Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 14 novembre 2023 |
Modifiche alle ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021. (Ordinanza n. 62/2023). |
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Il commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, secondo cui «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023; Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»; Vista l'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli"»; Vista la nota prot. 1121521 del 9 ottobre 2023 dell'Ufficio speciale della Regione Lazio con cui vengono proposte rimodulazioni e modifiche degli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Amatrice gia' finanziati con ordinanze commissariali; Vista la nota prot. 1176340 del 18 ottobre 2023 dell'Ufficio speciale della Regione Lazio con cui vengono proposte modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 42 del 2022 al fine di agevolare, in termini procedurali e temporali, il processo di ricostruzione pubblica nel Comune di Amatrice; Considerata la necessita' di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture, ai cimiteri e ai dissesti idrogeologici nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Amatrice, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa sociale ed economica del territorio; Considerato che, con ordinanza n. 109 del 2020, sono stati programmati e finanziati interventi di rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinanza speciale n. 42 del 2022; Considerato che il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione, in particolare dei sistemi di collettamento fognario delle acque meteoriche e nere nel complesso delle frazioni del Comune di Amatrice deve procedere da un piano unitario di definizione dello schema funzionale generale a livello comunale che consideri oltre i costi di realizzazione anche i costi di gestione nonche' l'efficienza, l'affidabilita' e la durabilita' del sistema; Considerata la necessita' che tale schema funzionale generale discenda da un'accurata analisi di fattibilita' di diverse alternative progettuali, anche da sottoporre in forma di DOCFAP ad un parere preliminare degli Enti locali e territoriali interessati nonche' delle aziende e societa' di gestione dei servizi pubblici interessate, per tramite di una conferenza di servizi speciale da convocarsi ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990; Considerata la necessita' che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio gestisca, in relazione a tale schema funzionale generale in modo unitario ed integrato l'attuazione dei diversi interventi di urbanizzazione pervisti nelle frazioni e nel capoluogo del Comune di Amatrice; Preso atto dell'orografia e della continuita' territoriale tra i Comuni di Amatrice ed Accumoli, interessati dalla medesima necessita' del completo rifacimento delle opere di urbanizzazione; Considerato che la vicinanza del depuratore di Amatrice al territorio del Comune di Accumoli ed in particolare alle frazioni di Macchia e Macchiola, quest'ultima parzialmente ricadente anche nel Comune di Amatrice, e' tale da poter determinare la necessita' ed il vantaggio di sviluppare delle valutazioni a scala territoriale indipendentemente dai limiti amministrativi comunali; Ritenuto, pertanto opportuno che gli interventi di rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione delle frazioni di Macchia e Macchiola del Comune di Accumoli siano attuate congiuntamente agli analoghi interventi del Comune di Amatrice; Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'ordinanza speciale n. 42 del 2022, integrando gli interventi gia' programmati dall'ordinanza 109 del 2020 e prevedendo la possibilita' di accorpare gli interventi in lotti unitari anche per tipologie di opere e ricorrere a procedure semplificate per l'affidamento in regime di accordo quadro della progettazione e della realizzazione dei lavori al fine di efficientare il processo di attuazione degli interventi; Visto l'elenco degli interventi come rimodulato dal sub-commissario acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0051836-A-13 novembre 2023 (Allegato 1 alla presente ordinanza); Vista la relazione istruttoria per le modifiche alle ordinanze speciali nn. 42 e 43 del 2023 predisposta dal sub-commissario e acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0051692-A-13 novembre 2023 (Allegato 2 alla presente ordinanza); Vista l'ordinanza speciale n. speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, recante «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino»; Considerato che con nota del 31 marzo 2023 acquisita al prot. CGRTS n. 20453 l'Ente Parco nazionale dei monti Sibillini ha richiesto l'attivazione delle procedure per il recupero dell'immobile di proprieta', Rifugio Escursionistico di Campi Vecchio nel Comune di Norcia (PG), danneggiato a seguito degli eventi sismici, per un importo complessivo di euro 2.218.784,00; Vista la nota prot. n. 10820 del 12 ottobre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 47145 del 12 ottobre 2023 con cui l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini ha trasmesso una relazione illustrativa e descrittiva dell'edificio da cui si evince lo stato ante e post sisma nonche' la necessita' di ripristinare il Rifugio escursionistico di Campi Alto quale struttura strategica per la ripresa economica-turistica del Versante umbro del Territorio del Parco; Valutata, l'opportunita' di porre a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 l'importo di euro 2.218.784,00, necessario per il recupero dell'immobile, Rifugio escursionistico di Campi Vecchio; Vista la nota prot. n. 34207 del 7 novembre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 0050980 del 7 novembre 2023 trasmessa dall'ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria con cui si ritiene congrua la stima preliminare effettuata dall'Ente Parco nazionale dei monti Sibillini pari ad euro 2.218.784,00 per il recupero dell'immobile denominato «Rifugio escursionistico di Campi Vecchio»; Considerata l'opportunita' di affidare l'attuazione dell'intervento all'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria per garantire la migliore efficienza di azione in relazione agli altri interventi in corso di attuazione da parte dello stesso ufficio nella medesima frazione di Campi del Comune di Norcia; Vista la relazione istruttoria per le modifiche alle ordinanze speciali nn. 42 e 43 del 2023 predisposta dal sub-commissario e acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0051692-A-13 novembre 2023 (Allegato 2 alla presente ordinanza); Considerato che si rende pertanto necessario modificare l'ordinanza speciale n. 43 del 2022, prevedendo l'ulteriore intervento di ricostruzione dell'immobile dell'Ente Parco denominato «Rifugio escursionistico di Campi Alto»; Vista l'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante «Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi»; Vista l'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, recante «Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze special»; Vista la nota prot. n. 34246 del 7 ottobre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 51025 del 7 ottobre 2023 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria richiede la variazione del soggetto attuatore per l'intervento denominato «Cimitero di Sant'Eutizio ed interventi funzionali», nella suddivisione articolata in 3 interventi di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 37 del 2022 in ragione di una maggiore fluidita' e celerita' nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture, compresi i relativi pagamenti e il monitoraggio della corretta attuazione, conseguibile grazie alla gestione dei processi, anche finanziari, propri dell'ufficio speciale per la ricostruzione; Considerato che si rende pertanto necessario modificare l'ordinanza speciale n. 10 del 2021, prevedendo la specifica che la Regione Umbria, gia' soggetto attuatore dell'intervento denominato «Cimitero di Sant'Eutizio ed interventi funzionali», operera' per tramite del suo Ufficio Speciale per la ricostruzione; Vista l'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo» come modificata dall'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023»; Vista l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, recante «Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione»; Considerata la necessita' di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio dell'ATER di Teramo al fine di consentire il rientro degli inquilini nei propri alloggi ed il ripristino delle normali condizioni di vita; Considerato che si rende pertanto necessario modificare l'ordinanza speciale n. 7 del 2021, prevedendo la possibilita' accorpare gli interventi in lotti unitari per aree territoriali o per tipologie di opere e ricorrere a procedure semplificate per l'affidamento in regime di accordo quadro della progettazione e della realizzazione dei lavori al fine di efficientare il processo di attuazione degli interventi; Vista l'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo»; Considerata la necessita' di adeguare gli accantonamenti del quadro economico complessivo per le esigenze connesse alla temporanea ricollocazione degli uffici operanti negli edifici strategici al fine di garantire continuita' alle funzioni pubbliche dagli stessi svolte, in aggiunta a quanto gia' previsto per gli edifici scolastici dall'ordinanza speciale n. 22 del 2021; Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; Rilevata la necessita' di estendere, in attuazione dei poteri di deroga previsti dall'art. 11, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione, anche per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; Vista l'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice»; Considerata l'opportunita' di accorpare in lotti unitari interventi di realizzazione di edifici pubblici insistenti su sedimi tra loro in stretta prossimita' al fine di ridurre le interferenze in fase di cantierizzazione e conseguire un'accelerazione e semplificazione delle procedure di attuazione; Vista l'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021, recante «Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera»; Considerato che l'amministrazione comunale di Castelsantangelo sul Nera e' proprietaria di impianti sciistici in localita' Monte Prata, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 2016; Considerato altresi' che nel Comprensorio impianti sciistici Monte Prata sono in itinere numerose attivita' propedeutiche alla ricostruzione di impianti e immobili pubblici, tra cui la progettazione esecutiva dei lavori di demolizione e ricostruzione del Rifugio Nido delle Aquile, attualmente non utilizzabile; Considerato che, a seguito di dispositivo ANAS n. 1228 del 26 luglio 2023, le criticita' derivanti dalle conseguenze del sisma con riguardo al piazzale comunale Monte Prata - SCMC15401 sono state dichiarate risolte e la viabilita' e' stata conseguentemente ripristinata; Considerato che la ricordata indisponibilita' del Rifugio Nido delle Aquile rende necessaria una struttura prefabbricata temporanea che possa temporaneamente assolvere, nelle more della ricostruzione del menzionato edificio, alla funzione di rifugio di alta quota che consenta di fornire servizi in relazione agli impianti in via di riapertura, quali locali infermeria, ad uso dei codice civile Forestali, ristoro, sala mensa, deposito sci, servizi igienici e modulo trattamento reflui; Considerato che, pertanto, il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha fatto richiesta, con nota acquisita alla Struttura commissariale prot. CGRTS-0044628-A-21 settembre 2023, di poter inserire nell'ordinanza speciale n. 14/2021 la realizzazione di tale struttura temporanea a servizio di impianti ed edifici in via di ricostruzione; Considerato che l'importo stimato in base all'analisi progettuale preliminare effettuata dall'UTC del Comune di Castelsantangelo sul Nera e concordata con l'USR Marche e la struttura commissariale e' pari a 300.000,00 euro, di cui 80.000,00 trovano copertura all'interno dell'ordinanza n. 109/2020 e i restanti 220.000,00 euro trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; Considerato che si rende altresi' necessario modificare di conseguenza l'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021, al fine di inserire nella predetta ordinanza l'intervento in oggetto; Considerato che si rende, altresi', necessario garantire la massima celerita' nella realizzazione di tale struttura al fine di agevolare la ricostruzione di immobili e impianti e di riavviare la funzionalita' degli impianti medesimi; Considerato, pertanto, di consentire l'affidamento della commessa per la realizzazione della struttura prefabbricata mediante affidamento diretto fino alla soglia eurounitaria e anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; Visto, altresi', che il Comune di Castelsantangelo e' proprietario della Ex-casa di riposo «A. Paparelli», attigua alla quale sorge la Chiesa «Santa Maria Castellare» e che tra i due edifici, entrambi gravemente danneggiati dal sisma, esistono interconnessioni strutturali e funzionali tali da costituire un unico complesso edilizio bisognoso di restauro e risanamento conservativo; Considerato che si rende necessaria la progettazione e l'esecuzione unitaria dei suddetti interventi; Considerata la proposta congiunta del Comune di Castelsantagelo sul Nera e dell'Arcivescovo di Camerino - San Severino Marche, acquisita alla struttura commissariale CGRTS-0048469-A-20 ottobre 2023, con cui si chiede di inserire gli interventi di ricostruzione degli immobili richiamati in premessa nell'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021, al fine di procedere celermente, attraverso misure derogatorie, all'attuazione unitaria degli stessi e all'applicazione all'intero compendio immobiliare delle modalita' previste per la ricostruzione pubblica, compresa l'assegnazione del ruolo di soggetto attuatore al Comune di Castelsantangelo; Considerati gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Castelsantangelo e dalla struttura del sub-commissario, come risultante dalla relazione del sub-commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0051641-A-13 novembre 2023, (Allegato 3 alla presente ordinanza); Considerato opportuno accogliere la suddetta proposta; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi gia' programmati al fine di accelerare le correlate attivita' di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»
1. In ragione della necessita' di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture, ai cimiteri e ai dissesti idrogeologici nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Amatrice, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa sociale ed economica del territorio, all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021», come modificata dall'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022, sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nei commi che seguono. 2. Al comma 1 dell'art. 1 della ordinanza speciale n. 42 del 2022 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) dopo la lettera e) e' inserito: «f) trentadue interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in quaranta frazioni, un intervento per il ripristino del cimitero nella frazione di Retrosi, e un intervento per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico frazioni di Casale di Sopra e Casale di Sotto, per un importo complessivo stimato di euro 29.380.449,86;» b) nell'ultimo capoverso, l'importo «euro 58.118.279,00» e' sostituito con l'importo «euro 87.498.728,86» e l'importo «euro 25.153.823,00» e' sostituito con l'importo «euro 25.713.823,00» c) alla fine dell'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole «e euro 28.820.449,86 gia' finanziato con ordinanza n. 109 del 2020.» 3. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, il secondo inciso «Ad eccezione dell'intervento di cui al comma 1 lettera e) per il quale e' individuato quale soggetto attuatore il Comune di Amatrice.», e' sostituito dal seguente: «Ad eccezione degli interventi di cui al comma 1 lettera e) e lettera c) - interventi n. 42, 43, 49, 53, 58 e 59 - per i quali e' individuato quale soggetto attuatore il Comune di Amatrice.» 4. Dopo il comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. La realizzazione degli interventi di rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione e in particolare dei sistemi di collettamento fognario delle acque meteoriche e nere nel complesso delle frazioni del Comune di Amatrice e' effettuata in modo unitario e coordinato sulla base di uno schema funzionale generale preventivamente definito sull'intero ambito territoriale interessato che consideri oltre i costi di realizzazione anche i costi di gestioni e l'efficienza, l'affidabilita' e la durabilita' del sistema. Tale schema e' sviluppato dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio sulla base di un'analisi comparativa tra diverse soluzioni e formalizzato in un documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'art. i dell'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, da approvarsi d'intesa con il Comune di Amatrice e gli enti locali e territoriali interessati sentite le aziende e societa' di gestione dei servizi pubblici interessate. Tale intesa e' acquisita nell'ambito di una Conferenza di servizi speciale convocata ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021.» 5. Al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) dopo le parole «per una o piu' frazioni,» e prima delle parole «anche suddivisi in lotti», sono aggiunte le seguenti parole: «o per tipologia di opere»; b) alla fine dell'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «L'accorpamento degli interventi in lotti unitari e' stabilito con decreto del commissario straordinario.» 6. Dopo l'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022 e' aggiunto il seguente art. 5-bis: «Art. 5-bis (Modalita' di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro).- 1. In considerazione della pluralita', contestualita' e omogeneita' per tipologie degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore puo' ricorrere alla definizione di uno o piu' Accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. 2. Alle attivita' di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023.» 7. Sulla base degli importi gia' finanziati, al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, nel primo periodo, l'importo «euro 68.751.885,73» e' sostituito con l'importo «euro 98.132.335,59» e l'importo «euro 58.118.279,00» e' sostituito con l'importo «euro 87.498.728,86». Nel secondo periodo dello stesso comma l'importo «euro 25.153.823,00» e' sostituito con l'importo «euro 25.713.823,00» e dopo le parole «ordinanza n. 129 del 2022» sono aggiunte le seguenti parole «e quanto a euro 28.820.449,86 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020». 8. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della medesima ordinanza di cui al comma 1 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. Agli interventi gia' programmati e finanziati con l'ordinanza n. 109 del 2020 si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022.» 9. L'Allegato 1 alla presente ordinanza speciale, contente l'elenco degli interventi, va a sostituire l'allegato A alla relazione istruttoria di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022. 10. L'Allegato 2 alla presente ordinanza speciale, contenente la relazione istruttoria del sub-commissario, viene allegato con il n. 2 dall'ordinanza speciale n. 42 del 2022. |
| Art. 2 Modifiche all'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino»
1. In ragione alla necessita' di ripristinare il rifugio escursionistico di Campi Alto nella frazione di Campi del Comune di Norcia, quale struttura strategica per la ripresa economica-turistica del versante Umbro del territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, all'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, recante «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino» sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nei commi che seguono. 2. Al comma 1, lettera b, dell'art. 2 dell'ordinanza n. 43 del 2022, dopo il punto 13 e' aggiunto il seguente punto 14: «14. Rifugio escursionistico di Campi Alto, per un importo pari a euro 2.218.784,00»; 3. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 43 del 2022, le parole «numeri 8, 9, 10 e 11» sono sostituite dalle seguenti parole: «ad eccezione dell'intervento per la Chiesa Sant'Andrea». 4. Al comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 43 del 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) alla fine del primo paragrafo relativo alla frazione di Campi Alto sono aggiunte le seguenti parole: «; l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), n. 14, relativo al rifugio escursionistico di Campi Alto trova copertura finanziaria a valere sulla contabilita' speciale ex art. 4 comma 3 decreto legge n. 189/2016 per un importo pari ad euro 2.218.784,00»; b) alla fine dell'ultimo periodo l'importo «euro 37.534.802,00» e' sostituito con l'importo «euro 39.753.586,00». 5. Gli allegati all'ordinanza speciale n. 43 del 2022 sono integrati con la Relazione del sub-commissario inerente l'intervento in oggetto e contenuta all'allegato 2 della presente ordinanza speciale. |
| Art. 3 Modifiche all'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante «Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi»
1. In ragione della necessita' di accelerare e semplificare l'attuazione dell'intervento di ricostruzione del Cimitero di S. Eutizio, all'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante «Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi» come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021 e dall'ordinanza speciale n. 37 del 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) Al comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 10 del 2021, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Per gli interventi di ricostruzione del Cimitero di S. Eutizio la Regione Umbria opera per il tramite del proprio Ufficio speciale per la ricostruzione.» |
| Art. 4 Modifiche all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo»
1. In ragione della necessita' di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio dell'ATER di Teramo e consentire il rientro degli inquilini nei propri alloggi, all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo», come modificata dall'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni. 2. Dopo l'art. 5 della medesima ordinanza di cui al comma 1 e' aggiunto il seguente art. 5 bis: «Art. 5-bis (Modalita' di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro). - 1. In considerazione della pluralita', contestualita' e omogeneita' per tipologie degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore puo' ricorrere alla definizione di uno o piu' Accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. 2. Alle attivita' di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023. 3. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o piu' aree territoriali o tipologia di opere, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari e' stabilito con decreto del Commissario straordinario.». |
| Art. 5 Modifiche all'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione di scuole, della sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo»
1. All'art. 5, comma 16, dell'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021 le parole: «al 10% per gli edifici scolastici e al 3% per gli edifici pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «al 10% per gli edifici scolastici e per gli edifici strategici e al 3% per gli altri edifici pubblici». |
| Art. 6 Modifiche all'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»
1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023 sono apportate le modifiche che seguono: a) al comma 1, dopo le parole «a far data dal 24 agosto 2016», e prima delle parole «sono qualificati come interventi di particolare criticita' e urgenza» e' aggiunto il seguente inciso: «nonche' gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e di mitigazione del rischio idrogeologico»; b) al comma 2, sono soppresse le parole «di attuazione delle citate ordinanze». |
| Art. 7 Modifiche all'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice»
1. All'art. 8 dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, come modificata dall'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 e' aggiunto il seguente comma 19: «19. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, comprendenti piu' interventi, anche suddivisi in lotti prestazionali o stralci funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari ed il relativo soggetto attuatore sono stabiliti con decreto del commissario straordinario, su proposta del sub-commissario di cui all'art. 3». |
| Art. 8 Modifiche all'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 recante «Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera»
1. L'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 e' modificata nei seguenti termini: a) All'art. 1, comma 2, dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti lettere: «k) realizzazione di una struttura prefabbricata temporanea a servizio di impianti ed edifici in via di ricostruzione «CUP F49J20000890001», importo stimato in euro 300.000,00; l'indicato importo di 300.000,00 euro e' stato stimato in base all'analisi progettuale preli-minare effettuata dall'UTC del Comune di Castelsantangelo sul Nera e concordata con l'USR Marche e la Struttura commissariale;»; «l) recupero della Ex-casa di riposo A. Paparelli «CUP F41B20000680001» e dell'attigua Chiesa Santa Maria Castellare «CUP I47H20002960001», importo stimato in euro 5.562,315,00, dei quali euro 4.337.315,00 euro per la Casa di riposto «A. Paparelli», come da stima di cui all'allegato A1 dell'ordinanza n. 137/2023 e euro 1.225.000,00 euro per la Chiesa Santa Maria Castellare, come da stima di cui all'Allegato A1 all'ordinanza n. 105/2020»; b) all'art. 1, comma 3, sono aggiunti i seguenti punti: «necessita' di realizzare una struttura a supporto temporaneo delle attivita' di demolizione e ricostruzione degli impianti e delle infrastrutture danneggiate dal sisma, nonche' strumentali alla parziale riattivazione degli impianti sciistici del comprensorio gravemente danneggiati dal sisma, fino al completamento della struttura definitiva»; «necessita' di unificare la progettazione e l'esecuzione dei lavori in merito al complesso immobiliare costituito dalla Ex-casa di riposo «A. Paparelli» e dall'attigua Chiesa Santa Maria Castellare, sottoponendo l'intero compendio immobiliare alla disciplina prevista per la ricostruzione pubblica»; c) all'art. 5, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera «d) limitatamente alla realizzazione della struttura prefabbricata temporanea di cui all'art. 1, comma 2, lettera k), e' consentito in considerazione della criticita' e urgenza dell'intervento procedere all'affidamento diretto della relativa commessa fino alla soglia eurounitaria e anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.»; d) l'art. 12, comma 1, e' modificato nei seguenti termini: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 35.268.715,00. La spesa per gli inter-venti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della presente ordinanza, di importo complessivo pari a euro 1.450.000,00, trova copertura quanto ad euro 1.400.256,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'intervento di cui alla lettera b), del-la presente ordinanza, di importo complessivo pari a 4.000.000,00 trova integrale copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; la spesa per l'intervento di cui alla lettera k) trova copertura quanto a euro 80.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; la spesa per l'intervento di cui alla lettera l), di importo complessivo pari a euro 5.562.315,00, trova copertura quanto a euro 4.337.315,00 relativi alla Casa di riposto «A. Paparelli» nell'ordinanza n. 137/2023 e quanto a euro 1.225.000,00 euro relativi alla Chiesa Santa Maria Castellare, nell'ordinanza n. 105/2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi di cui alle lettere a), pari a euro 49.744,00, e k), pari a 220.000,00, nonche' la spesa relativa alle successive lettere c), d) e), f), g), h), i), j), come da importo stimato complessivamente in euro 24.226.144,00, trovano co-pertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'». 2. L'allegato 3 alla presente ordinanza speciale, contenente la relazione istruttoria del Sub-Commissario, viene acclusa come allegato n. 3 all'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021. |
| Art. 9
Efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - www.sisma2016.gov.it 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 14 novembre 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3137
________ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo. https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali |
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