Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2024, n. 8
Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.» e, in particolare, l'articolo 40 con cui al Governo e' stata conferita delega in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, in particolare il libro primo, titolo III, capo VI Giustizia militare;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023;
Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 30 ottobre 2023;
Acquisiti i pareri resi dalle Commissione parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'ordinamento giudiziario militare

1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);»;
b) all'articolo 53, comma 2, le parole: «3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «3, lettere b) e c-bis)»;
c) all'articolo 58, comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettere d) ed
l), della Costituzione e' il seguente: «La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) - c) omissis;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) - i) omissis;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) - s) omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, della legge 17
giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la
riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di
eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
2022, n. 42:
«Art. 40 (Oggetto, principi e criteri direttivi,
procedimento). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio
della delega di cui all'articolo 1 della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia
di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto
della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il
coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni
con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario,
come riordinate e riformate nei decreti legislativi
attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonche' con le
modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della
presente legge, in quanto compatibili.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguare la disciplina in materia di accesso
alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso
quello del procuratore generale militare presso la Corte
suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di
requisiti per la nomina, nonche' di progressione nelle
valutazioni di professionalita', a quella dei magistrati
ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile;
b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei
tribunali militari e delle rispettive procure militari,
fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede
fissata in Roma, Verona e Napoli;
c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali
militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in
funzione dei carichi pendenti e di un migliore
coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti
militari nel territorio nazionale;
d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura
militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con
corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto
di sostituto procuratore militare;
e) prevedere che al Consiglio della magistratura
militare si applichino le disposizioni previste per il
Consiglio superiore della magistratura, in quanto
compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia
aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale
componente elettiva;
f) mantenere, per quanto compatibile,
l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti
magistrati ordinari.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
l sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia
espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso il predetto termine, anche in assenza dei
prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi
possono essere adottati, sentito il Consiglio della
magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta
giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine
per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta
giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di novanta giorni.
4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al
comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per
l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto
dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati.
5. I decreti legislativi attuativi della delega di
cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni
caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le
disposizioni introdotte in attuazione della medesima
delega, anche modificando la formulazione e la collocazione
delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento
giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii
espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2
e 3 della presente legge, alle disposizioni
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio
2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n.
160, nonche' alle norme contenute in leggi speciali non
direttamente investite dai principi e criteri direttivi di
cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a
essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e
adottando le opportune disposizioni transitorie.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 52 (Magistrati militari). - 1. - 2- Omissis.
3. Le funzioni requirenti sono:
a) di primo grado (sostituto procuratore militare);
b) di secondo grado (sostituto procuratore generale
militare presso la Corte militare di appello);
c) di legittimita' (sostituto procuratore generale
militare presso la Procura generale militare presso la
Corte di Cassazione);
c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore
militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale
militare);
d) semidirettive di secondo grado (avvocato
generale militare presso la Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (procuratore militare
della Repubblica presso il Tribunale militare);
f) direttive di secondo grado (procuratore generale
militare presso la Corte militare di appello);
g) direttive superiori requirenti di legittimita'
(procuratore generale militare presso la Corte di
Cassazione).
4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 53 (Requisiti e criteri per il conferimento
delle funzioni). - 1. Omissis.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b)
e c-bis) e' richiesto il conseguimento almeno della seconda
valutazione di professionalita'.
3. - 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 58 (Uffici del pubblico ministero). - 1. - 2.
Omissis.
3. La Procura militare presso il Tribunale militare
e' composta:
a) da un procuratore militare della Repubblica,
magistrato militare in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 53, comma 3;
a-bis) da un procuratore militare aggiunto della
Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 53, comma 2;
b) da sostituti procuratori militari della
Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 53, comma 1.».
 
Art. 2

Modifiche alle disposizioni concernenti
il Consiglio della magistratura militare

1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione II, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60:
1) al comma 1, lettera c), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.»;
b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «tre componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi»;
c) all'articolo 64:
1) al comma 1, le parole: «per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 60, commi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 60 (Composizione del Consiglio della
magistratura militare). - 1. Il Consiglio della
magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da:
a) il primo presidente della Corte di Cassazione,
che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte
di Cassazione;
c) quattro componenti eletti dai magistrati
militari;
d) un componente estraneo alla magistratura
militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due
Camere, fra professori ordinari di universita' in materie
giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio
professionale, che assume le funzioni di vice presidente
del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare
attivita' professionale suscettibile di interferire con le
funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare
attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero
contro l'amministrazione militare.
2. Nel corso del mandato, i magistrati militari
componenti elettivi del Consiglio della magistratura
militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento
della loro elezione, sono ricollocati in ruolo,
eventualmente anche in soprannumero, nella sede di
provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 61 (Principi generali in materia di
attribuzioni e funzionamento del Consiglio della
magistratura militare). - 1. Omissis.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a
maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la
presenza di almeno quattro componenti, di cui due elettivi.
A parita' di voti prevale il voto del presidente.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 64 (Attribuzioni del Consiglio in materia di
conferimento di uffici direttivi e valutazione per la
nomina). - 1. Sul conferimento degli uffici direttivi e
sulla valutazione per la nomina alle funzioni di
legittimita' il Consiglio della magistratura militare
delibera su proposta di una commissione, nominata
all'inizio del quadriennio e rinnovata nella sua
composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi
componenti, di cui tre elettivi.
2. Omissis.
2-bis. I componenti eletti non possono proporre
domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel
periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia
trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far
parte del Consiglio della magistratura militare.».
 
Art. 3

Norme di attuazione

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto sono adottate ai sensi degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le modifiche delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli, con soppressione di un'unita' in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di un'unita' di procuratore militare aggiunto della Repubblica nonche' i necessari adeguamenti al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le disposizioni del presente decreto.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 59, comma 2 e 62,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 59 (Ruolo organico dei magistrati militari). -
1. Omissis.
2. Alla formazione delle piante organiche degli
uffici giudiziari militari si provvede con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della
magistratura militare.»
«Art. 62 (Attribuzioni generali del Consiglio della
magistratura militare). - 1. - 2. Omissis.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) esprime pareri e puo' far proposte al Ministro
della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni
giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti
l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia militare;
b) da' pareri su disegni di legge concernenti le
materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto
concernente tali materie;
c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati
eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla
eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i
requisiti di ammissione del componente scelto dai
Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza,
ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i
provvedimenti interni di competenza del Consiglio;
d) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento.
4. - 5. Omissis.».
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell'articolo 561 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 561 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 561 (Funzionamento del Consiglio della
magistratura militare). - 1. Gli oneri per il funzionamento
del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro
I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennita'
di seduta e le spese di missione per i componenti non
magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero della difesa.».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 gennaio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio