Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 25 gennaio 2024 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa di Parma» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE . Serie L 289 del 8 novembre 2011, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana; Visto il piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia; Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022; Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto, fermo restando che detta zona e' suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica; Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della Sanita' animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 90 del 16 aprile 2022; Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022; Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attivita' previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza; Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia; Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023; Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023; Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 163 del 14 luglio 2023; Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 203 del 31 agosto 2023; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, stabilendo misure speciali di controllo della peste suina africana; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione del 19 dicembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana; Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE serie C 1504 del 18.12.2023, relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSE»); Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a) , b) , e) , f) , h) , i) , l) , n) , o) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorita' centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL; Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022; Considerato che la Peste suina africana e' un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, e' categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Tenuto conto che la Peste suina africana puo' avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttivita' del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni; Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma», con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra; Considerato che la presenza della Peste suina africana e' stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma; Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0034661 del 24 gennaio 2024, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15%, dei suini inviati alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di criticita' che coinvolge la filiera suinicola della IGP «Coppa di Parma»; Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle gia' identificate e delimitate; Considerata, altresi', la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma», connessa alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie; Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie; Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di «Coppa di Parma» IGP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della IGP; Vista la dichiarazione, resa in data 19 gennaio 2024 da ente di Certificazione Prodotti Agro-alimentari - ECEPA, organismo di controllo della IGP «Coppa di Parma», attestante che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, le partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg sono state 13.300 su un totale di partite avviate alla macellazione di 16.621, pari quindi a 80,01 % del totale e che, dal 1° gennaio a 31 dicembre 2023, gli allevamenti che hanno consegnato suini con peso vivo medio in partita tra 176,01 kg e 184,00 kg sono stati 1.846 su un totale di 2.582 allevamenti che hanno avviato animali alla macellazione ai fini della produzione della IGP nel periodo considerato, pari quindi a 71,5 % del totale; Considerato che tale numero sta progressivamente aumentando, a causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione della Peste suina africana; Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, e' possibile ipotizzare, per almeno 12 mesi, un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere esclusi dalla filiera di «Coppa di Parma» IGP a causa del loro peso di macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti iscritti; Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti in futuro; Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma», e sara' intimamente connessa alle future decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione; Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo); Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita' della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana; Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia Romagna, acquisita al protocollo n. 0037897 del 25 gennaio 2024, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela sopra citato e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6quinquies del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 23 dicembre 2011 e' modificato come di seguito riportato: Articolo 5 «I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15% o meno 10%». Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma», sara' in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per mesi dodici e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2024
Il dirigente: Cafiero |
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