Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 13 dicembre 2023
Interventi di riqualificazione dell'Istituto sperimentale di granicoltura «Nazzareno Strampelli» in Comune di Rieti e approvazione del relativo schema di protocollo di intesa. (Ordinanza speciale n. 67).

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, secondo cui «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;
Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Considerato che e' essenziale, nell'ambito delle finalita' di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, la realizzazione di un programma culturale, comprendente, altresi', il restauro e la valorizzazione dell'ex Stazione sperimentale di granicoltura - CREA-IT, connessa all'attivita' scientifica del Prof. Nazareno Strampelli;
Considerato che l'ex Stazione sperimentale di granicoltura - CREA-IT risulta danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto si rende necessario intervenire con urgenza per il suo recupero, in osservanza della disciplina vigente sulla ricostruzione e ripristino;
Preso atto che e' intenzione del Commissario straordinario post sisma 2016 procedere alla sottoscrizione di un protocollo con il Ministero dell'agricoltura, il Ministero della cultura, la Regione Lazio, l'Agenzia del demanio ed il Comune di Rieti per la definizione condivisa di un programma organico di interventi per il recupero post sisma 2016, la tutela, la riqualificazione tecnica e funzionale e la valorizzazione anche a fini culturali, dell'ex Stazione sperimentale di granicoltura - CREA-IT, di proprieta' dell'Agenzia del demanio e sita nel Comune di Rieti;
Considerato che il summenzionato protocollo di intesa, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi di consolidamento e ripristino funzionale dell'ex Stazione sperimentale di granicoltura, e' finalizzato a concordare, per il tramite di un Comitato di coordinamento appositamente costituito, i contenuti progettuali e le strategie di intervento, rendere disponibili i relativi finanziamenti, in capo a ciascuna delle istituzioni e degli enti per la parte di loro competenza;
Considerata la necessita' di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi relativi alle opere sopradescritte di tutela e riqualificazione tecnica e funzionale, in quanto prodromici al consolidamento e al ripristino dell'ex Stazione sperimentale di granicoltura - CREA-IT, anche ai fini della ripresa sociale ed economica del territorio;
Vista la nota prot. n. 1446520 del 13 dicembre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS-0055829-A-13 dicembre 2023, con cui l'Ufficio speciale ricostruzione ha quantificato i lavori di riqualificazione per un importo complessivo di euro 7.048.252,80;
Verificata, la disponibilita' dell'importo di euro 7.048.252,80 da porre a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, necessario per l'attuazione interventi generali di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto sperimentale di granicoltura denominato «Nazzareno Strampelli» sito nel Comune di Rieti;
Considerato che si rende necessaria la progettazione e l'esecuzione unitaria dei suddetti interventi;
Considerato opportuno accogliere ed approvare il contenuto dello schema di protocollo in allegato;
Ritenuto necessario, ai fini dell'allocazione delle necessarie risorse finanziarie, procedere all'adozione della presente ordinanza;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuta, per gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e al fine di accelerare le correlate attivita' di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Acquisita l'intesa in data 13 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, le procedure di attuazione del complesso degli interventi di riqualificazione e di miglioramento sismico del compendio immobiliare dell'Istituto sperimentale di granicoltura «Nazzareno Strampelli» sito nel Comune di Rieti.
2. L'individuazione degli interventi di riqualificazione e di miglioramento sismico si fonda sul principio di armonizzazione e coordinamento degli interventi pubblici, in una visione coerente e unitaria dei processi di ricostruzione.
3. La realizzazione degli interventi deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi stessi con la tutela dei profili urbanistici, paesaggistici e ambientali in modo da assicurare l'integrazione con il contesto circostante dei luoghi.
4. Ai fini di cui alla presente ordinanza, il Commissario straordinario, o su sua delega il sub-Commissario, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Rieti adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi finalizzati alla riqualificazione dell'Istituto sperimentale, l'eliminazione o la riduzione al minimo delle possibili interferenze delle fasi di cantiere, l'attivazione e il coordinamento degli incontri ricognitivi, informativi e formativi con i diversi portatori d'interesse, e il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo.
5. Gli interventi di cui al comma 1 sono parte delle attivita' di rilancio e valorizzazione dell'ex Stazione sperimentale di granicoltura - CREA-IT oggetto di specifico protocollo di intesa da sottoscriversi tra il Commissario straordinario, il Ministero dell'agricoltura, il Ministero della cultura, la Regione Lazio, l'Agenzia del demanio ed il Comune di Rieti, il cui schema e' riportato in allegato 2 alla presente ordinanza.
 
Art. 2
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario e coordinato degli interventi di riqualificazione e miglioramento sismico del compendio immobiliare dell'Istituto sperimentale di granicoltura «Nazzareno Strampelli» sito nel Comune di Rieti, danneggiato dagli eventi sismici. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e presentano un costo complessivo di euro 7.048.252,80 stimato su base di valutazione parametrica condotta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello per cui definito l'appalto.
2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessita' e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'odinanza n. 110 del 21 novembre 2020, in quanto sulla base dell'istruttoria condotta dall'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio:
a) le opere si riferiscono a interventi di particolare valore per la comunita' locale in quanto concernono il recupero degli edifici pubblici gia' funzionali alle attivita' dell'ex Stazione sperimentale di granicoltura - CREA-IT, polo didatttico e di ricerca sperimentale dotato di un ruolo particolarmente importante per la collettivita' sotto il profilo socio-economico e simbolico-identitario;
b) la celere realizzazione degli interventi e' determinante per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonche' la crisi delle attivita' economiche e produttive, gia' incrementata dalla pandemia;
c) il restauro e la valorizzazione del complesso immobiliare dell'Istituto sperimentale di granicoltura risulta essenziali nell'ambito delle finalita' di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico del territorio;
d) si rende necessario intervenire con urgenza per il recupero degli edifici per limitare l'aggravio dei danni sulle strutture e sugli elementi architettonici e di completamento, prodotti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta dall'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 3

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, tenuto conto delle competenze professionali, e' individuato l'Ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario individua le strategie per la celere ed efficace attuazione degli interventi e provvede all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dei procedimenti autorizzativi del programma di interventi nel suo complesso, assicurando le indispensabili sinergie con le attivita' degli Enti e delle amministrazioni interessati.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:
a) cura, di concerto con l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nonche' le relazioni con le altre autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, finalizzata al coordinamento e al celere completamento dei procedimenti autorizzativi degli interventi, adottando i relativi atti;
4. Il sub Commissario puo' inoltre definire, con proprio decreto, le modalita' operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 nonche' le tempistiche relative alle procedure di cui agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza.
 
Art. 4

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio e' considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentirne la gestione diretta.
3. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario.
4. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art. 41, comma 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio e la definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
6. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.
7. Il soggetto attuatore, per l'attuazione di specifici interventi di cui alla presente ordinanza che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
8. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, per una o piu' edifici o per tipologia di opera, anche mediante accordo quadro, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.
 
Art. 5

Modalita' di esecuzione degli interventi.
Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 2 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e' consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
c) per i contratti di lavori e' consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108 comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.
7. Il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
8. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.
10. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
12. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
13. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
14. Ove ne sussistano le condizioni, e' possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici dei singoli edifici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.
15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e piu' favorevoli.
16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprieta' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.
18. A fini acceleratori e' possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione.
 
Art. 6
Procedure per l'autorizzazione e la valutazione ambientale degli
interventi

1. Per l'autorizzazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, il sub Commissario di cui all'art. 3 indice un'apposita conferenza di servizi secondo le modalita' di cui al successivo art. 7. La conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Per gli interventi di cui all'art. 2, per i quali sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, le relative procedure devono essere concluse, in deroga agli articoli 19 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.
3. Il sub Commissario, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Rieti adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la semplificazione e la celerita' delle procedure di autorizzazione degli interventi di cui all'art. 2, compreso anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, per mezzo dell'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione degli interventi medesimi.
 
Art. 7

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La Conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 2.
 
Art. 8

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del decreto-legge n. 76/2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 261 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 9

Approvazione del relativo schema del protocollo di intesa

1. E' approvato lo schema di protocollo di intesa da sottoscriversi tra il Commissario straordinario, il Ministero dell'agricoltura, il Ministero della cultura, la Regione Lazio, l'Agenzia del demanio ed il Comune di Rieti, allegato 2 alla presente ordinanza che ne forma parte integrale e sostanziale.
 
Art. 10

Disposizione finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 7.048.252,80 che trovano copertura a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 11

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 13 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 14

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/