Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 14 novembre 2023 |
Programma generale di riqualificazione della cava sita nel Comune di Posta. (Ordinanza speciale n. 63). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare l'art. 11, comma 2, ai sensi del quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse le ordinanze n. 114 del 9 aprile 2021, n. 123 del 31 dicembre 2021, n. 124 del 1° febbraio 2022 e n. 139 del 26 maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 145 del 29 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; Vista la nota del Comune di Posta (acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0040682-A-14/08/2023), avente ad oggetto la richiesta di temporanea sospensione dell'esercizio dell'uso civico su terreni di proprieta' comunale; Viste le deliberazioni della Giunta comunale dei comuni di Posta, Accumoli, Leonessa, Antrodoco, Borbona, Micigliano aventi univocamente ad oggetto gli atti di indirizzo relativi all'utilizzo dei due siti della cava in localita' Carpelone di proprieta' del comune di Posta, per estrazione materiali locali per la ricostruzione e per il conferimento delle terre e rocce da scavo necessari per gli interventi di ricostruzione post-sisma, e del Comune di Amatrice per il solo conferimento delle terre e rocce da scavo, acquisite al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0045741-A-02/10/2023; Vista la proposta del progetto di gestione e recupero dell'ambito estrattivo nel Comune di Posta, localita' Carpelone, riportato in allegato 1 alla presente ordinanza, comprendente il riassetto funzionale e naturalistico dei siti di cava attivi e dismessi in relazione alle attivita' di estrazione materiali locali e conferimento terre e rocce da scavo per gli interventi di ricostruzione post sisma, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0045741-A-2 ottobre 2023; Considerato che nell'ambito delle strategie relative alle «Energie e riciclo» e «Paesaggio» del Programma straordinario di ricostruzione intercomunale dei Comuni di Borbona, Leonessa, Posta, le due cave di Posta, di proprieta' comunale, sono individuate come una risorsa intercomunale; Considerato che l'ambito estrattivo risulta ubicato in posizione baricentrica rispetto ai tre Comuni di Borbona, Leonessa e Posta e direttamente collegato alla S.R. 471 e, tramite questa, alla S.S. 4 «Salaria», assumendo un carattere di centralita' ed un massimo livello di accessibilita' diretta; Considerato il sensibile incremento della domanda di conferimento delle terre da scavo provenienti da numerosi cantieri della ricostruzione pubblica e privata; Considerato la crescente domanda di fornitura di «pietra locale» per gli interventi di ricostruzione, anche alla luce delle istanze del Ministero della cultura di tutela dei valori architettonici, paesaggistici, storici e culturali, che orientano gli interventi di ricostruzione verso il massimo utilizzo di materiale locale; Considerato che la cava attiva nel Comune di Posta risulta strategica, essendo sostanzialmente l'unica funzionante all'interno del cratere laziale e quindi in grado di sopperire immediatamente a parte dei fabbisogni di materiale locale, limitando notevolmente gli impatti su ambiente e comunita' locali dovuti ad eventuali trasporti di provenienza extraterritoriale; Considerato che la ex cava dismessa nel Comune di Posta puo' costituire un sito idoneo e gia' strutturato per accogliere le terre e rocce da scavo di risulta dei cantieri di ricostruzione privata del cratere sismico 2016 e, in particolare, del cratere reatino, consentendo cosi' di dare risposta alla necessita' di conferimenti di migliore prossimita', in grado cosi' di ridurre l'esigenza di trasporto di materiale incidendo in tal modo in misura significativa sulla sostenibilita' economica ed ambientale di tali lavorazioni; Considerato che a tale scopo occorre completare il recupero ambientale della ex-cava dismessa, ubicata nella porzione sud dell'ambito estrattivo, che e' gia' stata interessata da attivita' legate all'emergenza post terremoto, ospitando temporaneamente le macerie rimosse dall'area del cratere; Considerato che il materiale calcareo estraibile dalla cava nel Comune di Posta fornisce diversi assortimenti, tra cui una pietra da spacco estremamente versatile per impieghi di rivestimento ma anche per opere di ricostruzione o consolidamento, consentendo cosi' di fornire una risposta sostenibile, sia ambientalmente che economicamente, alle istanze di tutela dei valori architettonici, paesaggistici, storici e culturali che orientano gli interventi di ricostruzione verso il massimo utilizzo di materiale locale; Considerato che gli interventi di gestione e recupero dell'ambito estrattivo devono ispirarsi ai principi di armonizzazione e coordinamento di interventi privati con quelli pubblici, in una visione coerente e unitaria dei processi di ricostruzione, di riparazione e di ripresa dei territori colpiti dal sisma del 2016; Considerato che la realizzazione degli interventi di gestione e recupero dell'ambito estrattivo deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi stessi con la tutela dei profili paesaggistici, ambientali e naturalistici caratteristici dei luoghi e da assicurare l'integrazione con il contesto circostante, sia sotto il profilo estetico che ecologico; Considerato pertanto che sussiste un rilevante interesse pubblico a mantenere ed accrescere l'attivita' della cava attiva, procedendo con la massima celerita' al rinnovo e all'ampliamento dell'autorizzazione estrattiva relativa, al fine di rispondere alla crescente domanda di materiale estrattivo; Considerato altresi' il contestuale interesse pubblico al recupero ambientale della ex cava dismessa al fine di accogliere le terre e rocce da scavo di risulta dei cantieri di ricostruzione privata del cratere sismico 2016; Ritenuto pertanto necessario semplificare ed accelerare tutte le procedure di autorizzazione del programma di gestione e recupero coordinato ed unitario dell'intero ambito estrattivo sito nel Comune di Posta, in localita' Carpeloni; Ritenuto, altresi', necessario un coordinamento unitario delle attivita' finalizzate al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di gestione da parte degli Enti e delle amministrazioni interessate; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali
1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, tutte le procedure di autorizzazione del programma di gestione e recupero coordinato ed unitario dell'intero ambito estrattivo sito nel Comune di Posta, in localita' Carpeloni. 2. L'individuazione degli interventi di gestione e recupero dell'ambito estrattivo si fonda sul principio di armonizzazione e coordinamento di interventi privati con quelli pubblici, in una visione coerente e unitaria dei processi di ricostruzione. 3. La realizzazione degli interventi di gestione e recupero dell'ambito estrattivo deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi stessi con la tutela dei profili paesaggistici, ambientali e naturalistici caratteristici e da assicurare l'integrazione con il contesto circostante dei luoghi sia sotto il profilo estetico che ecologico. 4. Ai fini di cui alla presente ordinanza, il Commissario straordinario, o su sua delega il sub-Commissario, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Posta adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi finalizzati alla riqualificazione della cava, l'eliminazione o la riduzione al minimo delle possibili interferenze delle fasi di cantiere, l'attivazione e il coordinamento degli incontri ricognitivi, informativi e formativi con i diversi portatori d'interesse, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione degli interventi medesimi. |
| Art. 2
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il programma unitario e coordinato degli interventi di gestione e recupero dell'intero ambito estrattivo sito nel Comune di Posta, in localita' Carpeloni, in coerenza con la deliberazione del Consiglio comunale di Posta n. 16 del 30 settembre 2023 di approvazione della proposta di riassetto funzionale e naturalistico e con le previsioni del Programma straordinario di ricostruzione intercomunale dei Comuni di Borbona, Leonessa e Posta. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati: 1. Rinnovo ed ampliamento dell'autorizzazione estrattiva della cava attiva; 2. Recupero ambientale della ex cava dismessa. 2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessita' e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, in quanto, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio: a) la cava sita nel Comune di Posta risulta strategica, essendo sostanzialmente l'unica attiva all'interno del cratere laziale e quindi in grado di sopperire immediatamente a parte dei fabbisogni di materiale locale, limitando notevolmente gli impatti su ambiente e comunita' locali dovuti ad eventuali trasporti di provenienza extraterritoriale; b) la medesima cava puo' costituire un sito idoneo e gia' strutturato per accogliere terre e rocce da scavo di risulta dei cantieri di ricostruzione privata del cratere sismico 2016 e, in particolare, del cratere reatino, consentendo cosi' di dare risposta alla necessita' di conferimenti di migliore prossimita', in grado cosi' di ridurre l'esigenza di trasporto di materiale incidendo in tal modo in misura significativa sulla sostenibilita' economica ed ambientale di tali lavorazioni; c) e' necessario completare il recupero ambientale della ex-cava dismessa, ubicata nella porzione sud dell'ambito estrattivo, che e' gia' stata interessata da attivita' legate all'emergenza post terremoto, ospitando temporaneamente le macerie rimosse dall'area del cratere sismico; d) il materiale calcareo estraibile fornisce diversi assortimenti, tra cui una pietra da spacco estremamente versatile per impieghi di rivestimento ma anche per opere di ricostruzione o consolidamento, consentendo cosi' di fornire una risposta sostenibile, sia ambientalmente che economicamente, alle istanze di tutela dei valori architettonici, paesaggistici, storici e culturali che orientano gli interventi di ricostruzione verso il massimo utilizzo di materiale locale. |
| Art. 3
Designazione e compiti del sub Commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, tenuto conto delle competenze professionali, e' individuato l'ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub Commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario individua le strategie per la celere ed efficace attuazione degli interventi e provvede all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dei procedimenti autorizzativi del programma di interventi nel suo complesso, assicurando le indispensabili sinergie con le attivita' degli Enti e delle amministrazioni interessati. 3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110: a) cura, di concerto con l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nonche' le relazioni con le altre autorita' istituzionali; b) coordina i procedimenti autorizzativi necessari all'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma; c) coordina, di concerto con l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, il processo di armonizzazione del programma di gestione e recupero dell'ambito estrattivo con le necessita' dei cantieri pubblici e privati attivi o programmati nel territorio del cratere sismico2016 e, in particolare, del cratere reatino; d) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 5 della presente ordinanza; e) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, finalizzata al coordinamento e al celere completamento dei procedimenti autorizzativi degli interventi, adottando i relativi atti. |
| Art. 4
Procedure per l'autorizzazione e la valutazione ambientale degli interventi
1. Per l'autorizzazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, il sub Commissario di cui all'art. 3 indice un'apposita conferenza di servizi secondo le modalita' di cui al successivo art. 5. La conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per gli interventi di cui all'art. 2, per i quali sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, le relative procedure devono essere concluse, in deroga agli articoli 19 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. 3. L'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art. 2 e' rilasciata dalla competente Direzione regionale, in deroga all'art. 51, comma 4 del PTPR della Regione Lazio. 4. Il sub Commissario, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Posta adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la semplificazione e la celerita' delle procedure di autorizzazione degli interventi di cui all'art. 2, compreso anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, per mezzo dell'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione degli interventi medesimi. 5. Nell'ambito dei procedimenti autorizzativi del programma di gestione e recupero di cui all'art. 2, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio supporta il sub Commissario al fine di favorire il celere ed efficiente svolgimento del procedimento di rilascio di pareri e intese da parte degli uffici regionali, dell'amministrazione provinciale e delle amministrazioni comunali coinvolte. |
| Art. 5
Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. 2. La Conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona. 3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa. 4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione interessata, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione. 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi previsti dalla presente ordinanza. |
| Art. 6
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 14 novembre 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3310
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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