Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2024 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2024
Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


II DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in particolare gli articoli 3-bis, iter e 3-sexies riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «Regolamento UE»);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l' adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 germaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3- bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;
Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dai direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che l'ulteriore estensione delle procedure telematiche e' attuata con successivi provvedimenti dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia;
Visto il provvedimento 8 novembre 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, che approva il modello di versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP);
Visto l'art. 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente l'estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi;
Visto il provvedimento 23 marzo 2009 emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate che estende l'utilizzo del modello di versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP) ad altre tipologie di tributi erariali;
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione delle procedure telematiche ad altri pubblici ufficiali;
Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale e' stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e' stato esteso, per i notai, a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 (in Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale, 12 marzo 2014, n. 59) - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Visto il provvedimento interdirigenziale 10 marzo 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014 emanato dal direttore dell'Agenzie delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e la restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 recante l'approvazione di modifiche al modello di versamento «F24 enti pubblici»;
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016, emanato dal direttore dell'Agenzie delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale;
Vista la determinazione n. 407 del 9 settembre 2020, con la quale l'Agenzia per l'Italia digitale ha adottato le «Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», nonche' la determinazione n. 371 del 17 maggio 2021 che ha posticipato la data di entrata in vigore delle linee guida e relativi allegati al 1° gennaio 2022;
Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ivi compreso il regime della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, agli atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i relativi adempimenti in materia di atti immobiliari;

Dispongono:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonche' le informazioni per il pagamento dei tributi, ove previsti, dovuti in base all'autoliquidazione, relativamente agli atti per i quali e' utilizzato il servizio telematico;
c) «enti»: le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, legittimate ad emanare l'atto o il provvedimento amministrativo cui sono correlati gli adempimenti, in materia di atti immobiliari, eseguibili col servizio telematico;
d) «responsabili del servizio»: le persone fisiche, individuate dall'ente al proprio interno, abilitate dall'Agenzia ad utilizzare il servizio telematico per gli atti emanati dall'ente e ad amministrare i profili di accreditamento degli utenti per l'utilizzo del servizio medesimo;
e) «utenti»: le persone fisiche, all'interno dell'ente, individuate dal responsabile del servizio e da questo abilitate ad utilizzare il servizio telematico per gli atti emanati dall'ente.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano agli enti che intendono avvalersi, in via facoltativa, del servizio telematico per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura relativi agli atti e provvedimenti amministrativi da essi emanati.
 
Art. 3
Abilitazione al servizio telematico

1. Ai fini di cui all'art. 2, gli enti, tramite il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, richiedono all'Agenzia delle entrate, con le modalita' riportate sul sito internet della stessa, l'abilitazione ad avvalersi del servizio telematico indicando, tra i propri dipendenti, uno o piu' responsabili del servizio. Con le medesime modalita' e' richiesta la modifica o la revoca.
2. L'Agenzia delle entrate, verificata l'ammissibilita' e la regolarita' della richiesta, registra l'ente, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio telematico e abilita i relativi responsabili del servizio all'utilizzo del servizio telematico e all'amministrazione dei profili di accreditamento per gli utenti dell'ente, dandogliene comunicazione per via telematica.
3. I responsabili del servizio e gli utenti sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 4
Utilizzo delle procedure telematiche

1. Gli enti hanno facolta' di trasmettere per via telematica, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le richieste per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura relativi ai loro atti e provvedimenti, ivi compreso il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalita' di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, in quanto compatibili.
2. La trasmissione telematica del titolo riguarda le copie autentiche e i duplicati informatici degli atti e provvedimenti amministrativi emanati dall'ente, integralmente predisposti con strumenti informatici e con l'impiego della firma digitale, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici e, sotto il profilo formale, delle disposizioni inerenti la conservazione sostitutiva.
 
Art. 5
Restituzione per via telematica
del certificato di eseguita formalita'

1. Per tutte le formalita' trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
 
Art. 6
Modalita' di pagamento telematico

1. Il pagamento dei tributi, ove previsti dalla normativa vigente, e' effettuato in forma telematica, secondo le modalita', di cui all'art. 4 del provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, in quanto applicabili, ed e' registrato a nome dell'ente individuato dal corrispondente codice fiscale.
2. Le somme eventualmente versate in eccesso in sede di autoliquidazione possono essere esclusivamente richieste a rimborso.
3. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308.
 
Art. 7
Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica delle formalita' e dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016.
 
Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento UE, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico e di esercitare i pubblici poteri di cui agli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Per le finalita' di cui al presente provvedimento, sin dalla trasmissione dei dati da parte degli enti, titolare del trattamento dei dati personali e' l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, per questo designata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE.
3. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dal Modello unico telematico e dagli atti ad esso allegati trasmessi telematicamente dagli enti, riguardano le parti che intervengono nell'atto immobiliare o nel provvedimento, e possono comprendere anche categorie particolari di dati personali (art. 9 del regolamento UE) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del regolamento UE). I dati personali dei responsabili del servizio e degli utenti verranno trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all'utilizzo del servizio telematico e degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
4. I dati trattati e conservati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.
5. Nel rispetto del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento UE, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione, nonche' di tenuta dei registri di pubblicita' immobiliare.
6. Nel rispetto del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera t) del regolamento UE, la trasmissione del Modello unico telematico e degli atti ad esso allegati viene effettuata direttamente a cura degli enti che operano avvalendosi di responsabili preventivamente abilitati, mediante il servizio predisposto da Agenzia delle entrate.
7. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati e' pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato e' stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento UE.
 
Art. 9
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2024

Il Direttore
dell'Agenzia delle entrate
Ruffini
Il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
Birritteri