Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 dicembre 2023
Attuazione dell'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Fondo per sostenere l'attivita' produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie del granchio blu "Callinectes sapidus e Portunus segnis"».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell' Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con decreto ministeriale n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici», con il quale all'art. 10-bis e' previsto che «Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attivita' produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 251156/2023 del 28 novembre 2023, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale e' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un «fondo per sostenere l'attivita' produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu», ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 mila euro in termini di competenza e cassa per l'anno 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni, ove emerge che tutto il territorio nazionale e' interessato da una massiccia e crescente presenza del granchio blu;
Considerato che la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del granchio blu e la conseguente crisi economica, hanno provocato situazioni di grave difficolta' per i Consorzi e le imprese del settore dell'acquacoltura sul territorio nazionale;
Considerata pertanto, la necessita' di assicurare una rapida ripresa al settore, adottando tutte le misure necessarie ed urgenti al fine di contenere gli effetti negativi della diffusione del granchio blu;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 2-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, procedendo a stabilire i criteri e le modalita' di erogazione delle gia' menzionate somme, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo;
Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 6 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1

Agevolazioni concedibili

1. Al fine di sostenere l'attivita' produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis), l'art. 10, comma 2-bis, del decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, ha istituito un Fondo destinato al riconoscimento di un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai consorzi e dalle imprese di acquacoltura anche per i loro dipendenti, che svolgono come attivita' principale quella identificata dal codice ATECO 03.21.
 
Art. 2

Risorse disponibili

Per il finanziamento dell'agevolazione di cui al precedente art. 1, l'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF), un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.
 
Art. 3

Oggetto dell'agevolazione

1. L'agevolazione e' riconosciuta nei limiti e alle condizioni del presente decreto ed e' costituita dall'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del dipendente, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), relativamente al periodo di competenza dicembre 2023.
 
Art. 4

Modalita' di richiesta
e concessione dei benefici

1. I soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura apposita domanda.
2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede all'esame istruttorio delle domande pervenute.
3. Concluso l'esame istruttorio, la Direzione generale, sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, quantifica, l'ammontare dell'esonero contributivo sia in relazione a ciascuna domanda che alla somma complessivamente richiesta da tutti i richiedenti ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
4. Qualora il totale degli esoneri contributivi riconoscibili alla generalita' dei richiedenti sia complessivamente superiore ai limiti di spesa previsti, l'entita' degli esoneri riconosciuti a ciascun richiedente e' rideterminata per ciascuna domanda accolta, in misura proporzionale al totale dei contributi riconoscibili.
5. Quantificato l'ammontare dell'esonero per ciascuna impresa, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone la graduatoria delle domande ammesse al beneficio, e notifica a ciascun beneficiario e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i conseguenti adempimenti, l'ammontare dell'esonero riconosciuto.
6. Qualora la contribuzione relativa al periodo di competenza dicembre 2023 oggetto dell'agevolazione, risulti gia' versata alla data di adozione del provvedimento di accoglimento delle domande di esonero, l'esonero riconosciuto sara' compensato dalle imprese interessate tramite conguaglio con il versamento della contribuzione corrente, secondo modalita' che saranno indicate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
7. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, saranno individuati i criteri e le modalita' di presentazione delle domande e individuate le modalita' di trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'elenco dei beneficiari.
 
Art. 5

Disponibilita' dei Fondi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono a carico sulle risorse del capitolo 1484, di nuova istituzione, interventi a favore del settore acquacoltura.
2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede, nei termini e con le modalita' previste dalla legge, ad impegnare e liquidare a favore dell'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale l'intero stanziamento pari a 500.000,00 ai fini dell'applicazione degli esoneri contributivi come accordati con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di adozione della graduatoria, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura in possesso di codice ATECO 03.21.
 
Art. 6

Attuazione del decreto in regime
de minimis e relativi adempimenti

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi in regime de minimis, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. La registrazione degli aiuti e gli adempimenti connessi saranno effettuati sul registro SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a cura del MASAF.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 15 dicembre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 124