Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 13 novembre 2023
Modifica all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-duodetricies del decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata». (Ordinanza n. 152/2023).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto l'art. 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;
Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;
Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato decreto-legge n. 189 del 2016:
l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-bis. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
l'art. 15-bis, comma 3-bis, il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuita' del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente decreto»;
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-septies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»;
Visto il decreto n. 395 del 30 dicembre 2020, recante «Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprieta' privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprieta' pubblica di cui all'allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalita' di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza n. 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana»;
Dato atto che:
in data 15 aprile 2022 e' stato sottoscritto tra il Commissario straordinario, la Presidente della Regione Umbria, in qualita' di Vice Commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei Frati Minori dell'Umbria, in rappresentanza altresi' della Provincia di S. Chiara dei Frati Minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dei Frati Minori Conventuali un Protocollo di intesa avente ad oggetto la definizione condivisa di un programma organico di interventi per il recupero post sisma 2016, la tutela, la riqualificazione tecnica e funzionale e la valorizzazione anche ai fini turistico-religioso e culturale dei luoghi e degli edifici di culto e di ospitalita', di proprieta' o in uso alla Provincia Serafica e alla Custodia generale;
l'allegato 1 al citato Protocollo individua gli edifici di culto oggetto di finanziamento, identificando, tra le altre, le chiese gia' finanziate con ordinanza n. 105/2020 ed in particolare risulta ricompreso nel predetto elenco l'intervento di consolidamento statico, miglioramento sismico e completamento funzionale da eseguirsi sulla «Chiesa di Santa Maria in Montesanto» situata in Todi (PG), per un importo totale per la realizzazione della opera di euro 1.600.000,00, di cui euro 1.100.000,00 imputati all'ordinanza n. 105/2020, gia' assegnati, e euro 500.000,00, quale ulteriore fabbisogno finanziario;
in data 12 ottobre 2022, prot. CGRTS-0024870, il Comitato di coordinamento istituito in seno al Protocollo di Intesa, ha rimesso al Commissario straordinario la relazione in ordine alle attivita' svolte dalla quale si evince il ricorso, per l'intervento sopra citato, al fondo speciale di cui all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti» ai fini del finanziamento del fabbisogno finanziario aggiuntivo determinato dall'aumento dei costi dell'intervento;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 con la quale sono stati approvati il summenzionato Protocollo di intesa, la sopra richiamata relazione del Comitato di coordinamento, nonche' l'elenco e la quantificazione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi sugli edifici di culto dedicati a San Francesco d'Assisi, (allegato B), con la conferma in ordine al predetto intervento dell'importo finanziato con l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020;
Visti:
l'art. 1 della ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022, con il quale sono stati sostituiti:
a) l'elenco degli interventi contenuto nell'allegato 1 della ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, come modificato con decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020, con l'elenco contenuto nell'allegato 1 alla stessa ordinanza n. 132/2022, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del soggetto attuatore in applicazione dell'art. 5, commi 1 e 3, della ordinanza n. 105 del 2020;
b) l'allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020 con l'allegato 2 alla medesima ordinanza n. 132;
l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 con il quale sono stati modificati i commi 3 e 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, in particolare e' stato previsto il ricorso alle risorse di cui allo stesso articolo esclusivamente per gli interventi di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, e il comma 2 con il quale e' stato disposto che «Ai progetti degli interventi che risultino gia' presentati agli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza si continuano ad applicare le disposizioni dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 in ordine al «Fondo speciale per le compensazioni» di cui all'art. 4, comma 1 e al «Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023, recante «Modifica all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia"; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata»;
Vista la nota acquisita al prot. CGRTS-0041664 del 29 agosto 2023 con la quale la Provincia Serafica di San Francesco di Assisi, quale soggetto attuatore dell'intervento di riparazione della «Chiesa di Santa Maria di Montesanto» situata in Todi (PG), comunica di non poter dare seguito ai lavori in quanto l'intervento necessita di ulteriori euro 500.000,00 aggiuntivi all'importo programmato con l'ordinanza n. 105/2020 pari a euro 1.100.000,00;
Vista la nota acquisita al prot. n. CGRTS-0040308-A-09/08/2023 in data 9 agosto 2023 con la quale viene precisata dalla Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi la richiesta di finanziamento dell'opera di ricostruzione delle mura esterne al Sacro Convento, gia' oggetto del protocollo di intesa per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di S. Francesco d'Assisi;
Atteso che, con riferimento all'intervento di riparazione della «Chiesa di Santa Maria di Montesanto» situata in Todi (PG) non e' stato possibile accedere alle risorse previste dall'art. 4 dell'ordinanza n. 126/2022 a causa della intervenuta modifica normativa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022;
Considerato che l'intervento di che trattasi e' uno dei piu' importanti siti connessi alla cultura francescana che risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto, in vista delle celebrazioni del 2026, si rende necessario intervenire per integrare, con urgenza, le risorse richieste pari a euro 500.000,00, al fine di consentire l'avvio del predetto intervento di riparazione dell'edificio di culto «Chiesa di Santa Maria di Montesanto»;
Ritenuto, pertanto, opportuno integrare le risorse finanziarie di cui all'allegato B al Protocollo di intesa, approvato con ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, destinando all'intervento sulla «Chiesa di Santa Maria di Montesanto» sita in Todi (PG) il cui soggetto attuatore e' la Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi l'un ulteriore contributo di euro 500.000,00;
Richiamato, altresi', l'art. 3, comma 2, del Protocollo di intesa, approvato con l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, cosi' come successivamente modificato dall'art. 1 comma 2 dell'ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023, con cui sono individuati i componenti del Comitato di coordinamento, composto dai Rappresentanti/Referenti di ciascuna parte;
Ritenuto necessario procedere alla integrazione dell'art. 3 del Protocollo di intesa con una disciplina di maggior speditezza ai fini della nomina dei suoi componenti;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022

1. All'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 e' apportata la seguente modifica:
nell'art. 9, comma 1, le parole «stimati in complessivi euro 14.581.410,00»; sono sostituite dalle seguenti: «stimati in complessivi euro 16.581.410,00»;
2. All'allegato A all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 e' apportata la seguente integrazione:
dopo il comma 3 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'aggiornamento e alle modifiche dei Rappresentanti/Referenti del Comitato di coordinamento si provvede con decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione».
3. L'intervento di riparazione della «Chiesa di Santa Maria di Montesanto» di cui all'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, alla voce: «Importo da finanziare» e' integrato con euro 500.000,00.
4. L'intervento di ricostruzione delle mura esterne al «Sacro Convento» di cui all'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, alla voce: «Importo da finanziare» e' integrato con euro 1.500.000.
5. All'allegato A all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 e' approvata la seguente modificazione:
il comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«2. Sono individuati i seguenti componenti:
il componente per la Struttura del Commissario straordinario del Governo: il Sen. avv. Guido Castelli o un suo delegato;
il componente per il Comitato dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi: il dott. Davide Rondoni;
il componente per la Regione Umbria: l'ing. Stefano Nodessi Proietti;
il componente per l'USR Umbria: dirigente per la ricostruzione pubblica;
il componente per la Provincia Serafica: Fra Francesco Piloni, Ministro provinciale;
il componente per la Custodia generale: Fra Marco Giuseppe Moroni, Custode generale pro tempore;
 
Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'integrazione dell'importo da finanziare per l'intervento di riparazione della «Chiesa di Santa Maria di Montesanto» situata in Todi (PG), pari a euro 500.000,00, indicato nell'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, come da previsione dell'art. 1, comma 3, della presente ordinanza, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Agli interventi previsti dalla presente ordinanza si dara' attuazione a margine del consueto parere di congruita' fornito dai competenti uffici.
 
Art. 3

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 13 novembre 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3131