Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 31 dicembre 2023 |
Modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto 23 giugno 2023, recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1996, n. 216; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332, recante «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999, n. 227; Visto l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 1, comma 578, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2011 (rep. atti n. 61/CSR); Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, recante «Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale», che ha provveduto a determinare, in attuazione dell'art. 15 del piu' volte citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide per gli anni 2012-2014, nonche' ad individuare, in applicazione dell'art. 8-sexies, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza; Considerato che il sopracitato decreto 18 ottobre 2012 conferma l'erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e ridefinisce, nell'allegato 3, le relative tariffe, nonche' prevede che le regioni, per l'adozione dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8-sexies, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Vista l'Intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Patto per la salute per gli anni 2014-2016» (rep. atti n. 82/CSR), all'art. 9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie); Visti i decreti del Ministro della salute 18 gennaio 2016, 26 maggio 2022 e 21 giugno 2022, concernenti la Commissione permanente di cui all'art. 9 del Patto per la salute 2014-2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Considerato che nella seduta plenaria della Commissione permanente tariffe del 3 dicembre 2019 e del successivo 12 agosto 2022 e' stata definitivamente approvata la proposta tariffaria di cui al decreto 23 giugno 2023, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8-sexies, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, unitamente alla relazione che descrive il percorso metodologico seguito dalla medesima commissione nella definizione della proposta tariffaria; Tenuto conto della necessita' di manutenere ed aggiornare le tariffe anche alla luce dei lavori condotti in seno alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), con decreto ministeriale 16 giugno 2016 con il mandato di garantire il costante aggiornamento dei LEA attraverso una procedura tempestiva e semplificata; Visto il parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali (AGENAS) espresso con le note prot. n. 9854 del 16 dicembre 2019, n. 8169 del 31 agosto 2022 e n. 8209 del 1° settembre 2022; Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 94/CSR); Considerato che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023 e' stato definito il nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto 23 giugno 2023, che stabilisce la data di entrata in vigore delle tariffe; Considerato che, come rappresentato con nota del 21 dicembre 2023, prot. 1266354.U, dal coordinatore della Commissione salute della Regione Emilia-Romagna a nome di tutti gli assessori alla salute, l'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario presenta un'elevata complessita' in quanto comporta dei significativi adeguamenti tecnici, informatici ed organizzativi che devono essere attuati al fine di garantire un'effettiva ed uniforme implementazione a livello nazionale e la corretta alimentazione dei flussi informativi ministeriali; Ritenuta, pertanto, la conseguente necessita' evidenziata nella nota sopra richiamata di posticipare l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario al 1° aprile 2024; Vista la nota prot. n. 21427 del 22 dicembre 2023 del Ministero della salute, con la quale e' stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il previsto concerto; Vista la nota del 29 dicembre 2023, prot. n. 55953, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel trasmettere il competente parere della Ragioneria generale dello Stato, ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare, per quanto attiene ai profili economico-finanziari, in merito all'ulteriore corso del provvedimento in questione; Vista la nota prot. n. 8464/C7SAN del 30 dicembre 2023, con la quale il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome ha comunicato che, nella seduta della medesima Conferenza tenutasi in pari data, valutato il citato parere e le osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' stata ritenuta necessaria l'adozione del decreto in questione, di cui si condivide il contenuto; Ritenuto che l'esigenza rappresentata dal coordinatore della Commissione salute con nota del 21 dicembre 2023 prot. 1266354.U e ribadita dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome con nota prot. n. 8464/C7SAN del 30 dicembre 2023, richiede una proroga da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2023; Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 31 dicembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, recante definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2024». Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2023
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 97 |
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