Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2023, n. 228 |
Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Viste le disposizioni degli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Viste in particolare le disposizioni dell'articolo 137 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»; Visto il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale relativa all'armonizzazione del sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di polizia sottoscritta, in data 16 giugno 2023, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, CO.NA.PO., UIL PA VV.F., CONFSAL VV.F. e USB PI VV.F. L'organizzazione sindacale FP CGIL VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi e non ha inviato le proprie osservazioni di dissenso ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005; Visti l'articolo 17-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» nonche' l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, l'ipotesi di accordo sindacale relativa all'armonizzazione del sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di polizia e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 139; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuita' del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. 2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennita', di cui agli articoli 3 e 4, spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 136, 137 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249: «Art. 136 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.» «Art. 137 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.» «Art. 139 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.» - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. - Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2019, n. 299. - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2022, n. 191. - Si riporta il comma 5 dell'art. 17-bis del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico." - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "due". 3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022. 4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022; b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022; c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022. 6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 400. 7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita' del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1. 11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. 12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» - Si riporta il comma 5 dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «5. Per assicurare i livelli di funzionalita' della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico.»
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 138 del citato decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 138 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilita' a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche; g) la reperibilita'; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.» - Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 29 (Ruoli del personale specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche: a) ruoli delle specialita' aeronaviganti; b) ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori. 2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui e' direttamente responsabile. 3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.» - Per il testo dell'art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2
Indennita' specialistiche
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialita' aeronaviganti e ai ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validita' e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennita' mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione. 2. Le indennita' di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilita' quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004. 4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Note all'art. 2: - Si riporta il comma 3 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.» - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 3 (Operatori subacquei). - 1. Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita tabella C. 2. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. 3. Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. 4. L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento. 5. Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.» - Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo»: «Art. 104 (Altre indennita'). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 1.900.000 annue. 2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei e' corrisposta, in sostituzione della indennita' prevista dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, una indennita' mensile di lire 1.700.000 annue. 3. Dette indennita' sono cumulabili con l'indennita' mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo.» - Si riporta il comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.» |
| Art. 3 Indennita' delle specialita' aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)
1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 90,00 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | Qualifiche dei | | | | ruoli del | | Indennita' per | | personale non |Indennita' per attivita'| attivita' di soccorso | | direttivo e non | di soccorso tecnico | tecnico specialistico | | dirigente che | specialistico Importo | Importo mensile lordo | | espleta funzioni | mensile lordo dal 1° | dal 1° gennaio 2022 | | specialistiche | gennaio 2021 (euro) | (euro) | +==================+========================+=======================+ |Ruolo dei piloti | | | |di aeromobile | | | +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco | 682,15| 716,40| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco esperto | 739,85| 777,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 745,52| 782,95| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco | | | |coordinatore | 745,52| 782,95| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 745,52| 782,95| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile capo | | | |squadra | 786,35| 826,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile capo | | | |squadra esperto | 834,84| 876,94| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile capo | | | |reparto | 834,84| 876,94| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile capo | | | |reparto esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 834,84| 876,94| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile | | | |ispettore | 841,09| 883,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile | | | |ispettore esperto | 851,08| 894,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile | | | |ispettore esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 884,19| 928,78| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile | | | |ispettore | | | |coordinatore | 884,19| 928,78| +------------------+------------------------+-----------------------+ |pilota di | | | |aeromobile | | | |ispettore | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 884,19| 928,78| +------------------+------------------------+-----------------------+
2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 75,00 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | Qualifiche dei | | | | ruoli del | | Indennita' per | | personale non |Indennita' per attivita'| attivita' di soccorso | | direttivo e non | di soccorso tecnico | tecnico specialistico | | dirigente che | specialistico Importo | Importo mensile lordo | | espleta funzioni | mensile lordo dal 1° | dal 1° gennaio 2022 | | specialistiche | gennaio 2021 (euro) | (euro) | +==================+========================+=======================+ |Ruolo degli | | | |specialisti di | | | |aeromobile | | | +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco | 586,03| 615,45| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco esperto | 631,93| 663,66| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 632,99| 664,77| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco | | | |coordinatore | 632,99| 664,77| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile vigile | | | |del fuoco | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 632,99| 664,77| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile capo | | | |squadra | 673,54| 707,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile capo | | | |squadra esperto | 702,10| 737,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile capo | | | |reparto | 702,10| 737,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile capo | | | |reparto esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 702,10| 737,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile | | | |ispettore | 718,76| 755,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile | | | |ispettore esperto | 731,13| 768,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile | | | |ispettore esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 741,61| 779,01| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile | | | |ispettore | | | |coordinatore | 741,61| 779,01| +------------------+------------------------+-----------------------+ |specialista di | | | |aeromobile | | | |ispettore | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 741,61| 779,01| +------------------+------------------------+-----------------------+
3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2022 per l'attribuzione delle indennita' specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 190,00 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022 l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | Qualifiche dei | | | | ruoli del | | Indennita' per | | personale non |Indennita' per attivita'| attivita' di soccorso | | direttivo e non | di soccorso tecnico | tecnico specialistico | | dirigente che | specialistico Importo | Importo mensile lordo | | espleta funzioni | mensile lordo dal 1° | dal 1° gennaio 2022 | | specialistiche | gennaio 2021 (euro) | (euro) | +==================+========================+=======================+ |Ruolo degli | | | |elisoccorritori | | | +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |vigile del fuoco | 403,81| 540,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |vigile del fuoco | | | |esperto | 437,46| 585,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |vigile del fuoco | | | |esperto con scatto| | | |convenzionale | 439,70| 588,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore | 439,70| 588,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 439,70| 588,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |capo squadra | 468,12| 626,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |capo squadra | | | |esperto | 490,55| 656,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |capo reparto | 490,55 | 656,00 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |capo reparto | | | |esperto con scatto| | | |convenzionale | 490,55| 656,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |ispettore | 501,02| 670,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |ispettore esperto | 515,98| 690,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |ispettore esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 522,11| 698,20| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |ispettore | | | |coordinatore | 522,11| 698,20| +------------------+------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore | | | |ispettore | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 522,11| 698,20| +------------------+------------------------+-----------------------+
4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | | Indennita' di | | Qualifiche dei ruoli del personale non | aeronavigazione Importo | | direttivo e non dirigente che espleta | mensile lordo dal 1 | | funzioni specialistiche | gennaio 2023 (euro) | +========================================+==========================+ |Ruolo dei piloti di aeromobile | | +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |esperto | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |esperto con scatto convenzionale | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |coordinatore | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile capo squadra | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile capo squadra | | |esperto | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile capo reparto | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile capo reparto | | |esperto con scatto convenzionale | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore esperto | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore esperto | | |con scatto convenzionale | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore | | |coordinatore | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore | | |coordinatore con scatto convenzionale | 666,40| +----------------------------------------+--------------------------+
5. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile, che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== |Qualifiche dei ruoli del personale non |Indennita' di volo Importo | | direttivo e non dirigente che espleta |mensile lordo dal 1 gennaio| | funzioni specialistiche | 2023 (euro) | +=======================================+===========================+ |Ruolo degli specialisti di aeromobile | | +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile vigile del | | |fuoco | 565,45 | +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile vigile del | | |fuoco esperto | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile vigile del | | |fuoco esperto con scatto convenzionale | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile vigile del | | |fuoco coordinatore | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile vigile del | | |fuoco coordinatore con scatto | | |convenzionale | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile capo squadra | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile capo squadra | | |esperto | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile capo reparto | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile capo reparto | | |esperto con scatto convenzionale | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile ispettore | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile ispettore | | |esperto | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile ispettore | | |esperto con scatto convenzionale | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile ispettore | | |coordinatore | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+ |specialista di aeromobile ispettore | | |coordinatore con scatto convenzionale | 565,45| +---------------------------------------+---------------------------+
6. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori, che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | |Indennita' di volo per | | Qualifiche dei ruoli del personale non | elisoccorso Importo | | direttivo e non dirigente che espleta | mensile lordo dal 1 | | funzioni specialistiche | gennaio 2023 (euro) | +===========================================+=======================+ |Ruolo degli elisoccorritori | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco esperto | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco esperto | | |con scatto convenzionale | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco | | |coordinatore | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore capo squadra | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore capo squadra esperto | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore capo reparto | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore capo reparto esperto con | | |scatto convenzionale | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore esperto | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore esperto con | | |scatto convenzionale | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore coordinatore | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore coordinatore con | | |scatto convenzionale | 490,00| +-------------------------------------------+-----------------------+
7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attivita' di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 4, 5 e 6 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale. 8. In favore del personale di cui ai commi 4, 5 e 6, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11, e che abbia svolto nell'anno l'attivita' minima di volo prevista nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle: ===================================================================== | |Indennita' operativa di| | |soccorso pubblico aereo| | Qualifiche dei ruoli del personale non | Importo mensile lordo | | direttivo e non dirigente che espleta | dal 1 gennaio 2023 | | funzioni specialistiche | (euro) | +===========================================+=======================+ |Ruolo dei piloti di aeromobile | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | 50,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |esperto | 110,60| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |esperto con scatto convenzionale | 116,55| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |coordinatore | 116,55| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 116,55| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile capo squadra | 159,60| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile capo squadra esperto | 210,54| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile capo reparto | 210,54| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile capo reparto esperto | | |con scatto convenzionale | 210,54| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile ispettore | 217,10| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile ispettore esperto | 227,60| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile ispettore esperto con | | |scatto convenzionale | 262,38| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile ispettore coordinatore| 262,38| +-------------------------------------------+-----------------------+ |pilota di aeromobile ispettore coordinatore| | |con scatto convenzionale | 262,38| +-------------------------------------------+-----------------------+
===================================================================== | |Indennita' operativa di| | |soccorso pubblico aereo| | Qualifiche dei ruoli del personale non | Importo mensile lordo | | direttivo e non dirigente che espleta | dal 1 gennaio 2023 | | funzioni specialistiche | (euro) | +===========================================+=======================+ |Ruolo degli specialisti di aeromobile | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile vigile del fuoco | 50,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile vigile del fuoco | | |esperto | 98,21| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile vigile del fuoco | | |esperto con scatto convenzionale | 99,32| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile vigile del fuoco | | |coordinatore | 99,32| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 99,32| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile capo squadra | 142,05| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile capo squadra | | |esperto | 172,05| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile capo reparto | 172,05| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile capo reparto | | |esperto con scatto convenzionale | 172,05| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile ispettore | 189,55| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile ispettore esperto| 202,55| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile ispettore esperto| | |con scatto convenzionale | 213,56| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile ispettore | | |coordinatore | 213,56| +-------------------------------------------+-----------------------+ |specialista di aeromobile ispettore | | |coordinatore con scatto convenzionale | 213,56| +-------------------------------------------+-----------------------+
===================================================================== | |Indennita' operativa di| | |soccorso pubblico aereo| | Qualifiche dei ruoli del personale non | Importo mensile lordo | | direttivo e non dirigente che espleta | dal 1 gennaio 2023 | | funzioni specialistiche | (euro) | +===========================================+=======================+ |Ruolo degli elisoccorritori | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco | 50,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco esperto | 95,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco esperto | | |con scatto convenzionale | 98,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco | | |coordinatore | 98,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 98,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore capo squadra | 136,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore capo squadra esperto | 166,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore capo reparto | 166,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore capo reparto esperto con | | |scatto convenzionale | 166,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore | 180,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore esperto | 200,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore esperto con | | |scatto convenzionale | 208,20| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore coordinatore | 208,20| +-------------------------------------------+-----------------------+ |elisoccorritore ispettore coordinatore con | | |scatto convenzionale | 208,20| +-------------------------------------------+-----------------------+
9. In favore del personale di cui al comma 4, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attivita' istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilita' con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialita', una indennita' istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | |Indennita' istruzionale | | Qualifiche dei ruoli del personale non | Importo mensile lordo | | direttivo e non dirigente che espleta | dal 1 gennaio 2023 | | funzioni specialistiche | (euro) | +==========================================+========================+ |Ruolo dei piloti di aeromobile | | +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | 65,64| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |esperto | 145,20| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |esperto con scatto convenzionale | 153,01| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |coordinatore | 153,01| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 153,01| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile capo squadra | 209,53| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile capo squadra esperto | 276,41| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile capo reparto | 276,41| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile capo reparto esperto | | |con scatto convenzionale | 276,41| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore | 285,02| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore esperto | 298,81| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore esperto con| | |scatto convenzionale | 344,47| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore | | |coordinatore | 344,47| +------------------------------------------+------------------------+ |pilota di aeromobile ispettore | | |coordinatore con scatto convenzionale | 344,47| +------------------------------------------+------------------------+
10. La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di volo di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo. 11. L'indennita' di cui ai commi 8 e 9 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie: a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente; b) assenza dal servizio per infermita' e inidoneita' all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto; c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attivita' specialistica; d) fruizione di permessi e distacchi sindacali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano: a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo compensativo; b) nei casi di attivita' di volo per soccorso pubblico aereo in almeno uno dei giorni di effettiva presenza. 12. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica. 13. Le indennita' di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le specifiche indennita' di cui all'articolo 2, comma 3. |
| Art. 4 Indennita' delle specialita' nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)
1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 45,37 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | Qualifiche dei | | | | ruoli del | | Indennita' per | | personale non |Indennita' per attivita'| attivita' di soccorso | | direttivo e non | di soccorso tecnico | tecnico specialistico | | dirigente che | specialistico Importo | Importo mensile lordo | | espleta funzioni | mensile lordo dal 1° | dal 1° gennaio 2022 | | specialistiche | gennaio 2021 (euro) | (euro) | +==================+========================+=======================+ |Ruolo dei nautici | | | |di coperta | | | +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |vigile del fuoco | 185,05| 227,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |vigile del fuoco | | | |esperto | 186,68| 229,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |vigile del fuoco | | | |esperto con scatto| | | |convenzionale | 188,57| 231,32| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore | 188,57| 231,32| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 188,57| 231,32| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |capo squadra | 219,28| 269,00 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |capo squadra | | | |esperto | 228,82| 280,70 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |capo reparto | 228,82| 280,70 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |capo reparto | | | |esperto con scatto| | | |convenzionale | 228,82| 280,70| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |ispettore | 233,90| 287,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |ispettore esperto | 243,27| 298,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |ispettore esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 245,72| 301,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |ispettore | | | |coordinatore | 245,72| 301,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta| | | |ispettore | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 245,72| 301,50| +------------------+------------------------+-----------------------+
===================================================================== | Qualifiche dei | | | | ruoli del | | Indennita' per | | personale non |Indennita' per attivita'| attivita' di soccorso | | direttivo e non | di soccorso tecnico | tecnico specialistico | | dirigente che | specialistico Importo | Importo mensile lordo | | espleta funzioni | mensile lordo dal 1° | dal 1° gennaio 2022 | | specialistiche | gennaio 2021 (euro) | (euro) | +==================+========================+=======================+ |Ruolo dei nautici | | | |di macchina | | | +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina vigile | | | |del fuoco | 185,05| 227,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina vigile | | | |del fuoco esperto | 186,68| 229,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina vigile | | | |del fuoco esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 188,57| 231,32| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina vigile | | | |del fuoco | | | |coordinatore | 188,57| 231,32| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina vigile | | | |del fuoco | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 188,57| 231,32| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina capo | | | |squadra | 219,28| 269,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina capo | | | |squadra esperto | 228,82| 280,70| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina capo | | | |reparto | 228,82| 280,70| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina capo | | | |reparto esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 228,82| 280,70| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina ispettore| 233,90| 287,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina ispettore| | | |esperto | 243,27| 298,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina ispettore| | | |esperto con scatto| | | |convenzionale | 245,72| 301,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina ispettore| | | |coordinatore | 245,72| 301,50| +------------------+------------------------+-----------------------+ |nautico di | | | |macchina ispettore| | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 245,72| 301,50| +------------------+------------------------+-----------------------+
2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di 62,68 euro ed e' corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | Qualifiche dei | | | | ruoli del | | Indennita' per | | personale non |Indennita' per attivita'| attivita' di soccorso | | direttivo e non | di soccorso tecnico | tecnico specialistico | | dirigente che | specialistico Importo | Importo mensile lordo | | espleta funzioni | mensile lordo dal 1° | dal 1° gennaio 2022 | | specialistiche | gennaio 2021 (euro) | (euro) | +==================+========================+=======================+ |Ruolo dei | | | |sommozzatori | | | +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |vigile del fuoco | 329,15| 369,84 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |vigile del fuoco | | | |esperto | 387,23| 435,10| +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |vigile del fuoco | | | |esperto con scatto| | | |convenzionale | 388,62| 436,66 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore | 388,62| 436,66| +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 388,62| 436,66 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore capo | | | |squadra | 430,72| 498,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore capo | | | |squadra esperto | 458,30| 529,89 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore capo | | | |reparto | 458,30| 529,89 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore capo | | | |reparto esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 458,30| 529,89| +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |ispettore | 476,55| 551,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |ispettore esperto | 486,07| 562,00| +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |ispettore esperto | | | |con scatto | | | |convenzionale | 492,26| 569,16| +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |ispettore | | | |coordinatore | 492,26| 569,16| +------------------+------------------------+-----------------------+ |sommozzatore | | | |ispettore | | | |coordinatore con | | | |scatto | | | |convenzionale | 492,26| 569,16| +------------------+------------------------+-----------------------+
3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina che abbia svolto nel semestre l'attivita' minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | | Indennita' di | | Qualifiche dei ruoli del personale non | navigazione Importo | | direttivo e non dirigente che espleta | mensile lordo dal 1 | | funzioni specialistiche | gennaio 2023 (euro) | +===========================================+=======================+ |Ruolo dei nautici di coperta | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco | | |esperto | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco esperto| | |con scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco | | |coordinatore | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta capo squadra | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta capo squadra esperto | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta capo reparto | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta capo reparto esperto con| | |scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta ispettore | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta ispettore esperto | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta ispettore esperto con | | |scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta ispettore coordinatore | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di coperta ispettore coordinatore | | |con scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+
===================================================================== | | Indennita' di | | Qualifiche dei ruoli del personale non | navigazione Importo | | direttivo e non dirigente che espleta | mensile lordo dal 1 | | funzioni specialistiche | gennaio 2023 (euro) | +===========================================+=======================+ |Ruolo dei nautici di macchina | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco | | |esperto | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco | | |esperto con scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco | | |coordinatore | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina capo squadra | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina capo squadra esperto | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina capo reparto | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina capo reparto esperto | | |con scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina ispettore | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina ispettore esperto | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina ispettore esperto con | | |scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina ispettore coordinatore | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+ |nautico di macchina ispettore coordinatore | | |con scatto convenzionale | 131,00| +-------------------------------------------+-----------------------+
4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori, che abbia svolto l'attivita' minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | | Indennita' di | | Qualifiche dei ruoli del personale non | immersione Importo | | direttivo e non dirigente che espleta | mensile lordo dal 1 | | funzioni specialistiche | gennaio 2023 (euro) | +============================================+======================+ |Ruolo dei sommozzatori | | +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco esperto | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco esperto con | | |scatto convenzionale | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco coordinatore | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco coordinatore | | |con scatto convenzionale | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore capo squadra | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore capo squadra esperto | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore capo reparto | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore capo reparto esperto con scatto| | |convenzionale | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore esperto | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore esperto con scatto | | |convenzionale | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore coordinatore | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore coordinatore con | | |scatto convenzionale | 330,00| +--------------------------------------------+----------------------+
5. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attivita' minima di cui ai commi 3 e 4 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale. 6. In favore del personale di cui ai commi 3 e 4 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 8 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attivita' di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle: ===================================================================== | |Indennita' operativa| | |di soccorso pubblico| | Qualifiche dei ruoli del personale non | nautico Importo | |direttivo e non dirigente che espleta funzioni|mensile lordo dal 1 | | specialistiche |gennaio 2023 (euro) | +==============================================+====================+ |Ruolo dei nautici di coperta | | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco | 96,00| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco esperto | 98,00| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco esperto | | |con scatto convenzionale | 100,32| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco | | |coordinatore | 100,32| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 100,32| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta capo squadra | 138,00| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta capo squadra esperto | 149,70| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta capo reparto | 149,70| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta capo reparto esperto con | | |scatto convenzionale | 149,70| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta ispettore | 156,00| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta ispettore esperto | 167,50| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta ispettore esperto con | | |scatto convenzionale | 170,50| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta ispettore coordinatore | 170,50| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di coperta ispettore coordinatore con | | |scatto convenzionale | 170,50| +----------------------------------------------+--------------------+
===================================================================== | |Indennita' operativa| | |di soccorso pubblico| | Qualifiche dei ruoli del personale non | nautico Importo | |direttivo e non dirigente che espleta funzioni|mensile lordo dal 1 | | specialistiche |gennaio 2023 (euro) | +==============================================+====================+ |Ruolo dei nautici di macchina | | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco | 96,00 | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco esperto | 98,00 | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco esperto | | |con scatto convenzionale | 100,32 | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco | | |coordinatore | 100,32 | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina vigile del fuoco | | |coordinatore con scatto convenzionale | 100,32 | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina capo squadra | 138,00 | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina capo squadra esperto | 149,70 | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina capo reparto | 149,70 | +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina capo reparto esperto con | | |scatto convenzionale | 149,70| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina ispettore | 156,00| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina ispettore esperto | 167,50| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina ispettore esperto con | | |scatto convenzionale | 170,50| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina ispettore coordinatore | 170,50| +----------------------------------------------+--------------------+ |nautico di macchina ispettore coordinatore con| | |scatto convenzionale | 170,50| +----------------------------------------------+--------------------+
===================================================================== | | Indennita' operativa | | | di soccorso pubblico | | Qualifiche dei ruoli del personale non | subacqueo Importo | | direttivo e non dirigente che espleta | mensile lordo dal 1 | | funzioni specialistiche | gennaio 2023 (euro) | +============================================+======================+ |Ruolo dei sommozzatori | | +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco | 39,84| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco esperto | 105,10| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco esperto con | | |scatto convenzionale | 106,66| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco coordinatore | 106,66| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore vigile del fuoco coordinatore | | |con scatto convenzionale | 106,66| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore capo squadra | 168,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore capo squadra esperto | 199,89| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore capo reparto | 199,89| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore capo reparto esperto con scatto| | |convenzionale | 199,89| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore | 221,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore esperto | 232,00| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore esperto con scatto | | |convenzionale | 239,16| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore coordinatore | 239,16| +--------------------------------------------+----------------------+ |sommozzatore ispettore coordinatore con | | |scatto convenzionale | 239,16| +--------------------------------------------+----------------------+
7. La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 3, 4 e 6 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili. 8. Le indennita' di cui al comma 6 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie: a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente; b) assenza dal servizio per infermita' e inidoneita' all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto; c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attivita' specialistica; d) fruizione di permessi e distacchi sindacali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano: a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo compensativo; b) nei casi di attivita' di navigazione o di immersione per soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza. 9. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unita' navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione. 10. Le indennita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le specifiche indennita' di cui all'articolo 2, comma 3.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «Art. 46 (Organizzazione delle specialita'). - 1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 2. I requisiti di accesso alle specialita' sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalita' e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.» |
| Art. 5
Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione
1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennita' di cui all'articolo 2, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6
Salvaguardia delle indennita' specialistiche
1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto, e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione. 3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonche' nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni. 4. Il beneficio di cui al comma 3 e' corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilita', a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilita' sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio e' sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno. 7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilita' temporanea dal servizio derivi da infermita' precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennita' di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1. 8. Al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2022, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a percepire l'indennita' specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operativita' secondo le esigenze dell'Amministrazione.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»: «Art. 3 (Avvio d'ufficio). - 1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermita' siano tali da poter divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale. 2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.» - Per i riferimenti del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 28.485.891 per l'anno 2023, a euro 11.303.504 per l'anno 2024, a euro 11.333.719 per l'anno 2025, a euro 11.363.935 per l'anno 2026, a euro 11.394.151 per l'anno 2027, a euro 11.424.366 per l'anno 2028, a euro 11.454.582 per l'anno 2029, a euro 11.484.797 per l'anno 2030, a euro 11.515.013 per l'anno 2031, a euro 11.545.229 a decorrere dall'anno 2032, si provvede: a) quanto a euro 28.455.675 per l'anno 2023 ed euro 11.243.072 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007; b) quanto a euro 30.216 per l'anno 2023, a euro 60.432 per l'anno 2024, a euro 90.647 per l'anno 2025, a euro 120.863 per l'anno 2026, a euro 151.079 per l'anno 2027, a euro 181.294 per l'anno 2028, a euro 211.510 per l'anno 2029, a euro 241.725 per l'anno 2030, a euro 271.941 per l'anno 2031, a euro 302.157 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 2. Il Ministero dell'Economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° dicembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 205 |
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