Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 gennaio 2024
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 1059).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012, numeri 2 e 3 del 2 giugno 2012, n. 4 del 6 giugno 2012, n. 9 del 15 giugno 2012, n. 15 del 1° agosto 2012 e n. 42 del 24 gennaio 2013, adottate per disciplinare l'emergenza in rassegna;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», ed in particolare l'art. 1, comma 2, che dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di Commissari delegati, nonche' il comma 3, che proroga lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 maggio 2013 e che dispone che il rientro nel regime ordinario e' disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'art. 7, comma 9-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, l'art. 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'art. 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ed, infine, l'art. 1, comma 764, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui lo stato di emergenza in rassegna e' stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2023;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 74/2012, con cui si dispone, tra l'altro, che al Presidente della Regione Veneto e' intestata apposita contabilita' speciale, su cui sono assegnate le risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza in rassegna;
Visto l'art. 17, comma 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con cui si autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della Regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualita' di Commissario delegato alla ricostruzione;
Vista la nota della Regione Veneto del 30 novembre 2023, con cui, tra l'altro, si rappresenta la necessita' di adottare apposita ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 1/2018, al fine di consentire senza soluzione di continuita' il completamento degli interventi gia' finanziati e delle iniziative di carattere solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili assunte durante la vigenza dello stato di emergenza;
Considerato che per la Regione Veneto non risulta adottata ulteriore disposizione legislativa di proroga dello stato di emergenza in rassegna e che le risorse di cui al citato decreto-legge n. 115/2022 non risultano ancora versate sulla contabilita' speciale del Commissario delegato;
Ravvisata l'esigenza di disporre una proroga temporalmente limitata della contabilita' speciale, attesa la peculiarita' del contesto emergenziale in rassegna, oggetto di plurime proroghe con provvedimenti normativi di rango primario, al solo fine di consentire il completamento degli ultimi interventi pianificati e dei correlati adempimenti contabili;
Ritenuto necessario, pertanto, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire senza soluzione di continuita' il completamento degli interventi gia' approvati dal Commissario delegato e interamente finanziati durante la vigenza dello stato di emergenza;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Veneto e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati dal predetto Commissario e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore della Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento dei medesimi interventi e provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5707 aperta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 74/2012, che viene al medesimo intestata fino al 30 giugno 2024. Il medesimo soggetto responsabile provvede altresi' alla restituzione, all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie gia' stanziate per fronteggiare l'emergenza in rassegna, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 74/2012, dell'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dell'art. 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risultano non utilizzate nei termini di legge.
6. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 74/2012, sono trasferite al bilancio della Regione Veneto che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: Curcio