Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 29 novembre 2023 |
Trasferimento delle risorse residue di cui al decreto 30 agosto 2022 ai progetti di cui al decreto 5 agosto 2022, a valere sui fondi dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, finanziato dall'Unione europea. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE, che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, come modificato dal regolamento UE 2021/2106 del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto l'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» previsto nell'ambito della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare», avente una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro, volto a promuovere interventi per migliorare la sostenibilita' della logistica dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, anche mediante il miglioramento della capacita' logistica dei mercati all'ingrosso (M2C1-2.1); Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, ai sensi del quale tale Investimento prevede, tra l'altro, «il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilita' (ad esempio attraverso la blockchain)»; Visti, altresi', i traguardi e gli obiettivi individuati per l'investimento M2C1-2.1 dal medesimo allegato riveduto e, in particolare: a) il traguardo M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica»; b) l'obiettivo M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno quarantotto interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»; Vista, inoltre, la descrizione recata dall'allegato riveduto dei predetti traguardi e obiettivi, secondo cui il decreto di approvazione deve definire la graduatoria finale e il regime di incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti: a) criteri di ammissibilita' che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinche' il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF, secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; c) impegno affinche' il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF, secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241; d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che, a seguito della valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, stanziando, in particolare, a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 (ottocentomilioni/00) per la realizzazione dell'Investimento M2C1 - 2.1 e prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi; Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Visto, altresi', l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto, inoltre, l'art. 10 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014- 2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108 del 2021; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, nel quale sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; Visto l'art. 17 del citato regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (Do not significant harm - DNSH); Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto l'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 «Piano nazionale di ripresa e resilienza - guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4 «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative», che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attivita' specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita'; Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - monitoraggio delle misure PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; Vista la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; Vista la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Vista la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, «Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Vista la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilita' speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»; Vista la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, «Registro integrato dei controlli PNRR - contenente Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target»; Vista la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonche' alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT». Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali; Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2» «Rivoluzione verde e transizione ecologica» - Componente C1 - «Economia circolare e agricoltura sostenibile» - Investimento 2.1 - «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 56 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014, che disciplina gli «Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali»; Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validita' del regolamento stesso fino al 31 dicembre 2023; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, «Disposizioni necessarie all'attuazione della misura PNRR» «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, tramite miglioramento della capacita' logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso», Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del predetto decreto ministeriale prot. n. 347877/2022, ai sensi del quale «la quota indicata al precedente comma 1 potra' essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa»; Visto l'avviso prot. n. 531649 del 19 ottobre 2022, recante le modalita' e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacita' logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del PNRR, nonche' ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, «Disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalita' di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacita' logistica dei porti»; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 378154/2022, ai sensi del quale «per gli anni dal 2022 al 2026, sono disponibili per l'attuazione del presente intervento risorse finanziarie pari a euro 150.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR destinati all'Investimento 2.1 della Missione 2, Componente 1", ed il comma 4, a mente del quale "la quota indicata al precedente comma 1 potra' essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. Qualora le risorse destinate agli interventi previsti dal presente decreto non dovessero essere integralmente assorbite, il Ministero potra' disporne l'utilizzo per finanziare altre misure di attuazione dell'investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR»; Visto l'avviso prot. n. 537930 del 21 ottobre 2022, recante i termini e le modalita' di presentazione delle domande di accesso ai contributi e gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto per sostenere, nell'ambito dell'Investimento M2C1-2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» del PNRR, lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacita' logistica dei porti; Vista la nota prot. n. 68795 del 10 febbraio 2023; Visto il decreto direttoriale prot. n. 216254 del 21 aprile 2023, che approva la convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, il soggetto gestore della misura PNRR «Investimento 2.1 - sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»; Visto il decreto direttoriale prot. n. 127062 del 27 febbraio 2023, di approvazione della graduatoria finale consolidata per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare dei mercati agroalimentari all'ingrosso, gia' approvata con il decreto direttoriale prot. n. 657897 del 22 dicembre 2022, nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del PNRR; Visto il decreto direttoriale prot. n. 127073 del 27 febbraio 2023, di approvazione della graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare delle aree portuali, gia' approvata con il decreto direttoriale prot. n. 658834 del 22 dicembre 2022, nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del PNRR; Vista la nota pervenuta dal suddetto soggetto gestore, prot. MASAF n. 633496 del 15 novembre 2023; Tenuto conto che, a seguito delle istruttorie svolte da parte del soggetto gestore, la linea «porti», di cui al decreto ministeriale prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, ha registrato una dotazione residua pari a 27.380.162,86 euro, al netto delle competenze spettanti al medesimo soggetto gestore ai sensi del decreto direttoriale prot. n. 216254 del 22 aprile 2023; Tenuto conto che, alla luce delle risultanze istruttorie nell'ambito del decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, per la linea «mercati» si registra, invece, un rilevante overbooking; Dato atto della necessita' di impegnare le risorse residue di cui al decreto ministeriale prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, relativo alla logistica «porti», anche al fine del conseguimento del target finale della misura M2C1-10, consistente nella realizzazione di almeno quarantotto interventi; Ritenuto opportuno, pertanto, procedere allo scorrimento della graduatoria per la linea «mercati», di cui al decreto direttoriale prot. 127062 del 27 febbraio 2023;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione delle risorse
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, nonche' ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, e tenuto conto del decreto direttoriale prot. n. 216254 del 22 aprile 2023, le risorse residue di cui al decreto ministeriale prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, pari a 27.380.162,86 euro, sono destinate ai progetti di cui al decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, tramite miglioramento della capacita' logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso». 2. Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, le parole «150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00)» sono sostituite dalle parole «177.380.162,86» (centosettantasettemilionitrecentottantamilacentosessantadue/86). 3. Per quanto qui non modificato restano ferme le previsioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 347877 del 5 agosto 2022. |
| Art. 2
Pubblicita', trasparenza e disposizioni finali
1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del regolamento GBER, tramite integrazione della comunicazione di cui al codice SA.104799. 2. La registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata dal Ministero. 3. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115. 4. La registrazione effettuata ai sensi del terzo comma assolve, a sensi dell'art. 16, comma 1, del precitato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento GBER. 5. Il Ministero provvede all'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6. Il presente provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e dell'Agenzia. Roma, 29 novembre 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 53 |
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