Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 28 novembre 2023 |
Interventi di ricostruzione delle frazioni di Ancarano e Nottoria in Comune di Norcia. (Ordinanza speciale n. 64). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare l'art. 11, comma 2, ai sensi del quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse le ordinanze n. 114 del 9 aprile 2021, n. 123 del 31 dicembre 2021, n. 124 del 1° febbraio 2022 e n. 139 del 26 maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 145 del 29 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3; Vista la nota n. 3697 del 13 febbraio 2023, con la quale il Sindaco del Comune di Norcia ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticità dei lavori nonché il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi; Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria acquisita agli atti commissariali con prot. 14547 del 28 febbraio 2023 con cui ha condiviso la richiesta del Comune di Norcia chiedendo l'emanazione di una ordinanza speciale per l'attuazione gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticità dei lavori nonché il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi; Considerato che il Comune di Norcia è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020; Considerata la visione complessiva della ricostruzione della frazione di Ancarano e di Nottoria di Norcia, unitaria e coordinata, come emerge dai Piani urbanistici attuativi redatti ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'ordinanza commissariale n. 39/17, approvati dal Comune di Norcia con i seguenti atti per i diversi nuclei abitati delle due frazioni: Capo del Colle di Ancarano: delibera consiliare n. 27 del 26 aprile 2021 e n. 24 dell'8 agosto 2022; Pie' del Colle di Ancarano: delibera consiliare n. 30 del 24 maggio 2021, n. 46 del 29 settembre 2021; Pie' la Rocca di Ancarano: delibera consiliare n. 26 del 26 aprile 2021; Sant'Angelo di Ancarano: delibera consiliare n. 25 del 26 aprile 2021; Nottoria: delibera consiliare n. 23 del 26 aprile 2021; Preso atto che i piani attuativi relativi alla Frazione di Ancarano risultano finalizzati alla ricostruzione dell'edificato preesistente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione delle aree edificate, il mantenimento delle aree e degli spazi aperti tra i tre nuclei insediativi, la riqualificazione dello spazio pubblico, alla promozione della valorizzazione delle aree verdi, al miglioramento della viabilita' interna e delle aree di sosta, al potenziamento dei collegamenti pedonali e ciclabili, nonche' della viabilita' storica minore, a favorire l'insediamento di funzioni artigianali compatibili e di qualita', integrati tipologicamente nella residenza, all'eliminazione o attenuazione degli impatti visivi derivanti da volumi agricoli o arredi urbani incongrui, alla valorizzazione delle relazioni fra sistema insediativo ed agrario; Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Norcia, dall'USR Umbria e dalla struttura del sub commissario, come risultante dalle relazioni del sub commissario allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1); Considerato che dalle citate relazioni emerge che i borghi delle frazioni di Ancarano e Nottoria di Norcia hanno subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte danneggiato, in tale contesto di cospicuo ed esteso danneggiamento si rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato, con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana, al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita dei borghi; Considerato che dalle relazioni del sub commissario emerge che gli interventi sono connotati da un forte interesse pubblico e che pertanto appare necessario agire in direzione della ricostruzione pubblica dei borghi delle frazioni di Ancarano e Nottoria di Norcia, come assentito anche dal Comune di Norcia e dall'USR Umbria nel corso dell'istruttoria congiunta di cui alla citata relazione; Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nelle delibere di Consiglio comunale approvate dal Comune di Norcia nn. 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2022, 27/2021, 29/2021 e 30/2021: è necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva dei borghi e per dotarli della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; a complemento della realizzazione dei servizi primari, è indispensabile rigenerare, ovvero ricostruire, gli edifici che costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad essere perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione dei borghi di Ancarano e Nottoria; la ricostruzione dei borghi di Ancarano e Nottoria risulta particolarmente complessa; Ritenuto di individuare, per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub commissario l'ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore degli interventi di urbanizzazione per la ricostruzione delle frazioni di Ancarano e Nottoria, il Comune di Norcia in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali; Ritenuto opportuno, in ragione delle particolari caratteristiche geologiche e sismiche dei terreni e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Umbria quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di indirizzo della ricostruzione delle frazioni di Ancarano e Nottoria, fermi restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento del sub commissario; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, nonche' l'estrema urgenza di procedere con la ricostruzione degli abitati di Ancarano e Nottoria di Norcia, i quali hanno subito danni ingenti e generalizzati al nucleo urbanistico originario, dando immediato avvio alle correlate attivita' edilizie, cosi' da avviare la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita dei suddetti borghi; Acquisita l'intesa in data 23 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali
1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione delle frazioni di Ancarano e Nottoria del Comune di Norcia. 2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. |
| Art. 2 Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario e coordinato degli interventi di sistemazione, di accessibilita' e di urbanizzazione primaria nelle frazioni di Ancarano e Nottoria, in Comune di Norcia, danneggiata dagli eventi sismici. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente elencati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata dal Comune di Norcia e condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e dall'USR Umbria: a) Infrastrutture a rete e opere puntuali in frazione Ancarano - Pie' del Colle, per un importo pari a euro 3.000.000,00, gia' finanziati con ordinanza n. 129 del 2022; b) Infrastrutture a rete e opere puntuali frazione Ancarano - Capo del Colle - I stralcio, per un importo pari a euro 3.000.000,00, gia' finanziati con ordinanza n. 129 del 2022; c) Infrastrutture a rete e opere puntuali frazione Ancarano - Pie' La Rocca - I stralcio, per un importo pari a euro 3.000.000,00, gia' finanziati con ordinanza n. 129 del 2022; d) Infrastrutture a rete e opere puntuali frazione Ancarano - S. Angelo, per un importo pari a euro 3.000.000,00, gia' finanziati con ordinanza n. 129 del 2022; e) Infrastrutture a rete e opere puntuali Nottoria - I stralcio, per un importo pari a euro 3.000.000,00, gia' finanziati con ordinanza n. 129 del 2022; 2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano connotati da particolare urgenza e criticita', ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 in quanto costituiscono interventi preliminari e prodromici alla ricostruzione pubblica e privata dei borghi e degli abitati delle frazioni e risultano determinanti per garantire i servizi minimi essenziali alla popolazione migliorandone la qualita' della vita quotidiana, per favorire la ripresa sociale ed economica del territorio, per contrastare lo spopolamento e la crisi delle attivita' economiche e produttive, come anche evidenziato nella relazione del sub commissario, redatta a seguito dell'istruttoria compiuta congiuntamente con il Comune di Norcia e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, parte integrante della presente ordinanza. 3. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune, dall'USR Umbria e dal sub commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'attuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche. |
| Art. 3
Principi generali di coordinamento
1. La ricostruzione delle frazioni di Ancarano e Nottoria è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub commissario, l'USR e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione della ricostruzione. |
| Art. 4
Governance
1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata delle frazioni di Ancarano e Nottoria il sub commissario, l'USR e il Comune adottano ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 2. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione di cui alla presente ordinanza: a) l'USR provvede alla supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato; b) il comune e' individuato come soggetto attuatore degli interventi pubblici e contribuisce alla ricostruzione con le attivita' indicate all'art. 6 della presente ordinanza e con tutte le attività riconducibili alla propria competenza, e promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione; c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016; 3. Il Tavolo permanente per il coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantisce altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione. |
| Art. 5
Designazione e compiti del sub commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub commissario coordina gli interventi oggetto della presente ordinanza nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 3. Il sub commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020: a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali; b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma; c) indice e presiede la conferenza di servizi speciale; d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti. e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata; f) approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione delle frazioni Ancarano e Nottoria del Comune di Norcia, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonche' quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, nonche' i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale; g) monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016; h) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi. |
| Art. 6
Individuazione del soggetto attuatore
1. In ragione della unitarieta' degli interventi ed in continuita' con le previsioni dell'ordinanza n. 129 del 2022 il Comune di Norcia e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Norcia e' considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di una struttura di supporto individuata con le modalita' previste dalla normativa vigente. 4. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio e la definizione delle procedure espropriative laddove necessarie. |
| Art. 7
Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore di cui all'art. 6 comma 1 puo' operare una struttura coordinata dal sub commissario. 2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 140.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1 febbraio 2022. 4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. |
| Art. 8
Disposizioni per l'attuazione degli interventi pubblici
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 si applicano, in quanto compatibili, le norme di semplificazione ed accelerazione previste dall'ordinanza speciale n. 11 del 2021, ed in particolare le previsioni di cui all'art. 5 «Disposizioni procedimentali e autorizzative per gli interventi», all'art. 7 «Conferenza dei servizi speciale» e all'art. 8 «Collegio consultivo tecnico». 2. Il soggetto attuatore, per l'attuazione di specifici interventi di cui alla presente ordinanza che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990. 3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore puo', ove necessario, procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in tema di conflitto di interessi. 4. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, per una o piu' frazioni o per tipologia di opera, anche mediante accordo quadro, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. L'accorpamento o la ripartizione degli interventi in lotti unitari e' stabilito con decreto del Commissario straordinario. 5. In ragione della inderogabile necessita' di garantire il coordinamento nella realizzazione dei sottoservizi indispensabili alla ripresa delle frazioni di Norcia, il sub-commissario puo' adottare disposizioni cogenti nei confronti di soggetti pubblici gestori di reti di sottoservizi pubblici. |
| Art. 9
Disposizioni relative alla ricostruzione privata
1. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dai Piani urbanistici attuativi, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'USR Umbria e' individuato quale coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il comune ed il sub Commissario, l'USR attua ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'USR Umbria, in raccordo con il comune, adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3 e, in particolare: a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, e aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma generale delle attivita' di ricostruzione privata partendo dalle attivita' relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica; b) avvia, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal Comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilita' con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria; d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attivita' di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020. 3. Con riferimento agli interventi prioritari, il comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera b), del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio. 4. In ragione delle particolari caratteristiche geologiche e sismiche dei terreni ove prevista la ricostruzione dell'edificato delle frazioni di Ancarano e Nottoria, l'USR Umbria, sentito il sub commissario ed il comune, e' autorizzato a fornire indirizzi prescrittivi in merito alla tipologia di muratura da utilizzare nella ricostruzione privata. |
| Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse gia' stanziate nell'ordinanza n. 129 del 2022. |
| Art. 11
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (http://www.sisma2016.gov.it/). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 28 novembre 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3311
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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