Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
DECRETO 13 novembre 2023
Disposizioni urgenti per consentire il completamento degli interventi previsti dalle ordinanze n. 14 del 2017 e n. 18 del 2017. (Ordinanza speciale n. 60).


Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;
Viste le ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017 e n. 18 del 3 aprile 2017, relative al Programma straordinario per la riapertura delle scuole nell'anno scolastico 2017/2018;
Considerata l'indifferibile urgenza - a distanza di oltre sei anni dall'adozione delle suddette ordinanze - di prevedere disposizioni che consentano una rapida ultimazione degli interventi ancora in corso di esecuzione;
Considerato che, al fine di risollevare il tessuto economico locale, il sistema dei subappalti strutturato nell'ambito delle richiamate ordinanze prevedeva una preferenza prioritaria - a parita' di condizioni economiche e tecniche dell'offerta - in favore delle imprese subappaltatrici aventi sede legale in uno dei comuni di cui agli allegati del decreto-legge n. 189/2016;
Considerato che - soprattutto a seguito della pandemia da COVID-2019 - lo Stato ha introdotto ingenti forme di sussidio della ripresa del mercato edilizio nel settore privato che hanno avuto come conseguenza indiretta quella di rendere piu' difficile il reperimento di imprese subappaltatrici per la realizzazione di opere pubbliche, soprattutto se deve essere garantita una via preferenziale di natura territoriale;
Ritenuto che l'immanente principio del risultato, ora codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti debbano perseguire come criterio prioritario quello della esecuzione delle opere con la massima tempestivita' e il migliore rapporto possibile tra qualita' e prezzo;
Considerata l'impellente necessita' di portare a termine nel piu' breve tempo possibile le opere oggetto delle suddette ordinanze;
Ritenuto che appare prevalere l'esigenza di completamento delle attivita' di ricostruzione su altre esigenze, consentendo per l'effetto una piu' ampia liberta' (e quindi possibilita') di selezione delle eventuali imprese subappaltatrici senza vincolare gli appaltatori a doverle selezionare in un ristretto ambito territoriale;
Ritenuto, dunque, che per il raggiungimento del suddetto scopo sia sufficiente l'applicazione della disciplina ordinaria del subappalto vigente ratione temporis;
Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 26 settembre 2019, causa C-63/18; e 27 novembre 2019, causa C-402/18, che hanno stabilito che la normativa euro-unitaria osta a una normativa nazionale che introduce dei limiti generali al subappalto applicabili a qualsivoglia commessa;
Ritenuto di dover prevedere la possibilita' di rimodulare gli importi dei singoli stati di avanzamento lavori al fine di consentire una maggiore rapidita' nella conclusione delle lavorazioni consentendo i necessari flussi di cassa per l'esecuzione delle stesse da parte degli appaltatori;
Ritenuta, in considerazione degli anni trascorsi dall'avvio degli interventi e delle plurime modifiche soggettive nel personale della struttura commissariale e degli uffici speciali per la ricostruzione, la necessita' - per un verso - di favorire la continuita' nella gestione e responsabilita' dei contratti da parte dei responsabili unici dei procedimenti gia' nominati, ancorche' non piu' dipendenti diretti della struttura commissariale, ovvero di allargare la possibilita' di reperire profili idonei a dipendenti di altre amministrazioni comunque connesse per materia di competenza, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nelle attivita' di ricostruzione pubblica;
Ritenuto, altresi', che al fine di garantire un maggior coordinamento e una piu' stretta collaborazione tra committenza e soggetto appaltatore il Commissario straordinario puo' verificare la necessita' di individuare nuovi soggetti attuatori degli interventi ancora in corso di esecuzione, e che - in tali casi - si potra' procedere mediante cessione dei singoli contratti di appalto e della correlata funzione di committente;
Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di far ripartire quanto prima i cantieri bloccati, ovvero di non creare soluzioni di continuita' in quelli in corso;
Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 13 novembre 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1
Subappalto

Anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente e fermo il divieto di cessione del contratto, per gli interventi ricompresi nelle ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017 e n. 18 del 3 aprile 2017, il subappalto e' consentito mediante applicazione dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ovvero dell'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ove applicabile ratione temporis) senza alcun criterio di priorita' in ordine alla sede legale delle imprese subappaltatrici.
 
Art. 2
Stati avanzamento lavori, RUP e soggetti attuatori

Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente:
(i) al fine di consentire una maggiore rapidita' nella conclusione delle lavorazioni assicurando i necessari flussi di cassa per l'esecuzione delle stesse da parte degli appaltatori, e' possibile rimodulare gli importi degli stati di avanzamento lavori rispetto a quelli originariamente previsti nei singoli contratti. Gli importi da pagare dovranno comunque corrispondere a lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate ai sensi dei singoli contratti e capitolati speciali d'appalto e sul certificato di pagamento dovranno operarsi le ritenute previste dalla normativa vigente;
(ii) ove ritenuto necessario e al fine di assicurare la continuita' nella gestione dei singoli contratti, ovvero il reperimento dei profili professionali idonei alla copertura del ruolo di responsabile unico del procedimento, quest'ultimo puo' essere nominato tra soggetti, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dipendenti, ancorche' non di ruolo, della struttura commissariale, degli uffici speciali della ricostruzione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nelle attivita' di ricostruzione pubblica;
(iii) ove ritenuto necessario e al fine di garantire un maggior coordinamento e una piu' stretta collaborazione tra committenza e soggetto appaltatore il Commissario straordinario potra' individuare nuovi soggetti attuatori degli interventi ancora in corso di esecuzione, nei cui confronti si operera' mediante cessione dei singoli contratti di appalto e della correlata funzione di committente.
 
Art. 3
Clausola di prevalenza

In relazioni agli interventi di cui alla presente ordinanza, in caso di contrasto con disposizioni contenute in precedenti ordinanze o atti comunque denominati del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevalgono le disposizioni della presente ordinanza.
 
Art. 4
Efficacia

Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 13 novembre 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3125