Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2024 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2024, n. 8 |
Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.» e, in particolare, l'articolo 40 con cui al Governo e' stata conferita delega in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, in particolare il libro primo, titolo III, capo VI Giustizia militare; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023; Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 30 ottobre 2023; Acquisiti i pareri resi dalle Commissione parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 52, comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);»; b) all'articolo 53, comma 2, le parole: «3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «3, lettere b) e c-bis)»; c) all'articolo 58, comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;».
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettere d) ed l), della Costituzione e' il seguente: «La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) - c) omissis; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) - i) omissis; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) - s) omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 40, della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2022, n. 42: «Art. 40 (Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonche' con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonche' di progressione nelle valutazioni di professionalita', a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile; b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli; c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale; d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare; e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva; f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati. 5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonche' alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.». - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Magistrati militari). - 1. - 2- Omissis. 3. Le funzioni requirenti sono: a) di primo grado (sostituto procuratore militare); b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); c) di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare); d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); g) direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). 4. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Omissis. 2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b) e c-bis) e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita'. 3. - 6. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 58 (Uffici del pubblico ministero). - 1. - 2. Omissis. 3. La Procura militare presso il Tribunale militare e' composta: a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3; a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2; b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.». |
| Art. 2
Modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare
1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione II, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 60: 1) al comma 1, lettera c), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.»; b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «tre componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi»; c) all'articolo 64: 1) al comma 1, le parole: «per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi»; 2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 60, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Composizione del Consiglio della magistratura militare). - 1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da: a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede; b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) quattro componenti eletti dai magistrati militari; d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare. 2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 61 (Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare). - 1. Omissis. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti, di cui due elettivi. A parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 64 (Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina). - 1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimita' il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi. 2. Omissis. 2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.». |
| Art. 3
Norme di attuazione
1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto sono adottate ai sensi degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le modifiche delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli, con soppressione di un'unita' in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di un'unita' di procuratore militare aggiunto della Repubblica nonche' i necessari adeguamenti al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 59 (Ruolo organico dei magistrati militari). - 1. Omissis. 2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.» «Art. 62 (Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare). - 1. - 2. Omissis. 3. Il Consiglio, inoltre: a) esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; b) da' pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie; c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio; d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento. 4. - 5. Omissis.». |
| Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell'articolo 561 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 561 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 561 (Funzionamento del Consiglio della magistratura militare). - 1. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennita' di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.». |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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