IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999; Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilita' durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attivita' e qualsiasi rapporto con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto; Visto l'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e successive modifiche, che prevede che fino al 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 hanno carattere del tutto speciale e pertanto non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono gia' titolari degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtu' del richiamato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero all'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale; Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 novembre 2020, n. 290, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019- 2022»; Visto il decreto del Ministro della salute 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020-2023 e 2021-2024»; Visto il decreto del Ministro della salute 8 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2023, n. 96, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025»; Ritenuto di derogare, anche per i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2023-2026, alle disposizioni di cui al citato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, in ragione del persistere delle ragioni poste a fondamento della deroga disposta con i predetti decreti;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2023-2026, e' consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni del cui all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e successive modifiche. 2. Il presente decreto e' efficace dal giorno della sua adozione. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2023
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 98 |