Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 6 dicembre 2023
Interventi nella frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto. (Ordinanza speciale n. 66).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, secondo cui «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;
Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni recante la «Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata»;
Preso atto dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 tra la Regione Abruzzo - Centro operativo regionale di protezione civile e l'Universita' degli studi «G. D'annunzio» di Chieti - Pescara Dipartimento di ingegneria e geologia per le attivita' di studio ed indagine sui fenomeni franosi di seguito specificati: frazione Castelnuovo del Comune di Campli (TE), frazioni Ponzano e Borrano del Comune di Civitella del Tronto;
Visto il decreto commissariale n. 190 del 15 marzo 2023 recante «Approvazione schema di accordo di collaborazione ex art. 15, legge n. 241/1990 per la "Definizione degli studi di approfondimento e l'elaborazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica delle opere di mitigazione nella frazione Borrano del Comune di Civitella del Tronto (TE)"».
Considerato che per l'area di Borrano e' necessario addivenire in tempi brevi ad una scelta definitiva per avviare la ricostruzione in sito e/o la delocalizzazione;
Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi gia' programmati al fine di accelerare le correlate attivita' di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Acquisita l'intesa in data 23 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni relative al movimento franoso della frazione di Borrano
del Comune di Civitella del Tronto

1. Il presente articolo disciplina le modalita' di esecuzione degli interventi di ricostruzione privata nella zona interessata da fenomeni franosi della frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto, cosi' come individuata con lo studio di approfondimento geofisico condotto dal Dipartimento di scienze della salute e del territorio dell'Universita' di Chieti-Pescara in collaborazione, ex art. 15, della legge n. 241 del 1990, con le amministrazioni interessate.
2. La zona di dissesto e' perimetrata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione in conformita' alle risultanze dello studio di approfondimento di cui al comma 1.
3. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18-decies del decreto-legge n. 8 del 2017, gli edifici privati ubicati nella zona dichiarata in frana e perimetrata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, sono demoliti e delocalizzati secondo le modalita' e i criteri previsti dal Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022, nei limiti di compatibilita' e salvo quanto previsto nel presente articolo.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma che precede, non e' richiesta la dichiarazione di inagibilita' dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ne' la sua classificazione come non utilizzabile secondo la procedura FAST di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016. A tal fine, l'adozione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile adottata dal sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' condizione sufficiente ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione degli immobili, nonche' della fruizione delle misure di sostegno alla popolazione coinvolta.
5. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto di delocalizzazione, ovvero per l'acquisto di edificio abitativo alternativo alla delocalizzazione, e' determinato ai sensi degli articoli 23 e 30 del Testo unico della ricostruzione privata. Si applicano gli incrementi, le maggiorazioni e le ulteriori disposizioni previste dai richiamati articoli 23 e 30.
6. Per il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo e' individuato l'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo Sisma 2016 che opera secondo le procedure, le modalita' e i termini indicati nel Testo unico della ricostruzione privata.
 
Art. 2

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it/).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 6 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3366