Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 ottobre 2023
Disposizioni per l'attuazione degli interventi diretti alla fornitura e alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, nonche' per le misure educative di accompagnamento.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e, in particolare, gli articoli contenuti nella Sezione I di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, come modificato dal regolamento (UE) n. 791/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, che ha trovato applicazione dal 1° agosto 2017;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/795 del Consiglio dell'11 aprile 2016 che, nel modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le modalita' di ripartizione delle risorse complessivamente assegnate tra le diverse voci di spesa del Programma destinato alle scuole;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/40 della Commissione del 3 novembre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2023/106 della Commissione dell'11 gennaio 2023, che stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per frutta, verdura e latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029;
Vista la Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia, 1° agosto 2023-31 luglio 2029 e, in particolare, la separazione del Programma in due parti, di cui la prima e' relativa al Programma «Frutta e verdura nelle scuole» e la seconda al Programma «Latte nelle scuole», aventi ciascuna una specifica ed autonoma assegnazione di risorse;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2023, n. 141, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 ottobre 2023.

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di intervento

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione degli interventi diretti alla fornitura e alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole nonche' all'attuazione delle misure educative di accompagnamento di cui all'art. 23, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Gli interventi di cui al comma precedente consistono nella fornitura e distribuzione dei prodotti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 agli allievi degli istituti scolastici, cosi' come individuati nella Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole di cui all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/40, nonche' nella realizzazione di misure educative di accompagnamento.
3. L'attuazione degli interventi e' disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, in coerenza con la Strategia nazionale, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, i requisiti di accesso dei richiedenti, le condizioni di ammissibilita' e i criteri di valutazione dei progetti, le spese ammissibili, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande e le modalita' per lo svolgimento dell'istruttoria e per la concessione ed erogazione dei contributi.
4. Il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, predispone ed espleta, entro la fine dell'annualita' in cui prende avvio l'anno scolastico, ad eccezione dell'anno scolastico 2023/2024, le procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
 
Art. 2

Contributi

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse quali contributi a fondo perduto nella misura massima del novanta per cento delle spese ammissibili.
2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti.
3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi sono individuate con decisione di esecuzione della Commissione europea ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole, per come annualmente modificate con decisioni di esecuzione della Commissione europea adottate all'esito della procedura di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 39/2017.
4. Le risorse complessivamente assegnate allo Stato membro sono ripartite proporzionalmente per ciascuna regione e provincia autonoma sulla base del numero di alunni coinvolti all'esito della procedura di iscrizione al Programma.
 
Art. 3

Richiedenti

1. Possono presentare progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto:
a) i produttori del settore ortofrutticolo e del settore lattiero caseario;
b) le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e le loro filiali controllate per almeno il 90% e le organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario di cui all'art. 152 del regolamento (UE) 1308/2013;
c) le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli e le loro filiali controllate per almeno il 90% e le organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario di cui all'art. 156 del regolamento (UE) 1308/2013;
d) le societa' cooperative e i consorzi tra i produttori ortofrutticoli e del settore lattiero caseario;
e) le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituende, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma.
2. I richiedenti, in forma singola o associata, devono disporre della quantita' di prodotto necessaria a garantire il raggiungimento dei target di distribuzione individuati nei provvedimenti.
3. I richiedenti, in forma singola o associata, devono garantire le capacita' tecniche, finanziarie e logistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati nei provvedimenti.
4. I richiedenti di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, che presentano un progetto nelle forme aggregative di cui alle lettere b), c), d) ed e), non possono presentare un progetto per lo stesso ambito territoriale in forma individuale.
5. L'attuale schema di intervento deve garantire la piu' ampia partecipazione di operatori economici al fine di una maggiore tutela, promozione e valorizzazione dei sistemi e dei prodotti territoriali.
 
Art. 4

Impegni dei richiedenti

1. Il riconoscimento e' subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dai richiedenti:
a) garantire che i prodotti finanziati dall'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali e' chiesto l'aiuto;
b) utilizzare l'aiuto assegnato per misure educative di accompagnamento conformemente agli obiettivi del programma destinato alle scuole;
c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se e' accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione;
d) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure educative di accompagnamento se e' accertato che tali misure o attivita' non sono state attuate correttamente;
e) mettere i documenti giustificativi a disposizione dell'autorita' competente, dietro richiesta;
f) permettere all'autorita' competente di svolgere ogni controllo necessario, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilita' e le ispezioni fisiche;
g) perseguire, nell'attuazione degli interventi, la massima sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento ai materiali di imballaggio e alla logistica della distribuzione, in un'ottica di riduzione degli sprechi.
 
Art. 5

Progetti

1. I progetti sono diretti a incentivare il consumo dei prodotti oggetto del Programma tra i bambini che frequentano la scuola primaria, nonche' a favorire la consapevolezza degli effetti positivi del consumo di questi prodotti.
2. I progetti, si articolano nelle categorie di interventi di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto come specificati nei singoli provvedimenti.
3. I provvedimenti individuano gli ambiti territoriali per i quali possono essere presentati i progetti; il progetto deve garantire l'integrale effettuazione delle distribuzioni e la realizzazione delle misure di accompagnamento dell'ambito territoriale per il quale e' presentato.
4. I richiedenti di cui all'art. 3 possono presentare o partecipare a un massimo di tre progetti in differenti ambiti territoriali, ma puo' essere ammesso a contributo un solo progetto.
 
Art. 6

Modalita' di presentazione

1. I termini e modalita' di presentazione delle richieste di contributo sono disciplinate nei provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.
 
Art. 7

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti, il Ministero puo' avvalersi di una o piu' commissioni da nominarsi con apposito provvedimento, composte da funzionari del Ministero.
2. Gli ambiti di valutazione comprendono:
a) la capacita' di proporre prodotti, diversi in varieta' e tipologia in coerenza con la stagionalita' e valorizzando le produzioni di prossimita';
b) la capacita' di coinvolgere il piu' ampio numero di alunni, accentuando anche il coinvolgimento delle famiglie;
c) la capacita' di stimolare nei bambini la consapevolezza degli effetti positivi del consumo dei prodotti nonche' la conoscenza dei processi produttivi;
d) l'efficiente e efficace utilizzo delle risorse assegnate;
3. I provvedimenti possono prevedere ambiti di valutazione ulteriori in coerenza con la base normativa del Programma e con la Strategia nazionale.
4. Il Ministero predispone una graduatoria per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto.
 
Art. 8

Interventi ammissibili e modalita' di rendicontazione

1. I costi ammissibili sono definiti nei provvedimenti attuativi nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), b) e f) del regolamento delegato (UE) n. 40/2017; i provvedimenti attuativi prevedono altresi' le modalita' di rendicontazione delle spese.
2. Le spese sono riconosciute, in sede di verifica della rendicontazione presentata, solo se sostenute nell'ambito del periodo in cui il progetto e' in corso e solo se attinenti allo svolgimento delle attivita' espressamente indicate nella proposta progettuale.
3. La descrizione delle risorse utilizzate e le relative spese devono consentire la valutazione dell'attivita' effettuata, dei risultati ottenuti e dei relativi costi sostenuti.
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1579