Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 15 dicembre 2023 |
Rettifica all'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 «Macro-misura A. Disposizioni attuative delle ordinanze nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilita' 2023. Rigenerazione viaria dei Territori Appenninici». (Ordinanza n. 77/2023). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis); Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina); Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»; Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, in coerenza con la prevista milestone del 31 dicembre 2021; Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; Vista l'ordinanza n. 2 del 16 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento 3, intitolata «Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108; Vista la nota di RFI prot. CGRTS-0019543-A-05/08/2022, avente ad oggetto «Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016. Sub Misura A4.3 "Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie", con cui RFI evidenziava la necessita' di procedere ad una correzione degli importi finanziari previsti nell'allegato n. 1 all'ordinanza n. 2 del 16 dicembre 2021 relativamente ad alcune stazioni ferroviarie, tra cui Tolentino Campus; Considerato che, di conseguenza, l'allegato n. 2 all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Modifiche alle ordinanze n. 1 e n. 2 del 16 dicembre 2021, n. 8 e n. 11 del 30 dicembre 2021 e n. 32 del 30 giugno 2022, riduceva l'importo assegnato all'intervento relativo alla stazione di Tolentino Campus da 1.800.00,00 euro a 1.200.000 euro; Considerato che l'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 «Macro-misura A. Disposizioni attuative delle ordinanze n. 1 e n. 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilita' 2023. Rigenerazione viaria dei territori appenninici», in ragione della mancata realizzazione della stazione di Tolentino Campus per obiettiva incompatibilita' delle scadenze del cronoprogramma con la situazione di rilevato rischio archeologico alto connesso alla realizzazione dell'opera e alla conseguente necessita' di seguire la procedura di archeologia preventiva prevista dal comma 8 e seguenti dell'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, rialloca le relative economie della linea intervento A4.3, di cui all'ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2021, sulla linea A4.4, di cui all'ordinanza n. 1 del 2021; Considerato che il suddetto art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023 riporta erroneamente l'importo relativo alla stazione di Tolentino Campus nella somma di 1.8000.000,00 euro; Considerata pertanto la necessita' di rettificare il suddetto importo in 1.200.000,00 euro; Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 13 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009;
Dispone:
Art. 1 Rettifica all'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 «Macro-misura A. Disposizioni attuative delle ordinanze n. 1 e n. 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilita' 2023. Rigenerazione viaria dei territori appenninici»
1. Nell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023, l'importo delle economie della linea intervento A4.3, di cui all'ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2021, riallocate sulla linea A4.4, di cui all'ordinanza n. 1 del 2021, erroneamente indicato in euro 1.800.000, e' rettificato in 1.200.000,00 euro. |
| Art. 2
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle quattro Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione. Roma, 15 dicembre 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 10 |
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