IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 21, che prevede tra l'altro quote riservate a favore di paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonche' una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visto il Capo I del Titolo III del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»; Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare», e, in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 3, ove si prevede che la determinazione triennale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo la procedura e sulla base dei criteri generali ivi disciplinati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 3 ottobre 2023, concernente la «Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025», che ha previsto una quota complessiva di 452.000 cittadini stranieri per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo; Ravvisata l'esigenza rappresentata dal Ministero dell'interno di differire, per l'anno 2024, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite annualmente, al fine di evitare che tali termini vengano a sovrapporsi con il completamento dell'istruttoria procedimentale delle istanze presentate nell'ambito del decreto flussi per l'anno 2023;
Decreta:
Art. 1 Termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell'ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l'anno 2024
1. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 decorrono dalle ore 9,00 del 18, del 21 e del 25 marzo 2024, in luogo del 5, del 7 e del 12 febbraio 2024. Roma, 19 gennaio 2024
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Meloni
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 272 |