essere previste misure a favore della
trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe
esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove
compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione
energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo
energetico, purche' siano rispettati gli standard di
sicurezza geomorfologica;
h) possono essere previste misure per integrare i
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato
elettrico, a favore di impianti a fonti rinnovabili che
continuano ed essere eserciti al termine del periodo di
diritto agli incentivi, con particolare riguardo agli
impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione
legati ai costi di approvvigionamento del combustibile,
tenendo conto della necessita' di contenimento dei costi
secondo logiche di efficienza e comunque nel rispetto di un
principio di economia circolare e della disciplina in
materia di aiuto di Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»,
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Regolamentazione dei meccanismi di asta al
ribasso). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite
l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
le modalita' per l'implementazione dei sistemi di
incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto
dei seguenti ulteriori criteri direttivi:
a) le procedure d'asta al ribasso sono riferite a
contingenti di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e
specifiche categorie di interventi. I predetti contingenti
possono essere differenziati per zone geografiche al fine
di favorire le sinergie con lo sviluppo del sistema
elettrico e l'individuazione delle aree idonee;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato
sulla base dell'asta al ribasso;
c) i contingenti resi disponibili ad asta, nonche'
gli incentivi e i livelli massima di potenza incentivabile
sono stabiliti su base quinquennale, al fine di garantire
una programmazione che assicuri, congiuntamente alle altre
misure stabilite in attuazione del presente decreto, il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;
d) per gli impianti che accedono ai meccanismi
d'asta, l'incentivo e' calcolato come la differenza tra la
tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato
dell'energia elettrica; ove tale differenza risulti
negativa, e' prevista la restituzione, anche a conguaglio,
dei relativi importi;
e) le aste hanno luogo con frequenza periodica e
possono prevedere meccanismi a garanzia della realizzazione
degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di
termini per l'entrata in esercizio;
f) sono previsti sistemi di controllo e regolazione
delle procedure competitive, al fine di consentire il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 con la
massima efficacia ed efficienza. A tal fine, nei casi di
significativa divergenza fra la potenza realizzata e quella
obiettivo o di sostanziali variazioni del livello dei costi
delle tecnologie riscontrabili sul mercato a fronte delle
attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 48, sono
individuati algoritmi e condizioni per la calibrazione
delle quote di potenza rese disponibili ad asta e del
livello degli incentivi a base d'asta; le predette
variazioni sono approvate con decreto del Ministro della
transizione ecologica, sentita l'ARERA;
g) puo' essere ridotto il valore minimo di potenza
per l'inclusione nei meccanismi di asta, tenendo conto
delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di
impianto e della progressiva maturazione delle tecnologie,
al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema
di incentivazione, ridurne i costi e stimolare la
concorrenza;
h) per gli impianti di potenza superiore a una
soglia minima, fissata in prima applicazione a 10 MW, puo'
essere avviata una fase sperimentale nella quale:
1) su richiesta del proponente, il GSE esamina il
progetto per via telematica contestualmente allo
svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e
rilascia parere di idoneita' all'accesso agli incentivi con
tempistiche parallele a quelle del rilascio del
provvedimento di autorizzazione unica;
2) agli impianti dotati dell'idoneita' per la
richiesta di incentivo, che presentano domanda di accesso
ai meccanismi di asta entro tre mesi dal rilascio della
predetta autorizzazione, e' richiesta esclusivamente
l'offerta economica al ribasso, ferma restando la
fissazione di termini per l'entrata in esercizio;
i) possono accedere ai meccanismi di cui al
presente articolo anche gli impianti facenti parte di
configurazioni di autoconsumo o comunita' energetiche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 42 (Criteri di sostenibilita' e di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1. Al fine di
contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 3 e
all'articolo 39, nonche' per beneficiare di regimi
sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa, indipendentemente dall'origine geografica della
biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano:
a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 5
a 10;
b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra di cui al comma 11;
c) i criteri di efficienza energetica di cui ai
commi 13 e 14.
2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c)
non si applicano con riferimento ad impianti di produzione
di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento
o di carburanti:
a) di potenza termica nominale totale inferiore a
20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa;
b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2
MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa.
3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno
da parte degli impianti di cui al comma 2, lettere a) e b)
e' condizionato al rispetto di criteri tecnici che
assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a
quella prevista dal comma 12. Tali criteri sono stabiliti
dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione.
4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e c) non
si applicano con riferimento a:
a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi
dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della
pesca e della silvicoltura;
b) rifiuti e residui che sono stati trasformati in
un prodotto prima di essere trattati per ottenere
biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.
5. I criteri di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra di cui alla lettera b) del comma 1 non si
applicano con riferimento all'energia elettrica, il
riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da
rifiuti solidi urbani.
6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e
combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e
residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori
economici che li producono dispongono di piani di
monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del
suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee
guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero
della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell'
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al
rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono
comunicate a ISPRA.
7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano un elevato valore in termini di biodiversita',
ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente,
si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato
dette situazioni:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale
a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native,
ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di
attivita' umana e nei quali i processi ecologici non siano
stati perturbati in modo significativo;
b) foreste a elevata biodiversita' e altri terreni
boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata
biodiversita' sia stata riconosciuta dall'autorita'
competente del Paese in cui le materie prime sono state
coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione
delle predette materie prime non ha interferito con quelle
finalita' di protezione della natura;
c) aree designate, a meno che non sia dimostrato
che la produzione delle predette materie prime e le normali
attivita' di gestione non hanno interferito con la
finalita' di protezione della natura:
1) per scopi di protezione della natura a norma
delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le
materie prime sono state coltivate; nel caso di materie
prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette
individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
delle aree marine protette di cui alla legge del 31
dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8
settembre 1997, n. 357;
2) per la protezione di ecosistemi o specie rari,
minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da
accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da
organizzazioni intergovernative o dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura, previo il
loro riconoscimento da parte della Commissione europea;
d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati
dalla Commissione europea, terreni erbosi naturali ad
elevata biodiversita' aventi un'estensione superiore a un
ettaro, ossia:
1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in
assenza di interventi umani e che mantengono la
composizione naturale delle specie nonche' le
caratteristiche e i processi ecologici; o
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni
erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di
interventi umani e che sono ricchi di specie e non
degradati e la cui elevata biodiversita' e' stata
riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui la
materia prima e' stata coltivata a meno che non sia
dimostrato che il raccolto delle materie prime e'
necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad
elevata biodiversita'.
8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che
nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel
frattempo persi:
a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di
acqua in modo permanente o per una parte significativa
dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi
un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla
presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
una copertura della volta superiore al 30 per cento o di
alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore a un
ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza
superiore a cinque metri e da una copertura della volta
compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi
che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che
non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di
carbonio della superficie in questione prima e dopo la
conversione sono tali che, quando e' applicata la
metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 12.
9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano
fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta
di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato.
10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di
esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da
biomassa forestale devono soddisfare i seguenti criteri,
per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa
forestale derivante da una produzione non sostenibile:
a) il Paese in cui e' stata raccolta la biomassa
forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali
applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di
monitoraggio e di applicazione che garantiscono:
1) la legalita' delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici
oggetto di raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi
di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita'
competente, per scopi di protezione della natura, comprese
le zone umide e le torbiere;
4) la realizzazione della raccolta tenendo conto
del mantenimento della qualita' del suolo e della
biodiversita' con l'obiettivo di ridurre al minimo gli
impatti negativi; e
5) che la raccolta mantenga o migliori la
capacita' produttiva a lungo termine delle foreste;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello
di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le
stesse condizioni elencate alla lettera a).
11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di
esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da
biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri
relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della
destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use,
land-use change and forestry - LULUCF):
a) il paese o l'organizzazione regionale di
integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa
forestale e' parte dell'accordo di Parigi del 12 dicembre
2015 e
1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un
contributo determinato a livello nazionale (nationally
determined contribution -NDC), relativo alle emissioni e
agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla
silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le
variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta
della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno
del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra,
come specificato nell'NDC; oppure
2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in
conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12
dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per
conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento
di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni
registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli
assorbimenti;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione
a livello di zona di approvvigionamento forestale per
garantire che i livelli di scorte e di pozzi di
assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o
rafforzati a lungo termine.
12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili
da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, calcolata in conformita' all'articolo 44,
pari almeno:
a) al 50 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in
esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
b) al 60 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati
esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020;
c) al 65 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in
esercizio dal 1° gennaio 2021;
d) al 70 per cento per l'energia elettrica, il
riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da
biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 per cento per gli
impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026.
13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo,
un impianto e' considerato in esercizio quando sono state
avviate la produzione fisica dei biocarburanti, del
biometano ovvero dei biogas consumati nel settore del
trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del
riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica
da combustibili da biomassa.
14. Gli impianti di produzione di energia elettrica
da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o
che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da
biomassa dopo il 25 dicembre 2021 concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, solo
se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione dei
quali non costituisce condizione per accedere a eventuali
regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021:
a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti con
una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;
b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con
una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW che
applicano una tecnologia di cogenerazione ad alto
rendimento, oppure e' prodotta da impianti per la
produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai
livelli netti di efficienza energetica associati alle
migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) cosi' come
definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
Commissione;
c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con
una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW
applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto
rendimento o da impianti che producono solo energia
elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica netta
almeno pari al 36%;
d) l'energia elettrica e' prodotta applicando la
cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa.
15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli
impianti per la produzione di sola energia elettrica che
sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per
l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre
2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di
cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili
fossili quale combustibile principale e non vi e' un
potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la
tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento.
16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' aggiornato il decreto
ministeriale 14 novembre 2019. Nelle more
dell'aggiornamento continua ad applicarsi il predetto
decreto, limitatamente alle disposizioni non contrastanti
con il presente decreto.
17. Le disposizioni del presente articolo, laddove
applicabili, derogano alle previsioni di cui agli articoli
7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66.
18. L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18-bis. Con riferimento alla produzione di energia
elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le
disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16
del presente articolo in ordine al suo aggiornamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 9 (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di
incentivo). - (Omissis)
3. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresi'
i criteri e le modalita' per la graduale conversione al
meccanismo di cui all'articolo 7 degli impianti in
esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a
decorrere dal 31 dicembre 2024.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'», pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.:
«Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico). - 1. Fermo restando l'obbligo di
utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel
dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema
elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta
da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA
alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella
prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili
di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico
secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole
di dispacciamento definite dal Gestore della rete in
attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi
2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui
al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di
tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato.».
- Il Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca «Bonifica di siti
contaminati».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del
comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
di accumulo, che non comportino una variazione dell'area
occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale
di cui al primo periodo non si applica per gli impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter),
numero 1);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei
sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo
142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di
cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del
Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli
progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo
quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del
traffico limitando le possibili interferenze, le societa'
concessionarie autostradali affidano la concessione delle
aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo
condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato
rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata
massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se
si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma
2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le societa' concessionarie possono
affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle
interferenze. Le societa' controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di
cui al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita
utile degli impianti e degli investimenti necessari per la
realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere
superiore alla durata della concessione autostradale, salva
la possibilita' per il concessionario che subentra nella
gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati.».
- La tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della Parte
Quarta, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96.
 
Art. 4 quater
((Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata))


((1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «sono prorogati di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di trenta mesi»;
b) alle lettere a) e b), le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-septies, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, «Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» convertito con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia
privata). - 1. In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei
materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro
prezzi, sono prorogati di trenta mesi:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori,
di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o
formatisi fino al 30 giugno 2024, purche' i suddetti
termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della
presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione del
soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici
approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei
beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio
attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si
applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i
quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti
i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi
propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purche' non
siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei
beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente
disposizione si applica anche ai diversi termini relativi
alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della
proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020.».
 
Art. 4 quinquies
((Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli
interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi
sismici del 2016))


((1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.
3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 «Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016» convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229:
«Art. 14 (Ricostruzione pubblica). - 1. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse
stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione
e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di
contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o
educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli
paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche'
degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta'
pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati
tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e
utilizzati per le esigenze di culto;
a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione
delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche,
che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla
lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando
quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese
ed agli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli interventi di riparazione e ripristino
strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
«Art. 28 (Contributi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli interventi di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica di piccole
dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre
2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri
generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed e'
commisurato alla produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi;
b) il periodo di diritto all'incentivo non puo'
essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di
conclusione dell'intervento;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo
di diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta o risparmiata;
d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente
agli interventi che non accedono ad altri incentivi
statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di
rotazione e i contributi in conto interesse;
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti
di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 2.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento,
tenendo conto dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna
applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle
iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico
del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su
impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di
scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque
anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi,
assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole
contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione
del nuovo contratto;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad
erogare gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri
incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal
comma 1, lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi,
nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima
volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al presente comma e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi
realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
trovano copertura a valere sul gettito delle componenti
delle tariffe del gas naturale.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo.
Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e
contributi in conto interesse.
6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, e' abrogato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione ogni
Regione istituisce, unitamente agli enti locali
interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito
«Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al
terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,
fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per
gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con forme contrattuali flessibili nel rispetto
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa
europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per
personale con profilo amministrativo-contabile, a supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.
L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata
con provvedimento del Commissario straordinario. Le
assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta'
di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le
assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il
rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in
materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle
Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici
speciali per la ricostruzione, diverse da quelle
disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui
all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle
risorse finanziarie previste dal precedente periodo e'
effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento
eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
1-quinquies. Per le finalita' di cui al comma 1,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo' avvalersi di
personale di societa' in house della regione per acquisire
supporto specialistico all'esecuzione delle attivita'
tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non
onerose e comunque in conformita' alla normativa europea,
nazionale e regionale di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere
assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel
limite delle risorse disponibili, unita' di personale con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione,
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla
ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta
attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui
all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti
attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi
ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti
locali.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano
come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli
abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui
al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale
per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone
comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario
coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo.
4-bis. Limitatamente agli immobili e alle unita'
strutturali danneggiate private, che a seguito delle
verifiche effettuate con scheda AeDES risultino
classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E"
limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa
con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono
altresi' curare l'istruttoria per il rilascio delle
concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti
conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le
modalita' e i criteri per la regolamentazione di quanto
disposto dal presente comma.
5. Con apposito provvedimento del Presidente della
Regione-vice commissario puo' essere costituito presso
l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i
Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni
limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto.».
 
Art. 4 sexies
((Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS))


((1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacita' operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalita' la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) al comma 5, le parole da: «, in misura complessivamente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificita' dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessita' di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale» pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.
88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di settanta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione
si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione,
nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede
con i proventi delle tariffe di cui al l'articolo 33, comma
1. Per le medesime finalita' la Commissione puo' avvalersi,
tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente,
di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri
enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per i procedimenti per i
quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle
procedure di valutazione ambientale di competenza statale
relative ai progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima, individuati
dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve
essere data precedenza, hanno in ogni caso priorita', in
ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di
potenza installata o trasportata prevista, nonche' i
progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno
verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis)
dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti
da fonti rinnovabili, ove previsti. La Commissione puo'
derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e al
quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la
Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione
di cui al comma 2-bis del presente articolo da' precedenza
ai progetti connessi alle misure relative allo stato di
emergenza.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo parere finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli
comunque connessi alla gestione della risorsa idrica
ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente
decreto e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,
posta alle dipendenze funzionali del Ministero della
transizione ecologica, e formata da un numero massimo di
quaranta unita', inclusi il presidente e il segretario, in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con
almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e
paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il
personale di ruolo delle amministrazioni statali e
regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo
le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad
esclusione del personale docente, fatta eccezione per
quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione di
fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di
adozione del decreto di nomina di cui all'ottavo periodo
del presente comma. Nel caso in cui al presidente della
Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si
applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
decadenziale. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad
eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto
periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei
singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con
decreto del Ministro della transizione ecologica, su
proposta del presidente della Commissione di cui al comma
1, i componenti della predetta Commissione, fino a un
massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti
della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il
personale dipendente di societa' in house dello Stato.
Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il
commissario in esso individuato e' autorizzato a
partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e'
garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono
nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Con le medesime modalita' previste per
le unita' di cui al primo periodo, possono essere nominati
componenti aggregati della Commissione di cui al presente
comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano in
carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico
e' equiparato a ogni effetto a quello previsto per le
unita' di cui al primo periodo. Alle riunioni della
commissione partecipa, senza diritto di voto, anche un
rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti
pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia
riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un
concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale; ai fini della
designazione e della conseguente partecipazione alle
riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni
caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte
della regione o della provincia autonoma del nominativo
dell'interessato. La Commissione opera con le modalita'
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del
presente decreto. I commissari, laddove collocati in
quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico,
restano in carica fino al termine dello stesso e non
possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti
commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di
quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto previsto
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori svolti
dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei
Gruppi istruttori, sino al 30 giugno 2024.
2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo,
i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e
della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione
ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del
presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica
puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni di
cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma
1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione
entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi
indicati e' escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto possono essere modificate, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato.
2-octies. Il presidente della Commissione di cui al
comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto
composta da quattro unita' di personale dell'Arma dei
carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo
174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con
comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o
nel coordinamento di unita' complesse o nella gestione di
fondi. I componenti della struttura di supporto sono
individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di
comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di
cui al comma 5 del presente articolo. La struttura di
supporto cessa al rinnovo della Commissione.
[3. Al fine di assicurare il necessario supporto
tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un
Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, formato da trenta unita' di
personale pubblico con almeno cinque anni di anzianita' di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza
professionale e competenze adeguate ai profili individuati,
e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o analoga posizione prevista dall'ordinamento di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello
stesso un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. I componenti del Comitato sono
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti
ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente, all'ENEA, ad altri Enti di
ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita'
istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei
unita' designate dal Ministro della salute. I componenti
del Comitato restano in carica cinque anni e sono
rinominabili per una sola volta.]
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
salute, sono stabilite per i profili di rispettiva
competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'
di funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei
costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi
delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati
agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino
a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al
primo periodo del presente comma, al netto delle risorse
allo scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi del
l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022,
n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto
2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui
all'articolo 2, comma 617, della mede sima legge n. 244 del
2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento
all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle
tariffe di cui al ci tato articolo 33, comma 1, del
presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi
del secondo periodo restano definitivamente acquisite al
bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti
proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC,
esclusiva mente in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del
parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al
trattamento economico fondamentale del personale di cui al
coma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di
appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale si applicano i compensi previsti per i membri
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in
considerazione della specificita' dei compiti attribuiti
alle medesime commissioni, della peculiare disciplina
prevista e della necessita' di accelerare l'attuazione
degli adempi menti di loro competenza, a decorrere
dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in
aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi
del quarto periodo.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta
alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime
assicurano che l'autorita' competente disponga di adeguate
competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si
avvalga di adeguate figure di comprovata professionalita',
competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di
cui ai Titoli II e III della presente parte.».
 
Art. 4 septies
((Modalita' innovative per il supporto alla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili))


((1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:))
((«Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
b) e' prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h)
c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:
1) il prezzo di riferimento e' definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;
2) il prezzo di esercizio e' definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
3) e' previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
4) e' previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
5) e' prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o piu' profili contrattuali standard. La quantita' di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento e' coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;
6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) e' definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);

d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposto albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore e' tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);
e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;
f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), e' possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;
g) la quota percentuale di cui alla lettera d) e' definita anche tenendo conto della capacita' di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresi' segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio elettrico;
i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;
l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):
1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia;
2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;
3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilita', nei diversi periodi futuri, di predefinite quantita' di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilita' attesa di risorse di flessibilita' e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;
n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalita' disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;
o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato e' tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:
1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;
2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210 «Attuazione della
direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2021, n. 294:
«Art. 18 (Sviluppo di capacita' di stoccaggio). - 1.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al fine di massimizzare l'utilizzo
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di
favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica
e dei servizi ancillari, nonche' al fine di assicurare la
maggiore flessibilita' del sistema, il Gestore della rete
di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori
delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, e
fornendone informazione alle regioni e province autonome,
una proposta di progressione temporale del fabbisogno di
capacita' di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti
della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni
gia' individuati del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, della presumibile concentrazione
geografica delle richieste di connessione alla rete
elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica
da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili,
degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio. Ai
fini della valutazione della proposta di progressione
temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio di cui
al presente comma, il Ministero della transizione ecologica
puo' avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul sistema
energetico S.p.a.
2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che su
base geografica, anche sotto il profilo del tipo di
accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce
il fabbisogno.
3. In relazione allo sviluppo della capacita' di
stoccaggio e' definito, ai sensi del comma 6, un sistema di
approvvigionamento a lungo termine basato su aste
concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, svolte
dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e
orientate a minimizzare gli oneri per i clienti finali,
regolato dai seguenti principi:
a) l'approvvigionamento riguarda capacita' di
stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche
e contingenti di capacita';
b) l'approvvigionamento e' effettuato secondo
criteri di neutralita' tecnologica nel rispetto dei
requisiti tecnici definiti da Gestore della rete di
trasmissione nazionale, in funzione degli obiettivi di cui
al comma 1 del presente articolo e dei vincoli di
sicurezza;
c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai titolari
della capacita' di stoccaggio aggiudicata una remunerazione
annua per tutto l'orizzonte temporale di lungo termine
previsto dalle aste stesse, a fronte dell'obbligo di
rendere disponibile tale capacita' a soggetti terzi per la
partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e dei
servizi connessi;
d) l'aggiudicazione in esito alle aste e'
subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai
soggetti aggiudicatari.
4.
5. La capacita' di stoccaggio realizzata ai sensi del
presente articolo e' allocata attraverso una piattaforma
centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei
mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti
e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono
utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la
copertura dei costi di approvvigionamento della capacita'
di stoccaggio.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente definisce i criteri e le condizioni sulla
base dei quali il Gestore della rete di trasmissione
nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e presenta
al Ministro della transizione ecologica per la relativa
approvazione una proposta di disciplina del sistema di
approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo una fase
sperimentale di avvio del sistema. L'attuazione della
misura e' subordinata alla approvazione da parte della
Commissione europea.
7. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati
entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, individua inoltre:
a) i criteri di aggiudicazione della capacita' di
stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di
investimento, dei costi operativi, delle diverse
tecnologie, nonche' di una equa remunerazione del capitale
investito;
b) le modalita' di copertura dei costi di
approvvigionamento della capacita' di stoccaggio,
attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli
oneri per i clienti finali;
[c) le condizioni e le modalita' per lo sviluppo
del sistema della capacita' di stoccaggio da parte del
Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso in
cui i soggetti terzi non abbiano manifestato interesse a
sviluppare in tutto o in parte la capacita' di stoccaggio
necessaria, fermo restando che il Gestore della rete di
trasmissione nazionale non puo' gestire la capacita'
realizzata;]
d) le condizioni in base alle quali la capacita' di
stoccaggio aggiudicata e' resa disponibile al mercato
attraverso la piattaforma organizzata di cui al comma 5,
nonche' i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il
funzionamento della piattaforma medesima;
e) le modalita' di utilizzo della capacita' di
stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche
attraverso gli aggregatori;
f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti
del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui
mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1
del presente articolo di integrazione delle fonti
rinnovabili.
8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del provvedimento
dell'ARERA di cui al comma 7, lettera d), elabora e
sottopone all'approvazione del Ministro della transizione
ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per
l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al
comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli
definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.
9. La costruzione e l'esercizio degli impianti
idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili, nonche' le
modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti
ad una autorizzazione unica rilasciata con gli effetti e
secondo le modalita' procedimentali e le condizioni
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque
per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo
mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento
a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto
idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale
con continuita' dell'apporto di acqua, tramite una
derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio
di monte, lo scopo predominante e' l'uso per sollevamento a
scopo di riqualificazione di energia.
11. I commi 4 e 5 dell'articolo 36 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono abrogati. Restano
tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4
dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto.».
 
Art. 4 octies
((Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti
dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti))


((1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: «e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 8, del
citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - Omissis
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al
Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10
milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
«Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
 
Art. 5
Misure per il contributo alla flessibilita' del sistema elettrico da
parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi
sostenibili

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacita' produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l'altro, delle specificita', anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, ((delle esigenze di continuita' di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione,)) nonche' delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilita' del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per l'attuazione, da parte ((della societa' Terna S.p.A.)), del meccanismo di cui al primo periodo, nonche' definiti i relativi schemi di contratto tipo.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operativita' del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il ((31 dicembre 2025)), agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo.
3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute ((e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,»;))
b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
((3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.))
((3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.
3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma e' di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis».
3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserito il seguente:
«5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere altresi' le attivita' di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da essa svolte».))


Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) n. 2018/1999 dell'11 dicembre
2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285, Supplemento
ordinario:
«Art. 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture
alimentari e foraggere). - 1. Ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e dell'articolo 39,
comma 1:
a) la quota di biocarburanti, bioliquidi e
combustibili da biomassa consumati nei trasporti, quando
prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non
deve superare piu' di un punto percentuale la quota di tali
carburanti nel consumo finale di energia nei settori
stradali e ferroviario nel 2020;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera c),
la quota dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa, tutti prodotti a partire da colture alimentari o
foraggere, che sono qualificati a elevato rischio di
cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni
con atto delegato della Commissione europea, e per i quali
si osserva una considerevole espansione della zona di
produzione verso terreni che presentano elevate scorte di
carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali
carburanti registrato nel 2019. Con decreto del Ministero
della transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta
giorni dall'adozione dei predetti atti delegati, viene
individuata la traiettoria di decrescita lineare di tale
limite fino ad azzerarsi entro il 31 dicembre 2030. Il
limite non si applica con riferimento ai biocarburanti,
bioliquidi e combustibili da biomassa certificati a basso
rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso
dei terreni in conformita' al relativo atto delegato della
Commissione europea;
c) a partire dal terzo mese successivo a quello di
approvazione di un sistema volontario a basso rischio di
cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e
comunque non oltre il 1° gennaio 2025 non e' conteggiata la
quota di biocarburanti e bioliquidi, nonche' di
combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di
palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi
grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da
olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come
biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a
basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione
d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati
dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807
della Commissione europea.
2. Tutti i combustibili di cui alla lettera c) del
comma 1 non possono beneficiare di alcuna misura di
sostegno, fatta eccezione per i combustibili certificati ai
sensi del medesimo comma 1, lettera c).».
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 42 (Criteri di sostenibilita' e di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1. Al fine di
contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 3 e
all'articolo 39, nonche' per beneficiare di regimi
sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa, indipendentemente dall'origine geografica della
biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano:
a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 5
a 10;
b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra di cui al comma 11;
c) i criteri di efficienza energetica di cui ai
commi 13 e 14.
2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c)
non si applicano con riferimento ad impianti di produzione
di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento
o di carburanti:
a) di potenza termica nominale totale inferiore a
20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa;
b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2
MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa.
3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno
da parte degli impianti di cui al comma 2, lettere a) e b)
e' condizionato al rispetto di criteri tecnici che
assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a
quella prevista dal comma 12. Tali criteri sono stabiliti
dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione.
4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e c) non
si applicano con riferimento a:
a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi
dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della
pesca e della silvicoltura;
b) rifiuti e residui che sono stati trasformati in
un prodotto prima di essere trattati per ottenere
biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.
5. I criteri di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra di cui alla lettera b) del comma 1 non si
applicano con riferimento all'energia elettrica, il
riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da
rifiuti solidi urbani.
6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e
combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e
residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori
economici che li producono dispongono di piani di
monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del
suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee
guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero
della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell'
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al
rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono
comunicate a ISPRA.
7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano un elevato valore in termini di biodiversita',
ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente,
si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato
dette situazioni:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale
a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native,
ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di
attivita' umana e nei quali i processi ecologici non siano
stati perturbati in modo significativo;
b) foreste a elevata biodiversita' e altri terreni
boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata
biodiversita' sia stata riconosciuta dall'autorita'
competente del Paese in cui le materie prime sono state
coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione
delle predette materie prime non ha interferito con quelle
finalita' di protezione della natura;
c) aree designate, a meno che non sia dimostrato
che la produzione delle predette materie prime e le normali
attivita' di gestione non hanno interferito con la
finalita' di protezione della natura:
1) per scopi di protezione della natura a norma
delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le
materie prime sono state coltivate; nel caso di materie
prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette
individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
delle aree marine protette di cui alla legge del 31
dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8
settembre 1997, n. 357;
2) per la protezione di ecosistemi o specie rari,
minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da
accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da
organizzazioni intergovernative o dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura, previo il
loro riconoscimento da parte della Commissione europea;
d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati
dalla Commissione europea, terreni erbosi naturali ad
elevata biodiversita' aventi un'estensione superiore a un
ettaro, ossia:
1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in
assenza di interventi umani e che mantengono la
composizione naturale delle specie nonche' le
caratteristiche e i processi ecologici; o
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni
erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di
interventi umani e che sono ricchi di specie e non
degradati e la cui elevata biodiversita' e' stata
riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui la
materia prima e' stata coltivata a meno che non sia
dimostrato che il raccolto delle materie prime e'
necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad
elevata biodiversita'.
8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che
nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel
frattempo persi:
a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di
acqua in modo permanente o per una parte significativa
dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi
un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla
presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
una copertura della volta superiore al 30 per cento o di
alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore a un
ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza
superiore a cinque metri e da una copertura della volta
compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi
che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che
non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di
carbonio della superficie in questione prima e dopo la
conversione sono tali che, quando e' applicata la
metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 12.
9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano
fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta
di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato.
10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di
esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da
biomassa forestale devono soddisfare i seguenti criteri,
per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa
forestale derivante da una produzione non sostenibile:
a) il Paese in cui e' stata raccolta la biomassa
forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali
applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di
monitoraggio e di applicazione che garantiscono:
1) la legalita' delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici
oggetto di raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi
di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita'
competente, per scopi di protezione della natura, comprese
le zone umide e le torbiere;
4) la realizzazione della raccolta tenendo conto
del mantenimento della qualita' del suolo e della
biodiversita' con l'obiettivo di ridurre al minimo gli
impatti negativi; e
5) che la raccolta mantenga o migliori la
capacita' produttiva a lungo termine delle foreste;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello
di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le
stesse condizioni elencate alla lettera a).
11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di
esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da
biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri
relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della
destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use,
land-use change and forestry - LULUCF):
a) il paese o l'organizzazione regionale di
integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa
forestale e' parte dell'accordo di Parigi del 12 dicembre
2015 e
1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un
contributo determinato a livello nazionale (nationally
determined contribution -NDC), relativo alle emissioni e
agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla
silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le
variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta
della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno
del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra,
come specificato nell'NDC; oppure
2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in
conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12
dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per
conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento
di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni
registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli
assorbimenti;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione
a livello di zona di approvvigionamento forestale per
garantire che i livelli di scorte e di pozzi di
assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o
rafforzati a lungo termine.
12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili
da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, calcolata in conformita' all'articolo 44,
pari almeno:
a) al 50 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in
esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
b) al 60 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati
esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020;
c) al 65 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in
esercizio dal 1° gennaio 2021;
d) al 70 per cento per l'energia elettrica, il
riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da
biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 per cento per gli
impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026.
13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo,
un impianto e' considerato in esercizio quando sono state
avviate la produzione fisica dei biocarburanti, del
biometano ovvero dei biogas consumati nel settore del
trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del
riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica
da combustibili da biomassa.
14. Gli impianti di produzione di energia elettrica
da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o
che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da
biomassa dopo il 25 dicembre 2021 concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, solo
se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione dei
quali non costituisce condizione per accedere a eventuali
regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021:
a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti con
una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;
b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con
una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW che
applicano una tecnologia di cogenerazione ad alto
rendimento, oppure e' prodotta da impianti per la
produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai
livelli netti di efficienza energetica associati alle
migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) cosi' come
definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
Commissione;
c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con
una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW
applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto
rendimento o da impianti che producono solo energia
elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica netta
almeno pari al 36%;
d) l'energia elettrica e' prodotta applicando la
cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa.
15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli
impianti per la produzione di sola energia elettrica che
sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per
l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre
2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di
cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili
fossili quale combustibile principale e non vi e' un
potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la
tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento.
16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' aggiornato il decreto
ministeriale 14 novembre 2019. Nelle more
dell'aggiornamento continua ad applicarsi il predetto
decreto, limitatamente alle disposizioni non contrastanti
con il presente decreto.
17. Le disposizioni del presente articolo, laddove
applicabili, derogano alle previsioni di cui agli articoli
7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66.
18. L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71,
Supplemento ordinario:
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - (Omissis).
8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a
definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato
elettrico, per la produzione da impianti alimentati da
biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, che beneficino di
incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che,
entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per
aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei
seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei
costi di funzionamento, al fine di assicurare la
prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente
dell'impianto;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla
potenza dell'impianto;
c) gli impianti rispettano i requisiti di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero
delle integrazioni dei ricavi, e' aggiornato annualmente,
tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e
della necessita' di promuovere la progressiva efficienza
dei costi degli impianti, anche al fine di evitare
incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla
presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 298, comma 2-ter,
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 298 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente
decreto si applicano agli impianti termici civili di cui
all'articolo 290, comma 3, a partire dalla data in cui e'
effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X
alla parte quinta del presente decreto si provvede con le
modalita' previste dall'articolo 281, commi 5 e 6.
All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima
volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto.
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare invia alla Commissione europea, sulla base di una
relazione trasmessa dall'APAT entro il mese precedente, un
rapporto circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile
pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo
utilizzati nell'anno civile precedente. I soggetti di cui
all'articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle
dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui
ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori
dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di
produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti
di combustione trasmettono all'APAT ed al Ministero, nei
casi, nei tempi e con le modalita' previsti nella parte I,
sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta, i dati e le
informazioni necessari ad elaborare la relazione.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, e' istituita, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione
per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento
dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle
regioni. La commissione e' composta da due rappresentanti
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
due rappresentanti del Ministero della salute, due
rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' da un
rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies, del
decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 «Misure
urgenti per il settore energetico», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2023, n. 124, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3-quinquies (Misure urgenti per incrementare la
produzione di biometano nonche' l'impiego di prodotti
energetici alternativi). - 1. All'articolo 8-bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a-bis) e' sostituita dalla
seguente:
"a-bis) la procedura abilitativa semplificata per
gli interventi di parziale o completa riconversione alla
produzione di biometano di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o
gas residuati dai processi di depurazione";
2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la
seguente:
"a-ter) la procedura abilitativa semplificata per
gli interventi su impianti per la produzione di biometano
in esercizio che non comportino un incremento dell'area
gia' oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla
quantita' risultante di biometano immesso in rete a seguito
degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi
sia la disponibilita' del gestore di rete a immettere i
volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli
interventi;
2) gli interventi non comportino alcuna modifica
delle tipologie di matrici gia' autorizzate;
3) la targa del sistema di upgrading indichi il
valore di capacita' produttiva derivante dalla
realizzazione degli interventi;
4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla
digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di
quelle gia' autorizzate";
3) alla lettera b), le parole: "di cui alla
lettera a) e a-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui alle lettere a), a-bis) e a-ter)";
b) il comma 1-bis e' abrogato.
2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale
di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste per il
gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si
applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai
gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento
utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione
del gasolio.
2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste
per il gasolio dal testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si
applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2003/ 96/CE del Consiglio,
del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal
quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di
settore. La disposizione di cui al presente comma ha
efficacia a decorrere dalla data del rilascio della
preventiva autorizzazione da parte della Commissione
europea e la durata del predetto programma e' di sei anni
decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di applicazione
delle agevolazioni previste dal comma 2-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62-bis, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
2020, n. 178, Supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 62-bis (Semplificazioni per le attivita' di cui
alla legge 8 luglio 1950, n. 640). -1. Al fine di favorire
l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in
coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le
attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640,
nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque
correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione
della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno
1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente
articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi
allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto cessa di avere efficacia il regolamento di
esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno
1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da
Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi
Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del
soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o
di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita' di cui al
comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato
mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il
capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche
finanziari di cui al presente articolo sono coperti
mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.
4. Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a.
acquisisce le attivita' di cui al comma 1 sono determinate
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a..
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della
legge 7 giugno 1990, n. 145, e' determinato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare
l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di
Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in caso di
acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di
quest'ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attivita'
di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da
Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro la
quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico
Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle
funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della
legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico S.p.a. adegua
il proprio statuto alle previsioni di cui al presente
articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre
attivita' da esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operativita'
di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di
avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950,
n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8
luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e
alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con
le disposizioni del presente articolo.
5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere
altresi' le attivita' di ricerca e sviluppo volte alla
realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e
la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione
per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il
proprio statuto alle disposizioni del presente comma,
prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in
maniera distinta e separata dalle altre attivita' da essa
svolte.».
 
Art. 5 bis
Misure volte a garantire la piena operativita' degli impianti per la
produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione

((1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non puo' essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed e' oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti».
2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, e' utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilita' del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonche' i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorita' e degli enti di controllo. I medesimi principi trovano applicazione anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285, Supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Garanzie di origine). - (omissis).
6. In attuazione del principio di cui al comma 5:
a) nei casi in cui il produttore riceva un sostegno
economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione
che prevede il ritiro dell'energia elettrica da parte del
GSE e, conseguentemente, che l'energia elettrica prodotta
non sia piu' nella disponibilita' del medesimo produttore,
le garanzie di origine sono emesse e contestualmente
trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate
nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad
assegnarle mediante procedure concorrenziali;
b) in relazione alle disposizioni relative
all'integrazione della produzione di biometano nella rete
del gas in attuazione delle misure previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, il GSE rilascia le
garanzie di origine al produttore, ovvero le valorizza per
suo conto nel caso in cui il produttore opti per il ritiro
onnicomprensivo del biometano immesso in rete;
c) con riferimento, agli impianti di produzione di
biometano incentivati ai sensi decreto del Ministero dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, del 19 marzo 2018, n. 65, le
garanzie di origine sono emesse al produttore e
contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e
vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo
che provvede ad assegnarle mediante procedure
concorrenziali definite in analogia alle disposizioni
vigenti per il settore elettrico per gli impianti di
produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non puo'
essere immesso nella rete con obbligo di connessione di
terzi ed e' oggetto di contratti di fornitura di biometano
nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento
delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con
i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o
indirettamente, i suddetti contratti;
(omissis).».
 
Art. 6
Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori
ad aria presso centrali esistenti

1. Al fine di garantire la continuita' della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacita' installata, anche in funzione del piu' efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria ((o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione)) in impianti gia' dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed e' subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo e' effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.
4. Dall'attuazione del presente articolo ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 «Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio
2002, n. 34:
«Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale). - (omissis).
2-bis. Si intendono interventi di modifica
sostanziale di impianto esistente soggetti
all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli
che producono effetti negativi e significativi
sull'ambiente o una variazione positiva di potenza
elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto
originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi
sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento
non rilevante e la loro esecuzione e' subordinata alla sola
comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo
economico, da effettuare sessanta giorni prima della data
prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del
contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23
agosto 2004, n. 239. E' fatta salva l'acquisizione, ove
necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (omissis).
9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per
le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e
adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino
impatti ambientali significativi e negativi si applica la
procedura di cui al comma 9.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 29-nonies del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione
del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita'
competente le modifiche progettate dell'impianto, come
definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorita'
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l'autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti
di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale
termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita'
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1
e 2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di
controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito
ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai
sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi
di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia
di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della
normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da
effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica
gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli
interventi previsti non comportino ne' effetti
sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni
esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata
ambientale.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio
gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione ai fini della volturazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, Supplemento ordinario:
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma
5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che
questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione
si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa
stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via
sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno
ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per
via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
Art. 7

Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la ((lettera a))) e' inserita la seguente:
«a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 : stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 3, secondo periodo, ((le parole:)) «autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»;
2) al comma 4, dopo ((le parole:)) «comma 3» ((sono inserite le)) seguenti «, primo periodo,»;
3) al comma 8, dopo ((le parole:)) «stoccaggio di CO2 » sono inserite le seguenti: «o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 »;
4) ai commi 9 e 10, dopo ((le parole:)) «stoccaggio di CO2 » sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali,»;
c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, ((le parole:)) «una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2» sono sostituite dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna»;
d) dopo ((l'articolo 11)) sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 ). - 1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito e' acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al medesimo periodo e' rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.
2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attivita' del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato puo' richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonche' il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo e' rilasciata a condizione che:
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprieta' delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora cio' non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;
e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonche' l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attivita' di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravita' delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attivita' di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarita'.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca ((dell'autorizzazione)) di cui al presente articolo:
a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20;
c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarita' significative;
d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.
9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio e' messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.
10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilita' ((ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 ((e l'indicazione delle finalita')) delle attivita' oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).
12. Per ciascuna unita' idraulica e' rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di piu' siti di stoccaggio insistenti nella stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonche' i dati sulle unita' idrauliche interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai sensi dell'articolo 18;
e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19, nonche' le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;
f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarita' o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;
h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attivita' di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.
Art. 11-ter (Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 ). - 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all'articolo 11-bis e' redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e' trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonche', nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ((ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) La domanda e' pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis, convoca un'apposita ((conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,)) alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della ((conferenza di servizi)) di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione puo' formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.
5. Nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attivita', quali giudizio di compatibilita' ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonche' l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo.
7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis e' rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonche' tenuto conto del ((programma dei lavori)) presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilita' con le eventuali attivita' minerarie gia' in atto nella medesima area, delle modalita' di svolgimento dei ((programmi dei lavori,)) con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;
e) all'articolo 12:
1) dopo il ((comma 4)) e' inserito il seguente:
«4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, e' data precedenza al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 11-bis, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validita' dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»;
2) il comma 8 e' abrogato;
f) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato;
g) all'articolo 16:
1) al comma 2, dopo ((le parole:)) «per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione» sono inserite le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 e' rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonche' tenuto conto del ((programma dei lavori)) presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilita' con le eventuali attivita' minerarie gia' in atto nella medesima area, delle modalita' di svolgimento dei ((programmi dei lavori,)) con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;
3) il comma 12 e' abrogato;
h) all'articolo 25, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. ((Nelle more dell'entrata in vigore del decreto)) di cui al comma 2, l'entita' della garanzia finanziaria e' stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarita' ai sensi dell'articolo 22, nonche' delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di ((rating)) di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.»;
i) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis . ((Nelle more dell'entrata in vigore)) del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attivita' svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonche' dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attivita' medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia gia' conclusa l'istruttoria.»;
l) all'articolo 31:
1) al comma 1, dopo ((le parole:)) «geologico di CO2 » sono inserite le seguenti: «, anche nell'ambito di programmi sperimentali,»;
2) il comma 2 e' abrogato.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di societa' aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 , anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:
a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;
b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e ((stoccaggio di CO2)) ;
c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la ((sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto,)) ivi incluse le reti per il ((trasporto di CO2)) dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;
d) effettuare analisi di fattibilita' e di sostenibilita', anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;
e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e ((stoccaggio di CO2)) nell'ambito dei settori industriali piu' inquinanti e difficili da riconvertire (((Hard To Abate))), e termoelettrico;
f) definire le modalita' per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della ((filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 .))
4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 ((del 2011)) e' adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo.
((4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, e' adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonche' per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.
5. All'articolo 52-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole: «ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi,» sono inserite le seguenti: «le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio,».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, «Attuazione della
direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del
biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,
2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) stoccaggio geologico di CO2 : l'iniezione,
accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in
formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di
fluidi con altre formazioni;
a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio
geologico di CO2 : stoccaggio geologico di CO2 che avviene,
per un periodo di tempo limitato e a fini di
sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi
esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della
zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;
b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che
si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti
del fondo di un corpo idrico;
c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della
formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio
geologico di CO2 , della sua proiezione in superficie,
nonche' degli impianti di superficie e di iniezione
connessi;
d) formazione geologica: una suddivisione
litostratigrafica all'interno della quale e' possibile
individuare e rappresentare graficamente una successione di
strati rocciosi distinti inclusi i giacimenti esauriti e
semi esauriti;
e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e
il dominio geologico circostante in grado di incidere
sull'integrita' e sulla sicurezza complessive dello
stoccaggio, cioe' le formazioni di confinamento secondario;
f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO2
dal complesso di stoccaggio;
g) unita' idraulica: uno spazio poroso collegato
idraulicamente in cui la trasmissione della pressione puo'
essere misurata e che e' delimitato da barriere di flusso,
quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla
chiusura stratigrafica o dall'affioramento della
formazione;
h) esplorazione: la valutazione del complesso di
stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio
geologico di CO2 per mezzo di attivita' di indagine del
sottosuolo, che puo' includere le perforazioni, al fine di
ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del
complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso
l'effettuazione di prove di iniezione;
i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma
del presente decreto che autorizza le attivita' di
esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste
possono essere esercitate ed il relativo ambito
territoriale;
l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito
di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione
nazionale, e' stato delegato un potere economico
determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del
sito di stoccaggio;
m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato
a norma del presente decreto, che attribuisce in
concessione lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di
stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo
stoccaggio puo' aver luogo;
n) modifica sostanziale: una modifica a quanto
previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che puo' avere
effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla
salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma
lavori autorizzato;
o) flusso di CO2 : un flusso di sostanze derivanti
dai processi di cattura di CO2 ;
p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto
all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
q) pennacchio di CO2 : il volume di CO2 diffuso
nella formazione geologica;
r) migrazione: lo spostamento di CO2 all'interno
del complesso di stoccaggio;
s) irregolarita' significativa: un'irregolarita'
nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle
condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che
comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per
l'ambiente o la salute umana;
t) rischio significativo: la combinazione della
probabilita' del verificarsi di un danno e della sua
entita' che non puo' essere ignorata senza mettere in
discussione la finalita' del presente decreto;
u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura
adottata per correggere un'irregolarita' significativa o
per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o
arrestare il rilascio di CO2 dal complesso di stoccaggio;
v) chiusura: la cessazione definitiva delle
operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio
interessato;
z) fase di post-chiusura: il periodo di tempo
successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso
quello successivo al trasferimento della responsabilita';
aa) rete di trasporto: la rete di condutture,
comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il
trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.
2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre
le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita'
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Analisi e valutazione del potenziale di
stoccaggio). - 1. Il Ministero dell'ambiente ed il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati
elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa
ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per
la parte in terraferma, individuano, con apposito decreto,
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le aree del territorio nazionale e della zona
economica esclusiva all'interno delle quali possono essere
selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente
decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non e'
permesso.
2. L'individuazione delle zone all'interno delle
quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai
sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo
stoccaggio e' permesso e' soggetta a valutazione ambientale
strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del
2006.
3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui
al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via
provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del
presente decreto. Sono comunque considerati quali siti
idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel
mare territoriale e nell'ambito della zona economica
esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il
Ministero dello sviluppo economico puo' rilasciare licenze
di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi
sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e
autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi
del presente decreto. I programmi sperimentali che
interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico
di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a
valutazione ambientale.
4. Successivamente all'individuazione delle aree di
cui al comma 1, le licenze di esplorazione e le
autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai
sensi del comma 3, primo periodo, sono soggette a conferma.
5. Il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del
Comitato, una valutazione della capacita' di stoccaggio
disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del
territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi
tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli
operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6 o desumibili da
studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla
cattura, trasporto e confinamento di CO2 in formazioni
geologiche idonee, disponibili in materia.
6. L'idoneita' di una formazione geologica ad essere
adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono
stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione
allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale
complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i
criteri fissati all'allegato I e solo se non vi e' un
rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono
rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.
7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo
stoccaggio di CO2 sia relativa ad un sito potenzialmente
utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse
geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente,
valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi
possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse
nazionale.
8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo
stoccaggio di CO2 o la domanda di autorizzazione a svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 sia relativa ad
una area gia' oggetto di titolo minerario, il Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente
valutano la compatibilita' dell'attivita' di stoccaggio con
le attivita' gia' in atto, con particolare riferimento a
quelle di cui alla lettera m) della fase 1 dell'Allegato I.
In particolare non potranno essere effettuate perforazioni
che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi
interessati da attivita' di coltivazione di minerali
solidi.
9. Per lo stoccaggio di CO2 , anche nel caso in cui
lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali,
non possono essere utilizzate formazioni geologiche
interessate da falde acquifere le cui acque possono avere
uso potabile o irriguo.
10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO2 , anche nel
caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi
sperimentali, i Comuni classificati in zona sismica 1 ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree ricadenti
nelle zone 2, 3 e 4 il proponente dell'impianto dovra'
allegare al progetto una relazione sulle possibili
interferenze tra le azioni sismiche e la formazione
geologica interessata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Licenze di esplorazione). - 1. Qualora le
informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo
6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano
l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi
di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono
acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo
rilascio di un'apposita licenza.
2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai
soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente
interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono
acquisiti gli atti di assenso delle amministrazioni
interessate, unitamente all'esito della procedura di
valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte II del
decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in
materia ambientale, secondo la procedura di cui
all'articolo 11.
3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere
in possesso delle capacita' tecniche, organizzative ed
economiche necessarie allo svolgimento delle attivita',
secondo quanto previsto all'allegato III.
4. Ai fini della valutazione del complesso di
stoccaggio, le attivita' comprese nel programma lavori
della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di
sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di
CO2 .
5. La durata di una licenza e' di 3 anni. Entro la
data di scadenza il soggetto autorizzato puo' richiedere
proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non
superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni
svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare
le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che
consentono di prevedere un positivo risultato della
ricerca, nonche' il tempo ulteriormente necessario per
completare l'indagine. La regione territorialmente
interessata e' sentita ai fini della concessione della
proroga.
6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il
diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso
di stoccaggio di CO2 . Durante il periodo di validita'
della licenza, non sono consentiti utilizzi del complesso
incompatibili con quanto previsto dalla licenza.
7. La licenza di esplorazione e' soggetta alle norme
in materia di valutazione di impatto ambientale e viene
rilasciata a condizione che:
a) sia stato presentato un programma di indagine
idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di
concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire
la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la
proprieta' delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni
adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora
cio' non sia possibile, venga garantito il loro ripristino;
e) nell'area delle acque territoriali della propria
zona economica esclusiva e della piattaforma continentale:
1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente
e l'efficienza del traffico marittimo;
2) la posa in opera, la manutenzione e la
gestione di cavi sottomarini e condotte, nonche'
l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche
scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non
sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
f) la prova dell'avvenuta prestazione della
garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a
norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le
operazioni di esplorazione.
8. Per il periodo di validita' della licenza di
esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio
che possano pregiudicare l'idoneita' del sito quale
potenziale complesso di stoccaggio di CO2 .
9. La modifica o integrazione delle attivita' di
esplorazione autorizzate e' consentita previa approvazione
del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Autorizzazioni allo stoccaggio). - 1. La
realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito
di stoccaggio di CO2 sono soggette a preventiva
autorizzazione.
2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate,
su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'ambiente con
procedimento unico secondo la procedura di cui all'articolo
16. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i
pareri di tutte le amministrazioni interessate, l'esito
della procedura della valutazione d'impatto ambientale e
l'intesa con la regione interessata.
3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere
le capacita' tecniche, organizzative ed economiche
necessarie per lo svolgimento delle attivita', secondo
quanto previsto dall'allegato III.
4. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al
programma di stoccaggio, ai fini del rilascio di
un'autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito,
e' data precedenza al titolare della licenza di
esplorazione per il medesimo sito, a condizione che
l'esplorazione sia stata ultimata, che le condizioni
stabilite nella licenza di esplorazione siano state
rispettate e che la domanda di autorizzazione allo
stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia presentata
durante il periodo di validita' della licenza di
esplorazione.
4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative
al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un
determinato sito, e' data precedenza al titolare
dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di
stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico
di CO2 ai sensi dell'articolo 11-bis, a condizione che il
programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che
la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo,
non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il
periodo di validita' dell'autorizzazione allo svolgimento
di programmi sperimentali.
5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo
stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di
stoccaggio che possano pregiudicare l'idoneita' del sito a
essere adibito a sito di stoccaggio di CO2 .
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, il Ministero dello sviluppo economico
d'intesa con il Ministero dell'ambiente sentita la regione
territorialmente interessata, su indicazione del Comitato,
procede nei confronti del gestore secondo la gravita' delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il
quale devono essere eliminate le irregolarita';
b) alla sospensione dell'attivita' autorizzata per
un tempo determinato.
7. In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente procede alla revoca dell'autorizzazione allo
stoccaggio e all'eventuale chiusura del sito, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida o in caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
9. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO2 e
quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio,
cosi' come individuate nella domanda di autorizzazione allo
stoccaggio di cui all'articolo 13, sono dichiarate di
pubblica utilita' a tutti gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativo
al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Domande di autorizzazione allo stoccaggio).
- 1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio
comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) elementi idonei a comprovare la competenza
tecnica del richiedente e delle persone responsabili della
costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;
c) denominazione del sito di stoccaggio di CO2 e
del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa
nella scala adeguata;
d) una mappa dell'area richiesta disegnata su
foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico
militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti
integralmente o in modo preponderante in terraferma o
dell'Istituto idrografico della marina alla scala di
1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo
preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve
essere continua e definita con le coordinate geografiche
dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da
archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un
minuto primo o a un multiplo di esso;
e) caratterizzazione del sito e del complesso di
stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a
norma dell'articolo 7, comma 6;
f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie
impiegate;
g) il programma dei lavori con la descrizione delle
attivita';
h) disponibilita' e caratteristiche della rete e
distanze di trasporto previste tra i possibili siti di
cattura di CO2 e quello di stoccaggio;
i) quantitativo totale di CO2 da iniettare e
stoccare, composizione dei flussi di CO2 , portate e
pressioni di iniezione, nonche' ubicazione degli impianti
di iniezione;
l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a
lungo termine di CO2 da stoccare;
m) data prevista per la messa in esercizio
dell'impianto;
n) descrizione delle misure di sicurezza adottate
intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti
significativi, nonche' a limitarne le conseguenze;
o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19,
comma 2;
p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti
le misure atte alla prevenzione di rilasci e di
irregolarita' tecnico-impiantistiche significative, le
procedure e le misure atte ad eliminare completamente la
fuoriuscita di CO2 , nonche' le misure atte a contenere gli
effetti dannosi conseguenti ai rilasci;
q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a
norma dell'articolo 23, comma 4;
r) prova che la garanzia finanziaria di cui
all'articolo 25 avra' validita' ed efficacia prima che
abbiano inizio le operazioni di iniezione;
s) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe
di cui all'articolo 27.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Norme procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti
di stoccaggio da parte della Commissione europea). - 1. La
domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio
e' redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed
e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per
conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla regione
territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente
su supporto informatico. L'operatore garantisce la
conformita' della domanda redatta in forma cartacea con
quella presentata su supporto informatico e sottoscritta
con firma digitale basata su un certificato qualificato,
rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del
decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda e'
pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili
informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di
stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in
precedenza una licenza di esplorazione o una autorizzazione
a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico
di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo,
entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima istanza,
possono essere presentate ulteriori istanze che insistono
sulla stessa area.
3. Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna
autorizzazione la Segreteria tecnica e' integrata da un
rappresentante designato da ciascuna regione, da un
rappresentante designato da ciascuna provincia e da un
rappresentante designato da ciascun comune territorialmente
interessati nell'ambito delle proprie risorse disponibili a
legislazione vigente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del
rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, convoca
apposita Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale e'
rilasciato dalla competente autorita' secondo quanto
disposto dalle disposizioni vigenti in materia.
5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro
180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine
del periodo di concorrenza di cui all'articolo 11, comma 2,
l'autorizzazione allo stoccaggio, salvo richieste di
integrazioni alla documentazione. In tal caso il termine
per la presentazione della documentazione integrativa viene
fissato in un massimo di novanta giorni con contestuale
sospensione dei lavori istruttori fino alla presentazione
della documentazione integrativa.
6. La regione rende l'intesa nel termine di 120
giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.
7. Agli effetti del presente decreto,
l'autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra
autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere,
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le
opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato.
Nel procedimento unico sono compresi, oltre le
autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla
realizzazione delle relative attivita', quali giudizio di
compatibilita' ambientale, varianti agli strumenti
urbanistici, dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni
compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la
regione interessata. Il procedimento unico per il
conferimento della autorizzazione ha la durata complessiva
massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi di cui alla
Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei
sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre
amministrazioni.
8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2,
l'autorizzazione di cui all'articolo 12 e' rilasciata sulla
base della valutazione tecnica della documentazione
presentata, nonche' tenuto conto del programma dei lavori
presentato dal soggetto richiedente, del grado di
compatibilita' con le eventuali attivita' minerarie gia' in
atto nella medesima area, delle modalita' di svolgimento
dei programmi dei lavori, con particolare riferimento alla
sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi
programmati e dei costi.
9. Il Ministero dello sviluppo economico mette a
disposizione della Commissione europea le domande di
autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione e informa
la Commissione europea di tutti gli schemi di provvedimento
di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra
documentazione presa in considerazione per l'adozione della
decisione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero dell'ambiente, prima del rilascio
dell'autorizzazione allo stoccaggio, acquisiscono
l'eventuale parere non vincolante espresso dalla
Commissione europea.
11. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la
decisione finale alla Commissione europea, precisandone i
motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla
Commissione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Garanzie finanziarie). - 1. La garanzia
finanziaria, da prestare a norma dell'articolo 1 della
legge n. 348 del 1982, deve garantire il rispetto di tutti
gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le
prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura,
nonche' gli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di
stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo
n. 216 del 2006, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza
Stato-regioni, da emanare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i
criteri per la determinazione dell'entita' della garanzia
finanziaria di cui al comma 1.
2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto
di cui al comma 2, l'entita' della garanzia finanziaria e'
stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio
delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio,
tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione
del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza
ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e
post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di
fuoriuscite o irregolarita' ai sensi dell'articolo 22,
nonche' delle capacita' tecniche, organizzative ed
economiche del soggetto interessato, incluso il livello di
rating di lungo termine del medesimo, anche sulla base di
apposita documentazione richiesta allo stesso.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli oneri
relativi alle attivita' di cui agli articoli: 4; 6, comma
1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8;
14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi
2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al
costo effettivo del servizio.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sentita la
Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative
modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con
gli stessi criteri e modalita', almeno ogni due anni.
2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto
di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attivita'
svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonche' dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il
rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo
stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai
sensi del presente decreto, sono posti a carico degli
operatori interessati dalle attivita' medesime mediante il
versamento di un contributo di importo pari all'uno per
mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di
cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, si sia gia' conclusa l'istruttoria.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Informazione del pubblico). - 1. Il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le
informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico
di CO2 , anche nell'ambito di programmi sperimentali,
conformemente alla normativa nazionale e comunitaria
applicabile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162:
«Art. 28 (Accesso alla rete di trasporto e ai
siti di stoccaggio) . - 1. I gestori delle reti di
trasporto e dei siti di stoccaggio di CO2 sono tenuti a
garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di
trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori,
secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie.
2. L'accesso di cui al comma 1 e' garantito secondo
modalita' stabilite con decreto dal Ministero dello
sviluppo economico ed dal Ministero dell'ambiente, tenuto
conto della:
a) capacita' di stoccaggio disponibile o che puo'
essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle
aree designate a norma dell'articolo 7 e della capacita' di
trasporto disponibile o che puo' essere ragionevolmente
resa disponibile;
b) parte degli obblighi di riduzione di CO2 assunti
nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della
legislazione comunitaria alla quale essi intendono
ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico
di CO2 ;
c) necessita' di negare l'accesso in caso di
incompatibilita' delle specifiche tecniche cui non si possa
ragionevolmente ovviare;
d) necessita' di conciliare le esigenze debitamente
motivate del proprietario o del gestore del sito di
stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di
tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei
relativi impianti di trattamento o di movimentazione
eventualmente interessati.
3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori
dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per
mancanza di capacita' o di collegamento. Il diniego deve
essere debitamente motivato in forma scritta e deve essere
immediatamente comunicato al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al
Comitato.
4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero dell'ambiente si adoperano affinche' il gestore
che nega l'accesso per mancanza di capacita' o mancanza di
collegamento provveda al potenziamento necessario nella
misura in cui cio' risulti economico o se il potenziale
cliente e' disposto a sostenerne i costi, a condizione che
cio' non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle
operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO2 .».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) stoccaggio geologico di CO2 : l'iniezione,
accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in
formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di
fluidi con altre formazioni;
a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio
geologico di CO2 : stoccaggio geologico di CO2 che avviene,
per un periodo di tempo limitato e a fini di
sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi
esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della
zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;
(4)
b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che
si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti
del fondo di un corpo idrico;
c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della
formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio
geologico di CO2 , della sua proiezione in superficie,
nonche' degli impianti di superficie e di iniezione
connessi;
d) formazione geologica: una suddivisione
litostratigrafica all'interno della quale e' possibile
individuare e rappresentare graficamente una successione di
strati rocciosi distinti inclusi i giacimenti esauriti e
semi esauriti;
e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e
il dominio geologico circostante in grado di incidere
sull'integrita' e sulla sicurezza complessive dello
stoccaggio, cioe' le formazioni di confinamento secondario;
f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO2
dal complesso di stoccaggio;
g) unita' idraulica: uno spazio poroso collegato
idraulicamente in cui la trasmissione della pressione puo'
essere misurata e che e' delimitato da barriere di flusso,
quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla
chiusura stratigrafica o dall'affioramento della
formazione;
h) esplorazione: la valutazione del complesso di
stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio
geologico di CO2 per mezzo di attivita' di indagine del
sottosuolo, che puo' includere le perforazioni, al fine di
ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del
complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso
l'effettuazione di prove di iniezione;
i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma
del presente decreto che autorizza le attivita' di
esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste
possono essere esercitate ed il relativo ambito
territoriale;
l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito
di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione
nazionale, e' stato delegato un potere economico
determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del
sito di stoccaggio;
m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato
a norma del presente decreto, che attribuisce in
concessione lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di
stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo
stoccaggio puo' aver luogo;
n) modifica sostanziale: una modifica a quanto
previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che puo' avere
effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla
salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma
lavori autorizzato;
o) flusso di CO2 : un flusso di sostanze derivanti
dai processi di cattura di CO2 ;
p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto
all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
q) pennacchio di CO2 : il volume di CO2 diffuso
nella formazione geologica;
r) migrazione: lo spostamento di CO2 all'interno
del complesso di stoccaggio;
s) irregolarita' significativa: un'irregolarita'
nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle
condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che
comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per
l'ambiente o la salute umana;
t) rischio significativo: la combinazione della
probabilita' del verificarsi di un danno e della sua
entita' che non puo' essere ignorata senza mettere in
discussione la finalita' del presente decreto;
u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura
adottata per correggere un'irregolarita' significativa o
per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o
arrestare il rilascio di CO2 dal complesso di stoccaggio;
v) chiusura: la cessazione definitiva delle
operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio
interessato;
z) fase di post-chiusura: il periodo di tempo
successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso
quello successivo al trasferimento della responsabilita';
aa) rete di trasporto: la rete di condutture,
comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il
trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2023, n.
47:
«Art. 9 (Comitato centrale per la sicurezza tecnica
della transizione energetica e per la gestione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici). - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo
svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione
delle misure previste dal PNRR, e' istituito presso il
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato
centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai
cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica
riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da
idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale
liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i
sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le
soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti
compiti:
a) individua i criteri e le linee guida per
l'adozione dei pareri di conformita' dei progetti di
fattibilita' alle norme e agli indirizzi di sicurezza
tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei
sistemi ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi,
ricerche, progetti e sperimentazioni nonche' l'elaborazione
di atti di normazione tecnica nella specifica materia,
anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti,
enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da
rappresentanti del Ministero dell'interno, da
rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero
delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della
ricerca, Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al
Comitato possono essere invitati a partecipare anche
rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle
associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente
ed istituzione interessato.
4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e'
assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del
contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso
le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.
105.
6. Per le attivita' svolte nell'ambito del Comitato
non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 52-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'» pubblicato nella Gazz. Uff 16 agosto
2001, n. 189, Supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 52-bis (L'espropriazione per infrastrutture
lineari energetiche). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per infrastrutture lineari energetiche i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di
trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, le condotte necessarie per il
trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di
carbonio, nonche' i gasdotti e gli oleodotti necessari per
la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
(omissis).».
 
Art. 8
Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici
galleggianti in mare

1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, ((in almeno due porti del Mezzogiorno)) rientranti nelle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ((o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone,)) di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, ((da destinare, attraverso gli strumenti)) di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorita' di sistema portuale, ((anche congiuntamente,)) sentite le Autorita' marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.
2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilita' tecnico-economica e ((dei tempi)) di realizzazione degli interventi medesimi nonche' le modalita' di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
((2-bis. Per l'attivita' di regolamentazione dei movimenti delle unita' in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia
portuale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1994, n. 28, Supplemento ordinario:
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono
istituite quindici Autorita' di sistema portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale;
q-bis) dello Stretto.
2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema
portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo
22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa
Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
nel cui territorio hanno sede le Autorita' di sistema
portuale di destinazione e di provenienza.
3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la
sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE)
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di
sistema portuale. In caso di due o piu' porti centrali
ricadenti nella medesima Autorita' di sistema portuale il
Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su
proposta motivata della regione o delle regioni il cui
territorio e' interessato dall'Autorita' di sistema
portuale, ha facolta' di individuare in altra sede di
soppressa Autorita' di sistema portuale aderente alla
Autorita' di sistema portuale, la sede della stessa.
4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1
svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e
dei servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle
parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per
il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'articolo 16, comma 1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e
dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo
con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico
non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale
ed e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si
applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo
decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano,
secondo criteri di trasparenza ed imparzialita', le
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di
ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del
presente comma sono sottoposti all'approvazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e il
Segretario generale si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata
dell'incarico di Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale e di Segretario generale, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e
trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo
10, comma 6.
7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 12.
Ferma restando la facolta' di attribuire l'attivita'
consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa
dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del
patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna
Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un
regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di
cui all'articolo 9 e approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema
portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio
successivo a quello di riferimento. Le Autorita' di sistema
portuale assicurano il massimo livello di trasparenza
sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti,
secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
9-bis. Le Autorita' di sistema portuale rientrano tra
i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa'
(IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si
verifica in modo unitario e autonomo.
9-ter. Non costituisce esercizio di attivita'
commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da
parte di enti pubblici, l'attivita' di prelievo
autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse
portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per
il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16
della presente legge. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per
ciascuna tipologia dei prelievi, nonche' i criteri per la
determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di sistema
portuale determina l'importo delle predette tasse
all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla
copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle
parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del
territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del
traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla
viabilita' generale e ad attivita' che si connotino come
estrinsecazione di potesta' pubbliche, nonche' al
mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota
parte dei costi generali. Le Autorita' di sistema portuale
sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al secondo
periodo.
9-quater. I canoni percepiti dalle Autorita' di
sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali,
comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge
e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione,
nonche' alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze
demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati
redditi diversi e concorrono a formare il reddito
complessivo per l'ammontare percepito nel periodo
d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita'
di sistema portuale mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11. Le Autorita' di sistema portuale non possono
svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa'
partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di
cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di
sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni
pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a
carattere societario di minoranza, in iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e
intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i
punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti
portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' di sistema portuale (63)
territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce
l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti
punti.
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero
delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di
regolamento e', altresi', acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di
ciascuna delle istituite Autorita' di sistema portuale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge 28
gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia
portuale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1994, n. 28, Supplemento ordinario:
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, laddove non istituita,
l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali. Sono altresi' sottoposte a concessione da parte
dell'Autorita' di sistema portuale e, laddove non
istituita, dell'autorita' marittima, la realizzazione e la
gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e
portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei
esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal
fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico
portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche
per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di
parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato
rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata
massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresi' gli
elementi riguardanti il trattamento di fine concessione,
anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere
al concessionario uscente. Il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285, Supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Procedure autorizzative per impianti
off-shore e individuazione aree idonee). - Omissis.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet
istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti,
relativo agli adempimenti e alle informazioni minime
necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per
l'autorizzazione degli impianti di cui al presente
articolo.
Omissis.».
 
Art. 9

Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica

1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((la societa' Terna Spa,)) in qualita' di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonche' delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte ((dalla societa' Terna Spa)) medesima.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA), ((le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.))
3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati ((alla societa' Terna Spa.))
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta ((della societa' Terna S.p.A.,)) disciplina le modalita' di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3. ((L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2.))
5. Fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL e' corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformita' e la compatibilita' delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e ((l'assenza di contrasto)) con quelli adottati nonche' ((la conformita' delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi)) vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. ((Nei casi in cui la DIL e' corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilita' che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle gia' impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non e' richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.))
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilita' o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:
a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.
8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente e' tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'((articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o piu' delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della ((conferenza di servizi)) entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.
9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilita' a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonche' delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.
9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione e' rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformita' al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha altresi' effetto di variante urbanistica.
9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «e fino al 30 giugno 2024» sono inserite le seguenti: «ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento».
9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «20 MW e 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «25 MW e 12 MW».
9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole: «di autorizzazione» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 12 MW»;
3) alla lettera c), le parole: «superiore a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»;
b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: «di potenza fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza fino a 12 MW».
9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e 9-septies si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformita' tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che e' comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2,
dell'allegato I.8 annesso al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77,
Supplemento ordinario:
«Art. 1. - 1. La verifica preventiva dell'interesse
archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del
codice, si svolge secondo la seguente procedura.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione
delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia
del progetto di fattibilita' dell'intervento o di uno
stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi
compresi gli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari con particolare attenzione ai
dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito
delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla
lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le
opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano
tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici
delle universita', ovvero mediante i soggetti in possesso
di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
(omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 90, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, Supplemento ordinario:
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive). - 1. Il
soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e
27 ovvero condotti in difformita' dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando
per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se,
entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e'
comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del
procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13, il soprintendente puo' richiedere
l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente.».
«Art. 90 (Scoperte fortuite). - 1. Chi scopre
fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo
10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente
o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza e
provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole
nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Della scoperta fortuita sono informati, a cura del
soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela
del patrimonio culturale
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si
possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha
facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e
la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente
e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti
nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte
fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione
sono rimborsate dal Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - (omissis).
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento
ordinario:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 12, del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 «Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, Supplemento
ordinario:
«Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). -
Omissis.
12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano
decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili,
di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del
sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato
per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il
31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano
entro diciotto mesi dalla data di presentazione,
comprensivi dei termini per la valutazione ambientale
strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna
S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del
parere delle regioni e delle province autonome
territorialmente interessate dagli interventi in programma,
che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla
richiesta di parere, nonche' previa acquisizione delle
valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In
caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni
e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica procede comunque
all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da
compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle
criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla
rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi
investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento,
secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita'
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
all'ARERA un documento sintetico relativo agli interventi
di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da
compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento
degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A.
puo' integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda
necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione
di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del
sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo
periodo del presente comma e di cui al comma 13, che
decorrono dalla data di presentazione al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta
di integrazione del Piano, sono ridotti della meta'.
(omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
2001, n. 189, Supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 47, commi 1-bis e
11-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 47 (Disposizioni in materia di installazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili). - (omissis).
1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del
Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 30 giugno 2024 ovvero fino al termine
successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai
sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento, sono
esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza
complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere
connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia'
sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche
comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia'
sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici gia'
esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di
accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e
con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi,
sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia'
sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici gia'
esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata
e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento
medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi
gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia
rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a
50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree
individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo,
gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(omissis).
11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2)
dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2
dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono
rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, purche':
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma
8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui
all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b),
l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della
lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis e
dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, Supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Principi generali). - 1. Al fine di favorire
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel
rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e
Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo
speciali procedure amministrative semplificate, accelerate,
proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche
caratteristiche di ogni singola applicazione.
2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono
regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di
proporzionalita':
a) comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui
all'articolo 6-bis;
c) procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 6;
d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.
2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6,
comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee
identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di
cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi per la
costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova
costruzione e delle opere connesse nonche', senza
variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il
rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti
fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono
disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica
la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le
opere da realizzare su aree nella disponibilita' del
proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino
a 12 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 12 MW: si
applica la procedura di autorizzazione unica.
(omissis).».
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - (omissis).
9-bis. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle
relative opere connesse da realizzare nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree
di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino
a 12 MW, nonche' agli impianti agro-voltaici di cui
all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3
chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale
e commerciale. La procedura di cui al presente comma, con
edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle
relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si
applica anche qualora la pianificazione urbanistica
richieda piani attuativi per l'edificazione.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, Supplemento
ordinario:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma
2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo
periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento
trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7
per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale
alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento
medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni.
Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo
decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere la soglia di applicazione della procedura di cui
al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
9-bis. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle
relative opere connesse da realizzare nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree
di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino
a 10 MW, nonche' agli impianti agro-voltaici di cui
all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3
chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale
e commerciale. La procedura di cui al presente comma, con
edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle
relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si
applica anche qualora la pianificazione urbanistica
richieda piani attuativi per l'edificazione.
9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu'
Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata e'
presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e
dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente
ai sensi del presente comma e' individuata nel Comune sul
cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da
realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli
altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative
opere connesse.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, Supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere
per la connessione alla rete, l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di
concerto il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati
all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di
cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione
d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo
idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica,
sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata,
nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del
procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del
rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque.
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree
sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti
alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle
opere per la realizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui
procedimenti autorizzativi abbiano gia' ottenuto, prima
dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico, il provvedimento di valutazione
ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro
titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti. Il secondo
periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi
degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove
previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione
comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione
ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa
in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per
gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di
misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico e' pari a
novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis
che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui
al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo
periodo, il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei
tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale
di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i
procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
procedimento unico di cui al presente comma puo' essere
avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio
del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o
del provvedimento di VIA.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto. Per gli impianti
diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in
sede di presentazione della domanda di autorizzazione di
cui al comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di
pubblica utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione
dell'impianto e delle opere connesse.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nei riferimenti normativi all'art.
4-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2-bis,
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - (omissis).
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e'
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma
5-bis.
(omissis).».
 
Art. 10
Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento
e teleraffrescamento

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 ((euro per l'anno)) 2023 e' destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 ((euro per l'anno)) 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, gia' versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ((di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi e' assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2 ) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2 , in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, "anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102";
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5,
nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di
euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da
societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini
dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
comma;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
"Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo
periodo, del presente articolo si intendono riferite, con
riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste
maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a
15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e
del made in Italy per ciascuna delle suddette annualita'.
Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente
articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino
all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire
dall'anno 2025, e' destinata, nel limite di 500 milioni di
euro annui, a specifiche misure di politica industriale
relative alla sostenibilita' ambientale dei processi
produttivi individuate con deliberazione del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica
e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del
medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57,
Supplemento ordinario:
«Art. 44 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato). - 1. In coerenza con gli indirizzi di politica
monetaria della Banca centrale, europea il conto denominato
«Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», istituito
presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative
giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa
stipulazione di apposita convenzione con il Ministero.
Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di
tenuta del conto e le modalita' di gestione e di
movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di
ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo
unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato
consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e successive modificazioni.».
 
Art. 11
Misure urgenti in materia di infrastrutture per il
((decommissioning)) e la gestione dei rifiuti radioattivi

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2:
1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;
2) dopo ((la parola:)) «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti: «o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»;
b) all'articolo 26:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la ((lettera e-bis))) e' aggiunta la seguente:
«e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunita' territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»;
2) dopo il ((comma 1)) e' inserito il seguente:
«1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, ((n. 190))»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 5, dopo la parola «idonee» e' inserita la seguente: «(CNAI)»;
2) dopo il ((comma 5)) sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica ((nel proprio sito internet)) istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonche' il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, ((entro novanta giorni)) dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneita'. Possono altresi' presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.
5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorita' di regolamentazione competente. ((In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco Tecnologico.)) Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorita' di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.
5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.
5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneita', tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorita' di regolamentazione competente.
5-septies. L'autorita' di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
3) al comma 6:
3.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneita'.»;
3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta e' pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI e' pubblicata»;
4) dopo il ((comma 6)) sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.
6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalita' definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
5) al comma 7:
5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali.»;
5.2) al quarto periodo, ((le parole:)) «il livello di priorita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneita'»;
6) al comma 8, primo periodo, ((le parole: «e dalla Regione»)) sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»;
d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole: «all'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 «Disciplina dei sistemi
di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonche' benefici economici, a norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico). -
1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la
localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito
nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito
del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme
restando le altre disposizioni normative e prescrizioni
tecniche vigenti in materia.
2. Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni
per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di
un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca
scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture
tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla
gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile
irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento,
il condizionamento, lo stoccaggio e lo smaltimento, nonche'
lo svolgimento, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di
formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione
dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione o connesse
agli interventi descritti nel programma di incentivazione
di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter).
3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed
in particolare il Deposito Nazionale e le strutture
tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla
componente tariffaria che finanzia le attivita' di
competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la
Regione, gli enti locali interessati, nonche' altre
amministrazioni e soggetti privati, possono essere
stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la
realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.
3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi
di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A
e funzionali alle attivita' di decommissioning e alla
gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla
componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n 83.
3-ter. L'esercente del Parco Tecnologico, che puo'
avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di
altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un
programma per attivita' di ricerca e sviluppo nel campo
della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, in linea con le esigenze del Programma
nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva
2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare verificano i risultati conseguiti nonche' la
corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel
Programma nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Sogin S.p.A.). - 1. La Sogin S.p.A. e' il
soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del
mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche' della
realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del
Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente
anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
radioattivi. A tal fine:
a) gestisce le attivita' finalizzate alla
localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi
dell'articolo 25;
b) cura le attivita' connesse al procedimento
autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del
Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei
rifiuti radioattivi;
c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del
Parco Tecnologico;
d) eroga agli Enti locali le quote ad essi
spettanti;
e) promuove diffuse e capillari campagne di
informazione e comunicazione alla popolazione in ordine
alle attivita' da essa svolte;
e-bis) sulla base degli obiettivi e dei criteri di
sicurezza fissati dall'autorita' di regolamentazione
competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche
tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini
dell'accettazione al Deposito nazionale;
e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, un
programma degli interventi oggetto di misure premiali e
delle relative misure premiali a vantaggio delle comunita'
territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che
lo approva entro i successivi trenta giorni.
1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al
riconoscimento di misure premiali sulla base del programma
approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi
oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno
2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere
c) ed e) del comma 1 e' sottoposto al controllo ed alla
vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui
alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui
alla legge 14 novembre 1995, n. 481.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio del Parco Tecnologico). - 1. La Sogin S.p.A.,
tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e
dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale
delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del
Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei
medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di
idoneita' sulla base di caratteristiche tecniche e
socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto
preliminare per la realizzazione del Parco stesso.
1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3
del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta
di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla
documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle
procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta,
all'autorita' di regolamentazione competente che provvede
alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica
della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma
1. L'autorita' di regolamentazione competente trasmette,
entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni
comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche',
recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta,
provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3.
2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed
e' corredato dalla documentazione di seguito indicata:
a) documentazione relativa alla tipologia di
materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale
(criteri di accettabilita' a deposito; modalita' di
confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);
b) dimensionamento preliminare della capacita'
totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno
sviluppo modulare del medesimo, e determinazione del
fattore di riempimento;
c) identificazione dei criteri di sicurezza posti
alla base del progetto del deposito;
d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza
del Deposito nazionale;
e) criteri e contenuti per la definizione del
programma delle indagini per la qualificazione del sito;
f) indicazione del personale da impiegare nelle
varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la
previsione dell'impiego di personale residente nei
territori interessati, compatibilmente con le
professionalita' richieste e con la previsione di specifici
corsi di formazione;
g) indicazione delle modalita' di trasporto del
materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per
la valutazione della idoneita' delle vie di accesso al
sito;
h) indicazioni di massima delle strutture del Parco
Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio,
anche in termini occupazionali;
i) ipotesi di benefici diretti alle persone
residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante
il sito ed agli enti locali interessati e loro
quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento.
3. La proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneita' delle
aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche
e socio-ambientali, il progetto preliminare e la
documentazione di cui ai commi precedenti sono
tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin
SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione
almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale,
affinche', nei centottanta giorni successivi alla
pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i
soggetti portatori di interessi qualificati, possano
formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta
e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta
elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le
comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano
le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza, le modalita', i termini, la forma e gli
indirizzi per la formulazione delle osservazioni o
proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241.
4. Entro i duecentoquaranta giorni successivi alla
pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove
un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri,
oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le
Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree
interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI,
l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province
interessate, le Associazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul territorio, le Universita' e gli Enti
di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso
del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici
relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento
alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai
requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi
alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici
economici e di sviluppo territoriale connessi alla
realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui
all'articolo 30.
5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse
a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai
commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al
Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30
giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni
successivi al predetto termine, redige una versione
aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree
idonee (CNAI), ordinate secondo i criteri sopra definiti, e
la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco
delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti
territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta
di CNAI, nonche' il Ministero della difesa per le strutture
militari interessate, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono
presentare la propria autocandidatura a ospitare sul
proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla
Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio
stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneita'.
Possono altresi' presentare la propria autocandidatura ai
sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree
sono presenti nella proposta di CNAI.
5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine
previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige
un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette
alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la
Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e
trasmette le relative risultanze all'autorita' di
regolamentazione competente. In particolare, la Sogin
S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non
presenti nella proposta di CNAI possano essere
riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel
frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per
ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al
progetto preliminare del Parco tecnologico. Entro trenta
giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo
periodo, l'autorita' di regolamentazione competente
provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla
Sogin S.p.A.
5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del
parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto
del parere medesimo, predispone una proposta di Carta
nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente
l'ordine di idoneita' delle aree ivi incluse, e la
trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione
della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin
S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di
valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine
di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il
Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS
sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.
5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni
successivi alla conclusione della procedura di VAS,
aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine
di idoneita', tenendo conto delle risultanze della
procedura medesima e la trasmette al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il
parere tecnico all'autorita' di regolamentazione
competente.
5-septies. L'autorita' di regolamentazione
competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi
del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla
proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo
trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
6. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la
CNAI, con il relativo ordine di idoneita'. La CNAA o la
CNAI e' pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti
Ministeri e dell'Agenzia.
6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della
CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti
locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonche' con
il Ministero della difesa in relazione alle strutture
militari, trattative bilaterali finalizzate
all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico
protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle
trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli
interventi descritti nel programma di incentivazione di cui
all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano
di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni
economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26.
A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle
regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate
ovvero del Ministero della difesa in relazione alle
strutture militari.
6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di
intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita'
di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove
ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A.
effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento
dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle
modalita' definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila
sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le
risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica parere vincolante sulla
idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini
tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di
localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
7. In assenza di autocandidature di cui al comma
5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee
ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni
dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le
regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le
aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a
comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro
interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative
bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico
protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle
trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli
interventi descritti nel programma di incentivazione di cui
all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano
di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni
economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26.
La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun
impegno da parte delle regioni o degli enti locali. In caso
di piu' protocolli, ciascuno di questi reca l'ordine di
idoneita' dell'area sulla scorta delle caratteristiche
tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa,
cosi' come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri
indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il
Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa
delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.
8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui
al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede
entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato
interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono
designati in modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico,
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da un lato, e dalle regioni coinvolte,
dall'altro. Le modalita' di funzionamento del Comitato
interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere
stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi
o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a
costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero
non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i
sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la
partecipazione del presidente della Regione interessata.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-bis, del citato
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34-bis (Disposizioni finali). - 1. Ai sensi e
per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni
riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale
dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia e ogni riferimento
al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al
Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' da intendersi al Ministero o al
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.
3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, si applicano in quanto compatibili con il presente
decreto.
4. Per quanto non previsto espressamente nel presente
decreto legislativo, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e
le informazioni oggetto del presente decreto recanti una
classifica di segretezza sono gestiti in conformita' alle
disposizioni che regolano la materia.».
 
Art. 12

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

1. ((Al fine di predisporre una piu' completa mappatura dei prodotti europei di qualita' in favore di imprese e utenti finali,)) l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (((ENEA))) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica ((nel proprio sito internet)) istituzionale le modalita' di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.
3. L'ENEA pubblica ((nel proprio sito internet)) istituzionale l'elenco dei prodotti, nonche' dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 12 bis
((Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli
fotovoltaici))


((1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1»;
b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici».
2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalita' di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 10-bis,
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, Supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (I sistemi collettivi). - (omissis).
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul
mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in almeno
un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante
dalla somma delle percentuali in ogni singolo
raggruppamento ovvero una quota almeno pari all'1 per cento
degli impianti incentivati installati in potenza rispetto
al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi
dell'articolo 24-bis, comma 1.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, comma 1,
del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni
per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di
immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli
strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori
per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici
incentivati posti in essere prima della entrata in vigore
del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da
AEE di fotovoltaico, incentivate e installate
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti
del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il
trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni
di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In
alternativa, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base
agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
i citati sistemi collettivi. Per gli impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in
esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali e' gia'
stato avviato il processo di trattenimento delle quote a
garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili
possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema
collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonche'
inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di
adesione e' fissato al 30 giugno 2024. La documentazione di
cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri
di matricola dei moduli fotovoltaici installati
nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di
matricola registrati nella propria banca di dati con quello
presentato dal soggetto responsabile e comunicato al
sistema collettivo prescelto. In caso di non completa
corrispondenza dei citati numeri di matricola non si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo
per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli
interventi di manutenzione che comportano la sostituzione
dei moduli fotovoltaici. I soggetti responsabili degli
impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio
2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa
gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo
della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione
dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE
definisce le modalita' operative entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
ed e' autorizzato a richiedere agli stessi responsabili
degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre
con proprie istruzioni operative provvede alle eventuali
variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento
delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico
incentivate. Nei casi di ammodernamento tecnologico
(revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati
esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento
della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3,
dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi
i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato
la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono
restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo
dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti
la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli
fotovoltaici sostituiti o dismessi.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, Supplemento
ordinario:
«Art. 35 (Comitato di vigilanza e di controllo). - 1.
Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei
RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi
rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i
seguenti compiti:
a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di
cui all'articolo 29, sulla base delle comunicazioni delle
Camere di commercio previste allo stesso articolo 29, comma
8;
b) raccoglie, esclusivamente in formato
elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul
mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono
tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi
dell'articolo 29, comma 6;
c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programma e dispone, sulla base di apposito
piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non
effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su
campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera
b);
e) vigila affinche' le apparecchiature immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed
affinche' i produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il Registro sulla
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 29;
f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del
presente decreto legislativo;
g) funge da punto di riferimento per la
rappresentazione di diverse problematiche da parte degli
interessati, e del Centro di coordinamento ed in
particolare, in mancanza di una specifica valutazione a
livello europeo, si esprime circa l'applicabilita' o meno
del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non
elencate agli Allegati II e IV;
h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a
garantire l'uniforme applicazione del presente decreto
legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche
sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
ai Ministeri competenti;
i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare le informazioni in suo
possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione
delle relazioni di cui all'articolo 31, comma 2.
2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i
criteri di determinazione delle quote di mercato di cui
alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove
possibile, del diverso impatto ambientale delle singole
tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi
del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente
presentata da ciascun produttore con riferimento alle
proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le
quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito
www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote
di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro
di coordinamento.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si
avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di
cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi
anche della collaborazione della Guardia di finanza.
4. L'attivita' e il funzionamento del Comitato sono
disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo
Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto. La Segreteria del Comitato e' assicurata
dall'ISPRA.».
 
Art. 12 ter
((Individuazione della societa' Sogesid Spa quale societa' in house
delle amministrazioni centrali dello Stato))


((1. La societa' Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' individuata quale societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La societa' Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attivita' tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 «Trasferimento delle
competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della
L. 19 dicembre 1992, n. 488», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79:
«Art. 10 (Gestione delle acque). - 1. Per gli
interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di
adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature gia'
in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il
Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986,
n. 64 , e le opere comprese nei piani annuali di attuazione
per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le
relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il
completamento delle opere stesse, nonche' per la
realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi
necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi
dell'art. 19, e' autorizzato a costituire una societa' per
azioni cui e' affidata in regime di concessione la gestione
degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al
Ministro del bilancio e della programmazione economica, che
ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.
2. Alla societa' per azioni di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5
dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta
societa' sono attribuite al Ministero del tesoro. Il
Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista
previa intesa con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro dei lavori
pubblici.
3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19,
comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla
costituzione del capitale sociale della predetta societa',
nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle
disponibilita' di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni
di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.
4. Al capitale sociale della predetta societa'
possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista,
imprese ed altri soggetti economici, nonche' enti locali ed
acquedottistici.
5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla
ricognizione delle opere gia' in gestione diretta da parte
della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5
della legge 1° marzo 1986, n. 64 , nonche' delle opere
comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso
Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente,
adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e
di coordinamento, nonche' a promuovere il completamento
delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di
utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di
settore all'approvazione del CIPE.
6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono
trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed
invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il
successivo affidamento della gestione e manutenzione dei
relativi impianti ai consorzi di bonifica.».
 
Art. 13

Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 488, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, Supplemento
ordinario:
«Omissis. - 488. E' istituito, nello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, un
fondo rotativo, denominato "Fondo italiano per il clima",
con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato al finanziamento di
interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla
tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte. Gli
interventi del Fondo sono realizzati, in conformita' alle
finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto
2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera
dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto
pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto
allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE-DAC). Con decreto del Ministro
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi
del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai
predetti accordi internazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le
modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento
ordinario:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - Omissis.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
Omissis.».
 
Art. 14
Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela
dei clienti domestici

1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche' assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((fermo restando quanto)) previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite ((della societa' Acquirente unico Spa,)) e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, ((n. 80,)) e' trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attivita' di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. ((La societa' Acquirente unico Spa)) svolge, secondo modalita' stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita'. Il servizio di vulnerabilita' e' esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte ((dalla societa' Acquirente unico Spa)) ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilita', prevedendo, in particolare:
a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;
b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', massima partecipazione e non discriminazione;
c) l'entita' del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio, ((tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis)));
d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attivita' relativa al servizio di vulnerabilita' in maniera separata rispetto a ogni altra attivita';
e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato;
2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilita' per attivita' diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;
3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilita', lo stesso marchio con cui svolge attivita' al di fuori del servizio medesimo;
((e-bis) che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volonta' di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalita', anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volonta' di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volonta' prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.))

2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, ((la societa' Acquirente unico Spa)) provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.».
4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16 -ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche' evitare incrementi dei costi per l'utenza, all'articolo 36 -ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilita' secondo le ((modalita' di cui)) all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.».
((4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalita' per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.))
5. Al fine di garantire la continuita' della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ((o da parte dell'esercente il servizio)) di vulnerabilita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonche' la regolarita' dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto ((sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento, rilasciata dal cliente domestico)) per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente ((rinnovata)), fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele graduali o dall'esercente il servizio di vulnerabilita'. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.
((5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilita' ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilita' informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al predetto comma 5, trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.))
6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonche' la piu' ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure.
7. Per le finalita' di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonche' per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ((la societa' Acquirente unico Spa)) effettua, secondo criteri e modalita' definiti dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attivita' di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui ((agli articoli)) 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonche' alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attivita' di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.
((7-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestivita' nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «sono tenuti a trasmettere» e' inserita la seguente: «tempestivamente»;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico»;
c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Il comitato e' convocato senza indugio dall'Autorita' su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 novembre 2021, n. 265:
«Art. 16-ter (Disposizioni in materia di contratti di
fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in
condizioni di poverta' energetica e clienti domestici). -
1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma
60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione
del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in
via transitoria e nelle more dello svolgimento delle
procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di
vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a
essere riforniti di energia elettrica dal servizio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti
con decreto del Ministro della transizione ecologica.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare
l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti
domestici, mediante procedure competitive da concludersi
entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della
fornitura di energia elettrica.
3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1,
comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano
state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma
2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei
confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica continua ad applicarsi il servizio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti
con il decreto del Ministro della transizione ecologica di
cui al comma 1 del presente articolo.
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 210, le parole: "che ne facciano
richiesta" sono soppresse.
5. Ai fini dell'individuazione dei clienti
vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali, definisce le modalita' di
acquisizione del consenso per il trattamento dei dati
sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema
informativo integrato gestito dalla societa' Acquirente
unico Spa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210 «Attuazione
della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294:
«Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i
clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n.
124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori
non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture
abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 «Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142:
«Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - (omissis).
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al
fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le
informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la
normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle
controversie di cui dispongono.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento ordinario:
«Omissis. - 200. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di
27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito
annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale», convertito con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11-bis (Sanzioni irrogate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas). - 1. Alle sanzioni previste
dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal
pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per
il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di
energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato,
approvati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del
sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e
comunitarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210 «Attuazione della
direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i
clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n.
124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori
non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture
abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio
di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui
al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia
elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di
cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate
dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia
elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle
attivita' di commercializzazione del servizio medesimo,
determinati sulla base di criteri di mercato. La societa'
Acquirente unico Spa svolge, secondo modalita' stabilite
dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di
approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica
all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il
servizio di vulnerabilita'. Il servizio di vulnerabilita'
e' esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti
abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di
cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25
agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure
competitive svolte dalla societa' Acquirente unico Spa ai
sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di
vulnerabilita', prevedendo, in particolare:
a) la limitazione del servizio alla sola fornitura
di energia elettrica;
b) l'assegnazione del servizio, per una durata non
superiore a quattro anni, mediante procedure competitive
relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicita', massima
partecipazione e non discriminazione;
c) l'entita' del corrispettivo massimo di
assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto previsto
dalla lettera e-bis);
d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere
l'attivita' relativa al servizio di vulnerabilita' in
maniera separata rispetto a ogni altra attivita';
e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
1) il canale di commercializzazione del servizio
di vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato;
2) i dati e le informazioni acquisite nello
svolgimento del servizio di vulnerabilita' per attivita'
diverse da quella di commercializzazione del servizio
stesso;
3) per l'esercizio del servizio di
vulnerabilita', lo stesso marchio con cui svolge attivita'
al di fuori del servizio medesimo.
e-bis) che, al momento della presentazione
dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva,
i soggetti interessati possano manifestare la volonta' di
avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti
il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di
subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono
titolari al momento della cessazione del servizio medesimo,
correlati allo stesso servizio, sulla base delle
informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai
relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei
soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo
rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla
lettera b) del presente comma, secondo modalita', anche in
relazione alla rappresentazione di dette informazioni,
stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181;
e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna area, sulla
base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto
della manifestazione di volonta' di cui alla lettera e-bis)
del presente comma e del conseguente minor reintegro dei
costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125;
e-quater) che i soggetti che esprimono la
manifestazione di volonta' prevista dalla lettera e-bis)
siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di
aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in
coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.
2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio
di vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive
disciplinate ai sensi del comma 2-bis, la societa'
Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova procedura
entro sei mesi dalla conclusione della precedente.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 36-ter del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con
modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023,
n. 103, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36-ter (Disposizioni per l'applicazione della
clausola sociale al personale impiegato in contact center).
- 1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data
di entrata in vigore della presente disposizione,
continuano ad avvalersi dei servizi di contact center
prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi
livelli occupazionali, sino alla conclusione delle
procedure di individuazione dei fornitori del servizio di
vulnerabilita' secondo le modalita' di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
ferma restando la scadenza naturale dei contratti che
disciplinano detti servizi, se anteriore.».
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
«Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, Supplemento
ordinario
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 61, della
legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e
la concorrenza., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2017, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Omissis.
61. Al fine di garantire la piena confrontabilita'
delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone,
con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione,
da parte del gestore del Sistema informatico integrato di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di un apposito portale
informatico per la raccolta e pubblicazione in modalita'
open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al
dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare
riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse
in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non
superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli
operatori della vendita di energia elettrica o gas sul
mercato italiano sono tenuti a trasmettere tempestivamente
tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso
l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo
con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei
diversi portatori di interesse, concernenti le
problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da
inserire nel portale informatico. Del comitato tecnico
fanno parte un rappresentante dell'Autorita', un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un
rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori non domestici, un rappresentante designato
d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un
rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti. Il comitato e' convocato senza indugio
dall'Autorita' su istanza motivata di almeno uno dei suoi
componenti. I componenti del comitato non percepiscono
alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Omissis.».
 
Art. 14 bis
((Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano))


((1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonche' le modalita' di erogazione.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:
«Omissis. - 369. Al fine di sostenere il
potenziamento del movimento sportivo italiano e' istituito
presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato "Fondo
unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo
italiano", con una dotazione pari a 12 milioni di euro per
l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2
milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a
finanziare progetti collegati a una delle seguenti
finalita':
a) incentivare l'avviamento all'esercizio della
pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di
ausili per lo sport;
b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici
di rilevanza internazionale;
c) sostenere la realizzazione di altri eventi
sportivi di rilevanza internazionale;
d) sostenere la maternita' delle atlete non
professioniste;
e) garantire il diritto all'esercizio della pratica
sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione;
f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi
femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
L'utilizzo del fondo di cui al presente comma e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con gli altri Ministri interessati.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 «Ulteriori misure
urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19
novembre 2022:
«Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in
ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 35
milioni di euro per l'anno 2023, da destinare
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le
discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e
per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il
Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport
e Salute S.p.A.. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, e' destinata
all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di
associazioni e societa' sportive iscritte nel registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui
al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che
gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per
attivita' di base e sportiva.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 43.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
27 dicembre 2004:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 14 ter
((Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico
per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue
urbane))


((1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;
b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilita' e' competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.
11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza e' conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorita' competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Puo' essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 puo' applicarsi, in quanto rispondenti a finalita' imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992».
2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre
2019:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - 1. Il
Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di
condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2
dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione
europea n. 2003/2077, puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea
vigente, di societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di
cui al comma 3 eccetto i subcommissari eventualmente
individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis,
puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore
mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette
convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare.
1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario
unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle
singole regioni agli interventi di bonifica o messa in
sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di
competenza regionale, nonche' su richiesta del Ministero
della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai
soli interventi per i quali sono stati gia' previsti
finanziamenti a legislazione vigente con contestuale
trasferimento delle relative risorse da parte degli enti
richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene
predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento
che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario
unico.
2. Il Commissario unico di cui al comma 1, scelto nei
ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in
carica per un triennio ed e' collocato in posizione di
comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi
ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, in
aspettativa o in comando e' reso indisponibile, per tutta
la durata del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in
comando, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto
di vista finanziario. Al predetto Commissario e'
corrisposto in aggiunta al trattamento economico
fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di
appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei
risultati conseguiti, determinato nella misura e con le
modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere
sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi.
3. Il Commissario unico di cui al comma 1 si avvale
altresi' di una struttura di supporto composta da non piu'
di quindici unita' di personale in posizione di comando,
fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti
dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche
e in materia di affidamento dei contratti pubblici in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela
ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta
la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
unico.
3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi di
subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati
tra i componenti della struttura di supporto di cui al
comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe
definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000
euro annui. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro
annui.
4. Sulla base di una specifica convenzione, il
Commissario unico di cui al comma 1, unitamente alla
struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze
operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al
comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al
2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione
degli interventi.
6. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori
interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che
subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
del Commissario unico nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo
Commissario.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
«8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a
un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e
al numero degli interventi sostitutivi, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe
definite dal Commissario unico e per i quali si applica la
disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del
quadro economico degli interventi. Con il medesimo
procedimento di cui al primo periodo si provvede
all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari».».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 «Interventi urgenti per
la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2016, n. 304, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). - 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di
coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli
agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti
fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia
reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il
trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle
regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente articolo e sulle criticita' eventualmente
riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro
alle Camere per la trasmissione alle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Per i progetti di
competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della
transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale regionale e la
valutazione di impatto ambientale regionale.
2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di competenza del
Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure
di infrazione europee, gli interventi medesimi sono
dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di
eccezionalita' e di estrema urgenza degli interventi di
competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i
termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso
hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i
pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli
in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni
culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito
positivo. Restano ferme le responsabilita' a carico degli
enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri
e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato
comma 2-ter.
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati
dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, sono ridotti alla meta'.
3. Al predetto Commissario e' corrisposto
esclusivamente un compenso determinato nella misura e con
le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi, composto da una parte fissa e da una parte
variabile in ragione dei risultati conseguiti.
4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento
alle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico.
Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita'
speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario unico,
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al
presente articolo in relazione alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella
disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai
commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto
decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita'
confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario
unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare
agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn.
25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267
del 14 e del 15 novembre 2016.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro la data di
cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e al Commissario unico una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di competenza, con le
difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e
degli impegni finanziari assunti nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro
intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la
documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del
Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7
del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni
trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo in
relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori,
dandone informazione al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
periodo precedente, fermo restando l'accertamento
dell'eventuale responsabilita' derivante
dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi
necessari provvedimenti.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui
realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o
di risorse regionali, i gestori del servizio idrico
integrato, con le modalita' previste con deliberazione
adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero
la regione per le relative risorse, trasferiscono gli
importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario,
assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
ai sensi dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del
comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente
articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di
soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di
importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle
procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale
albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla
predisposizione, anche per posta elettronica certificata,
all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di
consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un
massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al
numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal
Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di
cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al
primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o
revoca dei subcommissari.
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, di societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio
idrico integrato territorialmente competente, utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il
triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da
non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale
esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria
idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto
e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a
ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una
spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo
del presente comma, al Commissario unico si applicano le
disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei
commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di
valutazione di impatto ambientale o di verifica di
assoggettabilita' e' competente la Commissione tecnica
PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti
si applicano le disposizioni di semplificazione e
accelerazione previste dal citato decreto legislativo n.
152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8,
comma 2-bis.
11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in
siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione
di incidenza e' conclusa entro trenta giorni dalla
richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione
di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy,
assegna all'autorita' competente un termine non superiore a
quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l'autorita' competente, il Consiglio dei
ministri nomina un commissario ad acta al quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Puo' essere nominato
commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1.
Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle
valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di
cui al comma 2 puo' applicarsi, in quanto rispondenti a
finalita' imperative di rilevante interesse pubblico, la
disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto, i Presidenti della regioni, di
seguito denominati commissari di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al
territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli
accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative
contabilita' speciali. I commissari straordinari
attualmente in carica completano le operazioni finalizzate
al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
2. Al commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In
caso di dimissioni o di impedimento del predetto
commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina
un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo
Presidente della regione o alla cessazione della causa di
impedimento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in
tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
dalla carica di Presidente della regione, questi cessa
anche dalle funzioni commissariali eventualmente
conferitegli con specifici provvedimenti legislativi.
Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, e' nominato un commissario che
subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino
all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli incarichi
commissariali, conferiti ai sensi di specifici
provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della
regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste
nel presente articolo, il Presidente della regione puo'
delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla
base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente
della regione con i medesimi poteri e le deroghe previsti
per il commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di
societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle
stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di
svolgimento dello stesso. Al soggetto attuatore, scelto
anche fra estranei alla pubblica amministrazione, e'
corrisposto un compenso determinato nella misura e con le
modalita' di cui all' articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e'
posto a carico del quadro economico degli interventi cosi'
come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria
generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in
cui si tratti di un dipendente di una pubblica
amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo
l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e'
fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, il commissario di Governo puo'
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle
strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30
giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o
delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese
sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la
progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il commissario di Governo e' titolare dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal
fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche,
necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5
sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede
comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di
cui al comma 1.
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle
fasi relative alla programmazione e alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il
numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale
individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al
citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del
2009 le parole da: "le proprie strutture anche vigilate" a:
"decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140" sono sostituite dalle seguenti: "una direzione
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato
generale".
7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti
conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di
1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori
di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come
piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della
neve o regimazione delle acque superficiali, previa
apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare
nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano
utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei
lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa,
all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le
parole: "due supplenti" sono aggiunte le seguenti: "con
comprovata esperienza in materia contabile amministrativa"
e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Uno dei
componenti effettivi e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo
Ministero".
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei
conti dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
al comma 8.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014,
stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono
trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno
trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di
inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le
parole: "di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti:
"comma 3, lettera a)".
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione,
alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11-bis. All' articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: "entro il
22 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
22 dicembre 2015".
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "da svolgere
entro i novanta giorni successivi all'emanazione del
decreto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "da
svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei
medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
per i terreni classificati, sulla base delle indagini,
nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi
duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione
dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi
di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.";
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: "6.1. Le indagini di cui al presente articolo
possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.";
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito
il seguente: "5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta.".
12-bis. All' articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il
seguente:
"6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano".
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La
Spezia" sono soppresse e le parole: "20 milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti: "14 milioni di euro".
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25
al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio
2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata
la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter,
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a
valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 7-bis e
7-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del
12 settembre 2014:
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). -
(omissis).
7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7,
che assicurano la realizzazione degli interventi con le
risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla
depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro
impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo
comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e
dell'esito delle stesse informano il competente
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
alimentate direttamente, per la quota coperta con le
risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento
su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi
trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al
saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di
dar conto degli interventi affidati e di verificare la
coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno
l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo
le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30
aprile 2015 del medesimo Ministero.
(omissis).».
- Per il testo dell'articolo 8, comma 2-bis, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 14-quinquies.
- Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 99 (Riutilizzo dell'acqua). - 1. Con
regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le
condizioni per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della
legislazione statale, e sentita l'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e
misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il
riutilizzo delle acque reflue depurate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
(omissis).».
 
Art. 14 quater
((Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione
del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana))


((1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformita' a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana e' nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di due anni e puo' essere prorogata o rinnovata.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;
b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
6. La Regione siciliana puo' dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresi', su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e puo' essere rinnovato.
7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.
9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilita'. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente da' evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilita' annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.))


Riferimenti normativi

- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nei riferimenti normativi all'art.
4-bis.
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, Supplemento
ordinario n. 28.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, Supplemento
ordinario n. 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e
4 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2022, n. 114:
«Art. 13 (Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure
per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025). - 1.
Il Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con
riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche
conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma,
della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle
regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei
rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attivita' di gestione dei
rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle
aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la
gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la
realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche
degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali
di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte
salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma
4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma
1 il Commissario straordinario, ove necessario, puo'
provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio,
in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario
sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione
Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla
richiesta; decorso tale termine si procede anche in
mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la
regione Lazio, possono essere nominati uno o piu'
subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di
una struttura commissariale anche sulla base di apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai
subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del
presente articolo l'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 54 e 178,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322,
Supplemento ordinario:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle
proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri
relativi all'attuazione di eventuali interventi
complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea per il periodo di
programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le
risorse destinabili agli interventi complementari di cui al
presente comma, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
stessi con risorse a carico dei propri bilanci.
L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate,
ha luogo previo inserimento, da parte dell'amministrazione
titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di
cui al comma 56.
Omissis.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure
afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi
per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo
per la coesione», con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione
delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione, articolato per annualita', definito in
considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al
numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun
Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono
d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione»,
con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione di specifici
interventi, anche con il concorso di piu' fonti di
finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e'
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene
con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle
Amministrazioni centrali interessate, con particolare
riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali,
nell'ottica di una collaborazione interistituzionale
orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte
allocative delle regioni con le priorita' programmatiche
nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali
europei del periodo di programmazione 2021-2027. In
particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla
presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane
nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo
eventualmente destinate al finanziamento della quota
regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e
provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52,
della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione articolato per annualita' definito in
considerazione del cronoprogramma finanziario degli
interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in
favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di
ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli
accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o
d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita'
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si
provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli
organi di controllo della delibera del CIPESS di
assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione
assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le
attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi
ovvero delle linee d'azione strategiche previste
nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione
delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati con le risorse del
Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro
valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o
per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla programmazione
2021-2027, ai fini della definizione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle
amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione,
secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi
accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione
2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima
lettera i).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2023, n. 219:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di programmazione ed
utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - (omissis).
2. Ferme restando le regole di gestione delle fonti
finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del
2020, per gli interventi e le linee d'azione strategici
inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere
c) e d) del comma 178 del medesimo articolo 1, come
modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate
anche le risorse destinate ad interventi complementari di
cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del
2020, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che
risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i fondi strutturali afferenti ai
Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione
centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma
destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS
adottate ai sensi della lettera e) del predetto articolo 1,
comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonche' le risorse
di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel
rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita'
previsti a legislazione vigente. Le risorse complementari
di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del
2020 sono prioritariamente destinate al completamento dei
progetti non conclusi al termine del ciclo della
programmazione europea 2014-2020, nonche' alla
realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla
programmazione europea ma non destinatari di risorse per
esaurimento delle stesse.
(omissis).».
 
Art. 14 quinquies
((Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC))


((1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: «La Commissione puo' essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, e' definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2-bis del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (omissis).
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli
comunque connessi alla gestione della risorsa idrica
ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente
decreto e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,
posta alle dipendenze funzionali del Ministero della
transizione ecologica, e formata da un numero massimo di
quaranta unita', inclusi il presidente e il segretario, in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con
almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e
paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il
personale di ruolo delle amministrazioni statali e
regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo
le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad
esclusione del personale docente, fatta eccezione per
quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione di
fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di
adozione del decreto di nomina di cui all'ottavo periodo
del presente comma. Nel caso in cui al presidente della
Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si
applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
decadenziale. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad
eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto
periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei
singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con
decreto del Ministro della transizione ecologica, su
proposta del presidente della Commissione di cui al comma
1, i componenti della predetta Commissione, fino a un
massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti
della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il
personale dipendente di societa' in house dello Stato.
Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il
commissario in esso individuato e' autorizzato a
partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e'
garantito il rispetto dell'equilibrio di genere.
I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
sono nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Con le medesime modalita' previste per
le unita' di cui al primo periodo, possono essere nominati
componenti aggregati della Commissione di cui al presente
comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano in
carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico
e' equiparato a ogni effetto a quello previsto per le
unita' di cui al primo periodo. Alle riunioni della
commissione partecipa, con diritto di voto, anche un
rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti
pubblici di ricerca; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. Per i
procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche
disposizioni o intese un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto un
esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome
interessate, individuato tra i soggetti in possesso di
adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. La Commissione opera con le modalita' previste
dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente
decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel
corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica
fino al termine dello stesso e non possono essere
rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono
soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso
di cui al comma 5. La Commissione puo' essere articolata in
Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle
Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze,
e' definita dal presidente della Commissione, sentito il
rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di
lavoro complessivi e della programmazione generale dei
lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori
interni. Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 31 dicembre 2024.
(omissis).».
 
Art. 15
Disposizioni urgenti per l'attivita' di ricostruzione dei territori
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023

1. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((le parole:)) «in corso di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino»;
b) dopo ((le parole:)) «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-sexies, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare
l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi
a partire dal 1 maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti
per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi
eventi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno
2023, n. 127, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - (omissis).
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i
criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente
articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese
occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui
al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle
dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti
e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel
caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del
regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento
delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre
2018, previa presentazione di perizia asseverata;
(omissis).».
- Il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1308/2013, recante
«Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il Regolamento (UE) n. 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, «Regolamento delegato che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore
vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni
dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la
cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la
presentazione», e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 gennaio
2019, n. L 9.
 
Art. 16
Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a
seguito di alluvione

1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attivita' di ripristino e riparazione dei danni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-sexies del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2023, n. 127:
«Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini
del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori
di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e),
il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi
di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture
sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione
puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi
compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e
assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei
centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo
da rendere compatibili gli interventi strutturali con la
tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici
e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di
riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'
di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di
ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici
destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o
che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi
e le modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni
interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni commissariali, i centri e nuclei di
particolare interesse, o parti di essi, che risultano
maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono
eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da
adottare per la determinazione del costo degli interventi e
dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e
di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati
al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove
richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i
criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente
articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese
occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui
al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle
dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti
e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel
caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del
regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento
delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre
2018, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti
autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o
depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la
ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di
ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e
zootecniche in strutture temporanee che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di
attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di
riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis
a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
che deve essere debitamente accettata ai sensi
dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con
detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale
inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte,
agli operatori economici incaricati o ai professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione
dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo
pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale
del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato
l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui
all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del
2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in
misura corrispondente all'importo della transazione
effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
al presente comma, il contratto e' risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti
giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da
20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti
nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per
la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e'
incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente
destinate agli interventi di cui alle lettere a),
limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g)
del comma 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione
energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222, Supplemento ordinario:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i
profili di competenza, con il Ministro della salute e con
il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
omissis;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti
minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di
prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari,
siano essi di nuova costruzione, oggetto di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni
energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva
2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di
ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati
con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione
della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il
rispetto della qualita' energetica prescritta, sono
previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e
parametri complessivi, in termini di indici di prestazione
energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
che in energia primaria non rinnovabile;
3-bis) in fase di progettazione per la
realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione
importante degli edifici esistenti, si tiene conto della
fattibilita' tecnica, funzionale, ambientale ed economica
dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti,
in occasione della sostituzione del generatore di calore,
ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati
di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente
la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una
determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unita'
immobiliare;
3-quater) nel caso di nuova installazione,
sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per
l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento
energetico globale, assicurano la corretta installazione e
il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati
sistemi di regolazione e controllo, eventualmente
differenziandoli per i casi di installazione in edifici
nuovi o esistenti;
3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici
sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti
rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico
degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi
e dei rischi connessi all'attivita' sismica;
3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente
fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non
residenziali, dotati di impianti termici con potenza
nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di
automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo
4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva
2010/31/UE, e successive modificazioni.
Omissis.».
 
Art. 17
Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per le imprese agricole
che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche di
eccezionale intensita' verificatesi nei mesi di ottobre e di
novembre 2023

1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, ubicate nella ((regione Toscana,)) che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensita', verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazione, ((nel limite)) di 6 milioni di euro.
2. La ((regione Toscana,)) anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, puo' deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2004, n. 95:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - (omissis).
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del Codice
Civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - 1. Al fine di attivare gli
interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di
spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate
dalla giunta regionale.».
 
Art. 18
Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal ((29 ottobre
2023))


1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata ((nella Gazzetta)) Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, ((e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023)), al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacita' produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1°aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la regione Toscana un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Alle finalita' di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito
con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
«Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77.
- Il Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE
«Regolamento della Commissione che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo
rilevante ai fini del SEE)» e' pubblicato nella G.U.U.E. 26
giugno 2014, n. L 187.
- Il Regolamento (CE) del 13 dicembre 2023, n.
2023/2831/UE «Regolamento della Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
(Testo rilevante ai fini del SEE)» e' pubblicato nella
G.U.U.E. 15 dicembre 2023, Serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
 
Art. 18 bis
((Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti
dagli eventi sismici del 9 marzo 2023))


((1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel territorio del comune di Umbertide» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 560, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303,
Supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«Omissis.
560. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei
territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici
del 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato
di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del
Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio
2023, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023,
purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente,
sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino
alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati
stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilita'
intervengano prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30
aprile 2024, sono stabiliti i criteri per il ristoro del
minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente
comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.
Omissis.».
 
Art. 19

Abrogazioni

1. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;
b) il comma 5-ter e' abrogato.
2. L'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' abrogato.
3. L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' abrogato.
4. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-ter e' abrogato.
((4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' abrogato.
4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale»;
b) il comma 2 e' abrogato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 184-quater del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 184-quater (Utilizzo dei materiali di
dragaggio). - 1. I materiali dragati sottoposti ad
operazioni di recupero in casse di colmata o in altri
impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente,
cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di
recupero, che possono consistere anche in operazioni di
cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati
rispettando i seguenti requisiti e condizioni:
a) non superano i valori delle concentrazioni
soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta,
con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di
utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo
produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla
lettera b), secondo periodo;
b) e' certo il sito di destinazione e sono
utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o
rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici
ambientali interessate e in particolare senza determinare
contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In
caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono,
invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi
specifici individuati, la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e
in particolare non devono determinare emissioni
nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da
quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime
per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione
all'esercizio dell'impianto.
2. Al fine di escludere rischi di contaminazione
delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati
all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di
cessione secondo le metodiche e i limiti di cui
all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
L'autorita' competente puo' derogare alle concentrazioni
limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di
dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e
siano compatibili con i livelli di salinita' del suolo e
della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono una
dichiarazione di conformita' da cui risultino, oltre ai
dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore,
la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di
utilizzo, le attivita' di recupero effettuate, il sito di
destinazione e le altre modalita' di impiego previste e
l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al
presente articolo. La dichiarazione di conformita' e'
presentata all'autorita' competente per il procedimento di
recupero e all'ARPA nel cui territorio e' localizzato il
sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo,
trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di
conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel
procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui
al presente articolo conservano una copia della
dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio,
mettendola a disposizione delle autorita' competenti che la
richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della
dichiarazione di cui al comma 3, l'autorita' competente per
il procedimento di recupero verifica il rispetto dei
requisiti e delle procedure disciplinate dal presente
articolo e qualora rilevi difformita' o violazioni degli
stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui
al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi
dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati
dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di
trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in
forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli
articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286.
5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di
progetti di economia circolare, di favorire l'innovazione
tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto
marittimo, le amministrazioni competenti possono
autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche
per singole frazioni granulometriche, dei materiali
derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e
marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in
materia, di cui all' articolo 109 del presente decreto
legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio
1994, n. 84, il riutilizzo dei predetti materiali in
ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola
frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione
con metodi fisici.
5-ter. Abrogato.».
- L'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77 «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, abrogato dalla presente legge, recava
«Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di
sistema.».
- L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17 «Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, abrogato dalla presente legge, recava:
«Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza
energetica degli impianti di illuminazione pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 «Misure urgenti di
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»,
convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023,
n. 6, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni concernenti la Commissione
tecnica PNRR-PNIEC). - 1. Allo scopo di accelerare il
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione
previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) al primo periodo, dopo le parole: "personale
docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per
quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello";
a) al quinto periodo, dopo le parole "di cui al
presente comma" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ivi
incluso il personale dipendente di societa' in house dello
Stato";
b) dopo il nono periodo, e' inserito il seguente:
"Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al
primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
della Commissione di cui al presente comma, nel numero
massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e
il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a
ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo.".
1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e' autorizzata ad avvalersi, per le esigenze
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso
della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione
di richiamo in servizio dall'ausiliaria. Con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono
individuate le unita' da destinare alle esigenze di cui al
primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento economico fondamentale al personale delle Forze
armate di cui al primo periodo sono posti a carico del
Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli
emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in
servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per
il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285, Supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Regolamentazione del sistema di misura
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per
l'attribuzione degli incentivi). - 1. Al fine di fornire
maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici
correlati ai regimi di sostegno nel settore elettrico con
uno o piu' provvedimenti dell'ARERA, sono individuate le
modalita' con le quali il GSE eroga gli incentivi nel
settore elettrico, prevedendo in particolare:
a) per i nuovi impianti, le modalita' e le
tempistiche con cui i gestori di rete, responsabili delle
operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia
elettrica prodotta ed immessa in rete, trasmettono al GSE,
attraverso la piattaforma di cui alla lettera g) del
presente comma, i dati di misura effettivamente rilevati
sugli impianti di produzione, funzionali allo stesso GSE
per l'erogazione degli incentivi nel settore elettrico,
stabilendo, ai soli fini della determinazione e del
pagamento degli incentivi, un tempo massimo comunque non
superiore a due anni rispetto a quello di effettiva
produzione dell'impianto per la trasmissione e per
l'eventuale rettifica;
b) per gli impianti in esercizio, le modalita' con
le quali i gestori di rete possono rettificare le
informazioni precedentemente trasmesse riferite a un
periodo storico pari al massimo a cinque anni rispetto a
quello di effettiva produzione dell'impianto di produzione,
coerentemente con la determinazione delle partite
economiche del dispacciamento;
c) le modalita' con le quali, anche attraverso
algoritmi standardizzati, sono chiuse le partite pendenti
riferite a misure mancanti, con particolare riguardo ai
casi in cui il periodo sia superiore a quello indicato alla
lettera b);
d) i casi, le modalita' e le condizioni al
ricorrere dei quali, in alternativa ai dati di cui alla
lettera a), i gestori di rete possono trasmettere, in via
transitoria, la miglior stima disponibile di tali dati
segnalando il carattere temporaneo delle informazioni e
completando l'invio dei dati tempestivamente;
e) le modalita' con le quali il GSE effettua
verifiche di congruita' sui dati trasmessi dai gestori di
rete rispetto alla producibilita' attesa e alla potenza
massima erogabile e segnala ai medesimi gestori tali
incongruita' per eventuali rettifiche, da effettuare entro
un termine massimo, decorso il quale il GSE procede
comunque all'erogazione degli incentivi sulla base dei dati
trasmessi, che si intendono confermati sotto la
responsabilita' del distributore;
f) disposizioni per la verifica del rispetto delle
tempistiche per l'invio, da parte dei gestori di rete, dei
dati di misura necessari per la corretta gestione degli
incentivi nel settore elettrico. Per tale scopo, il GSE,
entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette all'ARERA e
al Ministero della transizione ecologica un rapporto
contenente informazioni e analisi sulla rilevazione e
trasmissione dei dati da parte dei gestori di rete, con
particolare riguardo alla tempistica e al livello di
qualita';
g) le modalita' con le quali i dati delle misure di
produzione e immissione degli impianti fornite dai gestori
di rete per le finalita' di cui al presente articolo
confluiscono all'interno del Sistema informativo Integrato
di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio 2010,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129. A tal fine, l'ARERA stabilisce le
modalita' con le quali ciascun consumatore, in qualita' di
consumatore attivo o autoconsumatore di energia da fonti
rinnovabili, nonche' i produttori e i soggetti abilitati,
possono accedere, tramite un'unica interfaccia, ai dati di
consumo e produzione, anche con riferimento all'energia
condivisa all'interno di configurazioni di cui al Capo I
del presente decreto;
2. Abrogato.
3. Nelle more dell'adozione degli atti e dei
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, il
GSE continua a erogare gli incentivi nel settore elettrico
secondo la disciplina previgente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210 «Attuazione della
direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Formazione dei prezzi nei mercati
dell'energia elettrica). - 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita
l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per
l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1°
gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli
andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.
Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti gli
indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un
meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti
finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e
all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di
promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione
dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un
prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuita' con
il calcolo del prezzo unico nazionale.
2. Abrogato.».
 
Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
 
Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.