Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 dicembre 2023
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma nazionale del Fondo sicurezza interna 2021-2027, di cui al regolamento (UE) n. 1149/2021. Assegnazione annualita' 2022. (Decreto n. 23/2023).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 il quale prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;
Visto il comma 245 dell'art. 1, della legge n. 147/2013, concernente il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (CPR);
Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 2021/1060, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, a norma del quale «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacita' dei partner di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonche' per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilita' e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma;
Visto il regolamento (UE) n. 1149/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
Visto, in particolare, l'art. 3, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1149/2021 che definisce l'obiettivo strategico del fondo e mira a realizzare un elevato livello di sicurezza nell'Unione prevenendo e combattendo il terrorismo e altri gravi reati, oltre a fornire assistenza e protezione alle stesse vittime;
Visto, altresi', l'art. 3 paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1149/2021 il quale, nell'ambito dell'obiettivo strategico, specifica che il fondo contribuisce alla realizzazione di obiettivi specifici quali: migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati, migliorare ed intensificare la cooperazione transfrontaliera, sostenere il rafforzamento degli Stati membri nelle azioni di prevenzione e lotta alla criminalita';
Visto l'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 1149/2021 che evidenzia l'attenzione specifica che gli Stati membri dedicano all'assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati;
Visto l'art. 11 del citato regolamento (UE) n. 1149/2021 che individua le percentuali di calcolo del prefinanziamento per le singole annualita' di riferimento;
Visto il paragrafo 2 dello stesso art. 11 che specifica le regole per il versamento del prefinanziamento per i programmi di uno Stato membro adottati dopo il 1° luglio 2021;
Visto l'art. 12, paragrafo 7, del citato regolamento (UE) n. 1149/2021 il quale stabilisce che la decisione della Commissione europea che approva il programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del fondo per le azioni contemplate ai paragrafi da 1 a 6;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8116 final dell'8 novembre 2022 che approva il programma nazionale dell'Italia per il Fondo sicurezza interna per il periodo 2021-2027, a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza censito sul sistema finanziario Igrue con codice: 2021IT65ISPR001;
Vista la nota n. 0035347 del 4 agosto 2023, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ha richiesto di attivare la procedura per il cofinanziamento nazionale del Programma nazionale del Fondo sicurezza interna ISF 2021-2027, per l'annualita' 2022, il cui importo contenuto nella relativa tabella di cui all'allegato 4 ammonta ad euro 11.503.600,45 comprensivo della quota di euro 662.351,35 che rappresenta l'importo attribuito all'assistenza tecnica;
Considerato che il predetto programma prevede spese ammissibili per un totale di euro 166.706.426,90 ed e' cofinanziato al 50 per cento dai fondi comunitari per quanto concerne le azioni ordinarie e al 90% per quanto concerne l'azione specifica ammessa al finanziamento del fondo, per un importo complessivo pari ad euro 83.452.183,45 mentre l'importo di euro 78.530.534,96 riportato a pagina 36 del Programma nazionale, rappresenta la quota di cofinanziamento nazionale al netto della quota nazionale afferente all'assistenza tecnica;
Considerato che sommando al suindicato importo della quota nazionale, pari ad euro 78.530.534,96 le spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario per un importo di euro 4.723.708,49 alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, par. 5 del regolamento n. 1060/2021, la quota nazionale afferente al programma ammonta complessivamente a euro 83.254.243,45, come evidenziato nell'allegato 4 di cui alla citata nota n. 0035347 del Ministero dell'interno;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 13 dicembre 2023, tenutasi in modalita' videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualita' 2022 del Programma nazionale del Fondo sicurezza interna ISF 2021-2027, a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, e' pari ad euro 11.503.600,45.
2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo complessivo di euro 11.503.600,45 nella contabilita' speciale 5948 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie.
3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale gia' erogata.
5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2023

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 5