Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 gennaio 2024
Rettifica del decreto 9 agosto 2023, concernente la ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell'anno 2021, del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione.


IL DIRETTORE GENERALE
per la regolazione dei contratti pubblici
e la vigilanza sulle grandi opere

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6, che prevedono che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti «si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento» e che «il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, secondo cui: «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e in particolare, l'art. 1-septies;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 398;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 29, comma 13;
Considerato che i commi 1 e 2 dell'art. 1-septies del citato decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2022, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2022 recante «Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»» ai fini del corretto calcolo della compensazione da parte del direttore dei lavori, per il materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature»;
Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, all'art. 1-septies, comma 4, che le istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento sono presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo art. 1-septies, relativo al semestre di riferimento;
Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 6 dell'art. 1-septies, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente e che possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
Visto il comma 8 del menzionato art. 1-septies che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'infrastrutture e della mobilita' sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui possono ricorrere, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse disponibili, i soggetti indicati nel comma 7 del medesimo art. 1-septies, in caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 6;
Considerato, che, il decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 8 dell'art. 1-septies, che ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021 recante «Modalita' operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»;
Considerato che il suddetto comma 8 del citato art. 1-septies demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - la disciplina delle modalita' di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alle istanze di compensazione, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo art. 1-septies;
Visto il decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2022 recante la disciplina, relativa al secondo semestre 2021, delle modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Considerato che, al fine di garantire la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse, indicati all'art. 1-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge 73 del 2021, l'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 84 del 2022 definisce le predette categorie di impresa assegnando a ciascuna di esse quota parte della dotazione del Fondo, istituito dal comma 8 del medesimo art. 1-septies, pari a euro 100.000.000,00 come di seguito specificata:
a) per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari al 34 per cento;
b) per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria, e' assegnata una dotazione pari al 33 per cento;
c) per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari a 33 per cento.
Considerato altresi', che l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 84 del 2022 fissa in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto relativo al secondo semestre 2021 previsto dall'art. 1-septies, comma 1, decreto-legge n. 73 del 2021 i termini per la presentazione delle istanze da parte di ciascuno dei soggetti indicati al citato art. 1-septies, comma 7, utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate - Interpello n. 956-83/2022 - acquisita al prot. n. 2395 del 12 marzo 2022 della Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, in risposta alla nota della medesima Direzione generale prot. n. 147 del 12 gennaio 2022 concernente i chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, secondo cui, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei materiali da costruzione sono da configurarsi quali «"mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato art. 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle «cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"»;
Vista la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 dell'Agenzia delle entrate «Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1972» che conferma che «Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l'erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato art. 1-septies, comma 7, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato art. 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro."»
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - di seguito Ministero - n. 171 del 9 agosto 2023 e annesso allegato, ammesso al visto della Corte dei conti n. 2917 del 25 settembre 2023, recante ripartizione delle risorse del Fondo, relativo al secondo semestre 2021, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Considerato che il Ministero aveva proceduto all'esclusione dell'accesso al Fondo di alcuni interventi indicati nelle istanze delle stazioni appaltanti per carenza dei requisiti dichiarati dalle stesse con riferimento, in particolare, alla circostanza che il contratto non fosse in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021;
Considerato che, successivamente alla registrazione in data 25 settembre 2023 da parte dell'organo di controllo del citato decreto n. 171 del 9 agosto 2023 e alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 230 del 2 ottobre 2023 sono pervenuti chiarimenti al Ministero da parte di alcune stazioni appaltanti escluse che hanno dimostrato la sussistenza dei suddetti requisiti, e che alcune stazioni appaltanti hanno reperito parte delle risorse richieste;
Ritenuto, pertanto, necessario, all'esito della verifica effettuata dal Ministero in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti per l'ammissibilita' delle istanze, procedere alla rideterminazione dell'importo complessivo ammesso a compensazione e all'aggiornamento dell'allegato 1 al suddetto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 9 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1

1. L'undicesimo «Considerato» del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 9 agosto 2023 concernente i dati relativi al numero complessivo delle stazioni appaltanti richiedenti l'accesso al Fondo, all'importo richiesto e all'importo ammesso a compensazione e la conseguente tabella di ripartizione concernente la categoria d'impresa (piccola, media, grande) sono sostituiti dai seguenti:
Considerato che, a seguito della ricezione delle istanze e della suddetta scheda informativa sono pervenute, entro i termini, n. 1199 richieste di Stazioni appaltanti, relative a n. 2333 istanze di imprese per un importo di euro 121.285.049,10 e che l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a euro 103.709.932,50 per n. 1060 Stazioni appaltanti ammesse, suddiviso per categoria di imprese, come di seguito specificato:
===================================================================== | Categoria |Stazioni appaltanti richiedenti|Ammontare richieste| +===============+===============================+===================+ |Piccola impresa| n. 479 |euro 16.255.602,74 | +---------------+-------------------------------+-------------------+ |Media impresa | n. 414 |euro 28.642.487,24 | +---------------+-------------------------------+-------------------+ |Grande impresa | n. 167 |euro 58.811.842,52 | +---------------+-------------------------------+-------------------+

2. Il quattordicesimo considerato del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 9 agosto 2023 e' sostituito dal seguente:
Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari a euro 103.709.932,50, rientra nella disponibilita' complessiva del fondo;
3. Il Ritenuto del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 9 agosto 2023 e' sostituito dal seguente:
Ritenuto pertanto di procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nella misura di euro 103.709.932,50.
4. L'art. 1 del decreto n. 171 del 9 agosto 2023 e' sostituito dal seguente:
Art. 1 (Approvazione della ripartizione del Fondo). - In relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, e' approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella misura di euro 103.709.932,50, come indicato nell'allegato
5. L'allegato 1 al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 9 agosto 2023 e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto che ne forma parte integrante.
6. Resta fermo quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 9 agosto 2023 che disciplinano le modalita' di assegnazione delle risorse e il controllo e le procedure di recupero.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 9 gennaio 2024

Il direttore generale: Cappelloni

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 62
 
Allegato 1
Piccola impresa

Parte di provvedimento in formato grafico
Media impresa

Parte di provvedimento in formato grafico
Grande impresa

Parte di provvedimento in formato grafico