Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
DECRETO 13 novembre 2023
Integrazione e modifiche dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, ex articolo 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020. Interventi in Comune di Visso. (Ordinanza speciale n. 61).


Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto l'art. 1, commi 988, lettera b) e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020;
Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;
Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021;
Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022;
Visto l'art. 134 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico - ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. «Interventi in Comune di Visso»;
Vista la nota prot. 14018 del 16 dicembre 2022 del Comune di Visso, e ricevuta dalla struttura commissariale con prot. n. CRGTS-0032855-A-16/12/2022 con la quale e' stata richiesta l'attivazione dei poteri speciali in merito agli interventi di cui alla presente ordinanza e nello specifico con riguardo la possibilita' di recuperare ulteriori aggregati edilizi in centro storico di proprieta' mista pubblico-privati, e, in particolare:
1. Palazzo Governatori di proprieta' mista pubblico-privata;
2. Palazzo dei Priori di proprieta' mista pubblico-privata;
3. Palazzo Varano di proprieta' pubblica;
4. Chiesa e Palazzo S. Giacomo di proprieta' pubblica;
5. Convento degli Apostolini, di proprieta' del Comune di Visso;
Vista la successiva nota del Comune di Visso, 1448 del 7 febbraio 2023 con la quale si integra la suddetta richiesta di attivazione dei poteri speciali;
Considerato altresi' che sussistono i presupposti di criticita' e urgenza per l'attivazione dei poteri speciali in quanto:
a) la ricostruzione degli edifici e' urgente in quanto riguarda strutture deputate alla ripresa della vita della citta' e pertanto occorre velocizzare il recupero e la fruibilita' di edifici strategici per ripristinare il tessuto socioculturale-economico del centro storico del Comune in vista della imminente ricostruzione; ripristinare la funzionalita' pubblica della strada adiacente, ridurre l'ammaloramento delle opere provvisionali in essere e salvaguardare del valore culturale e paesaggistico del bene che risulta essere vincolato ai sensi decreto legislativo n. 42/2004;
b) e' necessario un intervento unitario e coordinato per integrare la ricostruzione pubblica alla quella privata, al fine di rendere fruibile quanto prima il centro storico;
c) gli interventi in oggetto compromettono le altre attivita' di ricostruzione post sisma per la presenza di significative interferenze tra i diversi interventi, nonche' per le interconnessioni e interazioni funzionali tra i cantieri aperti o di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le strutture sopra richiamate;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Visso e dalla struttura del sub-commissario come risulta dall'allegata relazione del sub-commissario di cui all'allegato 1;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Camerino e dalla struttura del sub-commissario, come risultanti dalla relazione del sub-commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Considerato che gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un ruolo strategico al fine di consentire la ripresa di condizioni normali di vita del contesto territoriale del Comune di Visso;
Considerato che i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un prolungato disagio nella popolazione locale, creando disfunzioni continue, aggravando le condizioni di vita quotidiana e favorendo lo spopolamento del territorio, nonche' la crisi delle attivita' economiche e produttive, gia' incrementata dalla pandemia;
Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di ripristinare condizioni di vita ordinaria;
Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli interventi sopra richiamati, da coordinare con gli interventi gia' in atto in Comune di Visso, come da ordinanza speciale n. 26 del 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. «Interventi in Comune di Visso»;
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Visso, come meglio dettagliati da allegato n. 1 alla presente ordinanza, inserendoli nella predetta ordinanza speciale n. 26 del 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. «Interventi in Comune di Visso» ed assoggettandoli alle relative disposizioni, ove non modificate o integrate dalla presente ordinanza;
Considerato che l'intervento risulta stimato per importo pari a:
aggregato pubblico-privato Palazzo Priori euro 3.500.000,00;
aggregato pubblico-privato Palazzo Governatori euro 4.900.000,00;
Palazzo Varano euro 2.700.000,00;
Chiesa e Palazzo San Giacomo euro 5.000.000,00;
Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 16.100.000,00 non inserito nell'ordinanza n. 109 del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza;
Considerato che l'USR Regione Marche ha manifestato la disponibilita' a curare l'attuazione degli interventi in oggetto, per i quali e' dotato di esperienza pregressa, valutata in base al volume di appalti portati a termine e quelli attualmente in corso, nonche' di adeguata dotazione di risorse umane in ordine ai profili professionali a disposizione dell'ente;
Considerato che il Comune di Visso concorda con l'individuazione dell'USR Regione Marche come soggetto attuatore;
Considerata gli esiti della consultazione pubblica e preso atto schede di adesione dei soggetti privati riguardanti la disponibilita' all'esecuzione di un intervento unitario da parte di un soggetto pubblico sugli aggregati misto pubblico-privato, trasmesse con nota n. 1448 del 7 febbraio 2023 relative a Palazzo di Governatori e Palazzo dei Priori e Palazzo Varano inviata con mail del 15 settembre 2023;
Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere all'USR Regione Marche la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 sono aggiunte le seguenti lettere:
e) intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori, importo stimato euro 3.500.000,00;
f) intervento unitario aggregato pubblico-privato Palazzo Governatori, importo stimato euro 4.900.000,00;
g) Palazzo Varano importo stimato euro 2.700.000,00;
h) Chiesa e Palazzo San Giacomo importo stimato euro 5.000.000,00.
2. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono indicati con relativa stima previsionale in base a valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Visso, per un importo complessivo di euro 16.100.000,00, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi.
3. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessita' e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Visso:
gli interventi in oggetto compromettono le altre attivita' di ricostruzione post sisma per la presenza di significative interferenze tra i diversi interventi, nonche' per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle infrastrutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le strutture sopra richiamate;
sussistono altresi' ragioni di urgenza in ragione del fatto che la concomitanza degli interventi consentira' di concludere entrambi in tempi rapidi, garantendo alla popolazione locale il piu' pronto ripristino di condizioni ordinarie di vita;
gli interventi sono connotati da una particolare complessita' per la presenza di edifici di notevole interesse culturale sottoposti a vincolo storico-artistico ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004 nonche' delle difficolta' operative specifiche del sito (zona rossa).
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune e dal sub-commissario incaricato, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Modifiche all'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 e' inserito il seguente 3-bis: «In ragione della unitarieta' degli interventi, l'USR Regione Marche e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i) avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta degli interventi in oggetto».
2. Relativamente agli interventi di cui alla presente ordinanza su beni di proprieta' privata il soggetto attuatore provvede ad eseguire tutte le opere strutturali e le finiture esterne sia opache che trasparenti, al fine di garantire omogeneita' materica e tipologica. Per i beni di proprieta' pubblica provvede ad eseguire tutti gli interventi necessari al fine della rifunzionalizzazione dell'edificio.
 
Art. 3

Modifiche all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, e' sostituito dal seguente «Al fine di assicurare la necessaria unitarieta' della progettazione e della realizzazione dei lavori, gli interventi unitari relativi all'isolato di San Francesco nel Capoluogo, Palazzo Varano e Chiesa e Palazzo S. Giacomo, Palazzo Priori e Palazzo dei Governatori di cui all'art. 2, comma 2, rispettivamente lettera a), d) ed e) sono finanziati e realizzati, in deroga al combinato disposto degli articoli 21 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 7 dell'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, in applicazione esclusiva della disciplina della ricostruzione pubblica, secondo le norme acceleratorie di cui all'art. 11, a valere sui fondi della ricostruzione pubblica.».
 
Art. 4

Modifiche all'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto
2021

1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 e' sostituito dal seguente: «1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e' consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; c) per i contratti di lavori e' consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati».
 
Art. 5

Modifiche all'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto
2021

1. All'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente «18-bis. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.»
 
Art. 6

Modifiche all'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto
2021

1. L'art. 15, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 e' modificato come segue: «La spesa relativa agli oneri di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 28.905.500,00, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.».
 
Art. 7
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 13 novembre 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3129

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/