IL VICEMINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, e in particolare i commi da 559 a 572, che istituiscono l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonche' alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea; Visto il comma 564, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevede, tra l'altro, che le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, concernente il funzionamento dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia; Visto, in particolare, l'art. 19 del predetto decreto del 16 dicembre 2020 che stabilisce la misura delle aliquote dell'imposta locale di consumo e, al comma 3, prevede che le predette aliquote sono stabilite in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote, disposte ai fini dell'allineamento delle aliquote ILLCI con quelle svizzere hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di modifica del presente decreto; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2021 con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione ILLCI e le relative istruzioni, per l'anno d'imposta 2020; Visto il decreto dell'economia e delle finanze 12 aprile 2022, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione ai fini dell'imposta sul consumo di Campione d'Italia per i periodi di imposta 2021 e seguenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 28 aprile 2022; Visto lo scambio di note tra la Svizzera e l'Italia relativo al cambio dello Statuto doganale dell'enclave italiana del Comune di Campione d'Italia firmato il 19 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 20 dicembre 2020; Vista l'ordinanza del 9 dicembre 2022 del Consiglio federale svizzero sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, in vigore dal 1° gennaio 2024 (RU 2022/863); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Viceministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerata la necessita' di modificare l'art. 19 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020 concernente la disciplina delle aliquote dell'imposta locale di consumo nel Comune di Campione d'Italia;
Decreta:
Art. 1
Aliquote
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'aliquota dell'ILCCI e' stabilita nella misura del 8,1 per cento della base imponibile dell'operazione. 2. L'aliquota e' ridotta al 3,8 o al 2,6 per cento per le operazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto.»; 2) al comma 3, le parole «dal trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dal quindicesimo giorno»; b) alla Tabella A sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla parte I, le parole «2,5 per cento» sono sostituite dalle parole «2,6 per cento»; 2) alla parte II, le parole «3,7 per cento» sono sostituite dalle parole «3,8 per cento». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2024
Il Vice Ministro: Leo |