Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2024 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7 |
Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 48 della Costituzione; Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Considerata la necessita' di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2024; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalita' dei procedimenti elettorali che nell'anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio; Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della «popolazione legale», introducendo elementi di stabilita' e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1 Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle gia' indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo. 2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. 3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali: a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23; b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica; c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede; d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali; e) l'entita' degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70; f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento. |
| Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 233, dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma individuale»; b) il comma 236 e' sostituito dal seguente: «236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti: «236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente. 236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.». 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalita' e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici. |
| Art. 3
Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge. 3. Nelle province la cui denominazione e' composta dal nome di piu' comuni, il capoluogo e' individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle citta' capoluogo e' sede legale della provincia. 4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici. 5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione. |
| Art. 4
Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale
1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presento decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. 2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto. |
| Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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