Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione,
deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni
culturali o paesaggistici.

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.
2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrita' ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
3. L'autorita' competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi e' il prefetto del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni e' notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto e' commesso.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinche' siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalita' di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.
5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore e' ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:
a) l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa e' limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorita' amministrativa ovvero da quella giudiziaria.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella G.U. 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 2

Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale

1. All'articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 518-duodecies del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione,
deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito
di beni culturali o paesaggistici). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili
o, ove previsto, non fruibili beni culturali o
paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione
da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro
15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma,
deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o
altrui, ovvero destina beni culturali a un uso
incompatibile con il loro carattere storico o artistico
ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o
integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena e' subordinata
al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero
alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di
condanna.».
 
Art. 3

Modifica all'articolo 635 del codice penale

1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 635 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma il delitto e'
punibile a querela della persona offesa. Si procede
tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del
delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona
offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 639 del codice penale

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»;
b) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto e' commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»;
c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 639 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:

«Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose
altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo
635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e' punito, a
querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.
Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi
di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000
euro. Se il fatto e' commesso su teche, custodie e altre
strutture adibite all'esposizione, protezione e
conservazione di beni culturali esposti in musei,
pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo
comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due
anni e della multa fino a 10.000 euro.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635,
deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in
occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con le pene di cui
ai commi precedenti, raddoppiate.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede
d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui
all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di
ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio'
non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di
rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il
condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita' per un tempo
determinato comunque non superiore alla durata della pena
sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di
condanna.».