Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 dicembre 2023
Aggiornamento degli allegati 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorita' nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;
Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attivita' svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, per effetto del quale la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti e' soppressa;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2010, n. 0004556, con la quale la ditta CIFO S.r.l. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nel punto 4.1 biostimolanti, dell'allegato 6, Prodotti ad azione specifica, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste"», cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Vista la nota del 19 luglio 2023, n. 0235743, dell'unita' centrale di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si e' conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di modifica dell'allegato 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;
Considerato necessario, alla luce delle istanze presentate, aggiornare l'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Considerato necessario procedere, conseguentemente, alla modifica dell'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Tenuto conto che le modifiche suddette sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Acquisito il parere del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 dicembre 2021;
Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica», Punto 4.1. Biostimolanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' aggiunto il prodotto n. 12 «Idrolizzato fluido a base di epitelio animale e di alghe brune» di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura e' sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 111