Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 gennaio 2024
Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» a trasferire la sede principale di Roma, con contestuale riduzione degli allievi, per ciascun anno di corso, da 20 a 15 unita' e, per l'intero corso, da 80 a 60 unita'.


IL DIRETTORE GENERALE
degli ordinamenti della formazione superiore
e del diritto allo studio

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale e' stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;
Vista l'istanza del 22 marzo 2023 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Roma, da via Conzano 3 a via Claudio Asello 15, con contestuale riduzione degli allievi per ciascun anno di corso, da venti a quindici unita';
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' espressa dall'ANVUR con delibera 11 luglio 2023, n. 172 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di riduzione allievi, in occasione della riunione del 17 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» e' autorizzata a trasferire la sede principale di Roma, da via Conzano 3 a via Claudio Asello 15.
2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili e' ridotto da venti a quindici unita' e, per l'intero corso, da ottanta a sessanta unita'.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2024

Il direttore generale: Cerracchio