Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 29 dicembre 2023 |
Ripartizione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 novembre 2022, n. 603905 recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare l'art. 1 nell'ambito del quale e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante: «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01); Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; Visto l'art. 9, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7, nonche' per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8; Visto l'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonche', sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge medesima; Visto l'art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», e' destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del medesimo art. 11, comma 2 e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti; Visto il medesimo art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il decreto di riparto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge medesima, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'art. 13 della legge medesima; Visto l'art. 7, comma 1 della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalita' di cui all'art. 9 della medesima legge; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalita' di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonche' i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del fondo medesimo ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023, n. 165; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 181842 del 17 ottobre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2022 con il numero 1561, con il quale e' stato istituito nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il capitolo di spesa n. 7755/01 «capitolo Fondo», con classificazione economica 26.4.2 (Altri fondi da ripartire) sul quale sono confluite le risorse presenti sul capitolo di spesa n. 7742/02 afferente al soppresso «Fondo per la ricerca», art. 9, comma 1; Ritenuto di dover procedere, ai sensi del suddetto art. 7, comma 1 della legge 9 marzo 2022, n. 23, alla determinazione della quota di dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» da destinare al finanziamento degli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici; Ritenuto di dover procedere, ai sensi del suddetto art. 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23, alla determinazione della quota di dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonche', sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge medesima; Ritenuto di assegnare, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022, n. 23, specifiche somme a progetti di ricerca e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva; Considerato che l'art. 9, comma 7, della legge 9 marzo 2022, n. 23 ha disposto la soppressione del fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il trasferimento delle disponibilita' in esso esistenti al «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» di cui all'art. 9, comma 1, della legge 23 marzo 2022, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima; Considerato che con avviso pubblico adottato con decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 9220340, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha indetto una procedura di selezione pubblica per un importo pari ad euro 4.200.000,00 per la «Concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica rispondenti alle tematiche prioritarie di ricerca e innovazione individuate e specificatamente indicate nell'allegato tecnico n. 1 dello stesso avviso pubblico»; Considerato che i progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica di cui al suddetto avviso adottato con decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 9220340 trovavano copertura nell'ambito delle risorse afferenti al «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'» di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Considerato che con decreto prot. n. 386514 del 2 settembre 2022 e' stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento all'esito dell'esperimento della procedura selettiva di cui all'avviso adottato con decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 9220340; Ritenuto, a seguito della soppressione del fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del trasferimento delle disponibilita' in esso esistenti al «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» di cui all'art. 9, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, di finanziare i progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica con quota parte della dotazione prevista per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022, n. 23, assimilabili per obiettivi e finalita' a quelli oggetto di graduatoria approvata con il suddetto decreto prot. n. 0386514 del 2 settembre 2022; Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; Acquisito il parere delle commissioni parlamentari di Senato della Repubblica e Camera dei deputati competenti, rispettivamente in data 13 settembre 2023 e in data 3 ottobre 2023;
Decreta:
Art. 1
Risorse disponibili
1. Le risorse del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» di cui all' art. 9, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23 (di seguito «Fondo») corrispondono agli stanziamenti assegnati sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' alle somme iscritte in conto residui di lettera F, pari ad euro 6.752.846,00, e.p.r. 2022. |
| Art. 2
Ripartizione della dotazione
1. Il riparto dello stanziamento del fondo nonche' delle risorse iscritte in conto residui tra gli ambiti di intervento di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23 e' quantificato nelle percentuali indicate nella tabella che segue: ===================================================================== | | Percentuale | | Ambito di intervento |--------+-------+-------| | | 2023 | 2024 | 2025 | +==========================================+========+=======+=======+ |a. Realizzare il marchio biologico | | | | |italiano di cui all'art. 6 della legge 9 | | | | |marzo 2022, n. 23 | 3,96% | 4,73% | 3,33% | +------------------------------------------+--------+-------+-------+ |b. Finanziare il piano nazionale delle | | | | |sementi biologiche di cui all'art. 8 della| | | | |legge 9 marzo 2022, n. 23; | 11,89% |14,19% |18,86% | +------------------------------------------+--------+-------+-------+ |c. Finanziare i programmi di ricerca e | | | | |innovazione di cui all'art. 11, comma 2, | | | | |lettera d) della legge 9 marzo 2022, n. 23| 52,44% |57,42% |74,48% | +------------------------------------------+--------+-------+-------+ |d. Finanziare il Piano d'azione nazionale | | | | |per la produzione biologica e i prodotti | | | | |biologici di cui all'art. 7 della legge 9 | | | | |marzo 2022, n. 23 | 31,71% |23,66% | 3,33% | +------------------------------------------+--------+-------+-------+
2. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022, n. 23, fino al 100% delle medesime potra' essere destinata a progetti di ricerca e a progetti nei quali sono coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva. 3. I progetti di ricerca di cui al decreto direttoriale 2 settembre 2022, n. 386514 del 2 settembre 2022 «Avviso pubblico, decreto ministeriale dell'8 ottobre 2020, n. 922034 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2021 per la "Concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca rispondenti alle tematiche prioritarie di ricerca e innovazione individuate nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Approvazione graduatorie.», trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo, con quota parte della dotazione prevista per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022, n. 23. 4. Qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto e' stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalita' di cui all'art. 2, comma 1, dette risorse eccedenti possono essere assegnate alle altre attivita' del medesimo art. 2, comma 1 nel rispetto delle regole di bilancio previa nuova determinazione delle quote del fondo da destinare ai predetti interventi da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nei limiti delle risorse complessive di cui al medesimo comma 1. |
| Art. 3
Trasmissione agli organi di controllo
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero. Roma, 29 dicembre 2023
Per delega Il Sottosegretario di Stato D'Eramo
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 99 |
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