Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 12 gennaio 2024
Finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza, caratterizzati dal requisito di somma urgenza in esito alla ulteriore ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche. (Ordinanza n. 19/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Viste le ordinanze n. 1/2023 e n. 3/2023 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Tenuto conto di quanto previsto al punto 3 delle ordinanze n. 1/2023 e n. 3/2023 in data 31 luglio 2023, in merito alle attribuzioni dei sub-commissari, che coadiuvano il Commissario straordinario nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 20-ter, comma 7, del, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-novies, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorita' da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario;
Vista l'ordinanza n. 4/2023 in. data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata dall' articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito e' stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate;
Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista l'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario, in data 25 agosto 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 207 del 5 settembre 2023, reg. n. 2379, nel cui ambito sono stati definiti i criteri, i termini, i presupposti, nonche' le modalita' di dettaglio per assicurare l'erogazione dei finanziamenti degli interventi caratterizzati dal requisito della somma urgenza, eseguiti e da realizzare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna e Marche, in conseguenza dei noti eventi alluvionali del maggio 2023, salvo quanto diversamente specificato nella presente ordinanza;
Tenuto conto che dal costante monitoraggio finanziario sull'attuazione dell'ordinanza n. 6/2023 nonche' dalle interlocuzioni avute con i soggetti attuatori, si e' riscontrata la necessita' sia di adeguare il profilo pluriennale di esigibilita' di alcuni interventi, prevedendo, per essi, una esigibilita' nell'esercizio finanziario 2024, sia di rimodulare il quadro esigenziale e finanziario per altri a seguito della relativa rendicontazione, dalla quale si riscontrano impegni finanziari inferiori a quanto stimato e comunicato dai soggetti attuatori e riportato nell'Allegato «A» all'ordinanza n. 6/2023;
Tenuto conto della comunicazione del 20 ottobre 2023, con la quale il Commissario straordinario, anche per effetto di quanto precedentemente disposto, ha avviato, nell'ambito delle attivita' di ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la verifica della necessita' di rimodulare il piano degli interventi di somma urgenza di cui all'Allegato «A» all'ordinanza n. 6/2023, integrandolo con eventuali nuovi ulteriori interventi di somma urgenza, precedentemente non segnalati ovvero ricogniti dalle regioni interessate;
Preso atto della nota della Regione Emilia-Romagna in data 7 dicembre 2023 e della nota della Regione Marche in data 18 dicembre 2023, con le quali, in riscontro alla richiamata comunicazione del 20 ottobre 2023 del Commissario straordinario, hanno rappresentato l'esigenza di dover rimodulare il profilo finanziario del programma degli interventi di cui all'ordinanza n. 6/2023, essendo emersa la necessita' di aggiornare e integrare il quadro esigenziale di cui all'Allegato «A» all'ordinanza n. 6/2023, con nuovi ed ulteriori interventi rappresentati dalle medesime regioni e caratterizzati dal ricorrere dei presupposti di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Considerato che a mente dell'art. 3, comma 3, della richiamata ordinanza n. 6/2023, il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa, anche consultando i settori tecnici delle regioni competenti per territorio, puo' provvedere ad autorizzare, a modificazione/integrazione dell'Allegato «A» alla citata ordinanza n. 6/2023, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario;
Tenuto conto che dalle richiamate attivita' di ricognizione sono state effettivamente rappresentate, con note in data 7 dicembre 2023 e 18 dicembre 2023 rispettivamente delle Regioni Emilia-Romagna e Marche, ulteriori esigenze relative a interventi di somma urgenza di cui all'art. 140 del codice dei contratti pubblici;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l' incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali, tali da compromettere, sulla base delle comunicazioni pervenute, la privata e pubblica incolumita';
Ravvisata pertanto, sulla base degli esiti della ricognizione avviata dal Commissario straordinario di cui alle citate note dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche rispettivamente del 7 e 18 dicembre 2023, la necessita' di integrare l'elenco degli interventi di somma urgenza di cui all'Allegato «A» all'ordinanza n. 6/2023;
Ravvisata l'urgenza e la necessita' di procedere all'erogazione dei finanziamenti degli interventi in argomento, in ragione dei citati presupposti di fatto e di diritto rappresentati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche;
Tenuto conto che l'erogazione dei finanziamenti per i nuovi interventi di somma urgenza rappresentati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche dovra' avvenire con i medesimi, criteri, termini, presupposti, nonche' le modalita' di dettaglio sia nelle procedure che nei format indicati e prescritti con la citata ordinanza n. 6/2023;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente ordinanza, il Commissario straordinario provvede, in esito alla ulteriore ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche, al finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e riportati in Allegato «A» alla presente ordinanza, caratterizzati dal requisito della somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, cosi' come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100.
2. In relazione al monitoraggio fin ora condotto circa l'attuazione dell'ordinanza n. 6/2023 e, in particolare, relativamente agli impegni finanziari riscontrati, nonche' alle istanze pervenute dai soggetti attuatori formulate di intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Marche, con la presente ordinanza il Commissario straordinario autorizza, altresi', ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023, le rimodulazioni e le rettifiche agli interventi elencati nell'Allegato «A» alla stessa ordinanza n. 6/2023 al fine di:
adeguare gli importi complessivi degli interventi, nonche' il relativo profilo pluriennale di esigibilita', in ragione dei consuntivi attualmente registrati;
razionalizzare l'elenco degli interventi mediante l'accorpamento di taluni, perche' ricompresi in un unico piu' ampio intervento di somma urgenza, e la cancellazione di taluni altri, in quanto ricompresi nei piani relativi agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', inclusi nelle ordinanze n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023.
3. Per effetto di quanto indicato nel precedente comma, gli interventi elencati nell'Allegato «B» alla presente ordinanza modificano e sostituiscono gli analoghi riportati nell'Allegato «A» alla citata ordinanza n. 6/2023.
 
Art. 2
Procedura per l'erogazione dei fondi, modalita' di rendicontazione
dei finanziamenti ricevuti nonche' controlli e verifiche

1. Le modalita' e le forme relative alle procedure per l'erogazione ai soggetti attuatori dei finanziamenti per gli interventi di somma urgenza di cui all'Allegato «A» alla presente ordinanza, i presupposti per la loro erogazione, le modalita' di rendicontazione e i modelli da utilizzare, nonche' le attivita' di controllo e verifica sul rispetto dei presupposti di legge, trovano completa disciplina negli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 6/2023, che integrano la presente ordinanza.
2. Quanto riportato all'art. 2, comma 2, lettera d) dell'ordinanza n. 6/2023 si interpreta nel senso che il Commissario straordinario non provvede ad erogare alcun finanziamento qualora gli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti, ovvero da ricevere, dai soggetti attuatori coprano 1' intero quadro economico dell'intervento di somma urgenza.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 83.504.509,37 per la Regione Emilia-Romagna e in euro 105.778,91 per la Regione Marche, con profilo di esigibilita' integralmente nell'EF 2024, come indicato nell'Allegato «A» alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. Gli oneri finanziari relativi all'attivita' di rimodulazione autorizzata a valere sugli interventi di cui all'Allegato «A» all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario, come opportunamente riepilogati nell'Allegato «B» alla presente ordinanza, rientrano nell'ambito del perimetro finanziario di riferimento definito con la citata ordinanza n. 6/2023 e, pertanto, gia' ricompresi nella copertura finanziaria recata dall'art. 5 della prefata ordinanza. In particolare, l'attivita' di rimodulazione esplicitata nell'ambito dell'Allegato «B» alla presente ordinanza, produce una variazione positiva (minore onere sostenuto) rispetto agli importi complessivi riportati nell'Allegato «A» all'ordinanza n. 6/2023, per un importo pari ad euro 10.752.111,06.
 
Art. 4

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna e Marche.
Allegati:
Allegato «A»: Elenco degli ulteriori interventi con il requisito della «somma urgenza», di cui all'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche;
Allegato «B»: Rimodulazioni e integrazioni agli interventi gia' ricompresi nell'ordinanza n. 6/2023, relativi alle Regioni Emilia-Romagna e Marche.
Roma, 12 gennaio 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 172

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Avvertenza:
La versione integrale della ordinanza sara' consultabile al seguente link:
https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ord inanze/elenco-ordinanze/ .